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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, ordinanza cautelare 27/09/2018, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2018
N. 00839/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2018, proposto da
RI IT, NE IT, Società Semplice di IT RI e IT NE, VA LL, Azienda RI LL VA & C. S.A.S, NC RS, CO Di IO, VA Di DE, NC AV MB, ER ER, IU RI, RI TI, IN LL, MA De AP, CH De IS, IA SI, MA AR PA, NO PI, NI RO, AN FU, NC TT, ANmaria RI, NA IN, Societa' RI Agribit S.S., ZO PI, Societa' RI PI S.S., NI IN, EP SA, MA TO Pedone, Societa' RI Pedone S.S., EM OR, Societa' RI San Martino di OR UC & C- S.a.s., LE RI, Terra Severa di CI LE e LI S.S., LT ZO, MA SA GN, LE NA, MAntonietta ES, Barraca di ES AR & TI Societa' Semplice RI, NO AR, Barraca di ES AR & TI Societa' Semplice RI, IN TI, Barraca di ES AR & TI Società Semplice RI, LE RG, Macina dei RG dei F.lli RG & C. Società RI S.a.s., EP RG, Macina di RG dei F.Lli RG & C. Società RI S.a.s., CA RS, VA TO TT, OS CE, NA AS, AN AR, AN ST, NC BI, LE UT, rappresentati e difesi dagli avvocati NI Gaudio, NI Guantario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AS D'Aprile, Società RI F.Lli D'Aprile AC e AS, OL CO, RI CO s.r.l., AN UC RE, MArita NT, RI NT & C. Soc. RI S.A.S, AF TA, EP PI, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NI Guantario e NI Gaudio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, AN Bucci e Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Bari, al lungomare N. Sauro, 31-33;
nei confronti
Società Semplice RI Denominata f.lli AN, Società Semplice RI Denominata Tenute LI LL, IL AN, MA GR AN, RO AN, AL NU LL, NC RV LL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 30.03.2018, n. 85 (pubblicata nel BUR Puglia n. 48 del 05.04.2018, recante: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese. Sottomisura 6.1 “Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani. Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e ss.mm.ii. Approvazione della graduatoria unica regionale di cui all' ALLEGATO A”, unitamente, per quanto occorra, a tutti i punteggi conseguiti dalle ditte utilmente collocate in graduatoria e specificati nell'ALLEGATO A1); nell'ALLEGATO A2); nell'ALLEGATO A3) e nell'ALLEGATO A4), tutti relativi alla SOTTOMISURA 6.1, OPERAZIONE 4.1.B e SOTTOMISURA 6.4;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché allo stato non conosciuto
con particolare riferimento alla Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 25 luglio 2016, n. 248 (pubblicata nel BUR Puglia n. 87 del 28.07.2016), recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura O6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese. Sottomisura 6.1 “Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazione comprese nel Pacchetto Giovani. Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno”, compreso l'Allegato A, che costituisce parte integrante del provvedimento medesimo, e comprese le successive modifiche, integrazioni e precisazioni di cui alle seguenti determine dell'Autorità di Gestione PSR Puglia: determina AdG n. 127 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 6-7-2017), n. 147 del 14.07.2017 (pubblicata nel BURP n. 87 del 28.07.2016) e n. 169 del 04.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 87 del 28.07.2016);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. NI Gaudio, anche su delega dell'avv. NI Guantario, per la ricorrente e avv.ti AN Bucci e Brunella Volini, per la Regione;
Considerato che l’avviso pubblico di cui si controverte ha previsto tra i criteri di selezione delle domande l’indice IPE (incremento performance economiche), inteso come “rapporto della differenza tra Margine Lordo post e ante rispetto al costo totale dell’investimento richiesto”, assegnandovi un punteggio massimo pari a 25 e rapportandolo “al valore di performance economica medio determinato dai Business Plan presentati nell’ambito dell’Avviso”, all’evidente scopo di apportare un correttivo alle possibili distorsioni ricollegabili alle proiezioni/previsioni di reddittività rimesse –in ultima analisi- alle dichiarazioni degli interessati;
Rilevato che il calcolo della media in questione sia stato verosimilmente alterato dalla mancata verifica preventiva dei dati contenuti nelle domande presentate, come attestato dalla stessa Regione nella relazione sulle attività istruttorie espletate dal Dipartimento Agricoltura del 19 settembre 2018, versata in atti con nota di accompagnamento prot. AOO/001/21.09.2018 n. 3224 (è invero emerso che il 73% delle domande “ammesse” alla fase successiva dovrà essere verificato in contraddittorio presentando “dati aziendali dichiarati non conformi al fine dell’attribuzione dei punteggi previsti dal principio 2 dei criteri di selezione”, ossia il richiamato IPE, con il rischio che si sia determinato un consistente scostamento da una media aritmetica sostanzialmente credibile che sia effettivamente funzionale alla selezione, come prefigurato nell’avviso);
Ritenuto che le risultanze dell’espletanda istruttoria confermino la lamentata illogicità delle modalità di selezione di cui si tratta;
Ritenuto pertanto che, a fini di riequilibrio e di rispetto della par condicio, all’esito di tale fase in contraddittorio e alla luce delle relative finali risultanze, la Regione dovrà riconsiderare il valore di performance economica medio ricalcolandolo al netto di quelle per le quali dovesse essere confermata la non conformità dei dati; al solo fine di valutare il possibile ripescaggio dei ricorrenti per un’eventuale collocazione in graduatoria, previa verifica della regolarità dei dati dagli stessi dichiarati;
Ritenuto, infine, che il percorso tracciato realizzi un equo contemperamento degli interessi coinvolti e rilevanti in sede cautelare, salvaguardando per un verso le ragioni della parte ricorrente, per altro verso l’interesse dei controinteressati ammessi alla fase di verifica di vederne il completamento e, infine, l’interesse pubblico ad un’equa distribuzione delle agevolazioni;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare nei limiti e termini di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 dicembre 2018 e compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
IU Adamo, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
ZO Ieva, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | IU Adamo |
IL SEGRETARIO