Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'emendamento adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza generale dell'energia atomica, a modifica dell'articolo VI, paragrafo A. 3), dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, firmato a New York il 26 ottobre 1956.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'emendamento adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza generale dell'energia atomica, a modifica dell'articolo VI, paragrafo A. 3), dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, firmato a New York il 26 ottobre 1956.