Articolo 1 della Legge 9 febbraio 1963, n. 294
Articolo 2
Versione
11 aprile 1963
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'emendamento adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza generale dell'energia atomica, a modifica dell'articolo VI, paragrafo A. 3), dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, firmato a New York il 26 ottobre 1956.
Entrata in vigore il 11 aprile 1963