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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3611/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3611/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29 settembre 1994; rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Fornaciari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via P. Borsellino n. 22
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] il 12 P_ C.F._2 febbraio 1976; rappresentato e difeso dall'avv. Federica Medici come da procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 38
- convenuto - con l'intervento del
1 di 18 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: ricorso ex art. 337 quinquies c.c.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Ogni contraria istanza respinta,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
IN VIA PRELIMINARE E PRINCIPALE
RIGETTARE, per i motivi dedotti ed eccepiti nei propri scritti difensivi, le domande tutte avanzate da parte resistente nella P_ memoria difensiva di costituzione in data 25/01/2015 perché infondate in fatto e in diritto.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO in parziale modifica del Decreto del
Tribunale di Reggio Emilia del 18/11/2021 emesso a definizione del procedimento n. 1438/2021 R.G.
STABILIRE che corrisponda a la somma di € P_ Parte_1
350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario di
o quell'altra maggiore o minor somma che sarà ritenuta equa e Per_1 di giustizia, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% spese straordinarie, come disciplinate e definite dal Protocollo in uso
Presso il Tribunale di Reggio Emilia.
CONFERMARSI le statuizioni stabilite nel decreto del Tribunale di
Reggio Emilia del 18/11/2021 in merito al regime di affidamento, all'assegnazione della dimora familiare e al calendario di visita da parte del padre e conseguentemente:
DISPORRE l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2 di 18 ASSEGNARE a la casa familiare sita in Bagoli in Piano Parte_1
(RE) Via Licinio Tedeschi n. 4, con il mobilio e gli arredi ivi esistenti;
DISPORRE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore
secondo i seguenti tempi e modalità: Per_1
-A fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando la accompagnerà a scuola;
-nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza del padre, dal martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattino, quando la accompagnerà a scuola;
-nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre, dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattino, quando la accompagnerà a scuola;
-durante il periodo pasquale, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo (lo scambio avverrà alle ore 10.00 del Lunedì dell'Angelo);
- durante il periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 10.00 del 25 dicembre e dalle ore 10.00 del 1° gennaio alle ore 10.00 del 6 gennaio, oppure dalle ore 10.00 del 25 dicembre alle ore 10.00 del 1° gennaio.
-durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà trascorrer con la figlia tre settimane non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
-il genitore che ha la figlia con sé telefonerà all'altro nella fascia oraria 19-21.00 per permettere alla bambina un breve saluto.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio
IN VIA ISTTRUTTORIA
Parte ricorrente si oppone alla richiesta di CTU avanzata in via istruttoria da controparte per i motivi già spiegati in atti
Si chiede che il Giudice Voglia ordinarie ex art. 210 c.p.c. a parte resistente:
3 di 18 -la produzione in giudizio delle spese sostenute da per le P_ utenze dal novembre 2021 ad oggi e di quelle sostenute dal padre
che risulta essere residente in altro appartamento al Persona_2 civico n. 20 in Via XX Settembre Bagnolo in Piano (RE).
Si chiede che i Voglia ordinare la produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari di dal dicembre 2020 ad oggi e P_ comunque relativi agli ultimi tre anni, del conto deposito titoli e/o di eventuali polizze al medesimo intestate.
Si chiede che il Giudice, Voglia assumere informazioni in merito alle condizioni di vita della minore ed all'attività di monitoraggio eseguita sui genitori, presso il Servizio Sociale Unione Terre di Mezzo.
Qualora il Giudice lo ritenga necessario al fine della decisione si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1)Vero che dal 2021 il Vostro Servizio nella persona dell'assistente sociale Dott.ssa ha svolto un'attività di Testimone_1 vigilanza sulle condizioni di vita della minore oltre che un'attività monitoraggio dell'andamento del nucleo familiare
2)Vero che da gennaio 2024, dopo la decorrenza dei diciotto mesi stabiliti dal CTU per il monitoraggio del nucleo familiare, avete proseguito nell'attività di osservazione del nucleo familiare.
3) Dica il teste se la si è detta disponibile a proseguire nel Pt_1 percorso di sostegno intrapreso con il Servizio Sociale
4) Dica il teste se lo aveva accettato di continuare nel percorso P_ di sostegno intrapreso con il Servizio.
5) Dica il teste se dal gennaio 2021 ad oggi sono emerse problematiche nelle condizioni di vita della minore e/o sul suo stato emotivo e se avete attivato interventi di sostegno psicologico ed educativo nell'interesse della minore.
6) Dica il teste che tipologia di interventi svolge attualmente nell'interesse del nucleo familiare e della minore.
4 di 18 Si indica a teste Dott.ssa presso Servizio Testimone_1
Sociale Unione Terre di Mezzo Piazza Garibaldi n. 5 /1 Bagnolo in
Piano (RE).
Per PARTE CONVENUTA:
Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, ai sensi e per gli effetti di cui al disposto di cui all'art. 337 bis e degli artt. 3 comma 1
Legge 219/2012 e 38 disp. att. c.c.,
In via preliminare e principale
RIGETTARE, per tutto quanto sopra dedotto, eccepito e documentato, tutte le eccezioni e domande proposte dalla ricorrente, signora nel ricorso notificato e di cui al presente Parte_1 procedimento, in quanto infondate sia in fatto e in diritto
In via ulteriormente preliminare e principale sempre per tutto quanto sopra dedotto, argomentato e documentato
MODIFICARE il Decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 18.11.2021
e conseguentemente
REGOLAMENTARE i rapporti tra il IGnor e la IG.ra P_
, riguardanti la figlia minorenne e per Parte_1 Persona_3
l'effetto
DISPORRE la cancellazione di tutte le immagini e video contenenti il viso di in modo riconoscibile da ogni social network (es. Per_1
Instagram e Facebook);
VIETARE di postare su ogni social network qualsiasi immagine o video contenenti il viso di senza l'autorizzazione espressa dell'altro Per_1 genitore;
DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 316 comma 3 c.c., con modifica del Decreto del Tribunale di Reggio Emilia del
18.11.2021, le condizioni di affidamento e di mantenimento della minore così come proposte dal comparente IGnor Persona_3 P_
, ovvero quelle che più riterrà opportune nell'interesse
[...]
5 di 18 preminente della minore, che così si possono indicare nelle seguenti condizioni:
1) DISPORRE l'affidamento ad entrambi i genitori nella forma condivisa della minore , in misura PARITARIA, con Persona_3 collocamento preferenziale presso la residenza del padre, secondo le disposizioni in materia di affidamento condiviso. La responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, sono assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2) In virtù dell'affidamento ad entrambi i genitori nella forma condivisa della minore , in misura PARITARIA, Persona_3
REVOCARE L'ASSEGNAZIONE della casa familiare sita in Bagnolo in
Piano (RE), Via Licinio Tedeschi n. 4, con tutti i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, con RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE
ALL'ESCLUSIVO PROPRIETARIO SIG. ; P_
3) Diritto di visita della IGnora alla figlia minore Parte_1
quando lo riterrà opportuno, previa comunicazione telefonica al Per_1 padre e comunque, compatibilmente con gli orari di lavoro/turni, con le seguenti modalità:
a) due settimane al mese alternate a ciascun genitore, fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola;
b) durante il periodo pasquale, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
c) durante il periodo natalizio, ad anni alterni 24-25 dicembre fino al
1 gennaio con un genitore, dall'1 al 6 gennaio con l'altro genitore;
d) durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia 3 settimane non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
6 di 18 4) In virtù di tale affidamento condiviso della minore, in misura paritaria, tra il sig. e la IGnora , P_ Parte_1
DISPORRE che nessuno dei genitori verserà all'altro alcun assegno mensile di mantenimento della figlia con REVOCA della precedente statuizione;
5) Il IG. e la IG.ra contribuiranno nella P_ Parte_1 misura del 50% a tutte le spese straordinarie documentate secondo il protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Reggio Emilia
(es. mediche, scolastiche) che si renderanno necessarie per il mantenimento della figlia , provvedendo a rimborsare la Persona_3 propria quota all'altro genitore senza ritardo ed a semplice richiesta, accompagnata dalla trasmissione del giustificativo di spesa.
In via subordinata nelle denegata ipotesi in cui S.V. Ill.ma non ritenga di accogliere le conclusioni di cui sopra anche in merito all'affidamento della minore
IN MISURA PARITARIA Per_1
RIGETTARE, per tutto quanto sopra dedotto, eccepito e documentato, tutte le eccezioni e domande proposte della difesa della signora nel ricorso notificato e di cui al presente Parte_1 procedimento, in quanto infondate sia in fatto e in diritto e conseguentemente
CONFERMARE le disposizioni contenute nel Decreto del Tribunale di
Reggio Emilia del 18.11.2021.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
> Si richiede sin da ora che S.V. Ill.ma Voglia disporre CTU al fine di esaminare il rapporto genitoriale della minore , approfondire la Per_1 gestione della quotidianità, nonché esaminare il rapporto della IG.ra con i social network e la successiva influenza sul rapporto Pt_1 con la minore.
7 di 18 Infine, a discrezione del Giudice, lo stesso CTU dovrà esaminare anche il rapporto della IG.ra con le proprie abitudini Parte_1 alimentari, e la conseguente influenza sulla minore.
> Si richiede altresì che la S.V. Ill.ma Voglia disporre ai sensi dell'art.
210 c.p.c. a parte ricorrente l'esibizione dei seguenti documenti:
- il deposito delle ULTIME 3 DENUNCE DEI REDDITI (escludendo il
Modello 730/2022 per i redditi 2021 in quanto già agli atti), oltre che documentazione relativa al contratto di lavoro e buste paga della
IG.ra . Parte_1
FATTI DI CAUSA
1. e sono genitori di , nata l'8 P_ Parte_1 Per_1 luglio 2017.
I rapporti genitoriali sono retti dal decreto ex art. 337 bis e ss.
c.c. emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 18 novembre 2021, con cui è stato disposto l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa familiare e disciplina dei rapporti padre-figlia, ponendo a carico dello un contributo al mantenimento della figlia in misura P_ pari ad € 100,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed incaricando i Servizi sociali territorialmente competenti di monitorare l'andamento del nucleo familiare.
2. Con ricorso ex artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 20 novembre 2024, ha chiesto Parte_1
l'aumento del contributo al mantenimento della figlia ad € 450,00 al mese.
3. Costituito con memoria depositata in data 26 gennaio 2025,
ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via P_ riconvenzionale, la cancellazione di tutte le immagini e video contenenti il viso di in modo riconoscibile da ogni social network Per_1 con divieto alla futura pubblicazione, la collocazione paritaria della figlia con residenza preferenziale presso di sé e, conseguentemente,
8 di 18 la revoca sia dell'assegnazione della casa familiare a favore dell'attrice che del contributo al mantenimento della figlia a proprio carico.
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 29 novembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 4 marzo 2025, come differita con provvedimento in data
25 febbraio 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno una figlia, , che oggi ha 7 anni. Per_1
1.1. Le prime domande che, dal punto di vista logico-giuridico, devono essere esaminate – congiuntamente in quanto intimamente connesse – sono quelle, spiegate dal convenuto, di modifica del collocamento prevalente della minore (dalla madre al padre) e di ampliamento del suo diritto di visita fino a renderlo paritario.
Il decreto ex art. 337 bis c.c. del 18 novembre 2021, attinto dalle richieste di modifica, ha stabilito che la minore stia col padre a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattino, nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza del padre dal martedì dall'uscita da scuola fino a mercoledì mattino e nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattino.
Dunque, su base bisettimanale, la bambina trascorre 6 giorni con il padre e 8 giorni con la madre.
Si tratta, pertanto, di un calendario che tende al paritetico.
9 di 18 Il convenuto chiede che venga dato nuovamente ingresso ad una consulenza tecnica d'ufficio che, a differenza di quanto accaduto quattro anni fa nel corso delle operazioni peritali espletate nel precedente giudizio laddove l'ausiliare si era rifiutata di acquisire ulteriori pubblicazioni della madre sostenendo che «la vanità per il proprio corpo non influenza la capacità della IG.ra nello Pt_1 svolgimento del ruolo materno», visioni il nuovo materiale pubblicato dalla stessa sui social network dove la donna, proseguendo nella carriera di influencer, si mostrerebbe quasi quotidianamente in pose provocanti ed abiti discinti.
Le istanze “revisionali” del convenuto debbono essere respinte perché, pur volendo espressamente sottrarsi ad un giudizio moralistico («la IG.ra è libera di fare ciò che vuole (anche Pt_1 del proprio corpo), ma la scrivente difesa ritiene che tali espressioni devono essere valutate al fine dell'affidamento, quantomeno in misura paritaria»), esse finiscono, in realtà, per risolversi in una mera censura della vanità e dell'esibizionismo dell'attrice, i quali non determinano di per sé una deminutio delle sue capacità genitoriali, tant'è che lo non ha neppure dedotto che la figlia ha subito un P_ qualche pregiudizio dalla condotta della madre, la quale non ha mai coinvolto la minore in quelle sue frequenti – e, a detta del padre, discutibili – interazioni sui social network.
Accedere alla prospettazione dell'odierno convenuto significherebbe trarre il seguente, improprio ed inaccettabile, sillogismo: chi pubblica sui social network contenuti nei quali fa mostra del proprio corpo anche in modo disinibito non è in grado di esercitare adeguatamente la responsabilità genitoriale;
Parte_1 pubblica sui social network contenuti nei quali fa mostra del proprio corpo;
dunque non è in grado di esercitare Parte_1 adeguatamente la responsabilità genitoriale.
10 di 18 La tesi del convenuto non appare, invero, neppure concludente, perché, se l'obiettivo fosse screditare le capacità genitoriali della egli avrebbe dovuto suggerire una modifica del regime di Pt_1 affidamento o comunque richiedere una drastica restrizione dei tempi di permanenza della minore presso la madre, e non già la riduzione di un solo giorno ogni due settimane.
Per il resto, la domanda di modifica si appalesa del tutto immotivata, oltre che sprovvista di qualsivoglia allegazione di circostanza sopravvenuta, e, come tale, va respinta.
1.2. Vanno, pertanto, rigettate de plano le domande di revoca sia dell'assegnazione della casa familiare all'attrice, sia del contributo al mantenimento della figlia disposto a favore della madre, entrambe espressamente proposte quale conseguenza del chiesto – ma rigettato – collocamento paritario della minore.
1.3. Quanto alle richieste di natura economica, l'attrice chiede l'aumento del contributo ordinario da € 100,00 ad € 350,00 al mese
(così ridotto nella memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c., rispetto alla richiesta inizialmente formulata in ricorso di € 450,00 al mese), al quale, invece, il convenuto si oppone.
Come noto, trattandosi di procedimento ex art. 337 quinquies
c.c., i “giustificati motivi” ex art. 473 bis.29 c.p.c. la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni attualmente vigenti, adottate in un precedente provvedimento ex art. 337 bis c.c., per giurisprudenza consolidata, postulano la sopravvenienza di fatti nuovi, che abbiano alterato la situazione preesistente, mutando i presupposti in base ai quali erano state stabilite le precedenti condizioni e dovendosi peraltro escludere dal novero dei fatti rilevanti quelli che avrebbero potuto farsi valere nel precedente giudizio (Cass.
3149/2001).
In particolare, con riguardo ai provvedimenti di natura economica, dev'essere accertata non soltanto una sopravvenuta
11 di 18 modifica delle condizioni economiche dei genitori di figli nati fuori dal matrimonio, ma anche la idoneità di tale modifica ad immutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti: il
Tribunale, dunque, non può mai procedere, ex novo, a una nuova e autonoma valutazione dei medesimi presupposti circa l'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano (in questo senso sì ex novo) alterato l'equilibrio precedentemente raggiunto;
indi adeguare l'importo alla nuova situazione patrimoniale
(Cass. 10133/2007, Cass. 11720/2003, Cass. 12125/1993, Cass.
13666/1999).
Tanto premesso, nel decreto ex art. 337 bis c.c. del 18 novembre 2021 si legge:
, di anni 27, lavora presso la G Consulting s.r.l. Parte_1 con contratto di apprendistato di 36 mesi (dal 24/03/2020 al
23/03/2023) come addetta alla segreteria e con retribuzione media netta di € 1.300,00 circa al mese (cfr. Certificazione Unica 2021 relativa all'anno 2020 sub doc. 15 della ricorrente e buste paga da aprile 2020 a gennaio 2021 sub doc. 8 della ricorrente); è assegnataria dell'abitazione familiare sita in Bagnolo in Piano (RE),
Via Licinio Tedeschi n. 4, di proprietà esclusiva di;
P_
, di anni 45, lavora come impiegato presso la Comall P_
International s.r.l. con contratto a tempo indeterminato;
ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad
€ 18.600,00 circa nel 2019, ad € 18.300,00 circa nel 2018, ad €
17.700,00 circa nel 2017 (cfr. Mod. 730 sub docc. 15, 16 e 17 del resistente), corrispondenti ad un'entrata mensile media netta di €
1.500,00; è proprietario dell'ex casa familiare, assegnata alla
12 di 18 ricorrente; è proprietario di autovettura Audi Q5, acquistata in data
25/08/2020 al prezzo dichiarato di € 37.000,00; è titolare di un conto corrente con saldo contabile di € 91.721,00 al 31/12/2020 e giacenza media di € 102.296,00 (cfr. doc. 10 della ricorrente)».
Muovendo da tali elementi, l'assegno per il mantenimento della figlia era stato quindi quantificato in € 100,00 in ragione, come lì espressamente riportato, del valore economico dell'assegnazione della casa familiare (di proprietà esclusiva dello , della P_ percezione degli assegni familiari da parte della madre, della sperequazione reddituale e patrimoniale in favore del padre, delle presumibili esigenze della figlia minore in relazione all'età (4 anni) e della lieve prevalenza dei tempi di permanenza di presso la Per_1 madre (8 giorni su 14), prevedendo che nelle spese straordinarie, suddivide a metà tra i genitori, fossero ricomprese anche quelle per la scuola dell'infanzia (retta e servizio di tempo prolungato).
Orbene, sotto un primo profilo, la deduce di non avere Pt_1 mai percepito gli assegni familiari, allora spettanti al genitore collocatario, i quali, come noto, dal 1° marzo 2022 sono stati sostituiti dall'assegno unico, la cui disciplina prevede ora che, in assenza di accordo, vengano percepiti da entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno, assumendo, quindi, di avere perduto gli assegni familiari e, stante la richiesta del padre di attribuzione a sé della metà dell'assegno unico, di percepire quest'ultimo in misura pari ad € 116,75 al mese.
Sotto un secondo profilo, la deduce che, mentre in Pt_1 precedenza il costo per la scuola dell'infanzia, pari ad € 260,00 al mese (comprensivo dei pasti), doveva essere suddiviso a metà tra i genitori, ora, secondo il locale protocollo in materia di spese straordinarie, il costo della mensa, pari ad € 126,00 al mese, grava esclusivamente su di lei.
13 di 18 Tali circostanze, se per un verso non rappresentano un peggioramento della condizione economica della che non ha Pt_1 neppure dedotto se l'ammontare degli assegni familiari ad essa spettante fosse inferiore alla metà dell'assegno unico attualmente erogato a suo favore (ossia ad € 116,75 al mese: cfr. accredito sul conto corrente in data 18 dicembre 2024 sub doc. 32 dell'attrice) e che, seppure diversamente imputata, continua a sostenere l'esborso di € 126,00 al mese (corrispondente prima alla metà della retta della scuola dell'infanzia, ora all'integrale costo per la mensa della scuola elementare), per altro verso, si traducono, però, in un miglioramento della situazione economica dello che ora percepisce la metà P_ dell'assegno unico (pari ad € 116,75 al mese: cfr. accredito sul conto corrente in data 18 dicembre 2024, allegato alla nota di deposito del convento in data 20 febbraio 2025) e non sostiene più la metà della retta scolastica (pari ad € 130,00 al mese).
ha, medio tempore, cambiato occupazione e Parte_1 lavora ora come segretaria presso Leuco s.p.a.
Ha percepito una retribuzione netta pari ad € 22.163,79 nel
2024, corrispondente, in media ad € 1.846,98 al mese (cfr. estratti conto sub doc. 32 e busta paga dicembre 2024 allegata alla nota di deposito dell'attrice in data 26 febbraio 2025).
La retribuzione è dunque aumentata da € 1.300,00 circa ad €
1.850,00 circa al mese.
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 15.685,00 nel 2021, ad € 16.583,00 nel
2022 e ad € 19.275,00 nel 2023 (cfr. Mod. 730/2022, 2023 e 24 sub docc. 12 e 31 dell'attrice).
Non può, invece, essere valorizzato il finanziamento contratto dalla con , con rata di € 78,00 al mese, per affrontare Pt_1 Pt_2 le precedenti spese legali, trattandosi di esborso che, evidentemente, ciascuna parte ha dovuto sostenere.
14 di 18 Il convenuto ha posto in risalto, e documentato mediante copioso materiale tratto dai social network, come l'attrice sarebbe solita frequentare locali esclusivi, concedersi vacanze in alberghi e strutture di lusso e indossare capi d'abbigliamento di marchi prestigiosi, ma, poiché dall'esame degli estratti conto in atti, recanti un saldo che è passato da € 1.174,37 al 31 dicembre 2021 ad € 7.050,73 al 31 dicembre 2024, non emergono transazioni anomale o accrediti sospetti, deve ritenersi, anche ammettendo che i redditi da lavoro della donna siano incompatibili con il suo tenore di vita, che l'elevato status ostentato sia in gran parte solo artefatto ed apparente o, come dalla stessa di fatto riconosciuto, dipenda dalla frequentazione di persone facoltose (cfr. pagina 2 della memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c.: «La ricorrente per un certo periodo, nei fine settimana in cui non aveva con sé la figlia ha frequentato una persona, che in qualche occasione le ha offerto brevi vacanze in località turistiche»).
Di contro, ha dichiarato redditi annui netti pari ad € P_
20.355,00 nel 2022 e ad € 20.834,00 nel 2023 (cfr. Mod. 730/2023 e
2024 sub docc. 14-15 del convenuto), corrispondente, in media, ad una disponibilità di € 1.716,20 al mese.
La sua disponibilità negli ultimi due anni, ossia quelli successivi alla precedente pronuncia giudiziale, è aumentata da € 1.500,00 circa ad € 1.700,00 circa al mese.
Ha percepito una retribuzione netta pari ad € 19.438,00 nel
2022, ad € 20.388,00 nel 2023 e ad € 21.497,00 nel 2024 (cfr. estratti conto prodotti in allegato alla nota di deposito in data 20 febbraio 2025 e busta paga prodotta in allegato alla nota di deposito in data 28 febbraio 2025), corrispondente, in media, ad € 1.703,41 al mese.
Egli ha però dedotto che la retribuzione sarebbe ora più bassa, stante l'attivazione del “contratto di solidarietà” (cfr. doc. 18 del
15 di 18 convenuto), che risulta però avere una durata limitata (dal 1° dicembre 2024 al 30 novembre 2025) e che, stando al confronto con la mensilità di gennaio dei due anni precedenti, pare comportare una riduzione della retribuzione di € 100,00 al mese (€ 1.525,00 quale mensilità di gennaio 2023, € 1.574,00 quale mensilità di 2024 ed €
1.437,00 quale mensilità di gennaio 2025).
Dopo la conclusione del precedente procedimento, ha provveduto a svuotare il conto corrente, il cui saldo contabile è passato da €
91.721,00 al 31 dicembre 2020, ad € 99.666,86 al 31 dicembre 2021
e ad € 1.863,19 al 31 dicembre 2024, emettendo vari assegni circolari a favore del padre per l'importo complessivo di € Persona_2
73.000,00 ed effettuando frequenti ed ingenti prelevamenti di denaro contante (cominciati nel luglio 2022 e pari ad oltre € 20.000,00 nel solo trimestre luglio-settembre 2022) (cfr. estratti conto prodotti in allegato alla nota di deposito in data 20 febbraio 2025).
Egli ha asserito di avere così restituito al padre le somme utilizzate per l'acquisto della casa familiare, ma tale causale, oltre ad essere rimasta indimostrata ed essere stata tardivamente dedotta, trova perfino una diretta smentita nella prospettazione dello stesso che nella memoria di costituzione nel precedente giudizio aveva P_ espressamente affermato che, in realtà, l'immobile gli era stato donato dal padre (cfr. pagina 4 sub doc. 5 del convenuto: «[...] sebbene oggetto di dono dal proprio padre»).
A nulla rileva che lo non sia gravato da spese per alloggio e P_ non contribuisca al pagamento delle spese domestiche, non trattandosi di circostanze nuove, come peraltro espressamente riconosciuto dalla stessa (cfr. pagina 2 della memoria ex art. Pt_1
473 bis.17, comma 1, c.p.c.: «non è mai stato gravato, come accade anche ora, da rilevanti spese mensili né per il canone di locazione né per spese di gestione ordinaria e/o straordinaria»).
16 di 18 Orbene, considerato che la crescita della minore (che all'epoca del precedente giudizio aveva 4 anni ed ora ne ha 7) non è tale da avere determinato un significativo aumento delle sue esigenze di vita e tenuto conto di tutte le circostanze sopravvenute sopra compendiate, ed in particolare del notevole incremento della retribuzione percepita dalla (pari ad € 550,00 al mese), che, Pt_1 operato un equo bilanciamento, risulta compensare gli elementi incidenti sulla situazione economico-reddituale dello la domanda P_ di aumento del contributo al mantenimento per la figlia va respinta.
2. Con riguardo alla domanda del convenuto volta ad ottenere la cancellazione di tutte le immagini e video contenenti il viso della figlia minore in modo riconoscibile da ogni social network, con divieto di pubblicazione su questi ultimi di qualsiasi contenuto che ritragga la minore stessa senza l'autorizzazione espressa dell'altro genitore, giova premettere che analoga richiesta era già stata accolta nel decreto ex art. 337 bis c.c. del 18 novembre 2021, là dove si era evidenziato che «in caso di affidamento condiviso del figlio, ogni scelta riguardante gli interessi del minore richiede il consenso di entrambi i genitori, tra cui la pubblicazione di immagini del minore sui cc.dd. “social network”, sicché, laddove vi sia disaccordo tra i genitori
o comunque inerzia da parte del genitore che ha assunto l'iniziativa in contestazione, al genitore che ha provveduto alla pubblicazione lesiva del diritto all'immagine del minore ex art. 10 c.c. deve essere ordinata la rimozione delle immagini pubblicate e, se richiesta, inibita la pubblicazione futura (cfr. Trib. Trani, 30/08/2021; Trib. Bari,
07/11/2019; Trib. Brescia, 14/03/2019; Trib. Rieti, 06/03/2019; Trib.
Mantova, 19/09/2017; Trib. Roma, 23/12/2017)».
L'odierno convenuto ha dedotto e dimostrato, mediante la produzione di screenshot tratti dai social network della che Pt_1 quest'ultima, in data 23 ottobre 2022, 27 ottobre 2022, 23 dicembre
2023, 2 gennaio 2024 e 30 giugno 2024, ha pubblicato fotografie
17 di 18 ritraenti la figlia minore, ma, tenuto conto che la donna, nella prima difesa utile (cfr. pagina 1 della memoria ex art. 473 bis.17, comma 1,
c.p.c.), ha affermato di averle già da tempo rimosse e che lo non P_ ha contestato la circostanza, non risulta che tali immagini siano ancora pubblicamente visibili, sicché, se l'ordine di cancellazione non può per tale ragione essere emesso – o, meglio, reiterato, restando comunque vigente quello in precedenza emesso –, dev'essere invece vietato alla di perseverare in tale condotta, a nulla qui Pt_1 rilevando, in assenza di una contrapposta domanda dell'attrice
(peraltro da rivolgere eventualmente ad un terzo), che la sorella dello abbia anch'essa postato sul proprio profilo social delle fotografie P_ della nipote . Per_1
3. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. vieta a di pubblicare sui social network, senza Parte_1
l'autorizzazione espressa del padre, immagini e video in cui il viso della figlia risulti riconoscibile;
Per_1
2. rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 6 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3611/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29 settembre 1994; rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Fornaciari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via P. Borsellino n. 22
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] il 12 P_ C.F._2 febbraio 1976; rappresentato e difeso dall'avv. Federica Medici come da procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 38
- convenuto - con l'intervento del
1 di 18 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: ricorso ex art. 337 quinquies c.c.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Ogni contraria istanza respinta,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
IN VIA PRELIMINARE E PRINCIPALE
RIGETTARE, per i motivi dedotti ed eccepiti nei propri scritti difensivi, le domande tutte avanzate da parte resistente nella P_ memoria difensiva di costituzione in data 25/01/2015 perché infondate in fatto e in diritto.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO in parziale modifica del Decreto del
Tribunale di Reggio Emilia del 18/11/2021 emesso a definizione del procedimento n. 1438/2021 R.G.
STABILIRE che corrisponda a la somma di € P_ Parte_1
350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario di
o quell'altra maggiore o minor somma che sarà ritenuta equa e Per_1 di giustizia, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% spese straordinarie, come disciplinate e definite dal Protocollo in uso
Presso il Tribunale di Reggio Emilia.
CONFERMARSI le statuizioni stabilite nel decreto del Tribunale di
Reggio Emilia del 18/11/2021 in merito al regime di affidamento, all'assegnazione della dimora familiare e al calendario di visita da parte del padre e conseguentemente:
DISPORRE l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2 di 18 ASSEGNARE a la casa familiare sita in Bagoli in Piano Parte_1
(RE) Via Licinio Tedeschi n. 4, con il mobilio e gli arredi ivi esistenti;
DISPORRE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore
secondo i seguenti tempi e modalità: Per_1
-A fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando la accompagnerà a scuola;
-nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza del padre, dal martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattino, quando la accompagnerà a scuola;
-nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre, dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattino, quando la accompagnerà a scuola;
-durante il periodo pasquale, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo (lo scambio avverrà alle ore 10.00 del Lunedì dell'Angelo);
- durante il periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 10.00 del 25 dicembre e dalle ore 10.00 del 1° gennaio alle ore 10.00 del 6 gennaio, oppure dalle ore 10.00 del 25 dicembre alle ore 10.00 del 1° gennaio.
-durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà trascorrer con la figlia tre settimane non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
-il genitore che ha la figlia con sé telefonerà all'altro nella fascia oraria 19-21.00 per permettere alla bambina un breve saluto.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio
IN VIA ISTTRUTTORIA
Parte ricorrente si oppone alla richiesta di CTU avanzata in via istruttoria da controparte per i motivi già spiegati in atti
Si chiede che il Giudice Voglia ordinarie ex art. 210 c.p.c. a parte resistente:
3 di 18 -la produzione in giudizio delle spese sostenute da per le P_ utenze dal novembre 2021 ad oggi e di quelle sostenute dal padre
che risulta essere residente in altro appartamento al Persona_2 civico n. 20 in Via XX Settembre Bagnolo in Piano (RE).
Si chiede che i Voglia ordinare la produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari di dal dicembre 2020 ad oggi e P_ comunque relativi agli ultimi tre anni, del conto deposito titoli e/o di eventuali polizze al medesimo intestate.
Si chiede che il Giudice, Voglia assumere informazioni in merito alle condizioni di vita della minore ed all'attività di monitoraggio eseguita sui genitori, presso il Servizio Sociale Unione Terre di Mezzo.
Qualora il Giudice lo ritenga necessario al fine della decisione si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1)Vero che dal 2021 il Vostro Servizio nella persona dell'assistente sociale Dott.ssa ha svolto un'attività di Testimone_1 vigilanza sulle condizioni di vita della minore oltre che un'attività monitoraggio dell'andamento del nucleo familiare
2)Vero che da gennaio 2024, dopo la decorrenza dei diciotto mesi stabiliti dal CTU per il monitoraggio del nucleo familiare, avete proseguito nell'attività di osservazione del nucleo familiare.
3) Dica il teste se la si è detta disponibile a proseguire nel Pt_1 percorso di sostegno intrapreso con il Servizio Sociale
4) Dica il teste se lo aveva accettato di continuare nel percorso P_ di sostegno intrapreso con il Servizio.
5) Dica il teste se dal gennaio 2021 ad oggi sono emerse problematiche nelle condizioni di vita della minore e/o sul suo stato emotivo e se avete attivato interventi di sostegno psicologico ed educativo nell'interesse della minore.
6) Dica il teste che tipologia di interventi svolge attualmente nell'interesse del nucleo familiare e della minore.
4 di 18 Si indica a teste Dott.ssa presso Servizio Testimone_1
Sociale Unione Terre di Mezzo Piazza Garibaldi n. 5 /1 Bagnolo in
Piano (RE).
Per PARTE CONVENUTA:
Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, ai sensi e per gli effetti di cui al disposto di cui all'art. 337 bis e degli artt. 3 comma 1
Legge 219/2012 e 38 disp. att. c.c.,
In via preliminare e principale
RIGETTARE, per tutto quanto sopra dedotto, eccepito e documentato, tutte le eccezioni e domande proposte dalla ricorrente, signora nel ricorso notificato e di cui al presente Parte_1 procedimento, in quanto infondate sia in fatto e in diritto
In via ulteriormente preliminare e principale sempre per tutto quanto sopra dedotto, argomentato e documentato
MODIFICARE il Decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 18.11.2021
e conseguentemente
REGOLAMENTARE i rapporti tra il IGnor e la IG.ra P_
, riguardanti la figlia minorenne e per Parte_1 Persona_3
l'effetto
DISPORRE la cancellazione di tutte le immagini e video contenenti il viso di in modo riconoscibile da ogni social network (es. Per_1
Instagram e Facebook);
VIETARE di postare su ogni social network qualsiasi immagine o video contenenti il viso di senza l'autorizzazione espressa dell'altro Per_1 genitore;
DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 316 comma 3 c.c., con modifica del Decreto del Tribunale di Reggio Emilia del
18.11.2021, le condizioni di affidamento e di mantenimento della minore così come proposte dal comparente IGnor Persona_3 P_
, ovvero quelle che più riterrà opportune nell'interesse
[...]
5 di 18 preminente della minore, che così si possono indicare nelle seguenti condizioni:
1) DISPORRE l'affidamento ad entrambi i genitori nella forma condivisa della minore , in misura PARITARIA, con Persona_3 collocamento preferenziale presso la residenza del padre, secondo le disposizioni in materia di affidamento condiviso. La responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, sono assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2) In virtù dell'affidamento ad entrambi i genitori nella forma condivisa della minore , in misura PARITARIA, Persona_3
REVOCARE L'ASSEGNAZIONE della casa familiare sita in Bagnolo in
Piano (RE), Via Licinio Tedeschi n. 4, con tutti i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, con RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE
ALL'ESCLUSIVO PROPRIETARIO SIG. ; P_
3) Diritto di visita della IGnora alla figlia minore Parte_1
quando lo riterrà opportuno, previa comunicazione telefonica al Per_1 padre e comunque, compatibilmente con gli orari di lavoro/turni, con le seguenti modalità:
a) due settimane al mese alternate a ciascun genitore, fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola;
b) durante il periodo pasquale, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
c) durante il periodo natalizio, ad anni alterni 24-25 dicembre fino al
1 gennaio con un genitore, dall'1 al 6 gennaio con l'altro genitore;
d) durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia 3 settimane non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
6 di 18 4) In virtù di tale affidamento condiviso della minore, in misura paritaria, tra il sig. e la IGnora , P_ Parte_1
DISPORRE che nessuno dei genitori verserà all'altro alcun assegno mensile di mantenimento della figlia con REVOCA della precedente statuizione;
5) Il IG. e la IG.ra contribuiranno nella P_ Parte_1 misura del 50% a tutte le spese straordinarie documentate secondo il protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Reggio Emilia
(es. mediche, scolastiche) che si renderanno necessarie per il mantenimento della figlia , provvedendo a rimborsare la Persona_3 propria quota all'altro genitore senza ritardo ed a semplice richiesta, accompagnata dalla trasmissione del giustificativo di spesa.
In via subordinata nelle denegata ipotesi in cui S.V. Ill.ma non ritenga di accogliere le conclusioni di cui sopra anche in merito all'affidamento della minore
IN MISURA PARITARIA Per_1
RIGETTARE, per tutto quanto sopra dedotto, eccepito e documentato, tutte le eccezioni e domande proposte della difesa della signora nel ricorso notificato e di cui al presente Parte_1 procedimento, in quanto infondate sia in fatto e in diritto e conseguentemente
CONFERMARE le disposizioni contenute nel Decreto del Tribunale di
Reggio Emilia del 18.11.2021.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
> Si richiede sin da ora che S.V. Ill.ma Voglia disporre CTU al fine di esaminare il rapporto genitoriale della minore , approfondire la Per_1 gestione della quotidianità, nonché esaminare il rapporto della IG.ra con i social network e la successiva influenza sul rapporto Pt_1 con la minore.
7 di 18 Infine, a discrezione del Giudice, lo stesso CTU dovrà esaminare anche il rapporto della IG.ra con le proprie abitudini Parte_1 alimentari, e la conseguente influenza sulla minore.
> Si richiede altresì che la S.V. Ill.ma Voglia disporre ai sensi dell'art.
210 c.p.c. a parte ricorrente l'esibizione dei seguenti documenti:
- il deposito delle ULTIME 3 DENUNCE DEI REDDITI (escludendo il
Modello 730/2022 per i redditi 2021 in quanto già agli atti), oltre che documentazione relativa al contratto di lavoro e buste paga della
IG.ra . Parte_1
FATTI DI CAUSA
1. e sono genitori di , nata l'8 P_ Parte_1 Per_1 luglio 2017.
I rapporti genitoriali sono retti dal decreto ex art. 337 bis e ss.
c.c. emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 18 novembre 2021, con cui è stato disposto l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa familiare e disciplina dei rapporti padre-figlia, ponendo a carico dello un contributo al mantenimento della figlia in misura P_ pari ad € 100,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed incaricando i Servizi sociali territorialmente competenti di monitorare l'andamento del nucleo familiare.
2. Con ricorso ex artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 20 novembre 2024, ha chiesto Parte_1
l'aumento del contributo al mantenimento della figlia ad € 450,00 al mese.
3. Costituito con memoria depositata in data 26 gennaio 2025,
ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via P_ riconvenzionale, la cancellazione di tutte le immagini e video contenenti il viso di in modo riconoscibile da ogni social network Per_1 con divieto alla futura pubblicazione, la collocazione paritaria della figlia con residenza preferenziale presso di sé e, conseguentemente,
8 di 18 la revoca sia dell'assegnazione della casa familiare a favore dell'attrice che del contributo al mantenimento della figlia a proprio carico.
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 29 novembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 4 marzo 2025, come differita con provvedimento in data
25 febbraio 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno una figlia, , che oggi ha 7 anni. Per_1
1.1. Le prime domande che, dal punto di vista logico-giuridico, devono essere esaminate – congiuntamente in quanto intimamente connesse – sono quelle, spiegate dal convenuto, di modifica del collocamento prevalente della minore (dalla madre al padre) e di ampliamento del suo diritto di visita fino a renderlo paritario.
Il decreto ex art. 337 bis c.c. del 18 novembre 2021, attinto dalle richieste di modifica, ha stabilito che la minore stia col padre a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattino, nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza del padre dal martedì dall'uscita da scuola fino a mercoledì mattino e nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattino.
Dunque, su base bisettimanale, la bambina trascorre 6 giorni con il padre e 8 giorni con la madre.
Si tratta, pertanto, di un calendario che tende al paritetico.
9 di 18 Il convenuto chiede che venga dato nuovamente ingresso ad una consulenza tecnica d'ufficio che, a differenza di quanto accaduto quattro anni fa nel corso delle operazioni peritali espletate nel precedente giudizio laddove l'ausiliare si era rifiutata di acquisire ulteriori pubblicazioni della madre sostenendo che «la vanità per il proprio corpo non influenza la capacità della IG.ra nello Pt_1 svolgimento del ruolo materno», visioni il nuovo materiale pubblicato dalla stessa sui social network dove la donna, proseguendo nella carriera di influencer, si mostrerebbe quasi quotidianamente in pose provocanti ed abiti discinti.
Le istanze “revisionali” del convenuto debbono essere respinte perché, pur volendo espressamente sottrarsi ad un giudizio moralistico («la IG.ra è libera di fare ciò che vuole (anche Pt_1 del proprio corpo), ma la scrivente difesa ritiene che tali espressioni devono essere valutate al fine dell'affidamento, quantomeno in misura paritaria»), esse finiscono, in realtà, per risolversi in una mera censura della vanità e dell'esibizionismo dell'attrice, i quali non determinano di per sé una deminutio delle sue capacità genitoriali, tant'è che lo non ha neppure dedotto che la figlia ha subito un P_ qualche pregiudizio dalla condotta della madre, la quale non ha mai coinvolto la minore in quelle sue frequenti – e, a detta del padre, discutibili – interazioni sui social network.
Accedere alla prospettazione dell'odierno convenuto significherebbe trarre il seguente, improprio ed inaccettabile, sillogismo: chi pubblica sui social network contenuti nei quali fa mostra del proprio corpo anche in modo disinibito non è in grado di esercitare adeguatamente la responsabilità genitoriale;
Parte_1 pubblica sui social network contenuti nei quali fa mostra del proprio corpo;
dunque non è in grado di esercitare Parte_1 adeguatamente la responsabilità genitoriale.
10 di 18 La tesi del convenuto non appare, invero, neppure concludente, perché, se l'obiettivo fosse screditare le capacità genitoriali della egli avrebbe dovuto suggerire una modifica del regime di Pt_1 affidamento o comunque richiedere una drastica restrizione dei tempi di permanenza della minore presso la madre, e non già la riduzione di un solo giorno ogni due settimane.
Per il resto, la domanda di modifica si appalesa del tutto immotivata, oltre che sprovvista di qualsivoglia allegazione di circostanza sopravvenuta, e, come tale, va respinta.
1.2. Vanno, pertanto, rigettate de plano le domande di revoca sia dell'assegnazione della casa familiare all'attrice, sia del contributo al mantenimento della figlia disposto a favore della madre, entrambe espressamente proposte quale conseguenza del chiesto – ma rigettato – collocamento paritario della minore.
1.3. Quanto alle richieste di natura economica, l'attrice chiede l'aumento del contributo ordinario da € 100,00 ad € 350,00 al mese
(così ridotto nella memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c., rispetto alla richiesta inizialmente formulata in ricorso di € 450,00 al mese), al quale, invece, il convenuto si oppone.
Come noto, trattandosi di procedimento ex art. 337 quinquies
c.c., i “giustificati motivi” ex art. 473 bis.29 c.p.c. la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni attualmente vigenti, adottate in un precedente provvedimento ex art. 337 bis c.c., per giurisprudenza consolidata, postulano la sopravvenienza di fatti nuovi, che abbiano alterato la situazione preesistente, mutando i presupposti in base ai quali erano state stabilite le precedenti condizioni e dovendosi peraltro escludere dal novero dei fatti rilevanti quelli che avrebbero potuto farsi valere nel precedente giudizio (Cass.
3149/2001).
In particolare, con riguardo ai provvedimenti di natura economica, dev'essere accertata non soltanto una sopravvenuta
11 di 18 modifica delle condizioni economiche dei genitori di figli nati fuori dal matrimonio, ma anche la idoneità di tale modifica ad immutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti: il
Tribunale, dunque, non può mai procedere, ex novo, a una nuova e autonoma valutazione dei medesimi presupposti circa l'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano (in questo senso sì ex novo) alterato l'equilibrio precedentemente raggiunto;
indi adeguare l'importo alla nuova situazione patrimoniale
(Cass. 10133/2007, Cass. 11720/2003, Cass. 12125/1993, Cass.
13666/1999).
Tanto premesso, nel decreto ex art. 337 bis c.c. del 18 novembre 2021 si legge:
, di anni 27, lavora presso la G Consulting s.r.l. Parte_1 con contratto di apprendistato di 36 mesi (dal 24/03/2020 al
23/03/2023) come addetta alla segreteria e con retribuzione media netta di € 1.300,00 circa al mese (cfr. Certificazione Unica 2021 relativa all'anno 2020 sub doc. 15 della ricorrente e buste paga da aprile 2020 a gennaio 2021 sub doc. 8 della ricorrente); è assegnataria dell'abitazione familiare sita in Bagnolo in Piano (RE),
Via Licinio Tedeschi n. 4, di proprietà esclusiva di;
P_
, di anni 45, lavora come impiegato presso la Comall P_
International s.r.l. con contratto a tempo indeterminato;
ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad
€ 18.600,00 circa nel 2019, ad € 18.300,00 circa nel 2018, ad €
17.700,00 circa nel 2017 (cfr. Mod. 730 sub docc. 15, 16 e 17 del resistente), corrispondenti ad un'entrata mensile media netta di €
1.500,00; è proprietario dell'ex casa familiare, assegnata alla
12 di 18 ricorrente; è proprietario di autovettura Audi Q5, acquistata in data
25/08/2020 al prezzo dichiarato di € 37.000,00; è titolare di un conto corrente con saldo contabile di € 91.721,00 al 31/12/2020 e giacenza media di € 102.296,00 (cfr. doc. 10 della ricorrente)».
Muovendo da tali elementi, l'assegno per il mantenimento della figlia era stato quindi quantificato in € 100,00 in ragione, come lì espressamente riportato, del valore economico dell'assegnazione della casa familiare (di proprietà esclusiva dello , della P_ percezione degli assegni familiari da parte della madre, della sperequazione reddituale e patrimoniale in favore del padre, delle presumibili esigenze della figlia minore in relazione all'età (4 anni) e della lieve prevalenza dei tempi di permanenza di presso la Per_1 madre (8 giorni su 14), prevedendo che nelle spese straordinarie, suddivide a metà tra i genitori, fossero ricomprese anche quelle per la scuola dell'infanzia (retta e servizio di tempo prolungato).
Orbene, sotto un primo profilo, la deduce di non avere Pt_1 mai percepito gli assegni familiari, allora spettanti al genitore collocatario, i quali, come noto, dal 1° marzo 2022 sono stati sostituiti dall'assegno unico, la cui disciplina prevede ora che, in assenza di accordo, vengano percepiti da entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno, assumendo, quindi, di avere perduto gli assegni familiari e, stante la richiesta del padre di attribuzione a sé della metà dell'assegno unico, di percepire quest'ultimo in misura pari ad € 116,75 al mese.
Sotto un secondo profilo, la deduce che, mentre in Pt_1 precedenza il costo per la scuola dell'infanzia, pari ad € 260,00 al mese (comprensivo dei pasti), doveva essere suddiviso a metà tra i genitori, ora, secondo il locale protocollo in materia di spese straordinarie, il costo della mensa, pari ad € 126,00 al mese, grava esclusivamente su di lei.
13 di 18 Tali circostanze, se per un verso non rappresentano un peggioramento della condizione economica della che non ha Pt_1 neppure dedotto se l'ammontare degli assegni familiari ad essa spettante fosse inferiore alla metà dell'assegno unico attualmente erogato a suo favore (ossia ad € 116,75 al mese: cfr. accredito sul conto corrente in data 18 dicembre 2024 sub doc. 32 dell'attrice) e che, seppure diversamente imputata, continua a sostenere l'esborso di € 126,00 al mese (corrispondente prima alla metà della retta della scuola dell'infanzia, ora all'integrale costo per la mensa della scuola elementare), per altro verso, si traducono, però, in un miglioramento della situazione economica dello che ora percepisce la metà P_ dell'assegno unico (pari ad € 116,75 al mese: cfr. accredito sul conto corrente in data 18 dicembre 2024, allegato alla nota di deposito del convento in data 20 febbraio 2025) e non sostiene più la metà della retta scolastica (pari ad € 130,00 al mese).
ha, medio tempore, cambiato occupazione e Parte_1 lavora ora come segretaria presso Leuco s.p.a.
Ha percepito una retribuzione netta pari ad € 22.163,79 nel
2024, corrispondente, in media ad € 1.846,98 al mese (cfr. estratti conto sub doc. 32 e busta paga dicembre 2024 allegata alla nota di deposito dell'attrice in data 26 febbraio 2025).
La retribuzione è dunque aumentata da € 1.300,00 circa ad €
1.850,00 circa al mese.
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 15.685,00 nel 2021, ad € 16.583,00 nel
2022 e ad € 19.275,00 nel 2023 (cfr. Mod. 730/2022, 2023 e 24 sub docc. 12 e 31 dell'attrice).
Non può, invece, essere valorizzato il finanziamento contratto dalla con , con rata di € 78,00 al mese, per affrontare Pt_1 Pt_2 le precedenti spese legali, trattandosi di esborso che, evidentemente, ciascuna parte ha dovuto sostenere.
14 di 18 Il convenuto ha posto in risalto, e documentato mediante copioso materiale tratto dai social network, come l'attrice sarebbe solita frequentare locali esclusivi, concedersi vacanze in alberghi e strutture di lusso e indossare capi d'abbigliamento di marchi prestigiosi, ma, poiché dall'esame degli estratti conto in atti, recanti un saldo che è passato da € 1.174,37 al 31 dicembre 2021 ad € 7.050,73 al 31 dicembre 2024, non emergono transazioni anomale o accrediti sospetti, deve ritenersi, anche ammettendo che i redditi da lavoro della donna siano incompatibili con il suo tenore di vita, che l'elevato status ostentato sia in gran parte solo artefatto ed apparente o, come dalla stessa di fatto riconosciuto, dipenda dalla frequentazione di persone facoltose (cfr. pagina 2 della memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c.: «La ricorrente per un certo periodo, nei fine settimana in cui non aveva con sé la figlia ha frequentato una persona, che in qualche occasione le ha offerto brevi vacanze in località turistiche»).
Di contro, ha dichiarato redditi annui netti pari ad € P_
20.355,00 nel 2022 e ad € 20.834,00 nel 2023 (cfr. Mod. 730/2023 e
2024 sub docc. 14-15 del convenuto), corrispondente, in media, ad una disponibilità di € 1.716,20 al mese.
La sua disponibilità negli ultimi due anni, ossia quelli successivi alla precedente pronuncia giudiziale, è aumentata da € 1.500,00 circa ad € 1.700,00 circa al mese.
Ha percepito una retribuzione netta pari ad € 19.438,00 nel
2022, ad € 20.388,00 nel 2023 e ad € 21.497,00 nel 2024 (cfr. estratti conto prodotti in allegato alla nota di deposito in data 20 febbraio 2025 e busta paga prodotta in allegato alla nota di deposito in data 28 febbraio 2025), corrispondente, in media, ad € 1.703,41 al mese.
Egli ha però dedotto che la retribuzione sarebbe ora più bassa, stante l'attivazione del “contratto di solidarietà” (cfr. doc. 18 del
15 di 18 convenuto), che risulta però avere una durata limitata (dal 1° dicembre 2024 al 30 novembre 2025) e che, stando al confronto con la mensilità di gennaio dei due anni precedenti, pare comportare una riduzione della retribuzione di € 100,00 al mese (€ 1.525,00 quale mensilità di gennaio 2023, € 1.574,00 quale mensilità di 2024 ed €
1.437,00 quale mensilità di gennaio 2025).
Dopo la conclusione del precedente procedimento, ha provveduto a svuotare il conto corrente, il cui saldo contabile è passato da €
91.721,00 al 31 dicembre 2020, ad € 99.666,86 al 31 dicembre 2021
e ad € 1.863,19 al 31 dicembre 2024, emettendo vari assegni circolari a favore del padre per l'importo complessivo di € Persona_2
73.000,00 ed effettuando frequenti ed ingenti prelevamenti di denaro contante (cominciati nel luglio 2022 e pari ad oltre € 20.000,00 nel solo trimestre luglio-settembre 2022) (cfr. estratti conto prodotti in allegato alla nota di deposito in data 20 febbraio 2025).
Egli ha asserito di avere così restituito al padre le somme utilizzate per l'acquisto della casa familiare, ma tale causale, oltre ad essere rimasta indimostrata ed essere stata tardivamente dedotta, trova perfino una diretta smentita nella prospettazione dello stesso che nella memoria di costituzione nel precedente giudizio aveva P_ espressamente affermato che, in realtà, l'immobile gli era stato donato dal padre (cfr. pagina 4 sub doc. 5 del convenuto: «[...] sebbene oggetto di dono dal proprio padre»).
A nulla rileva che lo non sia gravato da spese per alloggio e P_ non contribuisca al pagamento delle spese domestiche, non trattandosi di circostanze nuove, come peraltro espressamente riconosciuto dalla stessa (cfr. pagina 2 della memoria ex art. Pt_1
473 bis.17, comma 1, c.p.c.: «non è mai stato gravato, come accade anche ora, da rilevanti spese mensili né per il canone di locazione né per spese di gestione ordinaria e/o straordinaria»).
16 di 18 Orbene, considerato che la crescita della minore (che all'epoca del precedente giudizio aveva 4 anni ed ora ne ha 7) non è tale da avere determinato un significativo aumento delle sue esigenze di vita e tenuto conto di tutte le circostanze sopravvenute sopra compendiate, ed in particolare del notevole incremento della retribuzione percepita dalla (pari ad € 550,00 al mese), che, Pt_1 operato un equo bilanciamento, risulta compensare gli elementi incidenti sulla situazione economico-reddituale dello la domanda P_ di aumento del contributo al mantenimento per la figlia va respinta.
2. Con riguardo alla domanda del convenuto volta ad ottenere la cancellazione di tutte le immagini e video contenenti il viso della figlia minore in modo riconoscibile da ogni social network, con divieto di pubblicazione su questi ultimi di qualsiasi contenuto che ritragga la minore stessa senza l'autorizzazione espressa dell'altro genitore, giova premettere che analoga richiesta era già stata accolta nel decreto ex art. 337 bis c.c. del 18 novembre 2021, là dove si era evidenziato che «in caso di affidamento condiviso del figlio, ogni scelta riguardante gli interessi del minore richiede il consenso di entrambi i genitori, tra cui la pubblicazione di immagini del minore sui cc.dd. “social network”, sicché, laddove vi sia disaccordo tra i genitori
o comunque inerzia da parte del genitore che ha assunto l'iniziativa in contestazione, al genitore che ha provveduto alla pubblicazione lesiva del diritto all'immagine del minore ex art. 10 c.c. deve essere ordinata la rimozione delle immagini pubblicate e, se richiesta, inibita la pubblicazione futura (cfr. Trib. Trani, 30/08/2021; Trib. Bari,
07/11/2019; Trib. Brescia, 14/03/2019; Trib. Rieti, 06/03/2019; Trib.
Mantova, 19/09/2017; Trib. Roma, 23/12/2017)».
L'odierno convenuto ha dedotto e dimostrato, mediante la produzione di screenshot tratti dai social network della che Pt_1 quest'ultima, in data 23 ottobre 2022, 27 ottobre 2022, 23 dicembre
2023, 2 gennaio 2024 e 30 giugno 2024, ha pubblicato fotografie
17 di 18 ritraenti la figlia minore, ma, tenuto conto che la donna, nella prima difesa utile (cfr. pagina 1 della memoria ex art. 473 bis.17, comma 1,
c.p.c.), ha affermato di averle già da tempo rimosse e che lo non P_ ha contestato la circostanza, non risulta che tali immagini siano ancora pubblicamente visibili, sicché, se l'ordine di cancellazione non può per tale ragione essere emesso – o, meglio, reiterato, restando comunque vigente quello in precedenza emesso –, dev'essere invece vietato alla di perseverare in tale condotta, a nulla qui Pt_1 rilevando, in assenza di una contrapposta domanda dell'attrice
(peraltro da rivolgere eventualmente ad un terzo), che la sorella dello abbia anch'essa postato sul proprio profilo social delle fotografie P_ della nipote . Per_1
3. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. vieta a di pubblicare sui social network, senza Parte_1
l'autorizzazione espressa del padre, immagini e video in cui il viso della figlia risulti riconoscibile;
Per_1
2. rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 6 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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