Articolo 6 della Legge 23 marzo 1958, n. 270
Articolo 5Articolo 7
Versione
25 aprile 1958
Art. 6.
La graduatoria degli idonei in ciascun concorso e' formata in base al punto risultante dalla votazione complessiva maggiorato dai punti di valutazione dei titoli prodotti.
A parita' di punteggio si osservano le preferenze stabilite nell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
La graduatoria degli idonei e' approvata con decreto del Ministro per la difesa e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 25 aprile 1958