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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
RG n. 1178/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 1178/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VISONA' ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. NARDON BARBARA AGOSTINA elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALLE SILVIA CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: le parti chiedono sia pronunciata la separazione personale alle condizioni rassegnate concordemente alla udienza del 19/6/2025, che di seguito si ritrascrivono per quanto di esclusiva pertinenza alla domanda di separazione:
“(i) autorizzare i coniugi a vivere separati;
(ii) dare atto che il IGnor ospiterà in comodato gratuito la IG.ra , ma Parte_1 CP_1 presso una porzione indipendente ed autonoma dell'immobile di sua proprietà, sito in Recoaro Terme pagina 1 di 3 (VI), Via Stoccheri n. 35, composto da 1 cucina con sala, 1 bagno ed 1 camera, e che Parte_1 provvederà al pagamento delle utenze e degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione della predetta porzione di immobile, nonché all'acquisto del cibo per la IG.ra ; CP_1
(iii) disporsi, stante la invalidità della moglie e la disparità economico-patrimoniale dei coniugi, che corrisponda un assegno di mantenimento mensile a favore di dell'importo Parte_1 CP_1 di Euro 250,00, da versarsi sulle coordinate bancarie che gli verranno comunicate dalla IG.ra
, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno CP_1 quindici di ogni mese;
”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/3/2025, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 18/10/1980 in Recoaro Terme (VI); che dall'unione erano nati i figli CP_1 Per_1
(nato il [...]) e (nato il [...]) maggiorenni ed economicamente
[...] Persona_2 autosufficienti;
che la moglie era affetta da molti anni da psicosi psicoaffettiva cronica, ciò che aveva reso necessario la nomina di un amministratore di sostegno, avv. che l'unione Persona_3 era entrata in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il tempo di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa di risposta depositata in data 4/6/2025 si costituiva in giudizio , con CP_1
l'amministratore di sostegno Avv. chiedendo l'accoglimento di conclusioni Persona_3 differenti da quelle ex adverso.
All'udienza del 19/6/2025 il Giudice Relatore, sentiti i coniugi personalmente, dava atto che gli stessi avevano raggiunto un accordo di componimento bonario di cui a verbale. La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione al PM per il parere di competenza.
* * *
Le conclusioni conformi delle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni economiche concordate dalle parti in ordine all'assegno di mantenimento in favore di vertendosi in materia di diritti disponibili;
CP_1
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare pagina 2 di 3 atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., l'attore ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e le parti hanno raggiunto conclusioni conformi anche in relazione a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in Recoaro Terme (VI) in data 18/10/1980 con atto trascritto al n. 4, parte I, anno 1980, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Recoaro Terme (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio dell'1/7/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 1178/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VISONA' ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. NARDON BARBARA AGOSTINA elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALLE SILVIA CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: le parti chiedono sia pronunciata la separazione personale alle condizioni rassegnate concordemente alla udienza del 19/6/2025, che di seguito si ritrascrivono per quanto di esclusiva pertinenza alla domanda di separazione:
“(i) autorizzare i coniugi a vivere separati;
(ii) dare atto che il IGnor ospiterà in comodato gratuito la IG.ra , ma Parte_1 CP_1 presso una porzione indipendente ed autonoma dell'immobile di sua proprietà, sito in Recoaro Terme pagina 1 di 3 (VI), Via Stoccheri n. 35, composto da 1 cucina con sala, 1 bagno ed 1 camera, e che Parte_1 provvederà al pagamento delle utenze e degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione della predetta porzione di immobile, nonché all'acquisto del cibo per la IG.ra ; CP_1
(iii) disporsi, stante la invalidità della moglie e la disparità economico-patrimoniale dei coniugi, che corrisponda un assegno di mantenimento mensile a favore di dell'importo Parte_1 CP_1 di Euro 250,00, da versarsi sulle coordinate bancarie che gli verranno comunicate dalla IG.ra
, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno CP_1 quindici di ogni mese;
”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/3/2025, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 18/10/1980 in Recoaro Terme (VI); che dall'unione erano nati i figli CP_1 Per_1
(nato il [...]) e (nato il [...]) maggiorenni ed economicamente
[...] Persona_2 autosufficienti;
che la moglie era affetta da molti anni da psicosi psicoaffettiva cronica, ciò che aveva reso necessario la nomina di un amministratore di sostegno, avv. che l'unione Persona_3 era entrata in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il tempo di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa di risposta depositata in data 4/6/2025 si costituiva in giudizio , con CP_1
l'amministratore di sostegno Avv. chiedendo l'accoglimento di conclusioni Persona_3 differenti da quelle ex adverso.
All'udienza del 19/6/2025 il Giudice Relatore, sentiti i coniugi personalmente, dava atto che gli stessi avevano raggiunto un accordo di componimento bonario di cui a verbale. La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione al PM per il parere di competenza.
* * *
Le conclusioni conformi delle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni economiche concordate dalle parti in ordine all'assegno di mantenimento in favore di vertendosi in materia di diritti disponibili;
CP_1
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare pagina 2 di 3 atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., l'attore ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e le parti hanno raggiunto conclusioni conformi anche in relazione a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in Recoaro Terme (VI) in data 18/10/1980 con atto trascritto al n. 4, parte I, anno 1980, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Recoaro Terme (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio dell'1/7/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
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