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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 5193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5193 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
1186/24
TRA
nato il [...] a [...], Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Marianna Passaretti e Giuseppe
Iorio
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato il 29.01.2024 il ricorrente in epigrafe ha chiesto accertare il diritto al pagamento del
TFS/indennità premio di servizio con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 27.03.2000 al 6.10.2021 con il Consorzio
Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico non economico e, per l'effetto, condannare l' al pagamento dell'importo di CP_1
€ 31.573,56, a titolo di TFR di servizio con riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi, ha eccepito la carenza di giurisdizione del CP_1
Tribunale adìto e, nel merito, ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio l' ha dedotto di aver provveduto alla CP_1 liquidazione della somma pretesa ed ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non rientrando la controversia tra quelle pensionistiche devolute alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 103, secondo comma, Cost.
Nelle note depositate parte ricorrente ha aderito alla richiesta formulata dall'ente convenuto, essendo stata prodotta documentazione dalla quale risulta che l' ha provveduto al CP_1 pagamento della prestazione richiesta nel mese di ottobre 2024.
In proposito va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151). Considerato quindi, con riferimento al caso in esame, che effettivamente dalla documentazione prodotta risulta che parte convenuta abbia soddisfatto integralmente la pretesa oggetto del presente giudizio, sebbene in data successiva al deposito del ricorso giudiziario, può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, per il principio della cd. soccombenza virtuale, tenuto conto che il pagamento è avvenuto in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso, le stesse devono essere poste a carico dell' CP_1
Considerando la complessità e la novità delle questioni trattate, le spese di lite si compensano per la metà, mentre per la restante parte esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo lo scaglione di valore di riferimento e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite in CP_1 favore del ricorrente che si liquidano in € 1.650,00, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione. Compensa per il resto.
Aversa 23.12.2025
Il Giudice