Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5885 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 18831/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Maria Pezzullo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18831 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022,
avente ad oggetto: pagamento vertente:
TRA
P.IVA. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Napoli alla P.zza Ettore Vitale, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Arturo Testa (C.F.
unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli C.F._1
alla Via Dei Mille n. 47
ATTORE
E
, (P.I. , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_2
Generale, Dr. Ing. , rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_2
disgiuntamente, dall'Avv. Ornella Giaculli ( , in CodiceFiscale_2
virtù di procura notarile alle liti, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla
Cont Contenzioso della predetta
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, in riassunzione a seguito di sentenza n. 3264 del
16/05/2022 del TAR Campania dichiarativa del difetto di giurisdizione,
ritualmente notificato, il struttura accreditata con il Parte_2
Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni ex art. 26 ed ex art. 44 della
Legge 833/1978, chiedeva la condanna della al Controparte_1
pagamento della somma di €. 536.833,66, oltre interessi maturati e maturandi nella misura del D.lgs. n. 231/2002, ovvero nella diversa somma superiore o inferiore che risultasse dovuta, quale differenze tariffarie relative alle annualità 2001 – 2005 per le prestazioni rese ai sensi degli artt. 26 e 44 l. n.
833/1978. In particolare, deduceva che con Decreto Ingiuntivo n.7427/2006, il
Tribunale di Napoli ingiungeva alla il pagamento Controparte_1
dell'importo di euro 536.833,66 a titolo di differenze tariffarie sulle prestazioni riabilitative ex art. 26 ed ex art 44 della legge 833 del 1978 rese
Cont negli anni dal 2001 al 2005; che il suddetto decreto veniva opposto dall'
che il Tribunale di Napoli IV sez. civ. con sentenza del 07.05.2014 n.
6844/2015, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice
- 2 - Amministrativo, pur ritenendo che trattavasi di un credito certo di cui ne dichiarava l'esistenza verso la P.A., ai fini dell'individuazione e quantificazione del criterio di calcolo per la liquidazione del suddetto credito;
che veniva riassunto il giudizio dinanzi al TAR al fine di ottenere dal giudice amministrativo l'individuazione dei criteri di calcolo degli adeguamenti tariffari dovuti sull'importo delle prestazioni ex art. 26 e 44 L.833/1978, da esso erogate nelle annualità 2001 e 2005; che nel corso del giudizio innanzi al
TAR Campania, il versava in atti il D.C.A. n. 154 del 29 Parte_1
dicembre 2014, col quale la Regione Campania, nelle more della definizione del giudizio di opposizione a d.i., aveva rideterminato le tariffe delle prestazioni ex art. 26 L. 833/78 per il triennio 2003/05; che la CP_1
non si costituiva in giudizio per cui con ordinanza collegiale istruttoria
[...]
del 19.10.2021 n. 6582 il Tribunale Amministrativo chiedeva alla Regione
Campania e alla informazioni sull'eventuale adozione di CP_1
provvedimenti che avessero definito, anche per le annualità 2001- 2002, le modalità di calcolo delle tariffe relative alle prestazioni in questione;
che la
Regione Campania in ottemperanza all'ordine giudiziale, evidenziava come
“la Regione Campania ha determinato le tariffe delle prestazioni di
riabilitazione ex art. 26 della legge 833/1978, per il triennio 2000 – 2002, con
la DGRC n. 3094 del 11 aprile 2000.”; che l'istante dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, rispetto alla domanda di determinazione dei criteri di calcolo delle differenze tariffarie dovute dall'Amministrazione
- 3 - relativamente alle prestazioni ex art. 26 e 44 l. n. 833/78 erogate negli anni
2003 - 2005, e analogamente veniva fatto con riguardo alle prestazioni rese negli anni 2001 e 2002, tenuto conto della documentazione depositata in giudizio dalla Regione Campania e dalla , chiedendo Controparte_1
altresì che per la residua parte della controversia fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per appartenere la controversia all'autorità giudiziaria ordinaria;
che il giudizio amministrativo dinanzi al
T.A.R. Campania veniva definito con sentenza n. 03264/2022 del 16.05.2022,
che dichiarava il difetto di giurisdizione sulla domanda di pagamento delle differenze tariffarie dovute sulle prestazioni rese dal Centro ricorrente ai sensi degli artt. 26 e 44 l. n. 833/1978, per appartenere la controversia al giudice ordinario.
Cont Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la domanda attorea e in particolare eccepiva che il centro aveva proposto un'estensione di Pt_1
fatto della domanda di applicazione delle nuove tariffe anche alle prestazioni ex art. 44, ritenendo che le delibere regionali n. 6756/96 e n. 3094/2000 ed il
DCA 154 del 29.12.2014 si applicavano solo alle prestazioni ex art. 26; in via subordinata chiedeva la compensazione del credito vantato dal Parte_1
con un credito da essa vantato derivante dalla delibera del D.G. n.
[...]
1342/2004 per prestazioni erogate dal centro in eccesso rispetto alla C.O.M.
in riferimento al periodo 1998 – 2002.
- 4 - Concessi i termini di cui al'art.183 6^ comma cpc, disposta ctu tecnico-
contabile, la causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'esito del deposito delle note ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del
24/02/2025 veniva assegnata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cpc.
Va preliminarmente rilevato che l'attore ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per l'intervenuto pagamento delle somme azionate
Cont nelle more del giudizio evidenziando di avere l' provveduto all'integrale pagamento le differenze tariffarie dovute, peraltro, sulla base di criteri determinati successivamente all'instaurazione del giudizio. La convenuta non ha aderito a tale richiesta continuando a chiedere il rigetto della domanda
Orbene, non essendovi concordi conclusioni sul punto, né essendovi contrasto sul solo pagamento delle spese di lite, non pronunciarsi cessata materia del contendere per cui occorre pronunziarsi nel merito della controversia.
Nel merito la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Va, infatti, osservato che l'ausiliario nominato, nella relazione in atti – alle cui conclusioni questo Tribunale intende aderire, in quanto ben argomentate,
improntate a canoni di logicità e coerenza e suffragate dagli atti di causa –, ha accertato che nulla è dovuto dalla alla Controparte_1 Parte_1
per le prestazioni ex art. 26 L. 833/78 rese per le annualità dal 2001 al
[...]
2005.
- 5 - Va evidenziato che nel corso del giudizio, in ossequio al principio del contraddittorio, è stato offerto ampissimo spazio al deposito di osservazioni delle parti che nulla hanno osservato.
La particolare esperienza e competenza tecnica del consulente e la coerenza delle affermazioni rendono condivisibile le conclusioni che precedono.
Attenendosi alle conclusioni cui è giunto il CTU va, quindi, rigettata la domanda proposta dall'attrice.
Poiché dalla documentazione in atti si può presume che la corresponsione delle somme richieste sia avvenuta a seguito delle nuove tariffe adottate successivamente alla nascita del contenzioso iniziato con l'emissione del decreto ingiuntivo suindicato sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Le spese di ctu liquidate come da separata ordinanza si pongono a carico delle parti in solido per la metà
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, X sezione civile, disattesa ogni diverse stanze ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede definitivamente:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di ctu liquidate come da separata ordinanza a carico di entrambe le parte, in solido, per la metà
Napoli, 12 giugno 2025
IL GIUDICE
- 6 - Dottssa Anna Maria Pezzullo
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