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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/11/2024, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 529/2024 promossa da:
(cod. fisc.: ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dagli avv. Giuseppe Quercia e Claudio Savelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo a Rimini in C.so Giovanni XXIII n. 80
RICORRENTE
contro
:
Codice Fiscale : ) con sede a Rimini in Via Roma Parte_2 P.IVA_1
n. 70 in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Costantini presso il quale è elettivamente domiciliata a Pesaro in via Mazza n. 12 (Studio Legale Costantini)
RESISTENTE
Avente ad oggetto
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
A) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso fra il Sig. e la in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, è continuato dopo la scadenza del termine inizialmente fissato e successivamente prorogato e, conseguentemente, ex art. 22 d. lgs. 81/2015, condannare la con sede legale Controparte_2 in Rimini, Viale Regina Elena n. 159, part. I.V.A. , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore, pari alla somma lorda di € 6.930,17, o a quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, per le motivazioni di cui in narrativa;
B) accertare e dichiarare la trasformazione del contratto a tempo determinato, intercorso fra il Sig. e la in contratto a Parte_1 Controparte_1 tempo indeterminato, e conseguentemente, ex art. 28 d. lgs. 81/2015, condannare la con sede legale in Rimini, Viale Regina Elena n. 159, Controparte_2 part. I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_1 corrispondere al lavoratore il risarcimento del danno pari a un'indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €. 1.809,14), ovvero a quell'altra indennità ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore a 2,5 mensilità;
C) accertare e dichiarare che il licenziamento intimato dalla Società Pt_2
è nullo perché intimato in forma orale e, conseguentemente, ai sensi
[...] dell'art. 2, comma 1 e comma 2, D. Lgs. 23/2015, ordinare alla società
[...] con sede legale in Rimini, Viale Regina Elena n. 159, part. CP_2
I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, di P.IVA_1 reintegrare nel suo posto di lavoro, e condannarla al pagamento, Parte_1
a favore del lavoratore, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad
€. 1.809,14) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, o a quella minore o maggiore indennità ritenuta di giustizia, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
D) in subordine, dichiarare risolto il rapporto di lavoro ex art. 3, comma 1, D.
Lgs. 23/2015, con effetto dalla data del licenziamento, e condannare
[...] con sede legale in Rimini, Viale Regina Elena n. 159, part. CP_2
I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_1 pagamento a favore di di una indennità non soggetta a Parte_1 contribuzione previdenziale di importo pari a n. 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. (pari ad €. 1.809,14), ovvero a quell'altra indennità ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore a 6 mensilità;
E) in ulteriore subordine qualora la convenuta dia prova di avere avuto alle proprie dipendenze meno di 16 dipendenti alla data del licenziamento, e non si ritenga di applicare la tutela della reintegra, dichiarare l'illegittimità del licenziamento e condannare la convenuta, al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 8 L. 604/66 nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o a quella diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, ovvero all'indennità minore o maggiore ritenuta di giustizia, e, comunque, non inferiore a tre mensilità.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Per la parte resistente :
Respingere, per i motivi sopra illustrati, le domande avversarie, in quanto infondate, nell'an e/o nel quantum.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVAZIONE
Il ricorso presentato da nei confronti della sua ex datrice di Parte_1 lavoro inalizzato ad accertare la prosecuzione del suo rapporto di Parte_2 lavoro a tempo determinato oltre la sua scadenza e la illegittimità del suo licenziamento , all'esito della espletata istruttoria appare meritevole solo di parziale accoglimento .
Risultano infatti circostanze documentali e pacifiche − in quante ammesse dal legale rappresentante della società convenuta che nel corso del suo interrogatorio formale ha così risposto sui capitoli del ricorso : 1) “Vero che il Sig. Parte_1
ha lavorato alle dipendenze della Società dal 18/03/2022
[...] CP_2 fino all'1/6/2023 con la qualifica di impiegato alla reception IV livello presso l'Hotel Ariminum sito in Rimini, V.le Regina Elena n. 159 in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato ripetutamente prorogato” : Sì . Non ricordo il livello . 2) “Vero che le successive proroghe contrattuali venivano fatte sottoscrivere al Sig. solo svariati giorni dopo la scadenza dei Parte_1 termini dei precedenti contratti a termine” : L'ufficio centrale mandava le comunicazioni nei tempi corretti , io non ho mai controllato la consegna manuale di tali comunicazioni al lavoratore . 3) “Vero che dopo la data del 28/02/2023 il Sig. continuava a prestare la propria attività Parte_1 lavorativa a favore della Società ma, pur ricevendo regolarmente la CP_2 retribuzione prevista dai precedenti contratti di lavoro, non veniva mai invitato a sottoscrivere alcun altro contratto di lavoro né a tempo determinato né a tempo indeterminato” : E' vero che lui ha continuato a lavorare tanto è vero che ha ricevuto il pagamento delle retribuzioni con bonifica . Si era parlato di un rinnovo del contratto ma vi erano delle condizioni che andavano risolte ed in particolare l'effettuazione di turni serali che il ricorrente non voleva fare per ragioni familiari . Si è lasciato un tempo di riflessione . Occorreva mettere le basi corrette per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato . 4) “Vero che in data 1/6/2023 al Sig. veniva comunicato verbalmente il Parte_1 licenziamento immediato da tale data” : Io non ero presente , sicuramente questo è stato fatto in maniera non corretta . 5) “Vero che dopo il 28/2/2023 il Sig.
ha continuato ad essere retribuito dalla Società Parte_1 CP_2 per le ore di lavoro prestate senza essere in alcun modo regolarizzato” : Confermo : abbiamo fatto marzo , aprile e maggio e dopo non era più possibile
” − il fatto che :
− il ricorrente sia stato assunto da in data 18/03/2022 con Parte_2 contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31/08/2022 (per circa cinque mesi e mezzo) con la qualifica di impiegato alla reception inquadrato al quarto livello del CCNL ALBERGHI TURIAMO CONFCOMMERCIO con sede di lavoro presso l'Hotel ARIMINUM sito a Rimini in Viale Regina Elena n. 159 ;
− il suddetto contratto di lavoro a tempo determinato sia stato prorogato una prima volta fino al 15/09/2022 , una seconda volta fino al 15/10/2022, una terza volta fino al 31/12/2022 , una quarta volta fino al 28/02/2023 ;
− il ricorrente abbia continuato a prestare la propria attività lavorativa in modo irregolare a favore di on le stesse identiche mansioni anche dopo Parte_2 il 28/02/2023 per circa tre mesi , ricevendo la retribuzione prevista dai precedenti contratti di lavoro ma senza però sottoscriverne uno nuovo e questo fino al giorno 01/06/2023 in cui veniva licenziato verbalmente .
− infine l'azienda con nota in data 27\02\2024 – dopo avere ricevuto dal il precedente 20\10\2023 l'impugnativa del licenziamento verbale Pt_1 nonché la richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da determinato ad indeterminato e di ricevere le maggiorazioni previste dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015 e l'indennità di cui all'art. 28 comma 2 D. Lgs. n. 81/2015 − convocava il ricorrente “ …per il giorno 07\03\2024 alle ore 09,00 presso l'Hotel Ariminum sito in Rimini, Viale Regina Elena n. 159 per la ripresa del suo servizio…” : invito questo rimasto senza esito.
Risultano quindi applicabili al caso di specie le seguenti disposizioni del D.Lgs.
15 giugno 2015 n. 81 :
Art. 22 - Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine: “1. Fermi i limiti di durata massima di cui all'articolo 19, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini”.
Art. 28 - Decadenza e tutele “ …
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 604/1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subìto dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro…”.
Ne consegue che il ricorrente nel caso di specie avrà diritto :
1) a percepire per il periodo di 93 giorni dal 28\02\2023 al 01\06\2023 in cui il ha lavorato in maniera irregolare (pur ricevendo le relative Pt_1 retribuzioni) le maggiorazioni previste dal primo comma dell'art. 22 quantificate in complessivi € 1.073,52 secondo i conteggi formulati da parte resistente sui quali ha concordato il lavoratore (retribuzione giornaliera Euro 59,64 ; 59,64 x 20% = 11,92 x 10 gg. = 119,28 ; 59,64 x 40% = 23,85 x 40 gg. = 954,24 ; 119,28
+ 954,24 = € 1.073,52) ;
2) alla trasformazione a far data dal 30\03\2023 (trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'ultima proroga del 28\02\202) del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato , contratto quest'ultimo che è continuato fino al giorno del licenziamento in data 1\06\2023 (senza diritto alla percezione delle retribuzioni maturate in quanto già corrisposte dalla azienda) ;
3) a percepire l'indennità onnicomprensiva prevista dall'art. 28 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2015 nella misura minima di 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 5.427,42 (1.809,14 x 3) avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati dalla azienda ( una media di 21 di cui solo il 39% con contratto a tempo indeterminato), alle dimensioni dell'impresa (con un capitale dichiarato di diecimila euro di cui solo tremila versati) , alla modesta anzianità di effettivo servizio del ricorrente (un anno e tre mesi) , al ristretto ambito temporale di durata del contratto di lavoro convertito (appena due mesi) , alle condizioni personali del lavoratore (che è titolare di pensione di vecchiaia pari a € 18.184,34 nel 2023 e che dopo il licenziamento si è rioccupato nei seguenti periodi : 13\06\2023-14\06\2023;
03\09\2023-12\09\2023 ; 19\09\2023-30\09\2023 ; 25\04\2024-31\05\2024; 06\06\2024-07\06\2024 ; 1\08\2024-15\09\2024 per come risulta dai seguenti documenti depositati dal ricorrente in ottemperanza all'ordine di esibizione del giudice : certificazione unica Holiday Company S.a.s.; - certificazione unica
Lorenzini S.a.s.; certificazione unica certificazione unica I.N.P.S.; CP_2 contratto di lavoro Holiday Company S.a.s. - Ruggiero;
- lettera di assunzione Holiday Company S.a.s.; busta paga Holiday Company S.a.s. giugno 2023; lettera di assunzione Lorenzini S.a.s.; busta paga Lorenzini S.a.s. settembre
2023; lettera di assunzione;
percorso lavoratore in data 27\08\2024) Persona_1 ed al suo comportamento con particolare riguardo all'espresso diniego opposto dal ricorrente all'invito della azienda a riprendere il lavoro .
Infondate infine sono le richieste reintegratorie e risarcitorie avanzate ex artt. 2 e
3 D. Lgs. 23/2015 e 8 L. 604/66 dal lavoratore il quale – disponendo di un sicuro e cospicuo reddito da pensione di 1.500,00 euro al mese , rioccupandosi dopo alcuni giorni dal licenziamento , rifiutando la proposta di riassunzione della azienda e contestando per la prima volta la validità del licenziamento con nota in data 20\10\2023 e quindi ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni previsto all'art. 6 della l. n. 604 del 1966 (peraltro inapplicabile ai licenziamenti verbali come affermato da Cass. Sez. L n. 22825 del 09/11/2015 Rv. 637879) − ha chiaramente espresso la volontà tacita di rinunciare alla impugnazione del provvedimento espulsivo .
Va qui richiamata la giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. Sez. L. n. 9924 del
28/04/2009 Rv. 607985-01 conforme stessa sezione n. 6900 del 08/04/2016 Rv.
639247-01 e Cass. Sez. III n. 5240 del 15/03/2004 Rv. 571152-01) ferma nel ritenere come il comportamento - interpretato alla luce dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. - del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affidamento della controparte nell'abbandono della relativa pretesa, sia idoneo come tale (essendo irrilevante qualificarlo come rinuncia tacita ovvero oggettivamente contrastante con gli anzidetti principi) a determinare la perdita della medesima situazione soggettiva.
Il leale comportamento processuale della resistente e l'accoglimento solo parziale del ricorso ed in misura non superiore alla proposta conciliativa (pari alla somma di € 15.000,00 lordi ) formulata dalla azienda in prima udienza ben giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato il 24\04\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con Parte_2
1) Accertato che tra le parti nel periodo 18\03\2022-28\02\2023 è intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato che è continuato in maniera irregolare dopo la scadenza del termine e che si è trasformato a far data dal 30\03\2023 in contratto di lavoro a tempo indeterminato che è proseguito fino al giorno
1\06\2023 , condanna in persona del legale rappresentante pro- Parte_2 tempore a corrispondere a per il periodo di 93 giorni dal Parte_1
28\02\2023 al 01\06\2023 le maggiorazioni previste dal primo comma dell'art. 22 del D.Lvo 81\2015 quantificate in 1.073,52 nonché l'indennità prevista dall'art.28 del D.Lvo 81\2015 nella misura di 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 5.427,42 e così complessivamente la somma di € 6.500,94 oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT come per legge, dal maturato al saldo .
2) Rigetta per il resto il ricorso.
3) Spese di lite integralmente compensate fra le parti .
Così deciso in Rimini all'udienza pubblica del giorno 21\11\2024 .
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'