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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 2275/2021, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. GIORGIA DI GIOIA (CF:
), con domiciliazione digitale presso l'indirizzo PEC indicato C.F._2 nell'atto introduttivo
OPPONENTE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. MARGHERITA OLIVA (CF: ), con domiciliazione digitale presso l'indirizzo PEC C.F._3 indicato nella comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a d.i. n. 64/2021, emesso in data 5.1.2021 a definizione del procedimento RG n. 11885/2020
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig. Pt_1
(d'ora in poi, anche: l'opponente) ha proposto opposizione al d.i. n. 61/2021,
[...] emesso dall'intestato Tribunale in data 5.1.2021, contenente l'ingiunzione a pagare all'odierna opposta la somma di euro 6.150,00, oltre accessori e spese.
2. L'opponente assume: a) che tra le parti è intercorso un rapporto consistente nella immatricolazione e nella successiva frequentazione di un corso di laurea;
b) che il corso di studi si sarebbe interrotto nell'anno accademico 2015/2016, per mancata fruizione, nelle annualità successive, dei servizi erogati dall'Università.
3. A dire dell'opponente, siccome il contratto da cui ha avuto origine il predetto rapporto “non è stato oggetto di trattativa tra le parti (…)”, viene in rilievo la disciplina del Codice del consumo e quindi la nullità della clausola relativa alla rinnovazione automatica, di anno in anno, “prescindendo da qualsiasi altra circostanza che impedisca naturalmente la prosecuzione del contratto”, anche tenuto conto della mancata fruizione dei servizi;
donde la richiesta di revoca del d.i. oggetto di opposizione.
4. Si è costituita l' che ha contraddetto a Controparte_1 tutto quanto dedotto dall'opponente; in particolare ha rilevato: a) che l'art. 4 del Regolamento di Ateneo per gli Studi Universitari, sottoscritto all'atto dell'immatricolazione, precede che “lo studente (…) vedrà automaticamente rinnovata la propria iscrizione (…) fino a completamento del ciclo di studi”, nel mentre
“lo studente può rinunciare all'iscrizione automatica all'anno successivo formalizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tra il primo luglio ed il trenta agosto”; b) che nella domanda di immatricolazione l'opponente ha chiesto
“di essere iscritto (…) per tutto il corso di laurea e di essere ammesso a sostenere esami, le prove didattiche e la discussione finale”; c) che nell'Allegato n. 3 alla domanda di immatricolazione (doc. n. 6 della produzione di parte) l'opponente ha dichiarato di prendere atto di essersi “iscritto all'intero corso di studi (…) e che la (…) iscrizione avrà termine con il conseguimento della laurea”.
5. Dalle deduzioni di cui sopra, l'opposto trae la conclusione che “poiché controparte, dopo l'iscrizione (…) non ha comunicato la volontà di non vedersi rinnovata l'iscrizione per gli anni successivi, ivi compresi gli anni 2016/17, 2017/18, 2018/19, per i quali non è stata pagata la relativa retta, lo stesso è da considerarsi regolarmente iscritto per tali anni accademici con il conseguente obbligo di versare le relative rate”.
6. Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (provvedimento del 21.6.2021), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
l'udienza originariamente fissata a tali fini è stata differita dapprima al 24.5.2024 poi al 16.9.2024 e infine al 16.12.2024; in tale circostanza, innanzi allo scrivente, subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Le parti si sono riportate ai propri scritti, ulteriormente affinando i rispettivi asserti difensivi;
in specie, parte opponente ha richiamato giurisprudenza amministrativa a supporto (Cons. St., 3.5.2023, n. 4498).
8. L'opposizione va rigettata per i motivi che si vanno a dire.
9. In punto di inquadramento della fattispecie, deve essere verificata la possibilità di qualificare come “professionista” l'odierna opposta e, correlativamente, come
“consumatore” l'odierno opponente.
Più in dettaglio, si pone il dubbio – che va circoscritto all'ipotesi di Università c.d. privata che svolge attività didattica, successiva alla scuola dell'obbligo, a fini di lucro
– se possano essere applicate alla vicenda in esame, come sopra sintetizzata, le disposizioni degli artt. 33 e ss. d.lgs. n. 206/2005 (d'ora in poi: Cod. cons.).
La questione non è oggetto di precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità. Nella giurisprudenza di merito (si v. ad esempio le pronunce prodotte da parte opposta), l'attenzione si appunta principalmente sull'approvazione delle clausole ex art. 1341, comma 2, c.c., laddove, invece, la questione se siano applicabili le richiamate norme del Codice del consumo non è affrontata ex professo.
Nella giurisprudenza amministrativa, va segnalato un recente pronunciamento del Consiglio di Stato (3.5.2023, n. 4498), richiamato dall'opponente, secondo cui il legislatore dell'UE ha sancito una nozione particolarmente ampia di “professionista”, la quale comprende qualsiasi persona fisica o giuridica in quanto eserciti un'attività remunerata e non esclude dal suo ambito di applicazione né gli enti incaricati di una missione di interesse generale né quelli che abbiano uno status di diritto pubblico.
Nell'occasione menzionata, veniva in rilievo l'impugnazione di un provvedimento assunto dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, che, in applicazione dell'art. 27, comma 6, Cod. cons., aveva irrogato all'odierna opposta una sanzione pecuniaria, in ragione dell'asserita violazione degli artt. 24, 25 e 66-bis del medesimo testo normativo.
L'Autorità in particolare contestava due condotte.
La prima consistente nella frapposizione di ostacoli all'esercizio del diritto di recesso da parte degli studenti/consumatori; risultava, infatti, che il professionista avesse ostacolato l'esercizio del diritto di recesso da parte degli studenti/consumatori predisponendo un meccanismo di rinnovo automatico dell'iscrizione e subordinando gli effetti economici del recesso, non già soltanto al pagamento delle somme dovute per prestazioni pregresse e fruite, ma anche al pagamento delle somme maturate dopo la manifestazione del recesso.
È importante chiarire che, nel caso deciso dal Consiglio di Stato, veniva in rilievo il complessivo meccanismo, di carattere senz'altro economico, di rinnovo automatico e subordinazione degli effetti della rinuncia alla “regolarizzazione” della posizione debitoria.
Nel caso oggi in decisione, invece:
i) non è emerso che l'interessato abbia esercitato il diritto di rinuncia, ed anzi è pacifico che questo non sia stato esercitato (in quanto l'affermazione in tal senso contenuta nel ricorso monitorio e nella comparsa di costituzione e risposta non è stata contestata);
ii) non è – di conseguenza – rilevante la questione (affrontata dal Consiglio di Stato nella lettura sistematica del contratto-tipo predisposto dall'Università) della subordinazione degli effetti della rinuncia al pagamento delle somme già spettanti.
La seconda questione che veniva in rilievo nella decisione dell'Autorità antitrust impugnata innanzi al G.A. riguardava la previsione della competenza di un foro diverso da quello di residenza o domicilio del consumatore individuato.
Ora, fermo restando quanto anzidetto riguardo alla prima questione (dalla quale, pertanto, non possono trarsi corollari applicabili alla presente controversia), il principio generale affermato dalla giurisprudenza amministrativa si articola in una duplice proposizione. La prima consistente nella constatazione che, “pur dinanzi al carattere di servizio di interesse generale dell'attività svolta dell'università privata, non è in discussione il carattere remunerato della stessa ed il fine di lucro perseguito”, con la conseguenza che l'odierna opposta va qualificata come “professionista” ai fini dell'applicabilità della disciplina protettiva predisposta sia a livello europeo che interno.
La seconda – connessa a quella che precede – per cui “non è discutibile la nozione di consumatore dello studente che si iscrive ad una università privata e che si trova dinanzi ad una predeterminazione delle relative clausole contrattuali, al pari di qualsiasi altro consumatore, ai fini della disciplina applicata nella specie dall'Autorità”.
D'altro canto, il richiamo alla disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2, l. n. 168/1989, secondo cui “nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della costituzione espliciti legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento”, come operato da una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Nocera Inferiore, 13.2.2025), non appare dirimente.
Difatti, a fronte della natura primaria e speciale della disciplina in tema di tutela dei consumatori e della conseguente vis expansiva, va senz'altro escluso che la disposizione richiamata possa essere di ostacolo al pieno dispiegamento delle istanze di tutela della parte che, naturalmente, si trova in una posizione deficitaria rispetto all'altra e che, per ciò stesso, è fatta oggetto di una tutela “rafforzata” nell'ambito di uno statuto regolatorio di diretta derivazione europea.
10. Deve pertanto concludersi nel senso che la fattispecie in esame è in thesi soggetta all'applicazione del Codice del consumo.
11. Tanto premesso in termini generali, tuttavia, va escluso che nel caso specifico venga in rilievo la violazione dell'art. 33, comma 2, lett. d), Cod. cons., invocato da parte opponente.
Ai sensi di tale disposizione, si presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola contrattuale che abbia come oggetto od effetto quello di “prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà”.
Per converso, ai sensi del successivo art. 36 Cod. cons., tale clausola è nulla, secondo il peculiare regime delle c.d. nullità di protezione.
Ora, nel caso specifico: a) deve ritenersi che l'impegno assunto dallo studente, con la sottoscrizione del contratto (che richiama il Regolamento) e dell'Allegato n. 3, non fosse “definitivo” ma limitato al periodo occorrente al conseguimento della laurea;
b) che non vi sia mai stata (per quanto qui emerso) la rinuncia, onde – come già detto
– non può discutersi del complesso meccanismo di rinnovo automatico e subordinazione degli effetti della rinuncia alla regolarizzazione della propria posizione che è stata analizzata (nel senso della sua qualificazione in termini di vessatorietà) dal Consiglio di Stato. In altri termini, la clausola di cui si assume la nullità non rientra nella previsione normativa richiamata, sicché va esclusivamente vagliata la questione se vi sia stata violazione di quanto previsto dall'art. 1341, comma 2, c.c.
Il che va escluso: infatti, l'allegato di cui al doc. 6 contiene la “presa d'atto”, con annessa doppia sottoscrizione, da parte dello studente, relativa all'automatico rinnovo del contratto e ciò rileva ai fini del rispetto del requisito della “specifica approvazione per iscritto”, avuto riguardo a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione (…)” (Cass. 24.11.2023, n. 32731).
Per altro verso, non emerge dal testo contrattuale né aliunde la previsione di “un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione” [art. 33, comma 2, lett. i)], in quanto appare evidente che in questo caso la facoltà di recedere, quanto alle tempistiche del relativo esercizio, non risultava illegittimamente compressa (poiché esercitabile in un termine congruo).
12. In definitiva, pur dovendosi concordare con l'affermazione di principio relativa all'applicabilità alla presente fattispecie degli artt. 33 e ss. Cod. cons., deve ritenersi che la clausola assunta come nulla dall'opponente non sia tale, per le ragioni suesposte.
13. Data l'assenza di precedenti specifici sulla questione relativa all'applicabilità, alla presente vicenda, delle disposizioni del Codice del consumo, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 2275/2021, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 64/2021 (come meglio indicato in epigrafe) e lo dichiara esecutivo;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Così deciso in Aversa, il 3.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 2275/2021, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. GIORGIA DI GIOIA (CF:
), con domiciliazione digitale presso l'indirizzo PEC indicato C.F._2 nell'atto introduttivo
OPPONENTE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. MARGHERITA OLIVA (CF: ), con domiciliazione digitale presso l'indirizzo PEC C.F._3 indicato nella comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a d.i. n. 64/2021, emesso in data 5.1.2021 a definizione del procedimento RG n. 11885/2020
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig. Pt_1
(d'ora in poi, anche: l'opponente) ha proposto opposizione al d.i. n. 61/2021,
[...] emesso dall'intestato Tribunale in data 5.1.2021, contenente l'ingiunzione a pagare all'odierna opposta la somma di euro 6.150,00, oltre accessori e spese.
2. L'opponente assume: a) che tra le parti è intercorso un rapporto consistente nella immatricolazione e nella successiva frequentazione di un corso di laurea;
b) che il corso di studi si sarebbe interrotto nell'anno accademico 2015/2016, per mancata fruizione, nelle annualità successive, dei servizi erogati dall'Università.
3. A dire dell'opponente, siccome il contratto da cui ha avuto origine il predetto rapporto “non è stato oggetto di trattativa tra le parti (…)”, viene in rilievo la disciplina del Codice del consumo e quindi la nullità della clausola relativa alla rinnovazione automatica, di anno in anno, “prescindendo da qualsiasi altra circostanza che impedisca naturalmente la prosecuzione del contratto”, anche tenuto conto della mancata fruizione dei servizi;
donde la richiesta di revoca del d.i. oggetto di opposizione.
4. Si è costituita l' che ha contraddetto a Controparte_1 tutto quanto dedotto dall'opponente; in particolare ha rilevato: a) che l'art. 4 del Regolamento di Ateneo per gli Studi Universitari, sottoscritto all'atto dell'immatricolazione, precede che “lo studente (…) vedrà automaticamente rinnovata la propria iscrizione (…) fino a completamento del ciclo di studi”, nel mentre
“lo studente può rinunciare all'iscrizione automatica all'anno successivo formalizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tra il primo luglio ed il trenta agosto”; b) che nella domanda di immatricolazione l'opponente ha chiesto
“di essere iscritto (…) per tutto il corso di laurea e di essere ammesso a sostenere esami, le prove didattiche e la discussione finale”; c) che nell'Allegato n. 3 alla domanda di immatricolazione (doc. n. 6 della produzione di parte) l'opponente ha dichiarato di prendere atto di essersi “iscritto all'intero corso di studi (…) e che la (…) iscrizione avrà termine con il conseguimento della laurea”.
5. Dalle deduzioni di cui sopra, l'opposto trae la conclusione che “poiché controparte, dopo l'iscrizione (…) non ha comunicato la volontà di non vedersi rinnovata l'iscrizione per gli anni successivi, ivi compresi gli anni 2016/17, 2017/18, 2018/19, per i quali non è stata pagata la relativa retta, lo stesso è da considerarsi regolarmente iscritto per tali anni accademici con il conseguente obbligo di versare le relative rate”.
6. Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (provvedimento del 21.6.2021), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
l'udienza originariamente fissata a tali fini è stata differita dapprima al 24.5.2024 poi al 16.9.2024 e infine al 16.12.2024; in tale circostanza, innanzi allo scrivente, subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Le parti si sono riportate ai propri scritti, ulteriormente affinando i rispettivi asserti difensivi;
in specie, parte opponente ha richiamato giurisprudenza amministrativa a supporto (Cons. St., 3.5.2023, n. 4498).
8. L'opposizione va rigettata per i motivi che si vanno a dire.
9. In punto di inquadramento della fattispecie, deve essere verificata la possibilità di qualificare come “professionista” l'odierna opposta e, correlativamente, come
“consumatore” l'odierno opponente.
Più in dettaglio, si pone il dubbio – che va circoscritto all'ipotesi di Università c.d. privata che svolge attività didattica, successiva alla scuola dell'obbligo, a fini di lucro
– se possano essere applicate alla vicenda in esame, come sopra sintetizzata, le disposizioni degli artt. 33 e ss. d.lgs. n. 206/2005 (d'ora in poi: Cod. cons.).
La questione non è oggetto di precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità. Nella giurisprudenza di merito (si v. ad esempio le pronunce prodotte da parte opposta), l'attenzione si appunta principalmente sull'approvazione delle clausole ex art. 1341, comma 2, c.c., laddove, invece, la questione se siano applicabili le richiamate norme del Codice del consumo non è affrontata ex professo.
Nella giurisprudenza amministrativa, va segnalato un recente pronunciamento del Consiglio di Stato (3.5.2023, n. 4498), richiamato dall'opponente, secondo cui il legislatore dell'UE ha sancito una nozione particolarmente ampia di “professionista”, la quale comprende qualsiasi persona fisica o giuridica in quanto eserciti un'attività remunerata e non esclude dal suo ambito di applicazione né gli enti incaricati di una missione di interesse generale né quelli che abbiano uno status di diritto pubblico.
Nell'occasione menzionata, veniva in rilievo l'impugnazione di un provvedimento assunto dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, che, in applicazione dell'art. 27, comma 6, Cod. cons., aveva irrogato all'odierna opposta una sanzione pecuniaria, in ragione dell'asserita violazione degli artt. 24, 25 e 66-bis del medesimo testo normativo.
L'Autorità in particolare contestava due condotte.
La prima consistente nella frapposizione di ostacoli all'esercizio del diritto di recesso da parte degli studenti/consumatori; risultava, infatti, che il professionista avesse ostacolato l'esercizio del diritto di recesso da parte degli studenti/consumatori predisponendo un meccanismo di rinnovo automatico dell'iscrizione e subordinando gli effetti economici del recesso, non già soltanto al pagamento delle somme dovute per prestazioni pregresse e fruite, ma anche al pagamento delle somme maturate dopo la manifestazione del recesso.
È importante chiarire che, nel caso deciso dal Consiglio di Stato, veniva in rilievo il complessivo meccanismo, di carattere senz'altro economico, di rinnovo automatico e subordinazione degli effetti della rinuncia alla “regolarizzazione” della posizione debitoria.
Nel caso oggi in decisione, invece:
i) non è emerso che l'interessato abbia esercitato il diritto di rinuncia, ed anzi è pacifico che questo non sia stato esercitato (in quanto l'affermazione in tal senso contenuta nel ricorso monitorio e nella comparsa di costituzione e risposta non è stata contestata);
ii) non è – di conseguenza – rilevante la questione (affrontata dal Consiglio di Stato nella lettura sistematica del contratto-tipo predisposto dall'Università) della subordinazione degli effetti della rinuncia al pagamento delle somme già spettanti.
La seconda questione che veniva in rilievo nella decisione dell'Autorità antitrust impugnata innanzi al G.A. riguardava la previsione della competenza di un foro diverso da quello di residenza o domicilio del consumatore individuato.
Ora, fermo restando quanto anzidetto riguardo alla prima questione (dalla quale, pertanto, non possono trarsi corollari applicabili alla presente controversia), il principio generale affermato dalla giurisprudenza amministrativa si articola in una duplice proposizione. La prima consistente nella constatazione che, “pur dinanzi al carattere di servizio di interesse generale dell'attività svolta dell'università privata, non è in discussione il carattere remunerato della stessa ed il fine di lucro perseguito”, con la conseguenza che l'odierna opposta va qualificata come “professionista” ai fini dell'applicabilità della disciplina protettiva predisposta sia a livello europeo che interno.
La seconda – connessa a quella che precede – per cui “non è discutibile la nozione di consumatore dello studente che si iscrive ad una università privata e che si trova dinanzi ad una predeterminazione delle relative clausole contrattuali, al pari di qualsiasi altro consumatore, ai fini della disciplina applicata nella specie dall'Autorità”.
D'altro canto, il richiamo alla disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2, l. n. 168/1989, secondo cui “nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della costituzione espliciti legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento”, come operato da una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Nocera Inferiore, 13.2.2025), non appare dirimente.
Difatti, a fronte della natura primaria e speciale della disciplina in tema di tutela dei consumatori e della conseguente vis expansiva, va senz'altro escluso che la disposizione richiamata possa essere di ostacolo al pieno dispiegamento delle istanze di tutela della parte che, naturalmente, si trova in una posizione deficitaria rispetto all'altra e che, per ciò stesso, è fatta oggetto di una tutela “rafforzata” nell'ambito di uno statuto regolatorio di diretta derivazione europea.
10. Deve pertanto concludersi nel senso che la fattispecie in esame è in thesi soggetta all'applicazione del Codice del consumo.
11. Tanto premesso in termini generali, tuttavia, va escluso che nel caso specifico venga in rilievo la violazione dell'art. 33, comma 2, lett. d), Cod. cons., invocato da parte opponente.
Ai sensi di tale disposizione, si presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola contrattuale che abbia come oggetto od effetto quello di “prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà”.
Per converso, ai sensi del successivo art. 36 Cod. cons., tale clausola è nulla, secondo il peculiare regime delle c.d. nullità di protezione.
Ora, nel caso specifico: a) deve ritenersi che l'impegno assunto dallo studente, con la sottoscrizione del contratto (che richiama il Regolamento) e dell'Allegato n. 3, non fosse “definitivo” ma limitato al periodo occorrente al conseguimento della laurea;
b) che non vi sia mai stata (per quanto qui emerso) la rinuncia, onde – come già detto
– non può discutersi del complesso meccanismo di rinnovo automatico e subordinazione degli effetti della rinuncia alla regolarizzazione della propria posizione che è stata analizzata (nel senso della sua qualificazione in termini di vessatorietà) dal Consiglio di Stato. In altri termini, la clausola di cui si assume la nullità non rientra nella previsione normativa richiamata, sicché va esclusivamente vagliata la questione se vi sia stata violazione di quanto previsto dall'art. 1341, comma 2, c.c.
Il che va escluso: infatti, l'allegato di cui al doc. 6 contiene la “presa d'atto”, con annessa doppia sottoscrizione, da parte dello studente, relativa all'automatico rinnovo del contratto e ciò rileva ai fini del rispetto del requisito della “specifica approvazione per iscritto”, avuto riguardo a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione (…)” (Cass. 24.11.2023, n. 32731).
Per altro verso, non emerge dal testo contrattuale né aliunde la previsione di “un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione” [art. 33, comma 2, lett. i)], in quanto appare evidente che in questo caso la facoltà di recedere, quanto alle tempistiche del relativo esercizio, non risultava illegittimamente compressa (poiché esercitabile in un termine congruo).
12. In definitiva, pur dovendosi concordare con l'affermazione di principio relativa all'applicabilità alla presente fattispecie degli artt. 33 e ss. Cod. cons., deve ritenersi che la clausola assunta come nulla dall'opponente non sia tale, per le ragioni suesposte.
13. Data l'assenza di precedenti specifici sulla questione relativa all'applicabilità, alla presente vicenda, delle disposizioni del Codice del consumo, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 2275/2021, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 64/2021 (come meglio indicato in epigrafe) e lo dichiara esecutivo;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Così deciso in Aversa, il 3.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta