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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/10/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 453/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. HE OL Presidente dott.ssa NA Lo VA Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 453/2025 promossa da:
( rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IL LE
e
ER AR ND AR
( ), rappresentato e difeso dall'avv. IL C.F._2
LE
ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 26.04.2025, la Sig.ra Pt_1
e il Sig. ER AR ND AR
[...] deducevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 09.05.2019
pagina 1 di 5 in San Vito Lo Capo (TP), regolarmente trascritto presso i Registri degli atti dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte I, anno 2019.
Deducevano che dalla loro unione era nato un figlio: Persona_1
nato a [...] il [...].
[...]
Rappresentavano che, con decreto di omologa n. 9787/2022, pubblicato in data 02/12/2022, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la separazione tra i coniugi.
Rappresentavano – appositamente convocati - che, successivamente all'omologa della separazione, i coniugi, senza mai ricostruire l'unione coniugale, avevano concepito un altro figlio, (nata ad [...] il Persona_2
15/04/2025), legalmente riconosciuto.
Ciò premesso, essendo intervenuti medio tempore ulteriori elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni in atto vigenti, le parti avanzavano domanda di modifica delle condizioni di separazione.
Chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, con cui dichiaravano di non volersi riconciliare e rassegnavano le conclusioni di cui al ricorso congiunto, di seguito integralmente riportate:
“AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI DI MINORE ETÀ E
DIRITTO DI VISITA
I figli minori e saranno Persona_1 Persona_3
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza materna.
Il padre, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità, avrà diritto di visita libero verso i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi degli stessi;
le vacanze Natalizie e Pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza. Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i genitori.
II. OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
pagina 2 di 5 Il sig. ND NA ND Claro, si obbliga a corrispondere alla sig.ra un assegno mensile di € 800,00, a Parte_1
titolo di contributo del mantenimento dei minori e Persona_1 Per_2
(€ 400,00 a figlio) – rivalutabile annualmente secondo gli indici
[...]
ISTAT). Il succitato importo verrà corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico ordinario sul c/c della sig.ra IBAN: Parte_1
[...] - entro e non oltre- il 27 di ogni mese solare.
Le spese straordinarie che sono oggettivamente imprevedibili nell'an e/o indeterminabili nel quantum, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le spese sanitarie non coperte dal SSN, spese relative all'istruzione
– tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione, lezioni di sostegno per carenze scolastiche;
spese per la cultura e lo sport, abbonamenti a riviste specialistiche, corsi di lingue, corsi sportivi , spese per libri e strumenti di alto prezzo o costi per viaggi all'estero, anch'essi per motivi di studio o di perfezionamento, costi di viaggio per gli studenti fuori sede, spese per l'acquisto di un personal computer, spese per cure odontoiatriche o per l'acquisto di occhiali da vista, nonché quelle per un improvviso e necessario intervento chirurgico o per medicinali necessari per fronteggiare situazioni che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana del figlio, che si renderanno necessarie per quest'ultimo, dovranno essere a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
Le spese di custodia (baby-sitter) saranno, invece, a carico di ciascun genitore nel periodo di spettanza.
In ordine alla determinazione ed individuazione delle spese straordinarie le parti fanno richiamo al Protocollo su spese extra - assegno per mantenimento dei figli – Tribunale di Trapani - che si impegnano vicendevolmente a rispettare.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate.
pagina 3 di 5 I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore. I conteggi di dare/avere in ordine alle spese straordinarie dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese sarà tenuto ad inviare il conto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro dieci giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere tempestivamente e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
L'assegno unico universale relativo ai figli minor, erogato dall' CP_1 sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra . Parte_1
III. RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEI PASSORTI
TURISTICI (O DI ALTRI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO)
I ricorrenti si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio e per l'inserimento dei minori su entrambi i passaporti”.
Invitati a comparire dal Giudice, all'udienza di prima comparizione del 25.06.2025, le parti, rese edotte sulle ragioni della convocazione e sul concetto di riconciliazione, confermavano la volontà di non riconciliarsi e chiedevano al Tribunale di regolare i loro rapporti personali e patrimoniali alle condizioni congiunte rassegnate nel ricorso.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
pagina 4 di 5 Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti dei figli minori, a modifica del precedente.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- regola i rapporti personali e patrimoniali dei signori Pt_1
e ER AR ND AR ed i
[...] termini del regime di affido, visita e mantenimento della prole alle condizioni di cui al ricorso introduttivo richiamato in parte motiva;
- nulla per le spese di lite;
Così deciso in Trapani, in data 15 ottobre 2025
Il Giudice rel. est.
NA Lo VA
Il Presidente
HE OL
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. HE OL Presidente dott.ssa NA Lo VA Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 453/2025 promossa da:
( rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IL LE
e
ER AR ND AR
( ), rappresentato e difeso dall'avv. IL C.F._2
LE
ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 26.04.2025, la Sig.ra Pt_1
e il Sig. ER AR ND AR
[...] deducevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 09.05.2019
pagina 1 di 5 in San Vito Lo Capo (TP), regolarmente trascritto presso i Registri degli atti dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte I, anno 2019.
Deducevano che dalla loro unione era nato un figlio: Persona_1
nato a [...] il [...].
[...]
Rappresentavano che, con decreto di omologa n. 9787/2022, pubblicato in data 02/12/2022, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la separazione tra i coniugi.
Rappresentavano – appositamente convocati - che, successivamente all'omologa della separazione, i coniugi, senza mai ricostruire l'unione coniugale, avevano concepito un altro figlio, (nata ad [...] il Persona_2
15/04/2025), legalmente riconosciuto.
Ciò premesso, essendo intervenuti medio tempore ulteriori elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni in atto vigenti, le parti avanzavano domanda di modifica delle condizioni di separazione.
Chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, con cui dichiaravano di non volersi riconciliare e rassegnavano le conclusioni di cui al ricorso congiunto, di seguito integralmente riportate:
“AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI DI MINORE ETÀ E
DIRITTO DI VISITA
I figli minori e saranno Persona_1 Persona_3
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza materna.
Il padre, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità, avrà diritto di visita libero verso i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi degli stessi;
le vacanze Natalizie e Pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza. Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i genitori.
II. OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
pagina 2 di 5 Il sig. ND NA ND Claro, si obbliga a corrispondere alla sig.ra un assegno mensile di € 800,00, a Parte_1
titolo di contributo del mantenimento dei minori e Persona_1 Per_2
(€ 400,00 a figlio) – rivalutabile annualmente secondo gli indici
[...]
ISTAT). Il succitato importo verrà corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico ordinario sul c/c della sig.ra IBAN: Parte_1
[...] - entro e non oltre- il 27 di ogni mese solare.
Le spese straordinarie che sono oggettivamente imprevedibili nell'an e/o indeterminabili nel quantum, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le spese sanitarie non coperte dal SSN, spese relative all'istruzione
– tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione, lezioni di sostegno per carenze scolastiche;
spese per la cultura e lo sport, abbonamenti a riviste specialistiche, corsi di lingue, corsi sportivi , spese per libri e strumenti di alto prezzo o costi per viaggi all'estero, anch'essi per motivi di studio o di perfezionamento, costi di viaggio per gli studenti fuori sede, spese per l'acquisto di un personal computer, spese per cure odontoiatriche o per l'acquisto di occhiali da vista, nonché quelle per un improvviso e necessario intervento chirurgico o per medicinali necessari per fronteggiare situazioni che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana del figlio, che si renderanno necessarie per quest'ultimo, dovranno essere a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
Le spese di custodia (baby-sitter) saranno, invece, a carico di ciascun genitore nel periodo di spettanza.
In ordine alla determinazione ed individuazione delle spese straordinarie le parti fanno richiamo al Protocollo su spese extra - assegno per mantenimento dei figli – Tribunale di Trapani - che si impegnano vicendevolmente a rispettare.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate.
pagina 3 di 5 I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore. I conteggi di dare/avere in ordine alle spese straordinarie dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese sarà tenuto ad inviare il conto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro dieci giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere tempestivamente e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
L'assegno unico universale relativo ai figli minor, erogato dall' CP_1 sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra . Parte_1
III. RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEI PASSORTI
TURISTICI (O DI ALTRI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO)
I ricorrenti si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio e per l'inserimento dei minori su entrambi i passaporti”.
Invitati a comparire dal Giudice, all'udienza di prima comparizione del 25.06.2025, le parti, rese edotte sulle ragioni della convocazione e sul concetto di riconciliazione, confermavano la volontà di non riconciliarsi e chiedevano al Tribunale di regolare i loro rapporti personali e patrimoniali alle condizioni congiunte rassegnate nel ricorso.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
pagina 4 di 5 Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti dei figli minori, a modifica del precedente.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- regola i rapporti personali e patrimoniali dei signori Pt_1
e ER AR ND AR ed i
[...] termini del regime di affido, visita e mantenimento della prole alle condizioni di cui al ricorso introduttivo richiamato in parte motiva;
- nulla per le spese di lite;
Così deciso in Trapani, in data 15 ottobre 2025
Il Giudice rel. est.
NA Lo VA
Il Presidente
HE OL
pagina 5 di 5