Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Daniela Lococo Presidente
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott. Chiara Ermini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2434/2024 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Malucchi del foro Parte_1
di Pistoia;
APPELLANTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Baronti del foro Controparte_1
di Pistoia;
APPELLATO
e nei confronti
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore Generale della Repubblica
presso questa Corte d'Appello; INTERVENUTO
Assunta in decisione all'udienza del 7.3.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Per l'appellante: <revocare la parte della sentenza che “dispone le
frequentazioni padre/figlia come indicato in motivazione” stabilendo che la figlia minore
1
dalla stessa richiesti e monitorati dai Servizi Sociali. Vittoria di spese e onorari per
entrambi i gradi del giudizio>>.
Per <rigettare l'appello proposto con conferma della sentenza di primo CP_1
grado. Vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio>>.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 593/2024, pubblicata il 3 luglio 2024, il Tribunale di Pistoia,
tenuto conto della consulenza tecnica d'ufficio di carattere psicologico e comparate le condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi:
- 1) pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 28
luglio 2001 dai coniugi (nato nel 1971) e (nata Controparte_1 Parte_1
nel 1971), dalla cui unione erano nate le figlie il 21 marzo 2003) e Persona_2
(il 5 luglio 2010); Persona_1
- 2) disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre cui assegnava la casa familiare, con diritto – dovere del padre di tenerla con sé negli stessi termini stabiliti nella sentenza di separazione che prevedeva: a) ogni mercoledì pomeriggio dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 16) sino al mattino successivo quando l'avrebbe riaccompagnata a scuola (o sino alle ore 10); b) a settimane alterne, dalle ore 19
del venerdì sino al lunedì mattina quando l'avrebbe riaccompagnata a scuola o a casa della madre entro le ore 10; c) durante le festività natalizie almeno sette giorni anche non consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o di quello di Capodanno;
d) durante le vacanze estive, almeno quindici giorni anche non consecutivi da concordare con la madre o, in caso di mancato accordo,
dal 1 al 16 agosto con la madre e dal 17 al 31 agosto con la madre;
2 3) poneva a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
delle figlie mediante un assegno mensile di € 500 (250 per ciascuna figlia),
annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) compensava le spese di lite ponendo a carico di entrambe le parti in solido quelle di c.t.u..
Con ricorso depositato il 10.12.2024 proponeva appello per Parte_2
un unico articolato motivo con il quale, richiamata l'intera vicenda processuale che era intercorsa tra le parti parallelamente al procedimento ex art. 709 ter cod.
proc. civ. promosso dal padre per ottenere il rispetto dei tempi di frequentazione della figlia minorenne (respinto in primo grado con decreto confermato Per_1
in appello) e gli esiti dell'audizione della minore, censurava la sentenza impugnata unicamente in merito ai tempi di visita e frequentazione tra il padre e la figlia minorenne. Allegava che i difficili e conflittuali rapporti genitoriali erano dipesi da atteggiamenti aggressivi e violenti del che si erano CP_1
ripercossi anche nel rapporto genitoriale padre/figlie (e persino sui componenti della famiglia di origine di essa . Lamentava l'errato comportamento Pt_1
del padre nei confronti della figlia (quella maggiore, Persona_1 Persona_2
aveva reciso ogni rapporto con lui), minacciandola di portarla via con i
Carabinieri con i quali si presentava a casa per prelevarla nei giorni di sua competenza anche quando sapeva che la minore non c'era e non perdendo occasione per dirle che gliela avrebbe fatta pagare a lei ed alla madre. Rimarcava
che, come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11170/2019: “il diritto
alla bigenitorialità non poteva spingersi oltre il rifiuto del minore alla frequentazione del
genitore non collocatario” e faceva rilevare che il percorso seguito presso il Centro
consigliava che il padre incontrasse e vedesse la minore solo con il Parte_3
consenso di quest'ultima. Concludeva chiedendo che la frequentazione padre/figlia avesse luogo quando la minore avesse manifestato la volontà di
3 incontrarlo nell'ambito di incontri dalla stessa richiesti e monitorati dai servizi sociali.
Si costituiva facendo rilevare che durante il percorso Controparte_1
presso il Centro , durato appena tre mesi, il padre era stato sentito solo Parte_3
tre volte;
diversamente le operazioni peritali ed il monitoraggio avevano interessato un periodo di circa tre anni durante i quali erano stati approfonditi i rapporti tra le parti con incontri pressoché settimanali ed i cui esiti, sui quali era fondata la sentenza impugnata, erano maggiormente attendibili ed affidabili.
Contestava che gli incontri padre/figlia dovessero avere luogo mediante i servizi sociali, posto che tale modalità non era stata paventata neppure dal
[...]
. Deduceva di essersi sempre interessato della figlia minore e di non aver Parte_4
mai manifestato atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti. Allegava che non vedeva la figlia maggiorenne all'epoca della separazione, se non per Per_2
pochi istanti quando andava a prendere la minore , mentre Per_1 Per_2
aveva atteggiamenti negativi nei suoi confronti. Rimarcava che la madre non aveva mai fatto nulla per allentare la tensione e mitigare il conflitto tra i genitori,
al contrario inasprendolo ed muovendo contro di lui accuse del tutto false e mai circostanziate. E la stessa c.t.u. espletata in primo grado aveva negato che esso si fosse mai espresso in modo violento o con turpiloqui o aveva avuto CP_1
atteggiamenti minacciosi verso nessuno. Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa, apponendovi il visto.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado, all'udienza del 7.3.2024,
svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti presentavano le rispettive note conclusive e la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
4 LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le modalità di visita e di frequentazione stabilite dal primo giudice sono state determinate in esito ad un articolato ed approfondito percorso svolto in sede di consulenza tecnica d'ufficio che ha previsto anche un periodo di monitoraggio al fine di verificarne la tenuta.
Le difficoltà emotive di ad incontrare il padre trovano la loro Persona_1
principale radice nel conflitto tra i genitori i quali, tuttavia, durante le operazioni peritali hanno iniziato a manifestare una, seppur flebile, volontà di superamento che è rimasta costante.
Entrambe le parti hanno manifestato capacità genitoriali adeguate e, al momento in cui era redatta la consulenza di primo grado, la minore <ha mostrato
qualche segnale che è andato nella direzione opposta della chiusura che prognosticamente
potrebbe rappresentare una possibilità di riapertura del rapporto in futuro>>.
La c.t.u. di primo grado ha inoltre sottolineato come: <il progetto graduale
di riapertura del rapporto di frequentazione padre/figlia continui ad attuarsi tenendo
conto della gradualità che dovrà essere concordata ed indicata dal terapeuta famigliare
che il sig. potrà portare avanti>>. CP_1
Tale percorso, in assenza di specifici motivi di impugnazione sul punto,
non pare incrinato dalle diverse valutazioni contenute nella relazione del
[...]
presso il quale, all'esito dell'audizione dei genitori e di entrambe le Parte_4
figlie, ha evidenziato il permanere della conflittualità genitoriale che ha coinvolto anche le figlie e ha concluso reputando che: <per l'equipe la miglior via Parte_3
per il benessere di e rappresentata dal rispetto della richiesta da parte Per_1 Per_2
delle figlie di non vedere il padre. La madre avrà cura di comunicare le informazioni
straordinarie al sig. . CP_1
5 Le conclusioni espresse dall'equipe vanno, infatti, collocate nel Parte_3
contesto di un percorso ancora in atto e non paiono ancora definitive in merito al complesso rapporto genitoriale dedotto in giudizio.
D'altro lato si osserva che anche la consulenza tecnica d'ufficio, nel prospettare il mantenimento dell'affidamento congiunto e la necessità che fosse previsto un regime di frequentazione padre/figlia, ha sottolineato come ciò non possa che attuarsi nel rispetto di un criterio di gradualità che tenga conto dei bisogni e dei tempi della minore, facendo affidamento sulla prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso dalle parti con il dott. volto a ristabilire CP_2
i rapporti interrotti: <nel modo più armonico ed equo, secondo i tempi maturati, non
imposti e concordati con il terapeuta>>.
Ciò posto ritiene questa Corte che, fermo restando il regime di frequentazione padre/figlia stabilito dal primo giudice, debbano necessariamente essere introdotte quelle precisazioni che già sono contenute nella consulenza di primo grado nel richiamare espressamente il fatto che gli incontri tra il padre e la figlia non possano essere vissuti da quest'ultima come una pura imposizione,
perché ciò priverebbe di contenuto gli incontri medesimi, che potrebbero rivelarsi controproducenti rispetto allo scopo voluto.
Pare, quindi, necessario precisare che gli incontri padre/figlia debbano avere luogo nel rispetto dei tempi e dei bisogni emotivi della minore, ormai quindicenne, mitigando ogni aspetto di costrizione che può avere risvolti controproducenti. Il padre, da parte sua, dovrà prestare attenzione ad accogliere la figlia anche nei suoi momenti negativi, offrendole comunque la sua vicinanza ed il suo sostegno del quale la stessa ha grande bisogno.
Al tempo stesso va disposta la presa in carico del nucleo da parte dei
Servizi Sociali affinché promuovano gli interventi necessari al graduale ripristino del rapporto tra e la figura genitoriale paterna. Per_1
6 Entro tali limiti l'appello può essere accolto nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della permanente difficoltà di entrambi i genitori rispetto alla instaurazione di una proficua collaborazione nell'interesse delle figlie, reputa questa Corte sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come delineati in esito alla sentenza della
Corte costituzionale n. 77/2018, per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado, come peraltro già disposto dal primo giudice, senza motivi di censura sul punto. Per analogo ordine di ragioni anche le spese della consulenza tecnica di primo grado vanno poste per metà a carico di e per la Parte_1
restante metà a carico di come previsto anche nella sentenza Controparte_1
impugnata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il 10.12.2024 avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Pistoia n. 593/2024, pubblicata il 3 luglio 2024, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata dispone che, fermo restando il regime di frequentazione già disposto dal primo giudice, gli incontri padre/figlia abbiano luogo nel rispetto dei tempi e dei bisogni emotivi della minore, ormai quindicenne;
2) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti pongano in essere i necessari interventi di supporto in favore della minore volti Persona_1
a favorire la ripresa dei rapporti col padre;
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4) compensa le spese del doppio grado;
7 5) pone le spese della consulenza d'ufficio di primo grado a carico solidale delle parti.
Firenze, 9.4.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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