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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- IZ GA Presidente
- Massimo De Cesare Consigliera
- MA VI Consigliera relatrice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 333 dell'anno 2024 a cui è stata riunita la causa n. 335 dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. PANITTI FABIANA giusta procura Parte_1 in atti;
APPELLANTE/APPELLATO
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. GAMBINO ARMANDO e dall'Avv.BARONE CARMINE e dall'Avv.
VA AN, giusta procura in atti;
APPELLATO/APPELLANTE
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 24/2024 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
24/01/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati in entrambi i casi il 24.7.2024 l' e hanno CP_1 Parte_1
separatamente impugnato la sentenza del Tribunale di L'Aquila che ha respinto l'opposizione proposta dall' al decreto ingiuntivo n. 145/2021 emesso dallo stesso Tribunale in favore CP_1
del sig. con cui intimava all'istituto il pagamento della somma di euro 450,00, a titolo Pt_1 di differenza per bonus centro estivo previsto dal Decreto Rilancio n.34/2020 per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici fino al 31 agosto 2020.
Il sig. aveva in fase monitoria dedotto di avere fatto richiesta del suddetto bonus in Pt_1 data 1 luglio 2020 producendo documentazione attestante il numero di settimane durante le quali i suoi figli avrebbero fruito di centro estivo, e che in data 31 agosto inoltrava tutte le ricevute inerenti i pagamenti effettuati, per un totale di euro 580,00. L' tuttavia CP_1
liquidava a titolo di bonus solo la somma di euro 130, cioè quella corrispondente alle ricevute inviate il primo luglio.
L' , in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, deduceva che al momento della CP_1
presentazione della domanda il sig. indicava come “spese sostenute e da sostenere” Pt_1 solo l'importo poi effettivamente liquidato dall'istituto (65 euro per figlio), mentre l'integrazione documentale del 31.08.2020 non costituiva nuova domanda, ma solo comunicazione all'istituto dell'IBAN (prima erroneamente indicato e poi corretto a seguito di richiesta dell' ). CP_1
Il giudice di primo grado, nel respingere l'opposizione, affermava che “Le domande avanzate
a luglio 2020 chiaramente riportano la richiesta di una somma determinata, inferiore a quella voluta dalla parte opposta, e la medesima allegazione riguardava la prova del pagamento di tale somma (v. doc. prodotto il 27.3.23).
Parte opposta sostiene che alle domande era allegata anche il modulo di iscrizione al centro estivo con l'indicazione dei periodi di fruizione e quindi di quanto sarebbe stato il costo del quale richiedevano il rimborso (v. doc. 2 fascicolo monitorio); tuttavia, l' lo nega (v. p. CP_1
2 del ricorso) e le due testi addette all'invio ed alla ricezione della pratica sono sul punto contrastanti (v. deposizioni rese all'udienza del 23.6.22 e del 18.1.23), quindi la circostanza non risulta dimostrata.
L'integrazione documentale nei termini (v. docc. 1, 3 e 4 fascicolo monitorio) sia pure attraverso una mera email e non una pec, era stata recepita dall' che aveva invitato la CP_1 parte opposta a integrare formalmente le due domande (v. p. 2 del ricorso), cosa che non è stata fatta. Ora, in uno spirito interpretativo solidaristico congruo con il fine della normativa sul “bonus centri estivi”, può ritenersi che la parte opposta ha implicitamente chiarito quale era la somma che richiedeva e quindi l' poteva con uno sforzo interpretativo giungere CP_1 alla corretta conclusione anche se le modalità formali non erano state compiutamente rispettate.”
Avverso tale decisione l' ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi: CP_1
1) Nonostante il primo giudice abbia confermato che la domanda del sig. Pt_1
conteneva originariamente solo la richiesta del bonus per 130 euro, ha concluso per il rigetto dell'opposizione sulla base di” motivazione “metagiuridica”, del tutto avulsa dalla realtà processuale e frutto di un vero e proprio compromesso tra le ragioni dell' (pur riconosciute dal Giudicante) CP_1
e quelle del . Parte_1
2) Il Giudice di primo grado ha da un lato ritenuto come non dimostrata la circostanza della allegazione del modulo di iscrizione al centro estivo alla domanda di “bonus asilo nido”, ma poi avrebbe assunto una decisione illogica, con motivazione nulla, contraddittoria e in palese violazione delle norme processuali degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il sig. si è costituito contestando la fondatezza dell'appello ed evidenziando che la Pt_1 legge – che pur prevede di indicare le spese sostenute e da sostenere ai fini della richiesta del bonus - ha individuato solo i requisiti di accesso alla fruizione del BONUS centri estivi ma non la modalità di presentazione delle domande evidentemente scelta dall' con CP_1
l'applicativo Hermes. Da tale applicativo tuttavia non è stato possibile per l stesso CP_1
recuperare la domanda originariamente presentata dal sig. a seguito di richiesta del Pt_1
Tribunale.
Il sig. avrebbe comunque allegato tutta la documentazione richiesta entro la data di Pt_1 scadenza della domanda (31 agosto 2020) e l avrebbe arbitrariamente ritenuto CP_1
formalmente non corretto l'invio di tutta la documentazione comprovante la frequenza ed il pagamento del Centro Estivo pur utilizzando lo stesso invio, ritenuto non idoneo, per rimborsare le prime due fatture.
Il sig. a sua volta ha proposto appello avverso la medesima sentenza, per avere il Pt_1 giudice di primo grado motivato genericamente e per mere formule di stile il mancato pagamento del Bonus centri estivi in realtà dando implicitamente ragione alla parte opposta, pur respingendo il ricorso, e per non aver valorizzato la testimonianza della sig.ra Tes_1
che ha dichiarato di aver fornito all' già in sede di prima domanda, il modulo
[...] CP_1 di iscrizione contenente le settimane di frequenza al Centro Estivo (Doc. 2 Fascicolo
Monitorio).
L'appello dell' è infondato. CP_1
E' pacifico che alla data del 31 agosto 2020, termine ultimo per fruire del bonus in questione, il sig. abbia depositato documentazione integrativa comprensiva di tutte le fatture Pt_1 pagate per l'incontestata frequenza dei centri estivi dei minori suoi figli. In disparte, dunque, il “fine solidaristico” al quale improntare l'interpretazione della domanda, il nuovo inoltro può essere considerato a tutti gli effetti integrazione della domanda, valendo la compilazione del modulo predisposto dall' solo a fini procedimentali interni, ed avendo il sig. CP_1 Pt_1 dimostrato la sussistenza del suo diritto all'elargizione in questione ed il suo esercizio nel periodo previsto dal legislatore (art. 23, commi 1 e 8 del d.l. 27/2020)
L'appello pertanto deve essere respinto.
L'appello del sig. deve invece essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse Pt_1
ad agire, posto che – in disparte le argomentazioni della sentenza impugnata – il rigetto del ricorso in opposizione ha comportato l'acquisizione di efficacia del decreto ingiuntivo n.
145/2021 .
Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca.
PQM
- Respinge l'appello di CP_1
- Dichiara inammissibile l'appello di Parte_1
- Compensa le spese
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 16/10/2025
La Consigliera est.
MA VI
Il Presidente IZ GA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- IZ GA Presidente
- Massimo De Cesare Consigliera
- MA VI Consigliera relatrice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 333 dell'anno 2024 a cui è stata riunita la causa n. 335 dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. PANITTI FABIANA giusta procura Parte_1 in atti;
APPELLANTE/APPELLATO
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. GAMBINO ARMANDO e dall'Avv.BARONE CARMINE e dall'Avv.
VA AN, giusta procura in atti;
APPELLATO/APPELLANTE
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 24/2024 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
24/01/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati in entrambi i casi il 24.7.2024 l' e hanno CP_1 Parte_1
separatamente impugnato la sentenza del Tribunale di L'Aquila che ha respinto l'opposizione proposta dall' al decreto ingiuntivo n. 145/2021 emesso dallo stesso Tribunale in favore CP_1
del sig. con cui intimava all'istituto il pagamento della somma di euro 450,00, a titolo Pt_1 di differenza per bonus centro estivo previsto dal Decreto Rilancio n.34/2020 per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici fino al 31 agosto 2020.
Il sig. aveva in fase monitoria dedotto di avere fatto richiesta del suddetto bonus in Pt_1 data 1 luglio 2020 producendo documentazione attestante il numero di settimane durante le quali i suoi figli avrebbero fruito di centro estivo, e che in data 31 agosto inoltrava tutte le ricevute inerenti i pagamenti effettuati, per un totale di euro 580,00. L' tuttavia CP_1
liquidava a titolo di bonus solo la somma di euro 130, cioè quella corrispondente alle ricevute inviate il primo luglio.
L' , in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, deduceva che al momento della CP_1
presentazione della domanda il sig. indicava come “spese sostenute e da sostenere” Pt_1 solo l'importo poi effettivamente liquidato dall'istituto (65 euro per figlio), mentre l'integrazione documentale del 31.08.2020 non costituiva nuova domanda, ma solo comunicazione all'istituto dell'IBAN (prima erroneamente indicato e poi corretto a seguito di richiesta dell' ). CP_1
Il giudice di primo grado, nel respingere l'opposizione, affermava che “Le domande avanzate
a luglio 2020 chiaramente riportano la richiesta di una somma determinata, inferiore a quella voluta dalla parte opposta, e la medesima allegazione riguardava la prova del pagamento di tale somma (v. doc. prodotto il 27.3.23).
Parte opposta sostiene che alle domande era allegata anche il modulo di iscrizione al centro estivo con l'indicazione dei periodi di fruizione e quindi di quanto sarebbe stato il costo del quale richiedevano il rimborso (v. doc. 2 fascicolo monitorio); tuttavia, l' lo nega (v. p. CP_1
2 del ricorso) e le due testi addette all'invio ed alla ricezione della pratica sono sul punto contrastanti (v. deposizioni rese all'udienza del 23.6.22 e del 18.1.23), quindi la circostanza non risulta dimostrata.
L'integrazione documentale nei termini (v. docc. 1, 3 e 4 fascicolo monitorio) sia pure attraverso una mera email e non una pec, era stata recepita dall' che aveva invitato la CP_1 parte opposta a integrare formalmente le due domande (v. p. 2 del ricorso), cosa che non è stata fatta. Ora, in uno spirito interpretativo solidaristico congruo con il fine della normativa sul “bonus centri estivi”, può ritenersi che la parte opposta ha implicitamente chiarito quale era la somma che richiedeva e quindi l' poteva con uno sforzo interpretativo giungere CP_1 alla corretta conclusione anche se le modalità formali non erano state compiutamente rispettate.”
Avverso tale decisione l' ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi: CP_1
1) Nonostante il primo giudice abbia confermato che la domanda del sig. Pt_1
conteneva originariamente solo la richiesta del bonus per 130 euro, ha concluso per il rigetto dell'opposizione sulla base di” motivazione “metagiuridica”, del tutto avulsa dalla realtà processuale e frutto di un vero e proprio compromesso tra le ragioni dell' (pur riconosciute dal Giudicante) CP_1
e quelle del . Parte_1
2) Il Giudice di primo grado ha da un lato ritenuto come non dimostrata la circostanza della allegazione del modulo di iscrizione al centro estivo alla domanda di “bonus asilo nido”, ma poi avrebbe assunto una decisione illogica, con motivazione nulla, contraddittoria e in palese violazione delle norme processuali degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il sig. si è costituito contestando la fondatezza dell'appello ed evidenziando che la Pt_1 legge – che pur prevede di indicare le spese sostenute e da sostenere ai fini della richiesta del bonus - ha individuato solo i requisiti di accesso alla fruizione del BONUS centri estivi ma non la modalità di presentazione delle domande evidentemente scelta dall' con CP_1
l'applicativo Hermes. Da tale applicativo tuttavia non è stato possibile per l stesso CP_1
recuperare la domanda originariamente presentata dal sig. a seguito di richiesta del Pt_1
Tribunale.
Il sig. avrebbe comunque allegato tutta la documentazione richiesta entro la data di Pt_1 scadenza della domanda (31 agosto 2020) e l avrebbe arbitrariamente ritenuto CP_1
formalmente non corretto l'invio di tutta la documentazione comprovante la frequenza ed il pagamento del Centro Estivo pur utilizzando lo stesso invio, ritenuto non idoneo, per rimborsare le prime due fatture.
Il sig. a sua volta ha proposto appello avverso la medesima sentenza, per avere il Pt_1 giudice di primo grado motivato genericamente e per mere formule di stile il mancato pagamento del Bonus centri estivi in realtà dando implicitamente ragione alla parte opposta, pur respingendo il ricorso, e per non aver valorizzato la testimonianza della sig.ra Tes_1
che ha dichiarato di aver fornito all' già in sede di prima domanda, il modulo
[...] CP_1 di iscrizione contenente le settimane di frequenza al Centro Estivo (Doc. 2 Fascicolo
Monitorio).
L'appello dell' è infondato. CP_1
E' pacifico che alla data del 31 agosto 2020, termine ultimo per fruire del bonus in questione, il sig. abbia depositato documentazione integrativa comprensiva di tutte le fatture Pt_1 pagate per l'incontestata frequenza dei centri estivi dei minori suoi figli. In disparte, dunque, il “fine solidaristico” al quale improntare l'interpretazione della domanda, il nuovo inoltro può essere considerato a tutti gli effetti integrazione della domanda, valendo la compilazione del modulo predisposto dall' solo a fini procedimentali interni, ed avendo il sig. CP_1 Pt_1 dimostrato la sussistenza del suo diritto all'elargizione in questione ed il suo esercizio nel periodo previsto dal legislatore (art. 23, commi 1 e 8 del d.l. 27/2020)
L'appello pertanto deve essere respinto.
L'appello del sig. deve invece essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse Pt_1
ad agire, posto che – in disparte le argomentazioni della sentenza impugnata – il rigetto del ricorso in opposizione ha comportato l'acquisizione di efficacia del decreto ingiuntivo n.
145/2021 .
Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca.
PQM
- Respinge l'appello di CP_1
- Dichiara inammissibile l'appello di Parte_1
- Compensa le spese
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 16/10/2025
La Consigliera est.
MA VI
Il Presidente IZ GA