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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/10/2025, n. 3836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3836 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 373/2020
Il Giudice TO AN SA, all'udienza del 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
BO IG
ricorrente contro
-, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad avviso di addebito notificato in data 31.12.2019.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 20.10.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver impugnato davanti alla competente
Commissione Tributaria l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle
Entrate indicato da cui traeva origine l'avviso di addebito opposto e che l'accertamento era stato annullato con sentenza non definitiva n.
2910/2019; eccependo l'insussistenza del credito contributivo preteso e l'illegittimità della pretesa per violazione degli artt. 24 e 29 del
D.lgs. n. 46/1999, la violazione dell'art. 11 della L. n. 689/1981 e dell'art. 3 della L. n. 241/1990 per difetto di motivazione, agiva in giudizio per la declaratoria di nullità dell'avviso di addebito opposto ed in subordine per la riduzione degli importi pretesi, domandava la sospensione ex art. 295 c.p.c. fino alla sentenza tributaria definitiva e la eventuale ripetizione delle somme eventualmente versate nel corso del giudizio, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Produceva documentazione.
Si costituiva la parte resistente per eccepire l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente e per affermare la fondatezza delle pretese contributive azionate originate dall'accertamento dall'amministrazione finanziaria del maggior reddito prodotto dalla parte ricorrente, atteso che l'annullamento giudiziale di detto accertamento non era definitivo, pendendo gravame dinanzi alla
Commissione Tributaria. Domandava, di conseguenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento dei contributi contesi ed il rigetto del promosso ricorso, vinte le spese processuali.
Nel corso del giudizio veniva depositata la sentenza n. 2824/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia di rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate con conferma della sentenza n. 2910/2019 della CTP di Bari.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
1. Sul merito dei contributi contesi
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
1.1. Alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti occorre ritenere che i contributi pretesi dall' con l'avviso di addebito oggetto della CP_1 presente impugnativa trovino origine nel maggior reddito prodotto dalla parte ricorrente accertato dall'amministrazione finanziaria con
Pag. 2 di 4 avviso di accertamento TVF010803258.2018 impugnato davanti alla
Corte di Giustizia Tributario.
Ebbene, ad annullare in via definitiva detto avviso di accertamento è intervenuta la sentenza n. 2824/2025 della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado di rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e di conferma della sentenza n. 2910/2019 della CTP di Bari prodotta nel corso del giudizio.
Tanto conforta la fondatezza delle domande avanzate, risultando definitivamente acclarata per via giudiziale l'insussistenza del maggior reddito prodotto dalla parte ricorrente nell'anno 2013 posto a fondamento della contribuzione contesa.
Ne consegue l'accoglimento del promosso ricorso.
Va annullato, di conseguenza, l'avviso di addebito opposto.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente nel presente giudizio, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. TO AN SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
Pag. 3 di 4 - accoglie il promosso ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
927,50, di cui € 884,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022 ed € 43,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarsi.
Bari,20/10/2025 Il Giudice del lavoro
TO AN SA
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Sezione Lavoro
N.R.G. 373/2020
Il Giudice TO AN SA, all'udienza del 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
BO IG
ricorrente contro
-, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad avviso di addebito notificato in data 31.12.2019.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 20.10.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver impugnato davanti alla competente
Commissione Tributaria l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle
Entrate indicato da cui traeva origine l'avviso di addebito opposto e che l'accertamento era stato annullato con sentenza non definitiva n.
2910/2019; eccependo l'insussistenza del credito contributivo preteso e l'illegittimità della pretesa per violazione degli artt. 24 e 29 del
D.lgs. n. 46/1999, la violazione dell'art. 11 della L. n. 689/1981 e dell'art. 3 della L. n. 241/1990 per difetto di motivazione, agiva in giudizio per la declaratoria di nullità dell'avviso di addebito opposto ed in subordine per la riduzione degli importi pretesi, domandava la sospensione ex art. 295 c.p.c. fino alla sentenza tributaria definitiva e la eventuale ripetizione delle somme eventualmente versate nel corso del giudizio, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Produceva documentazione.
Si costituiva la parte resistente per eccepire l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente e per affermare la fondatezza delle pretese contributive azionate originate dall'accertamento dall'amministrazione finanziaria del maggior reddito prodotto dalla parte ricorrente, atteso che l'annullamento giudiziale di detto accertamento non era definitivo, pendendo gravame dinanzi alla
Commissione Tributaria. Domandava, di conseguenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento dei contributi contesi ed il rigetto del promosso ricorso, vinte le spese processuali.
Nel corso del giudizio veniva depositata la sentenza n. 2824/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia di rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate con conferma della sentenza n. 2910/2019 della CTP di Bari.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
1. Sul merito dei contributi contesi
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
1.1. Alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti occorre ritenere che i contributi pretesi dall' con l'avviso di addebito oggetto della CP_1 presente impugnativa trovino origine nel maggior reddito prodotto dalla parte ricorrente accertato dall'amministrazione finanziaria con
Pag. 2 di 4 avviso di accertamento TVF010803258.2018 impugnato davanti alla
Corte di Giustizia Tributario.
Ebbene, ad annullare in via definitiva detto avviso di accertamento è intervenuta la sentenza n. 2824/2025 della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado di rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e di conferma della sentenza n. 2910/2019 della CTP di Bari prodotta nel corso del giudizio.
Tanto conforta la fondatezza delle domande avanzate, risultando definitivamente acclarata per via giudiziale l'insussistenza del maggior reddito prodotto dalla parte ricorrente nell'anno 2013 posto a fondamento della contribuzione contesa.
Ne consegue l'accoglimento del promosso ricorso.
Va annullato, di conseguenza, l'avviso di addebito opposto.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente nel presente giudizio, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. TO AN SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
Pag. 3 di 4 - accoglie il promosso ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
927,50, di cui € 884,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022 ed € 43,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarsi.
Bari,20/10/2025 Il Giudice del lavoro
TO AN SA
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