Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/06/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott. Eugenio Scopelliti Presidente
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 283/2022 R.G.L., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. : ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Napoli, del Foro di Palmi
APPELLANTE-APPELLATO LE
(P.IVA , con sede in San Ferdinando zona Industriale Controparte_1 P.IVA_1
ASI n. 98, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Labate e dall'avv. Antonio Mario Labate
APPELLATO- APPELLANTE LE
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli Controparte_2 avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Adornato
APPELLATO PRINCIPALE- APPELLATO LE
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12 luglio 2017, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1
al fine di ottenere il pagamento delle seguenti somme: € 64,052,84 Controparte_1
a titolo di differenze retributive non corrisposte a causa della mancata applicazione del CCNL di
€ 33.185,39 a titolo di indennità per ferie non godute;
€ 64.974,12 a titolo di indennità di mancato preavviso ed € 39.867,88 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione, con conseguente condanna dell' al ricalcolo dell'importo pensionistico CP_3 corrisposto al lavoratore.
A tal fine esponeva:
- di essere stato dipendente della già Mariba Scarl) dall'11 luglio 1995 al 28 gennaio CP_1
2008;
-di aver svolto le mansioni di impiegato di concetto fino al 18 novembre 1997 e, da tale data alla risoluzione, l'incarico di dirigente, come previsto dal CCNL Dirigenti Piccole e Medie
Imprese;
- di essere stato licenziato, con lettera del 22 gennaio 2008, ricevuta il 28 gennaio 2008 e, successivamente, di aver ricevuto la revoca della qualifica di socio della cooperativa;
- con lettera raccomandata a/r del 26 febbraio 2008, il ha chiesto alla società la Pt_1 liquidazione di tutti gli emolumenti non corrisposti, nonché le differenze sulle retribuzioni, ma la società è rimasta inadempiente, per cui, con lettera raccomandata a/r del 26 gennaio 2013, ha reiterato la richiesta di liquidazione delle differenze retributive non percepite, delle ferie non godute per esigenze aziendali e non retribuite, nonché dell'indennità di preavviso non corrisposta e del TFR, senza ottenere riscontro.
Proponeva pertanto ricorso giudiziario invocando le differenze retributive;
la Controparte_1
si costituiva contestando in toto la domanda, eccependo la prescrizione dei crediti in
[...] quanto l'atto interruttivo della prescrizione, nella specie la lettera raccomandata del 26.02.2008 ricevuta il 01.03.2008, non presentava alcun elemento che consentisse di qualificarla come atto di costituzione in mora idonea ad interrompere la prescrizione.
Evidenziava che, con raccomandata del legale del 14.03.2008 ricevuta il 17.03.2008, era stato interrotto il termine prescrizionale solo con riferimento al TFR, mentre per ogni altra pretesa derivante dal rapporto, la prescrizione breve era maturata il 28.01.2013, sottolineando come la raccomandata datata 26 gennaio 2013, ricevuta dalla Cooperativa il 12.02.2013, con la quale si intimava il pagamento delle differenze retributive, dell'indennità per ferie non godute e TFR, fosse del tutto irrilevante perché pervenuta dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2948 c.c.
Con riferimento all'indennità sostitutiva delle ferie deduceva infine che nulla fosse dovuto in quanto il , nella sua qualità di dirigente e di direttore del personale poteva stabilire autonomamente i Pt_1 periodi nei quali avrebbe goduto delle ferie per cui, se anche avesse omesso di esercitare tale potere e non avesse goduto del periodo di riposo, non avrebbe diritto ad indennità alcuna. Si costituiva l' , con memoria depositata il 24.2.2018, con la quale spiegava autonoma domanda CP_3 di condanna della al pagamento in favore dello stesso dei contributi previdenziali e delle CP_1 conseguenti sanzioni civili, aumentate per interessi legali al soddisfo, relativi alle differenze contributive eventualmente riconosciute al Riso.
Con la sentenza impugnata, il ricorso è stato rigettato.
Alla difesa del lavoratore che aveva rivendicato le differenze retributive derivanti dalla corretta applicazione del CCNL Dirigenti Piccole e medie imprese, nonché le spettanze retributive a titolo di all'indennità di ferie non godute, indennità di mancato preavviso e TFR, il tribunale replicava che:
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente risulta fondata con conseguente rigetto CP_1 della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive dovute, dell'indennità per ferie non godute e dell'indennità di mancato preavviso.
Affinchè si possa riconoscere efficacia interruttiva all'atto di diffida è necessario che contenga una chiara manifestazione di volontà del creditore di esercitare i diritti di credito con invito rivolto al debitore di procedere al pagamento delle somme ritenute dovute.
Pertanto il primo atto interruttivo della prescrizione si rinviene nella raccomandata del 26 gennaio
2013, pervenuto alla società in data 12.02.2013, quando la prescrizione era ormai maturata, non potendosi riconoscere alcuna efficacia interruttiva alla lettera del 26.02.2008, contenente una mera generica richiesta di pagamento delle spettanze.
Con riferimento alla domanda di pagamento delle differenze dovute a titolo di TFR, essendo estinta per prescrizione la domanda creditoria relativa alla rideterminazione della retribuzione spettante sulla base della contrattazione collettiva, l'importo dovuto a titolo di TFR è quello risultante dalle buste paga.
Poiché è pacifico e non contestato che la società resistente abbia pagato al lavoratore la somma di €
15.555, 73 a titolo di TFR, tale prestazione si considera saldata.
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso, condannando il lavoratore al pagamento delle spese processuali, mentre compensava le spese nei confronti dell' . CP_3
Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. , per i motivi di seguito trattati. Pt_1
Si costitutiva la contestando in toto l'appello ed interponendo Controparte_1 appello incidentale relativamente alle spese legali in quanto riconosciute nella misura inferiore ai valori minimi, per quelle poste a carico del lavoratore, mentre censurava la decisione di compensare le spese nei confronti dell' , per l'assenza nella parte motiva di qualsiasi argomentazione in CP_3 favore di tale regolazione delle spese.
Si costituiva altresì l' , il quale si riportava integralmente alle difese e richieste già spiegate in CP_3 primo grado. Veniva ammesso dal Collegio l'interrogatorio formale del sig. , nonché la prova testimoniale Pt_1 formulata dalla nella memoria di costituzione di primo grado. CP_1
Esaurita la fase istruttoria e dopo alcuni rinvii dovuti alla calendarizzazione delle cause legate all'emergenza COVID, il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti, che hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
Motivi della decisione
L'oggetto del gravame, nel censurare la sentenza di primo grado per illogicità e contraddittorietà della motivazione, si esaurisce nella richiesta di riconoscimento dell'efficacia interruttiva, quale valida costituzione e messa in mora, della lettera del 26 febbraio 2008, in quanto idonea ad integrare gli estremi dell'atto di costituzione in mora, differentemente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure. Rileva che, con comunicazione del 18 gennaio 2008, ricevuta dalla l 19 gennaio 2008, CP_1
il sig. aveva chiesto il pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive allegando Pt_1
dieci fogli di calcolo indicanti le spettanze dovute in forza di corretta applicazione del CCNL, nonché le indennità per ferie non godute.
Ritiene che la suddetta comunicazione è rilevante in quanto la era perfettamente a CP_1
conoscenza di quali fossero le partite reclamate dal , proprio alla luce delle rivendicazioni Pt_1
contenute nella lettera più recente che, tuttavia, non è stata prodotta in primo grado e di cui chiede l'acquisizione documentale poiché la conoscenza da parte dell'organo giudicante è indispensabile ai fini della risoluzione della lite.
In subordine rileva che, essendo stato licenziato il il 28 gennaio 2008, il rapporto di lavoro è da Pt_1
considerarsi terminato dal 29 gennaio 2008 e poiché la lettera del 26 gennaio 2013, prodotta in primo grado, è stata ricevuta dal legale rappresentante della il 29 gennaio 2013, si considera CP_1
interrotto il termine prescrizionale.
Infine deduce che il Tribunale di primo grado abbia violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto ha dichiarato prescritta l'indennità sostitutiva delle ferie mentre la con riferimento a quest'ultima richiesta non aveva eccepito la prescrizione, ma aveva CP_1
ritenuto non dovuta la suddetta indennità poiché il , in qualità di Dirigente, avrebbe potuto Pt_1
disporre tranquillamente delle sue ferie.
L'appello è parzialmente fondato.
Preliminarmente si dà atto che non possono trovare ingresso in questa fase nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile.
Per insegnamento della giurisprudenza, e da ultimo con l'ordinanza n. 2764/2020, la Corte di
Cassazione si è pronunciata sui casi in cui è ammissibile la produzione nel giudizio di appello di nuovi documenti, ribadendo il seguente principio di diritto: "Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del
2012, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi - pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno carattere di "indispensabilità" che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile".
Il non ha provato di non aver potuto produrre la raccomandata del 18 gennaio 2008 nel giudizio Pt_1
di primo grado per causa a lui non imputabile, con la conseguenza che detti documenti sono pertanto inammissibili.
Orbene, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, affinchè valga ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'atto di diffida e messa in mora deve contenere una chiara manifestazione di volontà del creditore di esercitare i diritti di credito in essa descritti, con l'espresso invito rivolto al debitore di procedere al pagamento immediato delle somme ritenute dovute.
Difatti, l'orientamento della Cassazione, cui in questa sede si intende aderire, in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 cod. civ. ha statuito che un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass. ordinanza 4/01/2024 n.279;
Cass. 15140/21; già in precedenza: Cass. nn. 24656/2010, 17123/2015,
15174/2018, 18146/2020, 9016/2002, 23821/2010, 4605/2015, 29609/2018).
Nella specie la sentenza impugnata è del tutto conforme all'orientamento appena richiamato, avendo accertato che il contenuto della prima missiva inviata, quella del 26 febbraio 2008, era del tutto priva delle caratteristiche anche minime che avrebbero potuto consentirne la qualificazione giuridica come atto interruttivo della prescrizione. La missiva, invero, sollecita la consegna dell'ultima busta paga, il versamento delle ritenute, il pagamento delle spettanze e la consegna del libretto del lavoro. Il tenore delle espressioni utilizzate non fa comprendere neanche genericamente la volontà di rivendicare i diritti pretesi con il ricorso.
Con riferimento alla lettera del 26 gennaio 2013, che rappresenta il primo atto interruttivo della prescrizione, è stata tuttavia notificata alla sede legale della società in data 12.02.2013, quando il termine di prescrizione era già spirato, mentre alcuna efficacia interruttiva della prescrizione può essere riconosciuta alla notifica effettuata al sig. in data 29.01.2013, in quanto priva Controparte_4 dei requisiti richiesti dall'art. 145 c.p.c.
Difatti la notifica al legale rappresentante dell'ente può essere effettuata ai sensi dell'art. 145 c.1 cp.c qualora nell'atto vanga indicato la qualifica del soggetto ai cui viene effettuata la notifica.
In tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c., “non è il plico, ma l'atto da notificare che deve indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale” (Cass. civ. Sez. I Ord., 11/11/2020, n. 25446).
Nello specifico né il plico né l'atto indica la qualità di rappresentante legale della persona giuridica, per cui la notifica risulta inesistente con la conseguenza che nessuna efficacia interruttiva può esserle riconosciuta.
Rimane da scrutinare la domanda relativa all'indennità per ferie non godute per la quale la non aveva eccepito la prescrizione estintiva. CP_1
Sul punto la società resistente ritiene che il , nella sua qualità di Dirigente e di direttore di Pt_1 personale, avrebbe potuto disporre delle sue ferie e decidere autonomamente sulla fruizione delle stesse, per cui non avrebbe diritto all'indennità anche in caso di un effettivo mancato godimento.
Ha richiesto l'interrogatorio formale del lavoratore, nonchè l'ammissione della prova testimoniale contenuta nella memoria di costituzione di primo grado.
Esperito l'interrogatorio formale del ed espletata la prova testimoniale, è emerso che l'odierno Pt_1 appellante, nella sua qualità di direttore del personale, si occupava della gestione del personale e quindi delle ferie dei dipendenti, i quali presentavano apposita istanza a lui.
Tuttavia non è stato provato che il datore di lavoro abbia provveduto formalmente a sollecitare il Pt_1
a fruire delle ferie ed informato che, in caso di mancato godimento, esse sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento.
Difatti spetta al datore di lavoro provare in giudizio di aver agito con la diligenza necessaria affinché il lavoratore potesse effettivamente beneficiare delle ferie.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione: “il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo " (v. Cass. 2 luglio 2020, n. 13613); si è in particolare chiarito che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire -che, nel caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022).
Si è dunque ritenuto che il dirigente (pur munito del potere di auto-organizzarsi le ferie) che non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia sottoposto a poteri organizzatori, o comunque gerarchici, dell'organo di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava
l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute (Cass. n. 29844/2022).
Si è dunque affermato il principio secondo cui "il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento" (Cass. n. 18140/2022)”( Cassazione civile sez. lav. - 12/04/2024, n.
9982)
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, deve essere riconosciuta al l'indennità per Pt_1 ferie non godute quantificata in € 33.185,39, dal momento che nessuna specifica contestazione sul suo ammontare è stata sollevata dalla con conseguente ricalcolo dell'importo pensionistico CP_1 da parte dell'ente previdenziale. Sulla somma sopra determinata andranno calcolati interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo.
Attesa la riforma della sentenza con accoglimento del petitum originario in misura largamente ridotta, le spese di lite, determinate secondo i valori minimi del 4° scaglione (criterio del decisum) vengono compensate per metà in entrambi i gradi di giudizio, ponendo la restante metà a carico della parte appellata. CP_ Nei confronti di le spese del doppio grado possono interamente compensarsi
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro e , avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_5 CP_3
1656/2021 depositata in data 25.11.2021 dal Tribunale Sezione lavoro di Palmi, nonché sull'appello incidentale proposto da disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, Controparte_5 così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, determina la somma dovuta da all'appellante per le causali di cui in motivazione in Controparte_5
complessivi € 33.185,39, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, e conseguente ricalcolo dell'importo pensionistico dovuto al sig. . Pt_1
2) Compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo la restante metà a carico di che liquida per il primo grado in € 2314,50 e per il secondo grado in € CP_1
2498,00 (somme su cui è già stata operata la riduzione), oltre spese generali iva e cp come per
CP_ legge. Compensa interamente le spese del doppio grado nei confronti di .
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2025
Il consigliere estensore
Dott.ssa Maria Antonietta Naso
Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti