TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/05/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 85/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 85/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 15.01.2025, congiuntamente da:
, (Cod. Fisc. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PT) il 28.05.1993, residente in [...],
e
(Cod. Fisc. ), nato a Parte_2 C.F._2
Pistoia (PT) il 09.10.1983, residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati a Pistoia (PT) in
Corso Antonio Gramsci n.6, presso lo studio dell'Avv. Chiara Lensi dalla quale sono rappresentati e difesi, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 15.01.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 26.08.2023 in Chiusdino (SI), precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano peraltro che una profonda diversità di personalità, di aspirazioni e di carattere generava un raffreddamento dei loro vincoli affettivi, tale da non rendere più possibile la loro convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2) la casa familiare - sita in Serravalle Pistoiese (PT), località
Castellina, Via Valenta n. 52 e censita al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio di mappa 3, particella 21, categoria A/3, classe 4, superficie catastale 242 mq., rendita € 697,22 - di proprietà di entrambi i coniugi, verrà alienata a terzi, conferendo mandato ad una o più agenzie immobiliari da scegliersi di comune accordo al prezzo che verrà stabilito dagli stessi conformemente alla valutazione di mercato;
3) fino alla data della vendita, il sig. continuerà a vivere Pt_2 nella casa familiare, mentre la sig.ra trasferirà altrove la Pt_1 propria residenza portando via dall'abitazione i propri effetti personali e i beni mobili dalla stessa acquistati;
4) in ragione di ciò le spese ordinarie e straordinarie relative alla casa saranno sostenute per intero dal sig. che si accollerà Pt_2 anche le rate residue del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile.
2 Non avendo detto accollo efficacia liberatoria per la sig.ra nei Pt_1 confronti dell'istituto mutuante, il sig. si impegna e Pt_2 garantisce a rilevare indenne la sig.ra per qualsiasi richiesta di Pt_1 pagamento o altro che venisse inoltrata nei suoi confronti dalla
Banca predetta in forza del mutuo ipotecario del 29.07.2022 entro e non oltre il termine di giorni quindici.
Di conseguenza le parti concordano di lasciare aperto il conto corrente cointestato presso la Banca “Credito Emiliano SpA”, sul quale viene addebitata la rata mensile del mutuo, precisando che tale conto continuerà ad essere alimentato esclusivamente dalle rimesse del sig. in virtù dell'accollo del mutuo residuo;
Pt_2
5) il corrispettivo della vendita, estinto il residuo mutuo ipotecario contratto dai coniugi, verrà riscosso interamente dal sig. a Pt_2 ragione del fatto che il prezzo è stato pagato con l'intero ricavato del mutuo oltre a una differenza di € 10.000,00 che è stata corrisposta dal solo marito. A tal fine la sig.ra rinunzia sin Pt_1
d'ora alla propria quota del ricavato dalla vendita in favore del sig.
nonché a eventuali pretese ripetitorie e/o indennitarie, in Pt_2 considerazione degli accordi complessivi raggiunti con il presente atto;
6) i coniugi dichiarano di avere mezzi propri per il rispettivo mantenimento e rinunciano pertanto ad ogni richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13.03.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
3 In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a Parte_2
Pistoia (PT) il 09.10.1983, che hanno contratto matrimonio in data
26.08.2023 in Chiusdino (SI), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiusdino (SI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 39, P.
II, Serie C, anno 2023);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 26.05.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 85/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 15.01.2025, congiuntamente da:
, (Cod. Fisc. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PT) il 28.05.1993, residente in [...],
e
(Cod. Fisc. ), nato a Parte_2 C.F._2
Pistoia (PT) il 09.10.1983, residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati a Pistoia (PT) in
Corso Antonio Gramsci n.6, presso lo studio dell'Avv. Chiara Lensi dalla quale sono rappresentati e difesi, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 15.01.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 26.08.2023 in Chiusdino (SI), precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano peraltro che una profonda diversità di personalità, di aspirazioni e di carattere generava un raffreddamento dei loro vincoli affettivi, tale da non rendere più possibile la loro convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2) la casa familiare - sita in Serravalle Pistoiese (PT), località
Castellina, Via Valenta n. 52 e censita al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio di mappa 3, particella 21, categoria A/3, classe 4, superficie catastale 242 mq., rendita € 697,22 - di proprietà di entrambi i coniugi, verrà alienata a terzi, conferendo mandato ad una o più agenzie immobiliari da scegliersi di comune accordo al prezzo che verrà stabilito dagli stessi conformemente alla valutazione di mercato;
3) fino alla data della vendita, il sig. continuerà a vivere Pt_2 nella casa familiare, mentre la sig.ra trasferirà altrove la Pt_1 propria residenza portando via dall'abitazione i propri effetti personali e i beni mobili dalla stessa acquistati;
4) in ragione di ciò le spese ordinarie e straordinarie relative alla casa saranno sostenute per intero dal sig. che si accollerà Pt_2 anche le rate residue del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile.
2 Non avendo detto accollo efficacia liberatoria per la sig.ra nei Pt_1 confronti dell'istituto mutuante, il sig. si impegna e Pt_2 garantisce a rilevare indenne la sig.ra per qualsiasi richiesta di Pt_1 pagamento o altro che venisse inoltrata nei suoi confronti dalla
Banca predetta in forza del mutuo ipotecario del 29.07.2022 entro e non oltre il termine di giorni quindici.
Di conseguenza le parti concordano di lasciare aperto il conto corrente cointestato presso la Banca “Credito Emiliano SpA”, sul quale viene addebitata la rata mensile del mutuo, precisando che tale conto continuerà ad essere alimentato esclusivamente dalle rimesse del sig. in virtù dell'accollo del mutuo residuo;
Pt_2
5) il corrispettivo della vendita, estinto il residuo mutuo ipotecario contratto dai coniugi, verrà riscosso interamente dal sig. a Pt_2 ragione del fatto che il prezzo è stato pagato con l'intero ricavato del mutuo oltre a una differenza di € 10.000,00 che è stata corrisposta dal solo marito. A tal fine la sig.ra rinunzia sin Pt_1
d'ora alla propria quota del ricavato dalla vendita in favore del sig.
nonché a eventuali pretese ripetitorie e/o indennitarie, in Pt_2 considerazione degli accordi complessivi raggiunti con il presente atto;
6) i coniugi dichiarano di avere mezzi propri per il rispettivo mantenimento e rinunciano pertanto ad ogni richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13.03.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
3 In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a Parte_2
Pistoia (PT) il 09.10.1983, che hanno contratto matrimonio in data
26.08.2023 in Chiusdino (SI), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiusdino (SI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 39, P.
II, Serie C, anno 2023);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 26.05.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4