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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/07/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2894/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
n. Mantova il 23.01.1980 (C.F. , con domicilio eletto in Parte_1 C.F._1 Bolzano presso il proprio Studio in Piazza Walther n. 8, che in questa sede agisce in proprio a mente dell'art. 86 cpc in relazione al procedimento n. 4714/2019 Tribunale di Trento in favore di CP_1 n. Russia il 28.09.1990 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'odierno
[...] C.F._2 ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento in data 23.12.2019 (Protocollo Grat. Patr. 1649/2019); RICORRENTE CONTRO
nella sede di Via Arenula, 70 – 00186 Roma, in persona del Ministro pro- Controparte_2 tempore (C.F. , quale contraddittore necessario ai sensi dell'art. 185 D.P.R. 115/2002, P.IVA_1 rappresentato ex lege dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Trento – Largo Porta Nuova n. 9 RESISTENTE CONTUMACE IN PUNTO: opposizione avverso il decreto dd. 19.11.2024 comunicato in data 20.11.2024 con cui veniva liquidato l'importo di € 1.269,25 (Euro milleduecentosessantanove/25) oltre a spese generali al 15% ed accessori di legge. CONCLUSIONI DEL RICORRENTE Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di Euro
3.809,00 (Euro tremilaottocentonove/00) a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo indicato in atti o la somma minore che ritenesse di giustizia, oltre al 15% di spese generali e C.A.P. al
4%, nonché condannare parte resistente alla rifusione delle spese anche del presente ricorso, per la cui quantificazione ci si rimette. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 D.Lvo n. 150/2011 dd. 17.12.2024, depositato il 19.12.2024, l'avv. in proprio, nell'assumere: 1) di aver chiesto ed ottenuto Parte_1 l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento in data 23.12.2019 di tale in relazione ad una causa di impugnazione avverso Controparte_1
pagina 1 di 4 il rigetto dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale da parte della di CP_3 Gorizia;
2) che per poter comunicare con la stessa il ricorrente era costretto a parlare in Tedesco, lingua conosciuta dal marito della donna che fungeva da interprete, tradurre e spiegare ogni singolo atto, facendo più conferenze in studio sia nella fase preliminare che durante il procedimento, partecipando a numerose udienze, ivi compresa quella fissata per l'interpello della cliente e provvedendo al deposito di documentazione e memorie;
3) che l'impugnazione era stata accolta, con conseguente pieno riconoscimento della protezione internazionale della propria assistita;
4) che a fronte di un'attività professionale protrattasi dal 2019 al 2023, il ricorrente presentava un'istanza di liquidazione parametrata ai valori medi previsti per le cause di valore indeterminato di bassa complessità (scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00), ridotto al 50% in ragione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, pari ad € 4.554,37; 5) che con decreto dd. 19.11.2024, comunicato il 20.11.2024, il Tribunale di Trento liquidava la somma di € 1.269,25, oltre a spese generali 15% ed accessori;
6) che il Tribunale di Trento giustificava la liquidazione del minor importo, affermando “che l'attività del sottoscritto difensore sarebbe stata la mera riproposizione di una causa a ciclo stile, dal momento che nelle cause di protezione internazionale non vi sarebbe un vero e proprio contraddittorio e gli argomenti di diritto sarebbero pochi e stereotipati”; 7) che di fatto all'avv. era stato liquidato un settimo di Parte_1 quanto gli sarebbe spettato secondo le tabelle, qualora avesse assistito un soggetto non ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, ovvero € 7.616,00, oltre al 15% per spese generali ed accessori;
8) che il ricorrente evidenziava che nel provvedimento di liquidazione impugnato, per un verso, si faceva presente che con l'abolizione dei minimi tariffari non era possibile basarsi per la quantificazione del compenso dei difensori di soggetti ammessi al Patrocinio a spese dello Stato sulle Tabelle ex D.M. n. 55/2014, per l'altro lo stesso Tribunale faceva presente che la liquidazione doveva operarsi alla stregua dello scaglione per le cause di valore superiore ad € 5.201,00 ed inferiore ad € 26.000,00 stesso D.M. n. 55/2014; 9) che tale decisione contrastava con la sentenza del Tribunale di Trento n. 757/2024 dd. 24.07.2024 (v. doc. 4), avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di liquidazione relativo all'attività professionale svolta dall'attuale ricorrente in favore del marito di con cui, Controparte_1 riconosciuta l'erroneità del ricorso al medesimo scaglione, veniva liquidata una somma pari al triplo;
10) che a dispetto di quanto sostenuto dal Tribunale nel decreto di liquidazione impugnato – secondo cui “avuto riguardo al valore effettivo della controversia “anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti””, si ritiene congruo fare riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 di cui alla Tabella n. 2 del cit. d. m. n. 55 del 2014, tenendo presente la peculiarità della materia trattata, che presenta: un forte carattere di serialità rispetto a poche questioni in punto di diritto -, la causa ha avuto una durata di quattro anni, escludendo, quindi, che si fosse trattato di una causa banale e di pronta soluzione;
11) che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il valore della causa non viene arbitrariamente stabilito dal giudice, ma determinato dalle parti ex art. 7 cpc, cui è correlata la quantificazione del contributo unificato;
12) che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte le cause di valore indeterminabile, come quelle in materia di protezione internazionale, vanno considerate di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00 (v. Cass. n. 16671/2018); proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del Tribunale di Trento dd. 19.11.2024, chiedendo che in riforma dello stesso, venisse liquidato l'importo di € 3.809,00 a titolo di compensi professionali per l'attività prestata in favore di nella causa di impugnazione avverso il Controparte_1 rigetto dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale, oltre alla rifusione delle spese del presente procedimento. Il resistente, ancorchè fossero stati allo stesso ritualmente notificati il ricorso Controparte_2 introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, non provvedeva a costituirsi. pagina 2 di 4 All'udienza dd. 19.02.2025 il G.I., su richiesta di parte ricorrente, fissava udienza di rimessione della causa in decisione. All'udienza dd. 25.06.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, l'opposizione, fondata, va accolta. Invero, il legale ricorrente ha allegato e documentato di aver svolto attività difensiva nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Trieste dd. 16.07.2019, promosso con ricorso ex art. 35 D.Lvo n. 25/2008 dd. 30.12.2019, in favore di Controparte_1 ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento in data 23.12.2019, definito con decreto ex art. 737 cpc dd. 03.02.2023, con cui veniva riconosciuto alla ricorrente lo status di rifugiata. Nel decreto di liquidazione dd. 19.11.2024 impugnato si da atto che la causa era di valore indeterminabile, come indicato nella nota di iscrizione al ruolo, di talchè il compenso professionale di spettanza dell'avv. difensore della doveva essere liquidato con Parte_1 CP_1 riferimento allo scaglione non inferiore ad € 26.001,00 e non superiore ad € 260.000,00. A ciò si aggiunga che trattandosi di giudizio concluso in data in data 03.02.2023, nel vigore delle tariffe aggiornate di cui al D.M. 147/2022, la liquidazione doveva essere parametrata a tali valori. Sul punto giova rammentare che, in relazione all'impugnazione di analogo decreto di liquidazione, la Suprema Corte ha affermato: “Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, statuisce che la causa di valore indeterminabile si consideravano di regola e a questi fini di valore non inferiore a Euro 26.000,00 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a Euro 520.000,00. e, a sua volta, il D.M. n. 55 del 2014, art. 21, comma 7, statuisce che gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione, fino a Euro 520.000,00” (v. Cass. ord. n. 14671/2018). Con tale provvedimento i giudici di legittimità hanno precisato che “avendo lo stesso Tribunale riconosciuto che la causa di che trattasi era di valore indeterminato, lo scaglione da applicare per la liquidazione del compenso professionale, avrebbe dovuto essere parametrato allo scaglione compreso da un minimo di Euro 26.000 ed un massimo di Euro 260.000.
“Di valore non inferiore a 26.000 euro” non sta a significare come ha ritenuto il Tribunale che i 26.000 Euro rappresenterebbero il valore massimo ma, al contrario, il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile”. Ed in effetti, in aderenza ai principi enunciati, il legale ricorrente, ritenuta la causa in cui ha prestato la propria attività difensionale di complessità non elevata, ha chiesto la liquidazione dei propri compensi professionali in relazione allo scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, quantificando gli stessi in complessivi € 7.616,00, cui ha applicato il decurtamento del 50% previsto in caso di presenza di Patrocinio a spese dello Stato, pari quindi ad € 3.809,00. Il giudizio di opposizione, in relazione al quale l'opponente ha richiesto la liquidazione dei compensi professionali, ha visto lo svolgimento di tutte le fasi, ma nella contumacia della P.A. convenuta;
di talchè, stante l'incontestabile semplificazione, detta liquidazione va operata in relazione allo scaglione pagina 3 di 4 di valore indeterminabile basso, da € 26.001,00 ad € 52.000,00, come peraltro richiesto dal legale opponente (v. pagg.
6-7 ricorso introduttivo), fermo restando che in relazione alla fase decisionale, non risultando depositati scritti conclusivi, va disposta la riduzione nella misura massima. In conclusione, vanno applicati i seguenti valori per ciascuna delle fasi del giudizio: fase di studio € 1701,00; fase introduttiva € 1.204,00; fase istruttoria € 1.806,00; fase decisionale € 1.452,50, pari a complessivi € 6.163,50. Per l'effetto del dimezzamento previsto dall'art. 80 D.P.R. n. 115/2007, il compenso professionale dovuto all'avv. va riconosciuto nell'importo di € 3.081,75. Parte_1 Stante la palese erroneità, il decreto di liquidazione impugnato va revocato e, per l'effetto, va liquidato all'avvocato ricorrente, per l'attività difensiva svolta nel giudizio di protezione internazionale di ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l'importo suddetto, Controparte_1 maggiorato delle spese generali 15%, in relazione alle quali preme evidenziare che ai sensi del D.M. 147/2022 sono state soppresse le parole “di regola”, di cui al co. 2 art. 2 D.M. 55/2014 riferito al rimborso del 15% per spese forfettarie, ragion per cui non può essere operato il dimezzamento, trattandosi di percentuale fissa. Stante la contumacia del resistente, il quale, quindi, non ha contrastato la domanda, nulla va CP_2 disposto per quanto attiene alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-dichiara la contumacia del resistente;
CP_2
-revoca il decreto di liquidazione dd. 19.11.2024;
-liquida il compenso professionale dovuto all'avv. nel giudizio recante il n. Parte_1 4714/2019 R.G., in qualità di difensore di , ammessa al patrocinio a spese dello Stato, Controparte_1 in complessivi € 3.081,75, oltre a spese generali 15% ed accessori;
-nulla per le spese di giudizio. Trento, 17.07.2025 Dott. M. Morandini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
n. Mantova il 23.01.1980 (C.F. , con domicilio eletto in Parte_1 C.F._1 Bolzano presso il proprio Studio in Piazza Walther n. 8, che in questa sede agisce in proprio a mente dell'art. 86 cpc in relazione al procedimento n. 4714/2019 Tribunale di Trento in favore di CP_1 n. Russia il 28.09.1990 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'odierno
[...] C.F._2 ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento in data 23.12.2019 (Protocollo Grat. Patr. 1649/2019); RICORRENTE CONTRO
nella sede di Via Arenula, 70 – 00186 Roma, in persona del Ministro pro- Controparte_2 tempore (C.F. , quale contraddittore necessario ai sensi dell'art. 185 D.P.R. 115/2002, P.IVA_1 rappresentato ex lege dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Trento – Largo Porta Nuova n. 9 RESISTENTE CONTUMACE IN PUNTO: opposizione avverso il decreto dd. 19.11.2024 comunicato in data 20.11.2024 con cui veniva liquidato l'importo di € 1.269,25 (Euro milleduecentosessantanove/25) oltre a spese generali al 15% ed accessori di legge. CONCLUSIONI DEL RICORRENTE Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di Euro
3.809,00 (Euro tremilaottocentonove/00) a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo indicato in atti o la somma minore che ritenesse di giustizia, oltre al 15% di spese generali e C.A.P. al
4%, nonché condannare parte resistente alla rifusione delle spese anche del presente ricorso, per la cui quantificazione ci si rimette. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 D.Lvo n. 150/2011 dd. 17.12.2024, depositato il 19.12.2024, l'avv. in proprio, nell'assumere: 1) di aver chiesto ed ottenuto Parte_1 l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento in data 23.12.2019 di tale in relazione ad una causa di impugnazione avverso Controparte_1
pagina 1 di 4 il rigetto dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale da parte della di CP_3 Gorizia;
2) che per poter comunicare con la stessa il ricorrente era costretto a parlare in Tedesco, lingua conosciuta dal marito della donna che fungeva da interprete, tradurre e spiegare ogni singolo atto, facendo più conferenze in studio sia nella fase preliminare che durante il procedimento, partecipando a numerose udienze, ivi compresa quella fissata per l'interpello della cliente e provvedendo al deposito di documentazione e memorie;
3) che l'impugnazione era stata accolta, con conseguente pieno riconoscimento della protezione internazionale della propria assistita;
4) che a fronte di un'attività professionale protrattasi dal 2019 al 2023, il ricorrente presentava un'istanza di liquidazione parametrata ai valori medi previsti per le cause di valore indeterminato di bassa complessità (scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00), ridotto al 50% in ragione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, pari ad € 4.554,37; 5) che con decreto dd. 19.11.2024, comunicato il 20.11.2024, il Tribunale di Trento liquidava la somma di € 1.269,25, oltre a spese generali 15% ed accessori;
6) che il Tribunale di Trento giustificava la liquidazione del minor importo, affermando “che l'attività del sottoscritto difensore sarebbe stata la mera riproposizione di una causa a ciclo stile, dal momento che nelle cause di protezione internazionale non vi sarebbe un vero e proprio contraddittorio e gli argomenti di diritto sarebbero pochi e stereotipati”; 7) che di fatto all'avv. era stato liquidato un settimo di Parte_1 quanto gli sarebbe spettato secondo le tabelle, qualora avesse assistito un soggetto non ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, ovvero € 7.616,00, oltre al 15% per spese generali ed accessori;
8) che il ricorrente evidenziava che nel provvedimento di liquidazione impugnato, per un verso, si faceva presente che con l'abolizione dei minimi tariffari non era possibile basarsi per la quantificazione del compenso dei difensori di soggetti ammessi al Patrocinio a spese dello Stato sulle Tabelle ex D.M. n. 55/2014, per l'altro lo stesso Tribunale faceva presente che la liquidazione doveva operarsi alla stregua dello scaglione per le cause di valore superiore ad € 5.201,00 ed inferiore ad € 26.000,00 stesso D.M. n. 55/2014; 9) che tale decisione contrastava con la sentenza del Tribunale di Trento n. 757/2024 dd. 24.07.2024 (v. doc. 4), avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di liquidazione relativo all'attività professionale svolta dall'attuale ricorrente in favore del marito di con cui, Controparte_1 riconosciuta l'erroneità del ricorso al medesimo scaglione, veniva liquidata una somma pari al triplo;
10) che a dispetto di quanto sostenuto dal Tribunale nel decreto di liquidazione impugnato – secondo cui “avuto riguardo al valore effettivo della controversia “anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti””, si ritiene congruo fare riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 di cui alla Tabella n. 2 del cit. d. m. n. 55 del 2014, tenendo presente la peculiarità della materia trattata, che presenta: un forte carattere di serialità rispetto a poche questioni in punto di diritto -, la causa ha avuto una durata di quattro anni, escludendo, quindi, che si fosse trattato di una causa banale e di pronta soluzione;
11) che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il valore della causa non viene arbitrariamente stabilito dal giudice, ma determinato dalle parti ex art. 7 cpc, cui è correlata la quantificazione del contributo unificato;
12) che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte le cause di valore indeterminabile, come quelle in materia di protezione internazionale, vanno considerate di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00 (v. Cass. n. 16671/2018); proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del Tribunale di Trento dd. 19.11.2024, chiedendo che in riforma dello stesso, venisse liquidato l'importo di € 3.809,00 a titolo di compensi professionali per l'attività prestata in favore di nella causa di impugnazione avverso il Controparte_1 rigetto dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale, oltre alla rifusione delle spese del presente procedimento. Il resistente, ancorchè fossero stati allo stesso ritualmente notificati il ricorso Controparte_2 introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, non provvedeva a costituirsi. pagina 2 di 4 All'udienza dd. 19.02.2025 il G.I., su richiesta di parte ricorrente, fissava udienza di rimessione della causa in decisione. All'udienza dd. 25.06.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, l'opposizione, fondata, va accolta. Invero, il legale ricorrente ha allegato e documentato di aver svolto attività difensiva nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Trieste dd. 16.07.2019, promosso con ricorso ex art. 35 D.Lvo n. 25/2008 dd. 30.12.2019, in favore di Controparte_1 ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento in data 23.12.2019, definito con decreto ex art. 737 cpc dd. 03.02.2023, con cui veniva riconosciuto alla ricorrente lo status di rifugiata. Nel decreto di liquidazione dd. 19.11.2024 impugnato si da atto che la causa era di valore indeterminabile, come indicato nella nota di iscrizione al ruolo, di talchè il compenso professionale di spettanza dell'avv. difensore della doveva essere liquidato con Parte_1 CP_1 riferimento allo scaglione non inferiore ad € 26.001,00 e non superiore ad € 260.000,00. A ciò si aggiunga che trattandosi di giudizio concluso in data in data 03.02.2023, nel vigore delle tariffe aggiornate di cui al D.M. 147/2022, la liquidazione doveva essere parametrata a tali valori. Sul punto giova rammentare che, in relazione all'impugnazione di analogo decreto di liquidazione, la Suprema Corte ha affermato: “Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, statuisce che la causa di valore indeterminabile si consideravano di regola e a questi fini di valore non inferiore a Euro 26.000,00 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a Euro 520.000,00. e, a sua volta, il D.M. n. 55 del 2014, art. 21, comma 7, statuisce che gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione, fino a Euro 520.000,00” (v. Cass. ord. n. 14671/2018). Con tale provvedimento i giudici di legittimità hanno precisato che “avendo lo stesso Tribunale riconosciuto che la causa di che trattasi era di valore indeterminato, lo scaglione da applicare per la liquidazione del compenso professionale, avrebbe dovuto essere parametrato allo scaglione compreso da un minimo di Euro 26.000 ed un massimo di Euro 260.000.
“Di valore non inferiore a 26.000 euro” non sta a significare come ha ritenuto il Tribunale che i 26.000 Euro rappresenterebbero il valore massimo ma, al contrario, il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile”. Ed in effetti, in aderenza ai principi enunciati, il legale ricorrente, ritenuta la causa in cui ha prestato la propria attività difensionale di complessità non elevata, ha chiesto la liquidazione dei propri compensi professionali in relazione allo scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, quantificando gli stessi in complessivi € 7.616,00, cui ha applicato il decurtamento del 50% previsto in caso di presenza di Patrocinio a spese dello Stato, pari quindi ad € 3.809,00. Il giudizio di opposizione, in relazione al quale l'opponente ha richiesto la liquidazione dei compensi professionali, ha visto lo svolgimento di tutte le fasi, ma nella contumacia della P.A. convenuta;
di talchè, stante l'incontestabile semplificazione, detta liquidazione va operata in relazione allo scaglione pagina 3 di 4 di valore indeterminabile basso, da € 26.001,00 ad € 52.000,00, come peraltro richiesto dal legale opponente (v. pagg.
6-7 ricorso introduttivo), fermo restando che in relazione alla fase decisionale, non risultando depositati scritti conclusivi, va disposta la riduzione nella misura massima. In conclusione, vanno applicati i seguenti valori per ciascuna delle fasi del giudizio: fase di studio € 1701,00; fase introduttiva € 1.204,00; fase istruttoria € 1.806,00; fase decisionale € 1.452,50, pari a complessivi € 6.163,50. Per l'effetto del dimezzamento previsto dall'art. 80 D.P.R. n. 115/2007, il compenso professionale dovuto all'avv. va riconosciuto nell'importo di € 3.081,75. Parte_1 Stante la palese erroneità, il decreto di liquidazione impugnato va revocato e, per l'effetto, va liquidato all'avvocato ricorrente, per l'attività difensiva svolta nel giudizio di protezione internazionale di ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l'importo suddetto, Controparte_1 maggiorato delle spese generali 15%, in relazione alle quali preme evidenziare che ai sensi del D.M. 147/2022 sono state soppresse le parole “di regola”, di cui al co. 2 art. 2 D.M. 55/2014 riferito al rimborso del 15% per spese forfettarie, ragion per cui non può essere operato il dimezzamento, trattandosi di percentuale fissa. Stante la contumacia del resistente, il quale, quindi, non ha contrastato la domanda, nulla va CP_2 disposto per quanto attiene alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-dichiara la contumacia del resistente;
CP_2
-revoca il decreto di liquidazione dd. 19.11.2024;
-liquida il compenso professionale dovuto all'avv. nel giudizio recante il n. Parte_1 4714/2019 R.G., in qualità di difensore di , ammessa al patrocinio a spese dello Stato, Controparte_1 in complessivi € 3.081,75, oltre a spese generali 15% ed accessori;
-nulla per le spese di giudizio. Trento, 17.07.2025 Dott. M. Morandini
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