Sentenza 15 maggio 1980
Massime • 1
Perche si possa affermare ai sensi dell'art 413, comma secondo, cod proc civ, la Competenza per territorio del giudice del luogo della dipendenza alla quale e addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, e necessario che l'attivita del prestatore d'opera si esplichi nello ambito dell'organismo locale dell'impresa o sia a questa coordinata in qualche modo in funzione dell'economia della dipendenza stessa, in modo che concorra un collegamento prestabilito tra le attivita del nucleo aziendale locale ed i compiti del lavoratore. Pertanto, ove sia contestata tale Competenza, incombe al lavoratore che voglia farla valere dimostrare che la sua attivita era collegata con la struttura interna della dipendenza in modo non occasionale ma che si determinava una interferenza di attivita che necessariamente postulava che i suoi compiti si affiancassero a quelli della dipendenza, alla quale, per tale fatto, competeva un potere di controllo sulle mansioni da lui espletate.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/1980, n. 3232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3232 |
| Data del deposito : | 15 maggio 1980 |
Testo completo
Perche si possa affermare ai sensi dell'art 413, comma secondo, cod proc civ, la Competenza per territorio del giudice del luogo della dipendenza alla quale e addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, e necessario che l'attivita del prestatore d'opera si esplichi nello ambito dell'organismo locale dell'impresa o sia a questa coordinata in qualche modo in funzione dell'economia della dipendenza stessa, in modo che concorra un collegamento prestabilito tra le attivita del nucleo aziendale locale ed i compiti del lavoratore. Pertanto, ove sia contestata tale Competenza, incombe al lavoratore che voglia farla valere dimostrare che la sua attivita era collegata con la struttura interna della dipendenza in modo non occasionale ma che si determinava una interferenza di attivita che necessariamente postulava che i suoi compiti si affiancassero a quelli della dipendenza, alla quale, per tale fatto, competeva un potere di controllo sulle mansioni da lui espletate.*