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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/11/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6691/2022 R.G., in materia di condominio ed impugnazione di delibera condominiale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, C.F._2 dall'Avv. Giovanni D'Auria, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia
(NA) alla Via Nocera n. 136
ATTORI
E
Controparte_1
(C.F. – in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t.
[...] P.IVA_1 [...] rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, CP_2 dall'Avv. Marco Longobardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia
(NA) alla Piazza Matteotti n. 2
CONVENUTO
CONCLUSIONI:
con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del
01.10.2025, le parti insistevano nelle proprie richieste . MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.12.2022, e Parte_1 Parte_2 nella qualità di comproprietari di un immobile posto al settimo ed ultimo piano dello stabile sito in
Castellammare di Stabia (NA) alla Via G. D'Annunzio n. 19, convenivano innanzi a codesto
Tribunale il impugnando la delibera assembleare del 01.04.2022 Controparte_3
e, dunque, deducendone la nullità e/o annullabilità per violazione degli artt. 66 e 69 disp. att. c.c. A sostegno della domanda gli attori referivano: di aver ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, che si sarebbe celebrata in seconda convocazione in data 01.04.2022, tardivamente e, precisamente, solo in data 29.03.2022; di non aver partecipato a detta assemblea condominiale il cui verbale assembleare veniva loro notificato in data 19.04.2022; di aver tempestivamente introdotto - presso la “Camera di Mediazione Nazionale 645 srl”- procedimento di mediazione (identificato con numero di protocollo 10236/22 ed a cui partecipava il lamentando la violazione dell'art. CP_1
66 disp. att. c.c. (per tardività della notifica dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale) e dell'art. 69 disp att. c.c. (per erroneità delle nuove tabelle millesimali approvate dall'assemblea non all'unanimità); che all'incontro del 30.11.2022 il riconosceva CP_1
l'illegittimità della delibera e chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere in ragione dell'intervenuto annullamento della stessa;
che, tuttavia, il procedimento di mediazione si concludeva con verbale negativo del 30.11.2022 poiché il ometteva di depositare il deliberato con CP_1 cui l'Assemblea aveva inteso revocare la delibera del 01.04.2022 ed altresì, in violazione del principio di soccombenza virtuale, si rifiutava di corrispondere spese e compensi professionali del procedimento di mediazione;
di qui, la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria per i medesimi motivi di cui all'istanza di mediazione. Tanto premesso, gli attori concludevano chiedendo: preliminarmente, di sospendere l'esecutività della delibera adottata in data 01.04.2022; di accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera del 01.04.2022; in via gradata, di disporre CTU tecnica per verificare l'insussistenza dei presupposti di cui al comma II dell'art. 69 disp. att. c.c. (e quindi l'insufficienza del quorum deliberativo di cui al comma II comma dell'art. 1136 c.c.), ovvero per appurare, in ogni caso, l'erroneità delle nuove tabelle e procedere a riformulare/rideterminare le stesse ex art. 69 disp att. c.c.; di condannare il convenuto ex art. 96, comma III, c.p.c. atteso il comportamento CP_1 assunto in sede di procedimento di mediazione;
in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di cessata la materia del contendere, di condannare in ogni caso il alla refusione delle spese e CP_1 competenze professionali sia in relazione al preliminare procedimento di mediazione obbligatoria, sia in relazione al presente procedimento giudiziario, il tutto in adesione al consolidato principio di soccombenza virtuale. Si costituiva in giudizio, in data 18.10.2023, il eccependo Controparte_1
l'intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto la delibera del 01.04.2022 era stata annullata con successiva delibera del 19.10.2022 notificata agli attori già in data 26.10.2022 e, conseguentemente, opponendosi alla propria condanna alla spese secondo il principio della soccombenza virtuale poiché, già prima di avviare codesto procedimento innanzi al Tribunale, gli istanti erano stati edotti dell'annullamento della delibera contestata. In ordine ai motivi di impugnazione della delibera assembleare del 01.04.2022, il rappresentava che la CP_1 tardività della convocazione era imputabile agli stessi attori, i quali non ritiravano tempestivamente la raccomandata in giacenza presso l'ufficio postale e che eventuali irregolarità nella convocazione di tutti gli altri condomini non potevano essere eccepite dagli istanti – ma solo dagli stessi condomini pretermessi- per carenza di interesse in capo ai medesimi. Infine, circa le modifiche apportate alle nuove tabelle millesimali, il convenuto sottolineava che le stesse erano state redatte in CP_1 conformità al reale stato degli immobili poiché gli attori avevano provveduto alla realizzazione di un locale verandato di circa 57,35 mq il quale, costituendo un nuovo volume, imponeva l'aggiornamento delle tabelle millesimali. Tanto premesso, il concludeva chiedendo: Controparte_1 di rigettare l'istanza di sospensione dell'impugnata delibera assembleare e di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese e, in subordine, di condannare il CP_1 alla refusione delle sole spese della procedura di mediazione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e constatato che all'esito dell'assemblea condominiale del 19.10.2022 il aveva provveduto ad annullare il deliberato di cui alla CP_1 precedente seduta del 01.04.2022 oggetto del presente giudizio, le parti concordemente concludevano per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con regolamentazione delle sole spese di lite.
All'udienza del 01.10.2025, trattata in modalità cartolare, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c. c.p.c.
Sulla cessazione della materia del contendere.
Come già anticipato, la delibera del 01.04.2022 oggetto di impugnazione nel presente giudizio è stata annullata dalla successiva delibera del 19.10.2022. Invero, l'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 19.10.2020 prevedeva al punto n. 1 proprio l'“Informativa in ordine alla mediazione, discussione e successiva determina in ordine alla delibera assembleare del 01.04.2022 oggetto di mediazione” (Cfr. verbale assemblea del 19.10.2022 in atti) e su tale punto dell'ordine del giorno l'assemblea dei condomini così si determinava: “dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di annullare e rendere inefficace il deliberato del 01.04.2022 oggetto di mediazione onerando l'amministratore di darne contezza nel procedimento di mediazione, affinchè venga dichiarata cessata la materia del contendere.”(Cfr. verbale assemblea del 19.10.2022 in atti).
Orbene ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c. – dettato in materia di società di capitali ma applicabile per analogia anche alle assemblee condominiali - l'annullamento della delibera illegittima non può essere pronunciato qualora la deliberazione impugnata sia sostituita con altra, presa in conformità della legge;
in tale ipotesi, infatti, essendo venuta meno la specifica situazione di contrasto tra le parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n.
28629 del 03.10.2022; Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 10847 dell'08.06.2020; Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 20071 dell'11.08.2017). Dunque, nel giudizio d'impugnazione di una delibera di assemblea condominiale - che si assuma affetta da nullità o da annullabilità- il giudice del merito deve dichiarare cessata la materia del contendere ove risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere, pur senza l'adozione di formule ad hoc, un atto sostitutivo di quello invalido.
A tal fine, occorre che la delibera viziata sia sostituita da altra delibera, validamente adottata, avente il medesimo contenuto, o che la stessa sia revocata espressamente e sostituita da altra delibera di differente contenuto (Trib Napoli 27 gennaio 2023, n. 1018 Cassazione civile sez. II, 18/06/2025,
n.16397).
Resta in ogni caso sottratto al giudice adito per l'impugnazione il potere - dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale potrà semmai essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, se si ritenga che anch'esso non sia conforme alla legge o all'atto costitutivo (cfr. in tal senso: Trib. Torino 19 giugno 2008, n. 4459; Trib Monza 5 marzo 2001).
Tanto premesso in diritto, pacifico che la delibera impugnata del 01.04.2022 è stata sostituita, annullata e resa inefficace dalla successiva delibera del 19.10.2022 e considerate le conformi conclusioni delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sulle spese di lite.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 14939
14.07. 2020, n. 14939; Tribunale di Catania, Sezione Terza Civile, sentenza n. 138 del 09.01.2025).
Invero, sarebbe immotivata la compensazione delle spese disposta in ragione della sola intervenuta cessazione della materia del contendere (Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 21 marzo 2016,
n 5555).
Il criterio della soccombenza virtuale impone al giudice di valutare il merito della controversia come si presentava prima della cessazione della materia del contendere;
tale valutazione costituisce un apprezzamento di fatto la cui motivazione non richiede di dar conto di tutte le risultanze probatorie, ed è sindacabile in Cassazione solo quando siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei (Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 21 marzo 2025 n. 7573).
La soccombenza virtuale potrà individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere (Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 21 gennaio 2021,
n. 1098).
Nella fattispecie deve rilevarsi, in via assolutamente preliminare ed assorbente, che l'impugnativa della delibera assembleare in oggetto era fondata e meritevole di accoglimento per la dedotta violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. al III° comma, ai sensi del quale: “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione…in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
Risulta per tabulas che rispetto alla data di prima convocazione fissata per il 31/03/2022, l'avviso di convocazione perveniva nella disponibilità dei condomini ricorrenti solo in data 29/03/2022.
L'omessa o come nel caso, intempestiva comunicazione ad un condomino dell'avviso per l'assemblea, rappresentando un vizio procedimentale comporta l'annullabilità della delibera;
ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione, previsto dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. quale atto unilaterale recettizio, sia, non solo, inviato, ma anche ricevuto nel termine ivi stabilito;
spetta al condominio provare la tempestività dell'avviso di convocazione rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18635 del 30/06/2021).
Nel caso in esame il convenuto ha contestato la propria soccombenza anche virtuale CP_1 allegando che deliberato assembleare del 19 ottobre 2022 veniva notificato a parte istante in data 26 ottobre 2022; nel mentre l'impugnativa del presente giudizio veniva proposta con atto notificato in data 27 dicembre 2022.
Tuttavia non vi è prova in atti della data di comunicazione ai condomini del predetto Parte_3 deliberato assembleare.
Per contro dai verbali di mediazione del 28.09.2022 e del 30.11.2022 in atti, emerge che la procedura di mediazione si concludeva con esito negativo a causa della condotta del il quale non CP_1 forniva prova documentale dell'annullamento della delibera oggetto della procedura e non riconosceva le spettanze legali maturate e le spese in favore della parte istante secondo il principio della soccombenza virtuale (Cfr. verbale di mediazione n. 10236/2022 del 30.11.2022: “Il mediatore preso atto che non è possibile parlare di cessata materia del contendere atteso che manca la prova dell'avvenuto annullamento del deliberato oggetto della procedura;
considerato altresì che in ogni caso l'eventuale cessazione della materia del contendere lascerebbe impregiudicata la questione del riconoscimento di competenze professionali attinenti l'instaurazione della procedura in corso in virtù del principio della soccombenza virtuale, dichiara chiusa la procedura negativamente”).
Nel caso qui in esame - integrante senz'altro controversia soggetta a mediazione obbligatoria, dove peraltro è necessaria l'assistenza di un legale -, gli odierni istanti hanno dovuto in effetti sostenere delle spese a causa dell'atteggiamento della controparte e, quindi, appare legittima la pretesa di rifusione delle spese legali e di avvio della mediazione.
In tema di liquidazione delle spese di mediazione, la Suprema Corte ha infatti di recente affermato che le stesse “vanno assimilate alle spese del processo” con conseguente applicazione, anche alla procedura di mediazione, dei medesimi principi che regolano la materia dal punto di vista processuale di cui agli artt. 91 e ss c.p.c. (Cass. Civ. ordinanza n. 32306 del 21.11.2023). Invero, in ragione del legame ontologico che sussiste fra la mediazione e l'attività processuale strettamente intesa, non può ritenersi che l'attività stragiudiziale di mediazione (e il relativo costo) non abbia ricadute nel successivo giudizio di merito, anche in termini di spesa;
e tanto più nei casi di mediazione obbligatoria, in cui il coordinamento fra le due attività è reso ancor più stringente poiché imposto direttamente dalla legge. Il principio di diritto così enunciato risulta confortato dalla previsione contenuta all'art. 13, co. 1 del D.lgs. n. 28/2010, rubricato “spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione”, la quale “laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, considera pure le spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto, così assimilando – secondo la Cassazione – le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio”.
Quanto alle spese del presente giudizio non può che rilevarsi che, non essendovi prova della comunicazione agli istanti del deliberato assembleare del 19.10.2022, prima dunque della notifica dell'atto di citazione, non può ritenersi assente in capo agli stessi l'originario interesse anche alla declaratoria di invalidità della delibera impugnata.
Nondimeno tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della circostanza da un lato che la predetta delibera di revoca di quella oggetto della presente impugnazione è stata assunta all'indomani dell'instaurazione della procedura di mediazione, dall'altro che il fallimento della mediazione è imputabile esclusivamente alla condotta tenuto dal che non ha inteso ivi esibire la CP_1 predetta delibera, nè riconoscere agli odierni attori le spese del procedimento di mediazione, comportando per gli stessi la necessità di instaurare la presente lite, si reputa congruo compensare le spese tra le parti nella misura del 50% e condannare il condominio alla refusione delle relative spese nella restante misura del 50% per compensi professionali facendo applicazione dei parametri minimi previsti per le attività stragiudiziali e giudiziali dal D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento (valore indeterminabile di complessità bassa, da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 fase attivazione euro 536,00 per la mediazione e tutte le fasi del giudizio contenzioso, per complessivi euro 3.809,00, importi decurtati nella misura del 50%), oltre agli esborsi sostenuti anche per la fase di mediazione (di cui euro 155,53 come da bonifici in favore dell'organismo di mediazione di euro
48,80 del 10.05.2022 e di euro 106,73 del 27.10.2022 in atti ed euro 125,00 per contributo unificato.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunzia, I sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria
Rosaria Barbato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] nei confronti del di Stabia Parte_2 Controparte_4
(NA) in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1- dichiara la cessazione della materia del contendere;
2- compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e condanna il
[...]
di Castellammare di Stabia (NA) in persona dell'Amministratore e Controparte_4 legale rappresentante p.t. alla refusione della restante metà delle spese di lite, che si liquidano in euro 280,03 per esborsi ed euro 2.172,50 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge, con attribuzione all'Avv. Giovanni D'Auria dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata 31.10.2025 Il giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato