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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. TR PA RE, all'udienza del 07/11/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1314 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. ELIA FRANCESCO e dall'avv. Daniela C.F._1
DE SALVATORE, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. RUPERTO CP_1
CL , elettivamente domiciliato in C/O AVV. COGNETTI MICAELA - VIA A. SELVA, 11
NT RA;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/03/2023 , conveniva in giudizio l per Parte_1 CP_1 sentir dichiarare l'illegittimità dell'indebito notificatogli il 24.01.2021 e l'infondatezza della pretesa restitutoria quantificata in euro 11.077,25, a titolo di ratei di pensione di inabilità civile indebitamente erogati dal mese di marzo 2018 al mese di febbraio 2021, in relazione al quale lamentava l'illegittimità del provvedimento, la non dovutezza della richiesta restitutoria per buona fede e per decadenza dell' dal poter rivedere la pensione per motivi reddituali. CP_2
L' resisteva in giudizio contestando le avverse deduzioni ed eccezioni e concludendo per CP_1 il rigetto della domanda.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa – istruita documentalmente – veniva decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui è titolare, Parte_1 che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato a causa del superamento CP_1 delle soglie reddituali previste dalla legge ai fini dell'erogabilità della pensione di invalidità civile. Occorre dare atto che l' ha dichiarato che la propria pretesa restitutoria si è ridotta dagli CP_1 originari euro 11.077,25 ad euro 929,90, avendo ripristinato e riliquidato la prestazione di invalidità civile in favore del ricorrente a decorrere dal mese di gennaio 2021, ed essendo derivati da tale ripristino arretrati pari ad euro 10.058,53 che l' ha integralmente trattenuto a titolo di recupero CP_2 del presente indebito n. 00015965438 (cfr. memoria di costituzione dell' e mod TE08 allegato). CP_1
Non muta pertanto la natura e l'entità dell'indebito oggetto del giudizio, che rimane pari ad euro 11.077,25 a titolo di ratei di pensione di inabilità civile dal marzo 2018 al febbraio 2021.
Premesso che il presente giudizio verte sul rapporto e non sull'atto, sicché in questa sede non possono essere esaminati presunti vizi formali del provvedimento amministrativo, il caso che occupa, avendo ad oggetto un indebito pensionistico da superamento di soglie reddituali, esula dall'accertamento della buona fede o del dolo dell'interessato, come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del
1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività CP_1 della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cass. civ., Sez.
6 - L, Ord. n. 15039/2019).
Ai fini del corretto inquadramento normativo della questione, poi, la legge n. 412, art. 13, comma 2, dispone che l' “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La norma è stata oggetto di interpretazione da parte della Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare che “l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1 pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche
Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).
È stato anche affermato che la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi (Cass. n. 3802/2019), e che il significato dell'avverbio “annualmente” è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine
(entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Precisa la Suprema corte che, “per un verso, la decadenza dì cui all'art. 13, comma 2 riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della
P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo
"successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi” (Cass. civ., Sez. L - , n. 13918/2021).
Il suddetto quadro normativo viene completato con la disposizione di cui all'art. 21 D.L.
144/2022 che così dispone: “Il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo
d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023”.
Orbene, applicando il dato normativo ed i suesposti principi ermeneutici al caso di specie, va evidenziato come abbia presentato la dichiarazione reddituale 2019, concernente i redditi Pt_1
2018 il 2/12/2019, e la dichiarazione reddituale 2020, concernente i redditi 2019 il 25/11/2020 (cfr. dichiarazioni reddituali in atti).
Ebbene, a partire dal 2/12/2019 l' poteva avere a disposizione il dato reddituale certo e CP_1 consuntivo (non presunto) del 2018 ed a partire dal 25/11/2020 aveva a disposizione il dato reddituale certo e consuntivo del 2019, sicché appare intempestiva la richiesta di restituzione che, con riferimento al momento di effettiva conoscibilità dei redditi percepiti dal ricorrente rispettivamente nel 2018 e 2019 (rispettivamente il 2/12/2019 e il 25/11/2020) è stata portata a conoscenza del destinatario entro l'anno seguente (vedasi nota di indebito datata 24.1.2021).
Il medesimo ragionamento vale, e sarebbe pleonastico ripeterlo, con riferimento all'azione recuperatoria dell'indebito creatosi in relazione ai redditi percepiti dal ricorrente nell'anno 2020, in relazione ai quali appare più che tempestiva l'azione di recupero iniziata dall' con la avversata CP_1 nota di indebito. Infine, per effetto della proroga dei termini sancita dall'art. 21 D.L. n. 144/2022, l'attività recuperatoria degli indebiti scaturiti dalla verifica di redditi per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sarebbe da ritenersi tempestiva perché posta in essere entro il termine (prorogato) del 31 dicembre 2023.
È appena il caso di rimarcare come l' abbia documentalmente dimostrato il superamento, CP_1 da parte dell' delle soglie reddituali massime di erogabilità della pensione di inabilità per Pt_1 tutti gli anni oggetto di richiesta restitutoria, e tale evidenza non muta se, come sostenuto dal ricorrente, si computino i redditi al lordo dell'imposta ma al netto delle ritenute previdenziali e degli oneri deducibili (cfr. dichiarazioni reddituali in atti).
Appare pertanto corretta e legittima l'azione dell' volta al recupero di somme CP_1 indebitamente versate al ricorrente a causa del superamento di limiti reddituali.
In considerazione di quanto sopra, la domanda appare infondata e va rigettata.
Vista la presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c., il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro , con ricorso depositato il 14/03/2023 Parte_1 CP_1
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, 07/11/2025 .
Il Giudice
TR PA RE