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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1274/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1274/2023 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.47 c.p.c.,
promosso da
nato a [...] il [...], cittadino italiano, e residente in [...]Parte_1
(TO), via Berruti n. 11, C.F. elettivamente domiciliato in Aosta, C.F._1
Corso Saint Martin de Corleans, n.79, presso lo studio dell'Avv. Valentina Giuliana
Brigandì come da delega in atti
ricorrente
contro
nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente in Controparte_1
Chivasso (TO), Via Camillo Cavour n. 22, C.F. C.F._2
convenuta contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: “- accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle
condizioni poste a fondamento della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
374/2020 pubbl. il 23.4.2020, RG n. 3193/2019, giuste le ragioni illustrate nel presente ricorso, e
per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata Sentenza - revocare, con
decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul
Sig. quale contributo al mantenimento del figlio Pt_1 Persona_1
- in subordine, accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento
della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 374/2020 pubbl. il 23.4.2020,
RG n. 3193/2019, giuste le ragioni illustrate nel presente ricorso, e per l'effetto – a parziale
modifica di quanto stabilito nella succitata Sentenza - ridurre nella misura ritenuta di giustizia,
con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante
sul Sig. quale contributo al mantenimento del figlio - condannare la Sig.ra Pt_1 Persona_1
alla restituzione della maggior somma versata dal Sig. per il mantenimento del CP_1 Pt_1
figlio dalla data del deposito del ricorso in poi, oltre interessi dal dovuto al saldo;
Per_1
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre esposti e CPA
come per legge.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V°, il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 1.6.2023, evocava in giudizio Parte_1
chiedendo che - a parziale modifica di quanto stabilito nella Controparte_1
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Ivrea n.°
374/2020, pubblicata in data 23.4.2020 passata in giudicato il 15.12.2020 - fosse revocato,
o in subordine ridotta l'entità, del contributo al mantenimento del figlio (nato il Per_1
17.10.2002) posto a suo carico ed in favore della resistente (con decorrenza dalla data di iscrizione della causa a ruolo). A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha allegato che il figlio primogenito (nato il [...]) aveva iniziato un rapporto lavorativo Per_1
stabile il giorno 1.12.2021 presso Creative con sede in Chivasso Controparte_2
con stipendio mensile medio di € 800,00 circa;
la raggiunta autonomia economica del figlio faceva venire meno i presupposti in base ai quali nella sentenza di “divorzio” citata era stato posto a carico del padre un contributo al mantenimento di ciascuno dei due figli di € 500,00 complessive.
La resistente, nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore (avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.,c. con raccomandata spedita il 19.10.2023 con compiuta giacenza il
6.11.2023), non si è costituita in giudizio.
Va premesso che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.)
i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
Nel merito, la domanda attorea può essere accolta, alla luce delle allegazioni del ricorrente, avendo lo stesso prodotto copia della busta paga del figlio relativa al Per_1
mese di giugno del 2022, dalla quale si ricava che lo stesso ha un rapporto di lavoro come operaio con l'indicato Centro Parrucchieri a decorrere dal giorno 1.12.2021 e per quella mensilità ha percepito retribuzione netta di € 761,00 (cfr. doc. 2). Il ricorrente ha inoltre prodotto Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia datato 22.5.2023 dal quale emerge che il figlio vive con il padre (cfr. doc. 5). Il rapporto di lavoro Per_1
documentato attesta che il figlio è ormai inserito nel mondo del lavoro fin dal Per_1
dicembre 2021 ed ha quindi raggiunto l'indipendenza economica;
il padre nulla più
dovrà dunque versare in favore della madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
Del resto, la convenuta non ha ritenuto di costituirsi in giudizio e nemmeno è emerso che il lavoro svolto dal figlio non sia quello consono agli studi ed alle aspirazioni dello stesso. Tanto premesso, va revocato qualsivoglia obbligo di mantenimento a carico del padre per il figlio a decorrere dal mese di maggio del 2023, ossia dalla data di Per_1
instaurazione del presente procedimento (24.5.2023).
L'accoglimento della domanda principale del ricorrente preclude ogni valutazione sulla domanda formulata in subordine (ivi compresa quella connessa di restituzione delle maggiori somme versate).
Le spese del procedimento, in virtù della non opposizione della convenuta, che ha ritenuto di rimanere contumace, vanno dichiarate irripetibili.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conclusioni trasmesse il giorno 16.7.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., in accoglimento delle conclusioni del ricorrente, a parziale modifica delle condizioni stabilite nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Ivrea del Tribunale di Ivrea n.° 374/2020, pubblicata in data 23.4.2020
passata in giudicato il 15.12.2020, così provvede:
1) revoca il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre, Persona_1
con decorrenza dal mese di maggio 2023;
2) dichiara irripetibili le spese legali del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 15 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1274/2023 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.47 c.p.c.,
promosso da
nato a [...] il [...], cittadino italiano, e residente in [...]Parte_1
(TO), via Berruti n. 11, C.F. elettivamente domiciliato in Aosta, C.F._1
Corso Saint Martin de Corleans, n.79, presso lo studio dell'Avv. Valentina Giuliana
Brigandì come da delega in atti
ricorrente
contro
nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente in Controparte_1
Chivasso (TO), Via Camillo Cavour n. 22, C.F. C.F._2
convenuta contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: “- accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle
condizioni poste a fondamento della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
374/2020 pubbl. il 23.4.2020, RG n. 3193/2019, giuste le ragioni illustrate nel presente ricorso, e
per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata Sentenza - revocare, con
decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul
Sig. quale contributo al mantenimento del figlio Pt_1 Persona_1
- in subordine, accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento
della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 374/2020 pubbl. il 23.4.2020,
RG n. 3193/2019, giuste le ragioni illustrate nel presente ricorso, e per l'effetto – a parziale
modifica di quanto stabilito nella succitata Sentenza - ridurre nella misura ritenuta di giustizia,
con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante
sul Sig. quale contributo al mantenimento del figlio - condannare la Sig.ra Pt_1 Persona_1
alla restituzione della maggior somma versata dal Sig. per il mantenimento del CP_1 Pt_1
figlio dalla data del deposito del ricorso in poi, oltre interessi dal dovuto al saldo;
Per_1
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre esposti e CPA
come per legge.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V°, il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 1.6.2023, evocava in giudizio Parte_1
chiedendo che - a parziale modifica di quanto stabilito nella Controparte_1
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Ivrea n.°
374/2020, pubblicata in data 23.4.2020 passata in giudicato il 15.12.2020 - fosse revocato,
o in subordine ridotta l'entità, del contributo al mantenimento del figlio (nato il Per_1
17.10.2002) posto a suo carico ed in favore della resistente (con decorrenza dalla data di iscrizione della causa a ruolo). A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha allegato che il figlio primogenito (nato il [...]) aveva iniziato un rapporto lavorativo Per_1
stabile il giorno 1.12.2021 presso Creative con sede in Chivasso Controparte_2
con stipendio mensile medio di € 800,00 circa;
la raggiunta autonomia economica del figlio faceva venire meno i presupposti in base ai quali nella sentenza di “divorzio” citata era stato posto a carico del padre un contributo al mantenimento di ciascuno dei due figli di € 500,00 complessive.
La resistente, nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore (avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.,c. con raccomandata spedita il 19.10.2023 con compiuta giacenza il
6.11.2023), non si è costituita in giudizio.
Va premesso che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.)
i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
Nel merito, la domanda attorea può essere accolta, alla luce delle allegazioni del ricorrente, avendo lo stesso prodotto copia della busta paga del figlio relativa al Per_1
mese di giugno del 2022, dalla quale si ricava che lo stesso ha un rapporto di lavoro come operaio con l'indicato Centro Parrucchieri a decorrere dal giorno 1.12.2021 e per quella mensilità ha percepito retribuzione netta di € 761,00 (cfr. doc. 2). Il ricorrente ha inoltre prodotto Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia datato 22.5.2023 dal quale emerge che il figlio vive con il padre (cfr. doc. 5). Il rapporto di lavoro Per_1
documentato attesta che il figlio è ormai inserito nel mondo del lavoro fin dal Per_1
dicembre 2021 ed ha quindi raggiunto l'indipendenza economica;
il padre nulla più
dovrà dunque versare in favore della madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
Del resto, la convenuta non ha ritenuto di costituirsi in giudizio e nemmeno è emerso che il lavoro svolto dal figlio non sia quello consono agli studi ed alle aspirazioni dello stesso. Tanto premesso, va revocato qualsivoglia obbligo di mantenimento a carico del padre per il figlio a decorrere dal mese di maggio del 2023, ossia dalla data di Per_1
instaurazione del presente procedimento (24.5.2023).
L'accoglimento della domanda principale del ricorrente preclude ogni valutazione sulla domanda formulata in subordine (ivi compresa quella connessa di restituzione delle maggiori somme versate).
Le spese del procedimento, in virtù della non opposizione della convenuta, che ha ritenuto di rimanere contumace, vanno dichiarate irripetibili.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conclusioni trasmesse il giorno 16.7.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., in accoglimento delle conclusioni del ricorrente, a parziale modifica delle condizioni stabilite nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Ivrea del Tribunale di Ivrea n.° 374/2020, pubblicata in data 23.4.2020
passata in giudicato il 15.12.2020, così provvede:
1) revoca il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre, Persona_1
con decorrenza dal mese di maggio 2023;
2) dichiara irripetibili le spese legali del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 15 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)