Articolo 4 della Legge 23 febbraio 1968, n. 116
Articolo 3Articolo 5
Versione
22 marzo 1968
Art. 4.
Agli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 non e' consentita l'aggiunta di coloranti, di sostanze aromatizzanti artificiali e di qualunque altra sostanza non prevista dalla presente legge.
Entrata in vigore il 22 marzo 1968