Art. 4.
Agli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 non e' consentita l'aggiunta di coloranti, di sostanze aromatizzanti artificiali e di qualunque altra sostanza non prevista dalla presente legge.
Agli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 non e' consentita l'aggiunta di coloranti, di sostanze aromatizzanti artificiali e di qualunque altra sostanza non prevista dalla presente legge.