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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/06/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 12 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1866/2024 R.G. e vertente tra
nato a [...], il [...] (cod. fisc. ), titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
della Ditta individuale “ ” con insegna “ (P. IVA , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio dell'avv. Teresa Notaro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_2
presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv.
Maurizio Falqui Cao del ruolo professionale resistente
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma Largo Chigi n. 5
resistente contumace
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso d'addebito da accertamento ispettivo
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa. Con ricorso depositato in data 05/04/2024 La , in proprio e nella qualità di Parte_1
legale rappresentante della ditta individuale “ ” spiegava opposizione Parte_1 avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 20220054020/DDL del
28.04.2023 e dell'avviso di addebito n. 595 2024 00003190 85 000 notificato il 24.03.2024 con il quale l' di Messina richiedevano il pagamento della somma complessiva CP_2
rispettivamente di € 34.935,78 a titolo di contributi e somme aggiuntive e di € 37.510,55 a titolo di contributi e sanzioni, accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende per il periodo
02/20 – 03/22.
Eccepiva la decadenza dalla procedura ingiuntiva per violazione dell'art. 14, co. II, legge n. 689/1981 e dell'art. 2, co. I e III, Legge n. 241/1990 essendo decorsi più di novanta giorni dall'accesso ispettivo avvenuto il 6.7.2022 alla contestazione con verbale unico di accertamento e notificazione n. 20220054020/DDL del 28.04.2023.
Eccepiva altresì l'omessa parziale indicazione del responsabile del procedimento e dei rimedi esperibili avverso il verbale notificato, nonché la nullità e/o inefficacia del verbale di accertamento per violazione delle disposizioni contenute nell'art. 13, 4 comma, D. lgs
124/2004 così come modificato dalla Legge 183/2010.
Deduceva inoltre la nullità del verbale per erroneità del presupposto applicativo delle sanzioni irrogate e, con ultime note, la decadenza prevista dall'art. 416 c.p.c. sicchè
l'odierno Decidente, “nel rilevarne la tardività non dovrà e potrà, in alcun modo, tenere conto né della documentazione prodotta dalla né ammettere l'articolata prova CP_2 testimoniale”. Formulava infine prova istruttoria.
Il ricorrente chiedeva pertanto in via preliminare la sospensione dell'efficacia dell'avviso di addebito impugnato, con conseguente declaratoria di la nullità del predetto atto, unitamente al verbale unico di accertamento e notificazione presupposto. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva l' contestando quanto ex adverso affermato, chiedendo prova per testi e CP_2 concludendo per il rigetto del ricorso.
Con verbale del 14/11/2024, il giudice disponeva la sospensione dell'avviso di addebito opposto, in ragione dell'importo e della non manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione. Nella contumacia della , depositate le note di trattazione scritta, il procedimento CP_2
viene definito come segue.
2. Esame degli atti di causa.
Si rileva preliminarmente che la , benchè ritualmente citata, non si è costituita in CP_2 giudizio, sicchè deve dichiararsene la contumacia.
Si osserva inoltre che l'ente resistente, nel costituirsi in giudizio, apprestava la propria difesa su tutte le eccezioni di controparte;
ciò nei termini ristretti con cui aveva avuto comunicazione della data dell'udienza, che pure era stata anticipata dal giudice ai soli fini della decisione sulla sospensione dell'efficacia dell'avviso di addebito opposto;
per tali ragioni non può sancirsi la decadenza dell'ente resistente, invocata ai sensi dell'art. 416
c.p.c.
Orbene, il ricorrente lamenta la violazione dei termini di cui all'art. 14 legge n. 689/1981 ed all'art. 2 Legge n. 241/1990, venendo il verbale ispettivo per l'accesso ai luoghi - di giorno 06/07/2022 - compiutamente redatto giorno 12/07/2022 (all. 1 ricorso) ed emesso ai fini della comunicazione all'interessato in data 28/03/2023 (all. 2 ricorso), per essere notificato il 29/03/2023 (all. 2a costituzione), ovvero oltre i novanta giorni previsti per la conclusione della procedura previsti.
Ai sensi del co. II dell'art. 14 L. 689/81, rubricato contestazione e notificazione “…… gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dall'accertamento”.
Ed ancora, il co. I dell'art. 2 della L. n. 241/90, rubricato conclusione del procedimento, stabilisce che “ …..il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.”
I termini entro i quali detti provvedimenti devono essere adottati sono espressamente individuati dal co. III del citato articolo che espressamente individua tale termine in un periodo “non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali”.
Per quanto concerne l'asserita violazione dei termini di cui all'art. 2 Legge n 241/1990, la doglianza è infondata, atteso che “il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della I. n. 241 cit., tanto nella sua originaria formulazione, quanto nella versione conseguente alla modificazione apportata dall'art. 3, comma 6-bis, del d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla L. n.
80 del 2005… è incompatibile con i procedimenti regolati dalla I. n. 689 cit., la quale costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve” (Cass. civ., 3.11.2021 n.
31239; cfr., anche, Cass. civ.
4.3.2015 n. 4363; Cass. civ. 13.4.2010 n. 8763).
Per quanto concerne invece l'art. 14 legge n. 689/1981, esso indica in novanta giorni il termine per la contestazione al trasgressore della violazione accertata, decorrente dalla data dell'accertamento. Il ricorrente sostiene che la contestazione sia avvenuta con il verbale di accertamento e notificazione opposto (notificato nel mese di marzo 2023), con conseguente decadenza dell'Istituto previdenziale dal procedimento sanzionatorio.
L' resistente non ha provato di aver contestato la violazione entro 90 giorni dal suo CP_1 accertamento, incorrendo per l'effetto nella violazione del disposto dell'art. 14 legge n.
689/1981.
La tardiva notifica dell'avvenuto accertamento della violazione non concede al datore di lavoro la possibilità di provvedere al pagamento delle somme dovute nel termine di tre mesi, al fine di evitare l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa, oltre la facoltà di presentare scritti difensivi ex art. 18 legge n. 689/1981.
L'illegittimità del procedimento sanzionatorio amministrativo per le ragioni anzidette determina la consequenziale illegittimità del verbale di accertamento e notificazione e dell'avviso di addebito emessi al suo esito e opposti nel presente giudizio, che vanno pertanto annullati.
Le ulteriori domande ed eccezioni risultano assorbite dalla superiore statuizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni esaminate e della limitata attività processuale espletata. Esse vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal ricorrente nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria CP_2 istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia della in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_2
- accoglie le domande e, per l'effetto, annulla il verbale unico di accertamento e notificazione n. 20220054020/DDL e l'avviso di addebito n. 595 2024 00003190 85 000 opposti;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_2
spese giudiziali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 43,00 per rimborso contributo unificato ed in € 1.863,50 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina 13 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Rando