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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/11/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
IZ PA a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 22.11.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.967 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Parte_1
Molaioli, giusta delega in atti – ATTRICE
E
e entrambi rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2
dall'Avv. Daniele Berardi, giusta delega in atti – CONVENUTI
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Berardi, giusta delega CP_3
in atti - CONVENUTA
OGGETTO : OCCUPAZIONE SENZA TITOLO
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 marzo 2021, le Parte_1
hanno citato in giudizio il sig. la sig.ra
[...] CP_2
e per ivi sentirsi accogliere le Parte_2 CP_3
seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e disattesa, - in via principale e nel merito: a) accertare e dichiarare l'abusiva ed indebita occupazione sine titulo dell'immobile per cui è causa, di proprietà della Parte_1
da parte del sig. della sig.ra
[...] CP_2 Parte_2
e della sig.na e per l'effetto: (i) condannare i
[...] CP_3 convenuti all'immediato rilascio del fabbricato sito in (00010) Montelibretti,
Via Salaria altezza Km 31, Casa Cantoniera al Km 34+297 della Linea ferroviaria Roma-Chiusi e delle accessioni e pertinenze;
b) condannare in ogni caso: i convenuti a corrispondere alla società attrice a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo dell'immobile de quo, di interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria come precisato nei termini di legge, o la maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, da determinarsi se del caso anche con apposita CTU, per l'occupazione accertata dal 16 aprile 2013 alla data odierna;
gli importi successivi, da determinarsi sulla base dell'indennità di occupazione nella misura richiesta,
o nella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione dovuti per il periodo di abusiva occupazione dal 16 aprile
2013, sino alla data di effettivo rilascio.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
A sostegno della propria domanda la società attrice deduceva di essere proprietaria del fabbricato sito in Montelibretti, Via Salaria altezza Km 31,
Casa Cantoniera al Km 34+297 della Linea ferroviaria Roma-Chiusi, in catasto al N.C.E.U. del Comune di Montelibretti, (Provincia Roma), Foglio di mappa catasto 17, part. 12, sub 1 e che il sig. la sig.ra CP_2
e la di loro figlia lo avevano Parte_2 CP_3
occupato sine titulo senza aver mai pagato alcuna indennità di occupazione né oneri accessori.
Si costituivano in giudizio con separati atti sia il sig. e la CP_2
sig.ra sia la di loro figlia, sig.ra Parte_2 CP_3
In relazione alla costituzione dei sigg.ri e questi CP_2 CP_1
ultimi chiedevano, ordinarsi alla parte attrice la regolarizzazione del rapporto locatizio oramai in essere da molteplici anni;
- Nel merito, respingere ogni avversa richiesta, in quanto infondata, prescritta e non provata, come sopra meglio motivato;
- in subordine, in considerazione delle precarie condizioni economiche dei convenuti, concedere agli stessi un termine di grazia di almeno un anno – considerando il tempo trascorso nell'immobile – e condannare l'istante al versamento di tutte le migliorie apportate all'immobile dalla loro occupazione fino ad oggi, come da CTU di cui si chiede la nomina, in favore dei convenuti.
Si costituiva altresì la sig.ra figlia dei convenuti, al solo fine di CP_3
sentir dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, stante la propria completa estraneità al giudizio de quo, non essendo residente presso l'immobile oggetto della domanda di rilascio.
La causa, nel corso della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 22.11.2023 è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova di cui era gravata ex art. 2967
c.c. depositando in atti l'atto di scissione totale del 18 maggio 2007 (doc. n.
2 atto di scissione totale di Ferrovie Real Estate S.p.A. del 18 maggio 2007), per effetto del quale parte del patrimonio immobiliare della società scissa, tra cui risulta anche il cespite sito in Montelibretti, Via Salaria altezza Km
31, Casa Cantoniera al Km 34+297 della Linea ferroviaria Roma-Chiusi, in catasto, al foglio 17, part. 12, sub 1 N.C.E.U. del Comune di Montelibretti,
Provincia Roma, veniva assegnato a Parte_1
Dal che consegue, in assenza di dimostrazione di un valido titolo di detenzione da parte dei convenuti e CP_2 Controparte_1
- onere su di loro incombente ex art. 2967 c.c. - la declaratoria di abusiva occupazione con contestuale obbligo di rilascio.
Non appaiono accoglibili le eccezioni sollevate dai suddetti convenuti. Difatti, quanto allo stato di abbandono del cespite, non è stata fornita alcuna prova e l'attrice lo ha contestato;
l'occupazione del cespite, poi, risulta riconosciuta dal convenuto nell'ambito delle dichiarazioni CP_2
rese a seguito del sopralluogo eseguito dalla in data 26.11.2013 (cfr. CP_4
all. 12 fascciolo di parte attrice); in presenza di occupazione abusiva, pertanto, nulla è dovuto a titolo di miglioramenti arrecati al cespite (dei quali peraltro, non è stato offerto alcun riscontro), in quanto difetta l'animus possidendi idoneo a radicare la pretesa esercitata ex art. 1150 c.c..
Con riferimento invece alla posizione di , la quale ha prodotto in CP_3
giudizio il certificato di residenza attestante l'avvenuto trasferimento dal cespite occupato, deve pervenirsi alla declaratoria di carenza di legittimazione passiva, non potendosi la stessa ritenere occupante dell'immobile.
Per ciò che concerne invece la quantificazione del danno si evidenzia che nessuna prova è stata fornita dalla parte attrice in ordine alla quantificazione del pregiudizio subito e per quanto il danno debba ritenersi in re ipsa è pur sempre necessaria la prova della perdita economica subita, ad es, per l'impossibilità di locare l'immobile a terzi, per non averne potuto godere direttamente così andando incontro a spese non preventivate o, anche, per non averlo potuto alienare - tutte circostanze rimaste però prive di adeguato riscontro ed in relazione alle quali la stessa richiesta di ammissione di una
CTU appare del tutto esplorativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione alla posizione processuale dei sigg.ri e CP_2 [...]
. CP_1
Sussistono invece giusti motivi per compensarle nei confronti della sig.ra
, tenuto conto che del fatto al momento del sopralluogo eseguito CP_3
dalla risultava altresì confermata la sua presenza all'interno dell'unità CP_4
immobiliare.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accerta e dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
CP_3
2) Accerta e dichiara l'abusiva occupazione, da parte dei sigg.ri CP_2
e dell'immobile sito in
[...] Controparte_1
Montelibretti, Via Salaria altezza Km 31, Casa Cantoniera al Km
34+297 della Linea ferroviaria Roma-Chiusi, in catasto, al foglio 17, part. 12, sub 1 N.C.E.U. del Comune di Montelibretti, Provincia
Roma;
3) Condanna e in solido, CP_2 Controparte_1
all'immediato rilascio dell'immobile indicato al capo che precede, in favore della parte attrice Parte_1
4) Dichiara integralmente compensate le spese di lite nei confronti di
; CP_3
5) Condanna e in solido, al CP_2 Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in Euro
590,00 per esborsi ed Euro 2.400,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 10.11.2025
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
IZ PA a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 22.11.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.967 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Parte_1
Molaioli, giusta delega in atti – ATTRICE
E
e entrambi rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2
dall'Avv. Daniele Berardi, giusta delega in atti – CONVENUTI
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Berardi, giusta delega CP_3
in atti - CONVENUTA
OGGETTO : OCCUPAZIONE SENZA TITOLO
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 marzo 2021, le Parte_1
hanno citato in giudizio il sig. la sig.ra
[...] CP_2
e per ivi sentirsi accogliere le Parte_2 CP_3
seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e disattesa, - in via principale e nel merito: a) accertare e dichiarare l'abusiva ed indebita occupazione sine titulo dell'immobile per cui è causa, di proprietà della Parte_1
da parte del sig. della sig.ra
[...] CP_2 Parte_2
e della sig.na e per l'effetto: (i) condannare i
[...] CP_3 convenuti all'immediato rilascio del fabbricato sito in (00010) Montelibretti,
Via Salaria altezza Km 31, Casa Cantoniera al Km 34+297 della Linea ferroviaria Roma-Chiusi e delle accessioni e pertinenze;
b) condannare in ogni caso: i convenuti a corrispondere alla società attrice a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo dell'immobile de quo, di interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria come precisato nei termini di legge, o la maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, da determinarsi se del caso anche con apposita CTU, per l'occupazione accertata dal 16 aprile 2013 alla data odierna;
gli importi successivi, da determinarsi sulla base dell'indennità di occupazione nella misura richiesta,
o nella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione dovuti per il periodo di abusiva occupazione dal 16 aprile
2013, sino alla data di effettivo rilascio.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
A sostegno della propria domanda la società attrice deduceva di essere proprietaria del fabbricato sito in Montelibretti, Via Salaria altezza Km 31,
Casa Cantoniera al Km 34+297 della Linea ferroviaria Roma-Chiusi, in catasto al N.C.E.U. del Comune di Montelibretti, (Provincia Roma), Foglio di mappa catasto 17, part. 12, sub 1 e che il sig. la sig.ra CP_2
e la di loro figlia lo avevano Parte_2 CP_3
occupato sine titulo senza aver mai pagato alcuna indennità di occupazione né oneri accessori.
Si costituivano in giudizio con separati atti sia il sig. e la CP_2
sig.ra sia la di loro figlia, sig.ra Parte_2 CP_3
In relazione alla costituzione dei sigg.ri e questi CP_2 CP_1
ultimi chiedevano, ordinarsi alla parte attrice la regolarizzazione del rapporto locatizio oramai in essere da molteplici anni;
- Nel merito, respingere ogni avversa richiesta, in quanto infondata, prescritta e non provata, come sopra meglio motivato;
- in subordine, in considerazione delle precarie condizioni economiche dei convenuti, concedere agli stessi un termine di grazia di almeno un anno – considerando il tempo trascorso nell'immobile – e condannare l'istante al versamento di tutte le migliorie apportate all'immobile dalla loro occupazione fino ad oggi, come da CTU di cui si chiede la nomina, in favore dei convenuti.
Si costituiva altresì la sig.ra figlia dei convenuti, al solo fine di CP_3
sentir dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, stante la propria completa estraneità al giudizio de quo, non essendo residente presso l'immobile oggetto della domanda di rilascio.
La causa, nel corso della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 22.11.2023 è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova di cui era gravata ex art. 2967
c.c. depositando in atti l'atto di scissione totale del 18 maggio 2007 (doc. n.
2 atto di scissione totale di Ferrovie Real Estate S.p.A. del 18 maggio 2007), per effetto del quale parte del patrimonio immobiliare della società scissa, tra cui risulta anche il cespite sito in Montelibretti, Via Salaria altezza Km
31, Casa Cantoniera al Km 34+297 della Linea ferroviaria Roma-Chiusi, in catasto, al foglio 17, part. 12, sub 1 N.C.E.U. del Comune di Montelibretti,
Provincia Roma, veniva assegnato a Parte_1
Dal che consegue, in assenza di dimostrazione di un valido titolo di detenzione da parte dei convenuti e CP_2 Controparte_1
- onere su di loro incombente ex art. 2967 c.c. - la declaratoria di abusiva occupazione con contestuale obbligo di rilascio.
Non appaiono accoglibili le eccezioni sollevate dai suddetti convenuti. Difatti, quanto allo stato di abbandono del cespite, non è stata fornita alcuna prova e l'attrice lo ha contestato;
l'occupazione del cespite, poi, risulta riconosciuta dal convenuto nell'ambito delle dichiarazioni CP_2
rese a seguito del sopralluogo eseguito dalla in data 26.11.2013 (cfr. CP_4
all. 12 fascciolo di parte attrice); in presenza di occupazione abusiva, pertanto, nulla è dovuto a titolo di miglioramenti arrecati al cespite (dei quali peraltro, non è stato offerto alcun riscontro), in quanto difetta l'animus possidendi idoneo a radicare la pretesa esercitata ex art. 1150 c.c..
Con riferimento invece alla posizione di , la quale ha prodotto in CP_3
giudizio il certificato di residenza attestante l'avvenuto trasferimento dal cespite occupato, deve pervenirsi alla declaratoria di carenza di legittimazione passiva, non potendosi la stessa ritenere occupante dell'immobile.
Per ciò che concerne invece la quantificazione del danno si evidenzia che nessuna prova è stata fornita dalla parte attrice in ordine alla quantificazione del pregiudizio subito e per quanto il danno debba ritenersi in re ipsa è pur sempre necessaria la prova della perdita economica subita, ad es, per l'impossibilità di locare l'immobile a terzi, per non averne potuto godere direttamente così andando incontro a spese non preventivate o, anche, per non averlo potuto alienare - tutte circostanze rimaste però prive di adeguato riscontro ed in relazione alle quali la stessa richiesta di ammissione di una
CTU appare del tutto esplorativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione alla posizione processuale dei sigg.ri e CP_2 [...]
. CP_1
Sussistono invece giusti motivi per compensarle nei confronti della sig.ra
, tenuto conto che del fatto al momento del sopralluogo eseguito CP_3
dalla risultava altresì confermata la sua presenza all'interno dell'unità CP_4
immobiliare.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accerta e dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
CP_3
2) Accerta e dichiara l'abusiva occupazione, da parte dei sigg.ri CP_2
e dell'immobile sito in
[...] Controparte_1
Montelibretti, Via Salaria altezza Km 31, Casa Cantoniera al Km
34+297 della Linea ferroviaria Roma-Chiusi, in catasto, al foglio 17, part. 12, sub 1 N.C.E.U. del Comune di Montelibretti, Provincia
Roma;
3) Condanna e in solido, CP_2 Controparte_1
all'immediato rilascio dell'immobile indicato al capo che precede, in favore della parte attrice Parte_1
4) Dichiara integralmente compensate le spese di lite nei confronti di
; CP_3
5) Condanna e in solido, al CP_2 Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in Euro
590,00 per esborsi ed Euro 2.400,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 10.11.2025
Il Giudice O.P.