Articolo 80 della Legge 27 luglio 1978, n. 392
Articolo 79Articolo 81
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30 luglio 1978
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25 febbraio 1988
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12 novembre 2014
Art. 80. (Uso diverso da quello pattuito)

Se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore puo' chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione. ((13))
Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile.
Qualora la destinazione ad uso diverso da quello pattuito sia parziale, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso prevalente.
--------------- AGGIORNAMENTO (13) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 185 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1988, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 80, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nella parte in cui dispone "e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione"".
Entrata in vigore il 12 novembre 2014
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