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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 01/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1034/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 01 aprile 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Maria Tolmatcheva;
- per parte convenuta: l'avv. Irene Truisi in sostituzione dell'avv. Camilla Gargini;
- per parte chiamata: l'avv. Livia Frare in sostituzione dell'avv. Alberto Batini e dell'avv.
Giorgio Grasso.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 24/02/2025.
Lette le note delle controparti ne contesta il contenuto rilevando quanto segue: in relazione alle deduzioni de rappresenta che le videoispezioni notturne Controparte_1
presupponevano necessariamente l'attivazione dell'allarme, ma come indicato in atti, le videocamere erano rotte da oltre due mesi, quindi l'inserimento dell'allarme non avrebbe cambiato nulla;
inoltre, con riferimento all'intervento del tecnico del 13/06/2022, la documentazione in atti conferma che le videocamere erano rotte prima del suo arrivo ed erano nuovamente non funzionanti il giorno dopo tale intervento;
con riferimento alla prova del danno lamentato, la denuncia fatta alle forze di polizia integrata con le dichiarazioni univoche di tre testimonianze differenti e l'elenco delle cose supportato nella maggior parte dagli scontrini di acquisto, confermano la presenza e la sottrazione violenta di tali beni;
contesta, infine, la dedotta mancanza di prova di nesso di causa, il funzionamento delle videocamere, infatti, avrebbe permesso agli inquilini di vedere i malviventi prima del lor oingresso in casa e la telefonata dalla centrale, dopo la visita notturna, avrebbe permesso ai
1 R.G. 1034/2024 danneggiati di pronunciare la parola chiave e far partire la pattuglia sul posto. Infatti, risulta che i rapinatori siano rimasti presso l'abitazione per oltre mezz'ora; infine, richiama la giurisprudenza di legittimità richiamata in citazione.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 25/02/2025 e rimessione a giustizia per la liquidazione delle spese di lite, contestando la discussione di parte attrice, si riporta integralmente a quanto già precisato e dedotto nei propri atti difensivi.
Il procuratore di parte chiamata conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 25/02/2025, richiamandosi ai propri scritti difensivi e a quanto ivi eccepito e contestato.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
2 R.G. 1034/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1034/2025 del R.G.A.C., pendente tra
(CF. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Tolmatcheva del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Firenze, Viale Don Lorenzo Perosi n. 7, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(P.IV ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IV_1
Camilla Gargini del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pistoia, Galleria Nazionale n. 32, giusta procura in atti;
- parte convenuta – con la chiamata in causa di
(registry Controparte_3
number 605769) rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Batini del Foro di Milano e dall'avv. Giorgio Grasso del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Camperio n. 9, giusta procura in atti.
Oggetto: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale;
* * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 24/02/2025 e dunque come in atto di citazione:
3 R.G. 1034/2024 “Voglia Ill.mo Tribunale di Pistoia, contrariis reiectis, C
- accertare l'inadempimento del contratto da parte di LO e, di conseguenza, CP_1
- condannare la convenuta a risarcire i danni provocati all'attrice dall'inadempimento contrattuale nella misura di € 258.500,00 euro, o nella diversa misura che risulterà dovuta al termine del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Conclusioni di parte convenuta:
- come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 25/02/2025:
[..
“in via principale, respingere la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
poiché infondata;
in ipotesi, e con espressa riserva di impugnazione, Controparte_2
ove venga accolta, in tutto o in parte, la domanda suddetta, dichiarare la compagnia assicurativa tenuta a rilevare indenne da ogni somma che esso Controparte_2
fosse condannato a pagare all'attrice in relazione al fatto di cui è causa;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali;
in istruttoria, si insiste in tutti i mezzi istruttori richiesti nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 n. 3 c.p.c. e non ammessi”.
Conclusioni della parte terza chiamata:
- come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 25/02/2025:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie
- nel merito, in via principale: previo accertamento e dichiarazione del difetto di legittimazione attiva della parte attrice , rigettare integralmente le Parte_1
domande svolte dalla stessa nei confronti della in quanto Controparte_2 infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto rigettare integralmente la domanda di manleva che quest'ultima ha spiegato nei confronti della Controparte_3
Designated Controparte_3
- in via subordinata di merito: (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da Parte_1 nei confronti di accertare l'inoperatività della polizza n. Controparte_2
X100221527 per le causali di cui ai paragrafi n.
2.2. e 2.3., in subordine, previo
4 R.G. 1034/2024 accertamento dell'operatività della polizza n. X100221527, escludere e/o diminuire il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c., ed in ogni caso dichiarare l'obbligo di manleva
, esclusivamente entro i limiti di cui Controparte_3
alla proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. di cui al provvedimento del 5.9.2024 non accettata da con conseguente violazione dell'obbligo di Controparte_2 salvataggio a suo carico ai sensi dell'art. 1914 c.c.; ed in ogni caso dichiarare l'obbligo di manleva entro i limiti Controparte_3
contrattualmente assunti, con applicazione della franchigia, dello scoperto di polizza e del massimale previsti in polizza;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
società per sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali – quantificati nella misura di € 258.000,00 – derivanti dall'inadempimento contrattuale di quest'ultima.
In particolare, parte attrice ha dedotto quanto segue:
- in data 12/01/2021 concludeva con (di seguito, ) Controparte_2 CP_2
contratto di videosorveglianza per la sua abitazione sita in Firenze, Via San Felice a Ema n.
29, comprensivo di installazione di n. 5 telecamere esterne per un controllo visivo dell'immobile anche da app sul cellulare, oltre che di controllo notturno con due punzonature notturne e servizio di pronto intervento tramite collegamento dell'impianto di allarme alla centrale operativa dalle ore 22:00 alle ore 06:00-;
- in data 14/05/2022, tre delle cinque telecamere installate dalla società di vigilanza si spegnevano improvvisamente;
comunicato il guasto, il interveniva con un proprio CP_2
tecnico solo in data 13/06/2022 con manutenzione non risolutiva, atteso che dopo meno di un'ora le telecamere cessavano nuovamente di funzionare;
5 R.G. 1034/2024 - in tale contesto, in data 26/06/2022 l'abitazione della sig.ra subiva una grave Parte_1
rapina a mano armata ai danni suoi e dei propri familiari, agevolata dal mancato funzionamento del sistema di videosorveglianza;
peraltro, nel periodo di tempo in cui i malviventi si sono trattenuti all'interno della proprietà della sig.ra la villa Parte_1
veniva controllata con visita notturna proprio dalla guardia giurata de , la quale, CP_2 tuttavia, non si avvedeva di quanto stava accadendo all'interno né delle anomalie presenti sul luogo;
- quanto ai danni patrimoniali subiti, come dichiarato in sede di denuncia penale presentata presso la Procura della Repubblica da parte del sig. , figlio dell'attrice, i CP_4
malviventi si sarebbero appropriati di numerosi beni di lusso (tra cui, borse, valigie, indumenti, bracciali, accessori) per un valore complessivo pari ad € 258.500,00-; lo stesso sig. , inoltre, riportava lesioni al volto e all'apparato uditivo;
CP_4
- anche in seguito all'accaduto e nonostante le ripetute richieste, il non interveniva a CP_2
ripristinare il funzionamento delle telecamere e, pertanto, la sig.ra , in data Parte_1
29/07/2022, inoltrava lettera di risoluzione immediata del contratto di vigilanza.
Ciò premesso in fatto, parte attrice ha dedotto l'inadempimento della società di vigilanza, la quale non intervenendo ad eliminare il malfunzionamento delle telecamere e svolgendo le punzonature notturne in modo del tutto superficiale avrebbe reso possibile la rapina occorsa il 26/06/2022; pertanto, insisteva nell'accoglimento della domanda risarcitoria formulata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/06/2023 si è costituita in giudizio la società contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_2 argomentato sia con riferimento all'asserito inadempimento contrattuale sia con riferimento al danno lamentato dall'attrice, contestato in punto di an e quantum debeatur; ferme le suddette contestazioni, la società convenuta ha chiesto di poter chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni onde essere dalla stessa manlevata e ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04/12/2023 si è costituita in giudizio la società
(di seguito, Controparte_3 Controparte_3
6 R.G. 1034/2024 contestando, in primo luogo, l'operatività della polizza assicurativa per tardiva denuncia del sinistro e, in ogni caso, il suo contenimento entro i limiti di massimale contrattualmente previsti;
con riferimento alla domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, aderendo alle difese già svolte da parte convenuta, ha ribadito l'insussistenza di alcuna inadempienza in capo alla società di vigilanza e, dunque, l'insussistenza di un nesso causale tra il suddetto asserito inadempimento e la rapina occorsa;
in ogni caso, poi, ha dedotto la ricorrenza di un concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. in capo a parte attrice.
Contestata, infine, anche la quantificazione del danno asseritamente patito, Controparte_3 ha concluso per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Celebrata la prima udienza di trattazione, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/09/2024, il Giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.-; preso atto del mancato accoglimento della suddetta proposta da parte della società convenuta, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato la presente udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Sull'eccezione di incapacità a testimoniare
In via del tutto preliminare occorre vagliare l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. sollevata da parte convenuta e da parte chiamata con riferimento ai sig.ri CP_4
e , i quali, in quanto proprietari dei beni sottratti nella rapina
[...] Controparte_5
occorsa il 26/06/2022, avrebbero un interesse giuridico attuale e concreto a partecipare al presente giudizio.
L'eccezione è infondata, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'incapacità a deporre, prevista dall'art. 246 c.p.c., si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto ad un determinato esito del processo né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da
7 R.G. 1034/2024 quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui” (cfr.
Cass. Civ. n. 27336/2021; Cass. Civ. n. 167/2018).
Ebbene, nel caso di specie la controversia verte sul rapporto contrattuale sorto unicamente tra la sig.ra e la società i sig.ri e Parte_1 Controparte_2 CP_4 CP_5
in quanto estranei al dedotto rapporto, non sono titolari di alcun interesse giuridico che legittimi la loro partecipazione al presente giudizio, rilevando il loro eventuale interesse di fatto ai soli fini della valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese.
Nel merito
1. La domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale formulata da parte attrice è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Occorre preliminarmente ricordare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.01, n. 13533).
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto il contratto per servizi di vigilanza concluso con la società in data 12/01/2021 avente ad oggetto l'abitazione della Controparte_2
sig.ra , sita in Firenze, via San Felice a Ema n. 29, il quale prevedeva Parte_1
l'espletamento dei seguenti servizi: controllo notturno con due punzonature notturne (cfr. lettera b) del contratto) e servizio di pronto intervento tramite collegamento dell'impianto di allarme alla centrale operativa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 a mezzo di controllo visivo con n. 5 telecamere – concesse in comodato d'uso - e a mezzo di collegamento GPRS (cfr. lettera c) del contratto); inoltre, alla voce “altri servizi qui specificati”, in aggiunta al sevizio di controllo mediante due visite notturne con orologio, si prevedevano anche due video ispettivi notturni (cfr. lettera e) del contratto) (cfr. doc. 1 di parte attrice).
8 R.G. 1034/2024 Parte attrice ha allegato, inoltre, l'inadempimento della società convenuta alle obbligazioni assunte, inadempimento che la stessa ritiene essere causalmente connesso alla rapina verificatasi in data 26/06/2022 nella sua abitazione.
In primo luogo, parte attrice deduce che la società non avrebbe provveduto al CP_2 ripristino dell'impianto di videosorveglianza nonostante i solleciti ricevuti in data
14/05/2022 e successivamente in data 13/06/2022; inoltre, in occasione della rapina verificatasi in data 26/06/2022, la visita notturna di controllo sarebbe stata effettuata in modo del tutto superficiale, tanto che la guardia giurata non si avvedeva della rapina in atto all'interno della proprietà.
1.1. Assolto, quindi, l'onere probatorio gravante su parte attrice in merito alla fonte del proprio dritto e all'allegazione dell'inadempimento, riservando ad esame successivo la prova della sussistenza del nesso eziologico tra il predetto inadempimento e il danno evento
– ovvero, la rapina – verificatosi, lo stesso non può dirsi per la società convenuta, sulla quale gravava l'onere di provare di aver esattamente eseguito le prestazioni inerenti al servizio di vigilanza assunto.
Quanto al malfunzionamento delle videocamere nel periodo compreso tra il 14/05/2022 e il
27/06/2022, lo stesso risulta confermato dal sig. , marito della sig.ra Parte_2
, la cui testimonianza risulta pienamente attendibile;
quest'ultimo, difatti, ha Parte_1
dichiarato che sia lui che la moglie avevano contatto il tecnico della società , tale CP_2
sig. , per segnalare il guasto e richiedere un intervento (cfr. verbale di udienza Per_1 del 11/04/2024: “E' vero, io ho con me sul cellulare lo storico delle chiamate al tecnico e della conversazione whatsapp tramite la quale avevo anche inviato le foto della videocamera non funzionante. Anche aveva parlato tutto il giorno con diversi addetti Pt_1
del proprio per segnalare il malfunzionamento;
e Il ci aveva detto di CP_2 CP_2
contattare il sig. che è il loro tecnico, non ricordo il suo cognome. E il sig. Per_1
ci aveva detto che non sarebbe potuto venire in loco perché doveva attendere Per_1
l'ordine di intervento da parte del ”). CP_2
Tale circostanza risulta, altresì, dalla conversazione Whatsapp prodotta da parte attrice che, per quanto scarna, risulta coerente con le suddette dichiarazioni;
difatti, in essa è indicata la
9 R.G. 1034/2024 data di due conversazioni - la prima avvenuta il 14 maggio 2022 (nello screenshot prodotto si legge in lingua spagnola “sab. 14 may”), la seconda tra il 15 giugno 2022 e il 21 giugno
2022 (ancora, nello screenshot si legge in lingua spagnola “mie. 15 jun” e “mar. 21 jun”) - contenenti l'invio delle fotografie degli schermi spenti delle telecamere a tale “ Persona_2
”, ovverosia, in lingua italiana, “ (cfr. doc. 8 di parte
[...] Persona_3
attrice).
Ebbene, si ritiene che tale soggetto, così indicato da parte attrice, corrisponda al sig.
, tecnico della società , il quale è intervenuto più volte presso Testimone_1 CP_2
l'abitazione della sig.ra sia per l'installazione che per la manutenzione delle Parte_1
telecamere, come risulta dai report prodotti da parte convenuta (cfr. doc. 11 di parte convenuta); tale circostanza, peraltro, rende superflua la contestazione di parte convenuta circa la necessità di comunicare esclusivamente per iscritto la presenza di eventuali malfunzionamenti, posto che risulta intercorsa tra le parti una diversa modalità di comunicazione di guasti e richieste di intervento.
Ciò chiarito, il sig. , chiamato a testimoniare all'udienza del giorno Testimone_1
11/04/2022, ha dichiarato di aver effettuato un intervento di riparazione presso l'abitazione della sig.ra in data 31/05/2022, all'esito del quale l'impianto di Parte_1
videosorveglianza risultava funzionante, ma nulla riferisce con riferimento ai dedotti malfunzionamenti successivi;
difatti, successivamente alla richiesta di nuovo intervento del
15/06/2022, non risulta provata l'esecuzione di alcuna ulteriore attività manutentiva da parte degli incaricati della società volta a risolvere il dedotto malfunzionamento.
A ciò si aggiunga, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, che il contratto di comodato relativo alle telecamere (cfr. doc. 3 di parte convenuta) non prevede che sia parte attrice a provvedere autonomamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi, ma stabilisce, al punto 6) che “sono a carico del comodante tutte le spese, i costi e gli oneri, nessuno escluso, relativi al buon funzionamento dell'apparecchio e alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria”; pertanto, sullo stesso gravano gli oneri e le spese relativi agli interventi di manutenzione, ma è evidente che detta attività risulta essere di competenza della società , la quale, in caso contrario, non avrebbe motivo CP_2
10 R.G. 1034/2024 di avvalersi di tecnici incaricati di eseguire interventi di manutenzione e ripristino degli impianti di videosorveglianza.
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, parte convenuta non ha fornito prova di essere intervenuta successivamente alle richieste di intervento del 15/06/2022 e di aver ripristinato l'impianto di videosorveglianza prima della rapina del 26/06/2022; tuttavia, ai fini per cui è causa, occorre interrogarsi sulla rilevanza che il suddetto inadempimento assume nella verificazione dell'evento delittuoso.
Ebbene, sul punto è necessario ricordare che tra i servizi di vigilanza offerti con il contratto vi era compresa anche l'effettuazione di due videoispezioni notturne (cfr. doc. 1 di parte attrice).
Sul punto, la società convenuta ha dedotto che tale servizio presuppone necessariamente l'inserimento dell'allarme da parte del cliente, risultando altrimenti in una violazione della privacy e della riservatezza dello stesso;
dunque, non avendo parte attrice inserito l'allarme la sera del 26/06/2022, detto servizio non poteva essere effettuato.
Tale assunto, tuttavia, non è condivisibile.
Innanzitutto, nel contrato non vi è alcun riferimento a tale asserito necessario presupposto, atteso che vi è la mera indicazione di “+ 2 video ispettivi notturni” (cfr. doc. 1 di parte attrice); inoltre, trattasi di servizio che va ad aggiungersi a quelli già previsti (ossia, il servizio di intervento su allarme e il servizio di punzonatura notturna), nell'ottica di fornire al cliente uno strumento ulteriore a tutela della propria sicurezza, che prescinde dall'allarme e, anzi, parrebbe verosimilmente volto ad assicurare un controllo anche in caso di suo mancato inserimento. Trattasi, a ben vedere, di servizio con il quale il cliente richiede che la società di vigilanza effettui due video ispezioni notturne che, prescindendo dall'inserimento o meno dell'allarme, consistono, piuttosto, in una vigilanza effettuata anche “da remoto”; in caso contrario, l'intero impianto di vigilanza e sicurezza sarebbe integralmente rimesso all'inserimento o meno dell'allarme da parte del cliente.
Quanto all'inadempimento lamentato con riferimento alle modalità con cui il controllo notturno fu eseguito la notte della rapina, parte attrice ha allegato la superficialità con cui le operazioni sarebbero state eseguite, posto che la guardia giurata non si sarebbe avveduta
11 R.G. 1034/2024 della presenza di porte e finestre aperte, né avrebbe dato importanza al mancato inserimento dell'allarme.
Ebbene, anche con riferimento all'esecuzione di detta prestazione, parte convenuta non ha dimostrato il proprio esatto adempimento.
Difatti, il servizio di vigilanza richiede che la guardia giurata effettui controlli attenti e meticolosi circa le condizioni presenti al momento della visita, rilevando la presenza di anomalie e curandosi di avvisare in tali casi la proprietà, accertando, dunque,
l'insussistenza di pericoli di intrusione da parte di terzi.
Nel caso di specie, la guardia giurata avrebbe dovuto dare rilievo tanto al mancato inserimento dell'allarme che alla presenza di porte e finestre aperte in piena notte, a prescindere da valutazioni personali (quali, la elevate temperature estive); difatti, come dichiarato dai testimoni sig. e sig. , in precedenti occasioni, in presenza di Pt_2 CP_4
anomalie, la guardia giurata aveva provveduto ad accertarsi della regolarità della situazione
(il teste ha dichiarato: “se durante i controlli loro notavano qualcosa di strano Pt_2
chiamavano la centralina per avvisare, e infatti tre giorni prima della rapina avevano notato la finestra della cucina aperta e di questo era stata informata la centrale che poi ci aveva chiamato per informarci a sua volta”; il teste ha dichiarato: “[…] se trovano CP_4
qualcuno gli chiedono se è tutto a posto e se è tutto regolare;
se vedono delle finestre aperte chiamano e chiedono se è tutto regolare e se è tutto a posto”).
Nessun approfondimento, invece, risulta essere stato effettuato da parte della guardia giurata incaricata del servizio la notte del 26/06/2022, sig. ; le Persona_4
dichiarazioni rese da quest'ultimo, difatti, risultano del tutto generiche, limitandosi a confermare di aver svolto il servizio, senza tuttavia fornire alcuna informazione ulteriore circa le modalità con cui detto servizio sarebbe stato espletato.
Ciò chiarito, pertanto, non può ritenersi raggiunta la prova in merito all'esatto adempimento di tale prestazione da parte della convenuta. CP_6
1.2. Accertata, quindi, la sussistenza di un inadempimento contrattuale imputabile alla società convenuta, occorre procedere all'esame circa la sussistenza o meno del nesso
12 R.G. 1034/2024 causale tra il suddetto inadempimento e la verificazione del danno evento, ovvero la rapina del 26/06/2022.
Sul punto, premesso che il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del
“più probabile che non”, indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione (cfr. Cass. Civ. n. 16581/2019), il Tribunale ritiene che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Difatti, laddove le telecamere fossero state funzionanti, la società di vigilanza avrebbe potuto effettuare almeno uno dei controlli videoispettivi previsti da contratto a partire dalle ore 22:00 e, pertanto, avrebbe potuto, più probabilmente che non, avvedersi dei movimenti anomali, della presenza dei malviventi nel giardino della villa o del loro ingresso nell'abitazione, intervenendo così tempestivamente;
oppure ancora, avrebbe potuto accorgersi dei malviventi mentre questi erano intenti a fuggire dalla tenuta, attivandosi ed impedendo la definitiva consumazione della rapina, considerata anche la loro permanenza all'interno della proprietà della sig.ra , protrattasi per quasi due ore. Parte_1
Allo stesso modo, un controllo accurato da parte della guardia giurata, sebbene successivo all'inizio dell'azione criminosa, avrebbe consentito l'attivazione tempestiva dei soccorsi e, dunque, un intervento utile ad impedire ai rapinatori di portare a termine la rapina.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, deve ritenersi accertato il nesso di causalità tra l'inadempimento e l'evento dannoso verificatosi il 26/06/2022.
Nella vicenda per cui è causa, tuttavia, anche la condotta tenuta dai soggetti presenti all'interno della villa non può ritenersi irrilevante ai fini della produzione dell'evento dannoso;
difatti, è circostanza pacifica che la sera del 26/06/2022 il sistema di allarme non sia stato attivato e, conseguentemente, quest'ultimo non è “scattato” nel momento in cui i malviventi si sono introdotti nella proprietà, impedendo il tempestivo intervento dei soccorsi;
pur non trattandosi di condotta materialmente posta in essere da parte attrice – creditrice della prestazione dedotta in contratto – si ritiene che la stessa rientri lato sensu nella sfera degli obblighi di diligenza e buona fede gravanti sui soggetti che si servono dell'abitazione in cui il sistema di allarme e videosorveglianza è installato.
13 R.G. 1034/2024 Ebbene, si ritiene che tale condotta abbia concorso, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.-, alla causazione dell'evento dannoso, sì che deve ritenersi fattore idoneo ad incidere causalmente sulla rapina verificatasi, con conseguente e proporzionale diminuzione del risarcimento del danno;
in particolare, questo Tribunale ritiene di dover ascrivere alla creditrice danneggiata la responsabilità nella produzione dell'evento dannoso nella misura del 40%.
Di conseguenza, va dichiarata, la responsabilità della società nella Controparte_2
misura del 60%.
1.3. Con riferimento alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla rapina, i testi escussi hanno dichiarato che i malviventi hanno sottratto i beni elencati da parte attrice nel proprio atto di citazione, tutti di proprietà dei sig.ri e oltre ad € 20.000,00 in CP_4 CP_5 denaro contante, per un valore complessivo pari ad € 258.000,00-.
Ebbene, in primo luogo, come correttamente osservato da parte attrice, la circostanza che i suddetti beni siano di proprietà di soggetti terzi risulta irrilevante ai fini per cui è causa, atteso che secondo il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “nel caso di stipula di un contratto di servizio di vigilanza privata, in mancanza di una diversa clausola nel contratto, l'istituto di vigilanza è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a sventare tempestivamente un furto subìto dal proprio cliente;
l'obbligo si estende all'intero contenuto dell'abitazione da proteggere. In caso contrario, l'istituto è tenuto al risarcimento dei danni commisurati al valore dei beni danneggiati o sottratti, siano questi di proprietà del cliente-contraente o di taluno dei componenti del suo nucleo familiare o con lui conviventi od anche di proprietà di terzi, nei confronti dei quali il contraente possa essere chiamato a rispondere” (cfr. Cass. Civ. n. 16195/2015).
Ciò premesso, confermata la sottrazione dei beni di cui all'elenco e, dunque, provata la sussistenza del danno conseguenza lamentato da parte attrice, si ritiene di poter procedere alla liquidazione di tale danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.-; difatti, il ricorso al criterio equitativo è consentito, in via sussidiaria, “al fine di colmare lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del pregiudizio, allorché sia obiettivamente impossibile
14 R.G. 1034/2024 o particolarmente difficile provare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è certa la sussistenza” (cfr. Cass. Civ. n. 22638/2016).
Nel caso specie, essendo i beni di cui si discute andati perduti in conseguenza della rapina e, dunque, essendo impossibile effettuare una esatta valutazione del loro valore, si ritiene congruo limitare il risarcimento all'importo risultante dalla sommatoria delle sole ricevute di acquisto prodotte da parte attrice e relative a beni acquistati prima del giorno 26/06/2022, data della rapina (cfr. doc. 5 di parte attrice).
Trattasi, in particolare, della ricevuta di acquisto per € 32.000,00 relativa a bracciale
“Cartier” e della ricevuta di acquisto per € 38.400,00 relativa a collana “Cartier”; i beni di cui alle ulteriori ricevute prodotte, invece, risultano acquistati in date successive all'evento criminoso (nello specifico 30/06/2022 e 02/07/2022) e, pertanto, non possono ritenersi inclusi tra i beni sottratti dall'abitazione.
Complessivamente, dunque, il danno subito dalla sig.ra deve essere Parte_1 determinato nell'importo di € 70.400,00-.
L'importo così liquidato (credito di valore) deve essere rivalutato dalla data in cui è stato monetariamente determinato (c.d. aestimatio) – quindi dalla data di acquisto dei suddetti beni - fino alla data della sua liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno
01/04/2025, data di pubblicazione della presente sentenza.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall' ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono
15 R.G. 1034/2024 calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni
Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/1990, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Tutto ciò premesso, all'importo di € 70.400,00 (pari al valore dei beni sottratti alla data del loro acquisto, risalente al mese di gennaio 2022) devono aggiungersi gli interessi maturati al 01/04/2025 per € 7.101,28 e la rivalutazione maturata al 01/04/2025 per € 8.729,60-, così per complessivi € 86.230,88-.
Con riferimento al danno biologico, infine, lo stesso risulta solo genericamente allegato da parte attrice mediante la produzione di una perizia medico-legale di parte e, tuttavia, non provato, atteso che parte attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria in tal senso.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, va pertanto Controparte_2 condannato al pagamento in favore di parte attrice della somma pari al 60 % di € 86.230,88
e dunque della somma di € 51.738,52 arrotondata per eccesso alla somma di € 51.739,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo effettivo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Sulla domanda di manleva
16 R.G. 1034/2024 Il formula domanda di manleva nei confronti della propria Controparte_2
compagnia assicurativa al fine di Controparte_3
essere dalla stessa tenuta indenne in ipotesi di accertamento di una propria responsabilità nella vicenda per cui è causa.
Ebbene, in primo luogo deve dichiararsi la decadenza ai sensi dell'art. 167 c.p.c. della compagnia assicurativa dal proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio – e, in particolare,
l'eccezione di inoperatività della polizza per tardiva denuncia del sinistro da parte dell'assicurata – stante la sua tardiva costituzione nel presente giudizio, avvenuta solo in data 04/12/2023 e, dunque, un giorno prima la data fissata per l'udienza di prima comparizione delle parti.
Ciò premesso, in sede di memoria difensiva conclusionale autorizzata, la compagnia assicurativa ha eccepito la violazione da parte della società Controparte_2 dell'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c.-, non avendo quest'ultima aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.-.
L'eccezione, tuttavia, è infondata.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di c.d. obbligo di salvataggio, il tenore dell'art. 1914 c.c. là dove dice che “l'assicurato deve fare quanto gli
è possibile per evitare o diminuire il danno”, quando allude all'obbligo di evitare sottende un'azione positiva dell'assicurato che si deve concretare in un'azione od omissione la quale collocandosi utilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno quando già essa risulti attivata valga ad evitarlo, cioè ad impedirlo, mentre, quando allude all'obbligo di diminuire il danno, fa riferimento ad un comportamento, positivo od omissivo, che si inserisce nella serie causale quando il pregiudizio si è già determinato in modo da impedirne la crescita ulteriore” (cfr. Cass. Civ. n. 14992/2016); dunque, vanno considerati di salvataggio – ai sensi dell'art. 1914 c.c. – gli interventi che, inserendosi nel processo causale, risultano idonei ad impedire la produzione, in tutto o in parte, o il completamento del danno. L'obbligo di salvataggio, quindi, risulta riferibile ai soli comportamenti in grado di elidere o diminuire l'entità del danno prodotto in capo al
17 R.G. 1034/2024 danneggiato e attiene a quei danni che l'assicurato può ancora evitare in quanto non ancora verificatisi.
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, essendo la condotta della società assicurata - consistente nella mancata adesione alla proposta del Giudice ex art. 185 bis c.p.c. - comportamento che fuoriesce dal processo causale che ha determinato la produzione dell'evento dannoso, lo stesso non può dirsi rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 1914
c.c. e, pertanto, la società di assicurazioni sarà tenuta a manlevare la propria assicurata secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione n. X100221527 (cfr. polizza prodotta dalla terza chiamata).
Ebbene, incontestata la ricaduta della fattispecie in esame nella sezione 3.02 RC
Contrattuale della suddetta polizza (si veda, ancora, il contratto versato in atti), la compagnia assicurativa è tenuta a manlevare e tenere indenne la società Controparte_2
nei limiti di massimale previsti e con applicazione della percentuale di scoperto
[...]
prevista dalla polizza.
Ebbene, all'art. 8 di detta polizza si stabilisce che in caso di RC Contrattuale si applichi uno scoperto del 10% con un minimo di € 10.000,00 ed un massimo di € 20.000,00 per ogni sinistro;
pertanto, applicato lo scoperto minimo pari ad € 10.000,00-, la società
[...]
è tenuta a manlevare e tenere indenne la propria assicurata di quanto quest'ultima CP_3
è tenuta a pagare in esecuzione della presente sentenza a parte attrice a titolo di capitale, interessi e spese, anche legali, in virtù del disposto di cui all'art. 1917 co. 3 c.c.-.
Spese di lite
Quanto alla domanda svolta dall'attrice nei confronti della convenuta, in considerazione dell'accoglimento della domanda per un importo all'incirca pari ad un quinto della originaria richiesta risarcitoria (accoglimento per € 51.739,00 a fronte della richiesta per €
258.000,00), si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di quattro quinti (4/5).
Per il residuo quinto (1/5) seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico di parte convenuta.
18 R.G. 1034/2024 Esse vengono liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, fatta applicazione del criterio del decisum, considerato l'accoglimento della domanda per un importo di poco superiore al limite inferiore dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00).
Quanto alla domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, le spese di lite vengono poste a carico di Controparte_3
è in applicazione del principio della soccombenza che la compagnia è chiamata
[...]
a rifondere le spese di lite alla convenuta, anche considerate le contestazioni sollevate in ordine alla copertura della polizza assicurativa che hanno obbligato Controparte_2
a difendersi sulla domanda di manleva spiegata nei confronti della propria compagnia assicurativa.
Esse vengono liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, fatta applicazione del criterio del decisum, considerato l'accoglimento della domanda per un importo di poco superiore al limite inferiore dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accerta e dichiara
l'inadempimento de alle obbligazioni nascenti dal contratto per Controparte_2 servizi di vigilanza del 12/01/2021 e, per l'effetto, condanna
a risarcire a i danni patrimoniali da questa subiti, Controparte_2 Parte_1 liquidandoli nell'importo complessivo di € 51.739,00 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 01/04/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
compensa
19 R.G. 1034/2024 per quattro quinti (4/5) le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta;
condanna alla refusione della residua frazione di un quinto (1/5) delle spese Controparte_2
di lite in favore di liquidate complessivamente in € 7.052,00 per compensi Parte_1
oltre € 786,00 per anticipazioni, 15% spese generali, CPA e IV come per legge;
condanna
a tenere indenne Controparte_3 Controparte_2 di quanto quest'ultima dovrà corrispondere a in forza della presente
[...] Parte_1
sentenza, applicata la franchigia di € 10.000,00 e comunque secondo quanto previsto nella parte motiva della presente sentenza;
condanna
alla rifusione delle spese di lite in Controparte_3 favore de liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre CP_2 Controparte_2
il 15% per spese generali, CPA e IV come per legge
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 01 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
20 R.G. 1034/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 01 aprile 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Maria Tolmatcheva;
- per parte convenuta: l'avv. Irene Truisi in sostituzione dell'avv. Camilla Gargini;
- per parte chiamata: l'avv. Livia Frare in sostituzione dell'avv. Alberto Batini e dell'avv.
Giorgio Grasso.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 24/02/2025.
Lette le note delle controparti ne contesta il contenuto rilevando quanto segue: in relazione alle deduzioni de rappresenta che le videoispezioni notturne Controparte_1
presupponevano necessariamente l'attivazione dell'allarme, ma come indicato in atti, le videocamere erano rotte da oltre due mesi, quindi l'inserimento dell'allarme non avrebbe cambiato nulla;
inoltre, con riferimento all'intervento del tecnico del 13/06/2022, la documentazione in atti conferma che le videocamere erano rotte prima del suo arrivo ed erano nuovamente non funzionanti il giorno dopo tale intervento;
con riferimento alla prova del danno lamentato, la denuncia fatta alle forze di polizia integrata con le dichiarazioni univoche di tre testimonianze differenti e l'elenco delle cose supportato nella maggior parte dagli scontrini di acquisto, confermano la presenza e la sottrazione violenta di tali beni;
contesta, infine, la dedotta mancanza di prova di nesso di causa, il funzionamento delle videocamere, infatti, avrebbe permesso agli inquilini di vedere i malviventi prima del lor oingresso in casa e la telefonata dalla centrale, dopo la visita notturna, avrebbe permesso ai
1 R.G. 1034/2024 danneggiati di pronunciare la parola chiave e far partire la pattuglia sul posto. Infatti, risulta che i rapinatori siano rimasti presso l'abitazione per oltre mezz'ora; infine, richiama la giurisprudenza di legittimità richiamata in citazione.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 25/02/2025 e rimessione a giustizia per la liquidazione delle spese di lite, contestando la discussione di parte attrice, si riporta integralmente a quanto già precisato e dedotto nei propri atti difensivi.
Il procuratore di parte chiamata conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 25/02/2025, richiamandosi ai propri scritti difensivi e a quanto ivi eccepito e contestato.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
2 R.G. 1034/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1034/2025 del R.G.A.C., pendente tra
(CF. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Tolmatcheva del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Firenze, Viale Don Lorenzo Perosi n. 7, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(P.IV ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IV_1
Camilla Gargini del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pistoia, Galleria Nazionale n. 32, giusta procura in atti;
- parte convenuta – con la chiamata in causa di
(registry Controparte_3
number 605769) rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Batini del Foro di Milano e dall'avv. Giorgio Grasso del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Camperio n. 9, giusta procura in atti.
Oggetto: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale;
* * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 24/02/2025 e dunque come in atto di citazione:
3 R.G. 1034/2024 “Voglia Ill.mo Tribunale di Pistoia, contrariis reiectis, C
- accertare l'inadempimento del contratto da parte di LO e, di conseguenza, CP_1
- condannare la convenuta a risarcire i danni provocati all'attrice dall'inadempimento contrattuale nella misura di € 258.500,00 euro, o nella diversa misura che risulterà dovuta al termine del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Conclusioni di parte convenuta:
- come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 25/02/2025:
[..
“in via principale, respingere la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
poiché infondata;
in ipotesi, e con espressa riserva di impugnazione, Controparte_2
ove venga accolta, in tutto o in parte, la domanda suddetta, dichiarare la compagnia assicurativa tenuta a rilevare indenne da ogni somma che esso Controparte_2
fosse condannato a pagare all'attrice in relazione al fatto di cui è causa;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali;
in istruttoria, si insiste in tutti i mezzi istruttori richiesti nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 n. 3 c.p.c. e non ammessi”.
Conclusioni della parte terza chiamata:
- come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 25/02/2025:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie
- nel merito, in via principale: previo accertamento e dichiarazione del difetto di legittimazione attiva della parte attrice , rigettare integralmente le Parte_1
domande svolte dalla stessa nei confronti della in quanto Controparte_2 infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto rigettare integralmente la domanda di manleva che quest'ultima ha spiegato nei confronti della Controparte_3
Designated Controparte_3
- in via subordinata di merito: (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da Parte_1 nei confronti di accertare l'inoperatività della polizza n. Controparte_2
X100221527 per le causali di cui ai paragrafi n.
2.2. e 2.3., in subordine, previo
4 R.G. 1034/2024 accertamento dell'operatività della polizza n. X100221527, escludere e/o diminuire il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c., ed in ogni caso dichiarare l'obbligo di manleva
, esclusivamente entro i limiti di cui Controparte_3
alla proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. di cui al provvedimento del 5.9.2024 non accettata da con conseguente violazione dell'obbligo di Controparte_2 salvataggio a suo carico ai sensi dell'art. 1914 c.c.; ed in ogni caso dichiarare l'obbligo di manleva entro i limiti Controparte_3
contrattualmente assunti, con applicazione della franchigia, dello scoperto di polizza e del massimale previsti in polizza;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
società per sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali – quantificati nella misura di € 258.000,00 – derivanti dall'inadempimento contrattuale di quest'ultima.
In particolare, parte attrice ha dedotto quanto segue:
- in data 12/01/2021 concludeva con (di seguito, ) Controparte_2 CP_2
contratto di videosorveglianza per la sua abitazione sita in Firenze, Via San Felice a Ema n.
29, comprensivo di installazione di n. 5 telecamere esterne per un controllo visivo dell'immobile anche da app sul cellulare, oltre che di controllo notturno con due punzonature notturne e servizio di pronto intervento tramite collegamento dell'impianto di allarme alla centrale operativa dalle ore 22:00 alle ore 06:00-;
- in data 14/05/2022, tre delle cinque telecamere installate dalla società di vigilanza si spegnevano improvvisamente;
comunicato il guasto, il interveniva con un proprio CP_2
tecnico solo in data 13/06/2022 con manutenzione non risolutiva, atteso che dopo meno di un'ora le telecamere cessavano nuovamente di funzionare;
5 R.G. 1034/2024 - in tale contesto, in data 26/06/2022 l'abitazione della sig.ra subiva una grave Parte_1
rapina a mano armata ai danni suoi e dei propri familiari, agevolata dal mancato funzionamento del sistema di videosorveglianza;
peraltro, nel periodo di tempo in cui i malviventi si sono trattenuti all'interno della proprietà della sig.ra la villa Parte_1
veniva controllata con visita notturna proprio dalla guardia giurata de , la quale, CP_2 tuttavia, non si avvedeva di quanto stava accadendo all'interno né delle anomalie presenti sul luogo;
- quanto ai danni patrimoniali subiti, come dichiarato in sede di denuncia penale presentata presso la Procura della Repubblica da parte del sig. , figlio dell'attrice, i CP_4
malviventi si sarebbero appropriati di numerosi beni di lusso (tra cui, borse, valigie, indumenti, bracciali, accessori) per un valore complessivo pari ad € 258.500,00-; lo stesso sig. , inoltre, riportava lesioni al volto e all'apparato uditivo;
CP_4
- anche in seguito all'accaduto e nonostante le ripetute richieste, il non interveniva a CP_2
ripristinare il funzionamento delle telecamere e, pertanto, la sig.ra , in data Parte_1
29/07/2022, inoltrava lettera di risoluzione immediata del contratto di vigilanza.
Ciò premesso in fatto, parte attrice ha dedotto l'inadempimento della società di vigilanza, la quale non intervenendo ad eliminare il malfunzionamento delle telecamere e svolgendo le punzonature notturne in modo del tutto superficiale avrebbe reso possibile la rapina occorsa il 26/06/2022; pertanto, insisteva nell'accoglimento della domanda risarcitoria formulata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/06/2023 si è costituita in giudizio la società contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_2 argomentato sia con riferimento all'asserito inadempimento contrattuale sia con riferimento al danno lamentato dall'attrice, contestato in punto di an e quantum debeatur; ferme le suddette contestazioni, la società convenuta ha chiesto di poter chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni onde essere dalla stessa manlevata e ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04/12/2023 si è costituita in giudizio la società
(di seguito, Controparte_3 Controparte_3
6 R.G. 1034/2024 contestando, in primo luogo, l'operatività della polizza assicurativa per tardiva denuncia del sinistro e, in ogni caso, il suo contenimento entro i limiti di massimale contrattualmente previsti;
con riferimento alla domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, aderendo alle difese già svolte da parte convenuta, ha ribadito l'insussistenza di alcuna inadempienza in capo alla società di vigilanza e, dunque, l'insussistenza di un nesso causale tra il suddetto asserito inadempimento e la rapina occorsa;
in ogni caso, poi, ha dedotto la ricorrenza di un concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. in capo a parte attrice.
Contestata, infine, anche la quantificazione del danno asseritamente patito, Controparte_3 ha concluso per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Celebrata la prima udienza di trattazione, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/09/2024, il Giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.-; preso atto del mancato accoglimento della suddetta proposta da parte della società convenuta, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato la presente udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Sull'eccezione di incapacità a testimoniare
In via del tutto preliminare occorre vagliare l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. sollevata da parte convenuta e da parte chiamata con riferimento ai sig.ri CP_4
e , i quali, in quanto proprietari dei beni sottratti nella rapina
[...] Controparte_5
occorsa il 26/06/2022, avrebbero un interesse giuridico attuale e concreto a partecipare al presente giudizio.
L'eccezione è infondata, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'incapacità a deporre, prevista dall'art. 246 c.p.c., si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto ad un determinato esito del processo né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da
7 R.G. 1034/2024 quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui” (cfr.
Cass. Civ. n. 27336/2021; Cass. Civ. n. 167/2018).
Ebbene, nel caso di specie la controversia verte sul rapporto contrattuale sorto unicamente tra la sig.ra e la società i sig.ri e Parte_1 Controparte_2 CP_4 CP_5
in quanto estranei al dedotto rapporto, non sono titolari di alcun interesse giuridico che legittimi la loro partecipazione al presente giudizio, rilevando il loro eventuale interesse di fatto ai soli fini della valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese.
Nel merito
1. La domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale formulata da parte attrice è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Occorre preliminarmente ricordare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.01, n. 13533).
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto il contratto per servizi di vigilanza concluso con la società in data 12/01/2021 avente ad oggetto l'abitazione della Controparte_2
sig.ra , sita in Firenze, via San Felice a Ema n. 29, il quale prevedeva Parte_1
l'espletamento dei seguenti servizi: controllo notturno con due punzonature notturne (cfr. lettera b) del contratto) e servizio di pronto intervento tramite collegamento dell'impianto di allarme alla centrale operativa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 a mezzo di controllo visivo con n. 5 telecamere – concesse in comodato d'uso - e a mezzo di collegamento GPRS (cfr. lettera c) del contratto); inoltre, alla voce “altri servizi qui specificati”, in aggiunta al sevizio di controllo mediante due visite notturne con orologio, si prevedevano anche due video ispettivi notturni (cfr. lettera e) del contratto) (cfr. doc. 1 di parte attrice).
8 R.G. 1034/2024 Parte attrice ha allegato, inoltre, l'inadempimento della società convenuta alle obbligazioni assunte, inadempimento che la stessa ritiene essere causalmente connesso alla rapina verificatasi in data 26/06/2022 nella sua abitazione.
In primo luogo, parte attrice deduce che la società non avrebbe provveduto al CP_2 ripristino dell'impianto di videosorveglianza nonostante i solleciti ricevuti in data
14/05/2022 e successivamente in data 13/06/2022; inoltre, in occasione della rapina verificatasi in data 26/06/2022, la visita notturna di controllo sarebbe stata effettuata in modo del tutto superficiale, tanto che la guardia giurata non si avvedeva della rapina in atto all'interno della proprietà.
1.1. Assolto, quindi, l'onere probatorio gravante su parte attrice in merito alla fonte del proprio dritto e all'allegazione dell'inadempimento, riservando ad esame successivo la prova della sussistenza del nesso eziologico tra il predetto inadempimento e il danno evento
– ovvero, la rapina – verificatosi, lo stesso non può dirsi per la società convenuta, sulla quale gravava l'onere di provare di aver esattamente eseguito le prestazioni inerenti al servizio di vigilanza assunto.
Quanto al malfunzionamento delle videocamere nel periodo compreso tra il 14/05/2022 e il
27/06/2022, lo stesso risulta confermato dal sig. , marito della sig.ra Parte_2
, la cui testimonianza risulta pienamente attendibile;
quest'ultimo, difatti, ha Parte_1
dichiarato che sia lui che la moglie avevano contatto il tecnico della società , tale CP_2
sig. , per segnalare il guasto e richiedere un intervento (cfr. verbale di udienza Per_1 del 11/04/2024: “E' vero, io ho con me sul cellulare lo storico delle chiamate al tecnico e della conversazione whatsapp tramite la quale avevo anche inviato le foto della videocamera non funzionante. Anche aveva parlato tutto il giorno con diversi addetti Pt_1
del proprio per segnalare il malfunzionamento;
e Il ci aveva detto di CP_2 CP_2
contattare il sig. che è il loro tecnico, non ricordo il suo cognome. E il sig. Per_1
ci aveva detto che non sarebbe potuto venire in loco perché doveva attendere Per_1
l'ordine di intervento da parte del ”). CP_2
Tale circostanza risulta, altresì, dalla conversazione Whatsapp prodotta da parte attrice che, per quanto scarna, risulta coerente con le suddette dichiarazioni;
difatti, in essa è indicata la
9 R.G. 1034/2024 data di due conversazioni - la prima avvenuta il 14 maggio 2022 (nello screenshot prodotto si legge in lingua spagnola “sab. 14 may”), la seconda tra il 15 giugno 2022 e il 21 giugno
2022 (ancora, nello screenshot si legge in lingua spagnola “mie. 15 jun” e “mar. 21 jun”) - contenenti l'invio delle fotografie degli schermi spenti delle telecamere a tale “ Persona_2
”, ovverosia, in lingua italiana, “ (cfr. doc. 8 di parte
[...] Persona_3
attrice).
Ebbene, si ritiene che tale soggetto, così indicato da parte attrice, corrisponda al sig.
, tecnico della società , il quale è intervenuto più volte presso Testimone_1 CP_2
l'abitazione della sig.ra sia per l'installazione che per la manutenzione delle Parte_1
telecamere, come risulta dai report prodotti da parte convenuta (cfr. doc. 11 di parte convenuta); tale circostanza, peraltro, rende superflua la contestazione di parte convenuta circa la necessità di comunicare esclusivamente per iscritto la presenza di eventuali malfunzionamenti, posto che risulta intercorsa tra le parti una diversa modalità di comunicazione di guasti e richieste di intervento.
Ciò chiarito, il sig. , chiamato a testimoniare all'udienza del giorno Testimone_1
11/04/2022, ha dichiarato di aver effettuato un intervento di riparazione presso l'abitazione della sig.ra in data 31/05/2022, all'esito del quale l'impianto di Parte_1
videosorveglianza risultava funzionante, ma nulla riferisce con riferimento ai dedotti malfunzionamenti successivi;
difatti, successivamente alla richiesta di nuovo intervento del
15/06/2022, non risulta provata l'esecuzione di alcuna ulteriore attività manutentiva da parte degli incaricati della società volta a risolvere il dedotto malfunzionamento.
A ciò si aggiunga, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, che il contratto di comodato relativo alle telecamere (cfr. doc. 3 di parte convenuta) non prevede che sia parte attrice a provvedere autonomamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi, ma stabilisce, al punto 6) che “sono a carico del comodante tutte le spese, i costi e gli oneri, nessuno escluso, relativi al buon funzionamento dell'apparecchio e alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria”; pertanto, sullo stesso gravano gli oneri e le spese relativi agli interventi di manutenzione, ma è evidente che detta attività risulta essere di competenza della società , la quale, in caso contrario, non avrebbe motivo CP_2
10 R.G. 1034/2024 di avvalersi di tecnici incaricati di eseguire interventi di manutenzione e ripristino degli impianti di videosorveglianza.
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, parte convenuta non ha fornito prova di essere intervenuta successivamente alle richieste di intervento del 15/06/2022 e di aver ripristinato l'impianto di videosorveglianza prima della rapina del 26/06/2022; tuttavia, ai fini per cui è causa, occorre interrogarsi sulla rilevanza che il suddetto inadempimento assume nella verificazione dell'evento delittuoso.
Ebbene, sul punto è necessario ricordare che tra i servizi di vigilanza offerti con il contratto vi era compresa anche l'effettuazione di due videoispezioni notturne (cfr. doc. 1 di parte attrice).
Sul punto, la società convenuta ha dedotto che tale servizio presuppone necessariamente l'inserimento dell'allarme da parte del cliente, risultando altrimenti in una violazione della privacy e della riservatezza dello stesso;
dunque, non avendo parte attrice inserito l'allarme la sera del 26/06/2022, detto servizio non poteva essere effettuato.
Tale assunto, tuttavia, non è condivisibile.
Innanzitutto, nel contrato non vi è alcun riferimento a tale asserito necessario presupposto, atteso che vi è la mera indicazione di “+ 2 video ispettivi notturni” (cfr. doc. 1 di parte attrice); inoltre, trattasi di servizio che va ad aggiungersi a quelli già previsti (ossia, il servizio di intervento su allarme e il servizio di punzonatura notturna), nell'ottica di fornire al cliente uno strumento ulteriore a tutela della propria sicurezza, che prescinde dall'allarme e, anzi, parrebbe verosimilmente volto ad assicurare un controllo anche in caso di suo mancato inserimento. Trattasi, a ben vedere, di servizio con il quale il cliente richiede che la società di vigilanza effettui due video ispezioni notturne che, prescindendo dall'inserimento o meno dell'allarme, consistono, piuttosto, in una vigilanza effettuata anche “da remoto”; in caso contrario, l'intero impianto di vigilanza e sicurezza sarebbe integralmente rimesso all'inserimento o meno dell'allarme da parte del cliente.
Quanto all'inadempimento lamentato con riferimento alle modalità con cui il controllo notturno fu eseguito la notte della rapina, parte attrice ha allegato la superficialità con cui le operazioni sarebbero state eseguite, posto che la guardia giurata non si sarebbe avveduta
11 R.G. 1034/2024 della presenza di porte e finestre aperte, né avrebbe dato importanza al mancato inserimento dell'allarme.
Ebbene, anche con riferimento all'esecuzione di detta prestazione, parte convenuta non ha dimostrato il proprio esatto adempimento.
Difatti, il servizio di vigilanza richiede che la guardia giurata effettui controlli attenti e meticolosi circa le condizioni presenti al momento della visita, rilevando la presenza di anomalie e curandosi di avvisare in tali casi la proprietà, accertando, dunque,
l'insussistenza di pericoli di intrusione da parte di terzi.
Nel caso di specie, la guardia giurata avrebbe dovuto dare rilievo tanto al mancato inserimento dell'allarme che alla presenza di porte e finestre aperte in piena notte, a prescindere da valutazioni personali (quali, la elevate temperature estive); difatti, come dichiarato dai testimoni sig. e sig. , in precedenti occasioni, in presenza di Pt_2 CP_4
anomalie, la guardia giurata aveva provveduto ad accertarsi della regolarità della situazione
(il teste ha dichiarato: “se durante i controlli loro notavano qualcosa di strano Pt_2
chiamavano la centralina per avvisare, e infatti tre giorni prima della rapina avevano notato la finestra della cucina aperta e di questo era stata informata la centrale che poi ci aveva chiamato per informarci a sua volta”; il teste ha dichiarato: “[…] se trovano CP_4
qualcuno gli chiedono se è tutto a posto e se è tutto regolare;
se vedono delle finestre aperte chiamano e chiedono se è tutto regolare e se è tutto a posto”).
Nessun approfondimento, invece, risulta essere stato effettuato da parte della guardia giurata incaricata del servizio la notte del 26/06/2022, sig. ; le Persona_4
dichiarazioni rese da quest'ultimo, difatti, risultano del tutto generiche, limitandosi a confermare di aver svolto il servizio, senza tuttavia fornire alcuna informazione ulteriore circa le modalità con cui detto servizio sarebbe stato espletato.
Ciò chiarito, pertanto, non può ritenersi raggiunta la prova in merito all'esatto adempimento di tale prestazione da parte della convenuta. CP_6
1.2. Accertata, quindi, la sussistenza di un inadempimento contrattuale imputabile alla società convenuta, occorre procedere all'esame circa la sussistenza o meno del nesso
12 R.G. 1034/2024 causale tra il suddetto inadempimento e la verificazione del danno evento, ovvero la rapina del 26/06/2022.
Sul punto, premesso che il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del
“più probabile che non”, indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione (cfr. Cass. Civ. n. 16581/2019), il Tribunale ritiene che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Difatti, laddove le telecamere fossero state funzionanti, la società di vigilanza avrebbe potuto effettuare almeno uno dei controlli videoispettivi previsti da contratto a partire dalle ore 22:00 e, pertanto, avrebbe potuto, più probabilmente che non, avvedersi dei movimenti anomali, della presenza dei malviventi nel giardino della villa o del loro ingresso nell'abitazione, intervenendo così tempestivamente;
oppure ancora, avrebbe potuto accorgersi dei malviventi mentre questi erano intenti a fuggire dalla tenuta, attivandosi ed impedendo la definitiva consumazione della rapina, considerata anche la loro permanenza all'interno della proprietà della sig.ra , protrattasi per quasi due ore. Parte_1
Allo stesso modo, un controllo accurato da parte della guardia giurata, sebbene successivo all'inizio dell'azione criminosa, avrebbe consentito l'attivazione tempestiva dei soccorsi e, dunque, un intervento utile ad impedire ai rapinatori di portare a termine la rapina.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, deve ritenersi accertato il nesso di causalità tra l'inadempimento e l'evento dannoso verificatosi il 26/06/2022.
Nella vicenda per cui è causa, tuttavia, anche la condotta tenuta dai soggetti presenti all'interno della villa non può ritenersi irrilevante ai fini della produzione dell'evento dannoso;
difatti, è circostanza pacifica che la sera del 26/06/2022 il sistema di allarme non sia stato attivato e, conseguentemente, quest'ultimo non è “scattato” nel momento in cui i malviventi si sono introdotti nella proprietà, impedendo il tempestivo intervento dei soccorsi;
pur non trattandosi di condotta materialmente posta in essere da parte attrice – creditrice della prestazione dedotta in contratto – si ritiene che la stessa rientri lato sensu nella sfera degli obblighi di diligenza e buona fede gravanti sui soggetti che si servono dell'abitazione in cui il sistema di allarme e videosorveglianza è installato.
13 R.G. 1034/2024 Ebbene, si ritiene che tale condotta abbia concorso, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.-, alla causazione dell'evento dannoso, sì che deve ritenersi fattore idoneo ad incidere causalmente sulla rapina verificatasi, con conseguente e proporzionale diminuzione del risarcimento del danno;
in particolare, questo Tribunale ritiene di dover ascrivere alla creditrice danneggiata la responsabilità nella produzione dell'evento dannoso nella misura del 40%.
Di conseguenza, va dichiarata, la responsabilità della società nella Controparte_2
misura del 60%.
1.3. Con riferimento alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla rapina, i testi escussi hanno dichiarato che i malviventi hanno sottratto i beni elencati da parte attrice nel proprio atto di citazione, tutti di proprietà dei sig.ri e oltre ad € 20.000,00 in CP_4 CP_5 denaro contante, per un valore complessivo pari ad € 258.000,00-.
Ebbene, in primo luogo, come correttamente osservato da parte attrice, la circostanza che i suddetti beni siano di proprietà di soggetti terzi risulta irrilevante ai fini per cui è causa, atteso che secondo il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “nel caso di stipula di un contratto di servizio di vigilanza privata, in mancanza di una diversa clausola nel contratto, l'istituto di vigilanza è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a sventare tempestivamente un furto subìto dal proprio cliente;
l'obbligo si estende all'intero contenuto dell'abitazione da proteggere. In caso contrario, l'istituto è tenuto al risarcimento dei danni commisurati al valore dei beni danneggiati o sottratti, siano questi di proprietà del cliente-contraente o di taluno dei componenti del suo nucleo familiare o con lui conviventi od anche di proprietà di terzi, nei confronti dei quali il contraente possa essere chiamato a rispondere” (cfr. Cass. Civ. n. 16195/2015).
Ciò premesso, confermata la sottrazione dei beni di cui all'elenco e, dunque, provata la sussistenza del danno conseguenza lamentato da parte attrice, si ritiene di poter procedere alla liquidazione di tale danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.-; difatti, il ricorso al criterio equitativo è consentito, in via sussidiaria, “al fine di colmare lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del pregiudizio, allorché sia obiettivamente impossibile
14 R.G. 1034/2024 o particolarmente difficile provare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è certa la sussistenza” (cfr. Cass. Civ. n. 22638/2016).
Nel caso specie, essendo i beni di cui si discute andati perduti in conseguenza della rapina e, dunque, essendo impossibile effettuare una esatta valutazione del loro valore, si ritiene congruo limitare il risarcimento all'importo risultante dalla sommatoria delle sole ricevute di acquisto prodotte da parte attrice e relative a beni acquistati prima del giorno 26/06/2022, data della rapina (cfr. doc. 5 di parte attrice).
Trattasi, in particolare, della ricevuta di acquisto per € 32.000,00 relativa a bracciale
“Cartier” e della ricevuta di acquisto per € 38.400,00 relativa a collana “Cartier”; i beni di cui alle ulteriori ricevute prodotte, invece, risultano acquistati in date successive all'evento criminoso (nello specifico 30/06/2022 e 02/07/2022) e, pertanto, non possono ritenersi inclusi tra i beni sottratti dall'abitazione.
Complessivamente, dunque, il danno subito dalla sig.ra deve essere Parte_1 determinato nell'importo di € 70.400,00-.
L'importo così liquidato (credito di valore) deve essere rivalutato dalla data in cui è stato monetariamente determinato (c.d. aestimatio) – quindi dalla data di acquisto dei suddetti beni - fino alla data della sua liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno
01/04/2025, data di pubblicazione della presente sentenza.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall' ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono
15 R.G. 1034/2024 calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni
Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/1990, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Tutto ciò premesso, all'importo di € 70.400,00 (pari al valore dei beni sottratti alla data del loro acquisto, risalente al mese di gennaio 2022) devono aggiungersi gli interessi maturati al 01/04/2025 per € 7.101,28 e la rivalutazione maturata al 01/04/2025 per € 8.729,60-, così per complessivi € 86.230,88-.
Con riferimento al danno biologico, infine, lo stesso risulta solo genericamente allegato da parte attrice mediante la produzione di una perizia medico-legale di parte e, tuttavia, non provato, atteso che parte attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria in tal senso.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, va pertanto Controparte_2 condannato al pagamento in favore di parte attrice della somma pari al 60 % di € 86.230,88
e dunque della somma di € 51.738,52 arrotondata per eccesso alla somma di € 51.739,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo effettivo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Sulla domanda di manleva
16 R.G. 1034/2024 Il formula domanda di manleva nei confronti della propria Controparte_2
compagnia assicurativa al fine di Controparte_3
essere dalla stessa tenuta indenne in ipotesi di accertamento di una propria responsabilità nella vicenda per cui è causa.
Ebbene, in primo luogo deve dichiararsi la decadenza ai sensi dell'art. 167 c.p.c. della compagnia assicurativa dal proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio – e, in particolare,
l'eccezione di inoperatività della polizza per tardiva denuncia del sinistro da parte dell'assicurata – stante la sua tardiva costituzione nel presente giudizio, avvenuta solo in data 04/12/2023 e, dunque, un giorno prima la data fissata per l'udienza di prima comparizione delle parti.
Ciò premesso, in sede di memoria difensiva conclusionale autorizzata, la compagnia assicurativa ha eccepito la violazione da parte della società Controparte_2 dell'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c.-, non avendo quest'ultima aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.-.
L'eccezione, tuttavia, è infondata.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di c.d. obbligo di salvataggio, il tenore dell'art. 1914 c.c. là dove dice che “l'assicurato deve fare quanto gli
è possibile per evitare o diminuire il danno”, quando allude all'obbligo di evitare sottende un'azione positiva dell'assicurato che si deve concretare in un'azione od omissione la quale collocandosi utilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno quando già essa risulti attivata valga ad evitarlo, cioè ad impedirlo, mentre, quando allude all'obbligo di diminuire il danno, fa riferimento ad un comportamento, positivo od omissivo, che si inserisce nella serie causale quando il pregiudizio si è già determinato in modo da impedirne la crescita ulteriore” (cfr. Cass. Civ. n. 14992/2016); dunque, vanno considerati di salvataggio – ai sensi dell'art. 1914 c.c. – gli interventi che, inserendosi nel processo causale, risultano idonei ad impedire la produzione, in tutto o in parte, o il completamento del danno. L'obbligo di salvataggio, quindi, risulta riferibile ai soli comportamenti in grado di elidere o diminuire l'entità del danno prodotto in capo al
17 R.G. 1034/2024 danneggiato e attiene a quei danni che l'assicurato può ancora evitare in quanto non ancora verificatisi.
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, essendo la condotta della società assicurata - consistente nella mancata adesione alla proposta del Giudice ex art. 185 bis c.p.c. - comportamento che fuoriesce dal processo causale che ha determinato la produzione dell'evento dannoso, lo stesso non può dirsi rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 1914
c.c. e, pertanto, la società di assicurazioni sarà tenuta a manlevare la propria assicurata secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione n. X100221527 (cfr. polizza prodotta dalla terza chiamata).
Ebbene, incontestata la ricaduta della fattispecie in esame nella sezione 3.02 RC
Contrattuale della suddetta polizza (si veda, ancora, il contratto versato in atti), la compagnia assicurativa è tenuta a manlevare e tenere indenne la società Controparte_2
nei limiti di massimale previsti e con applicazione della percentuale di scoperto
[...]
prevista dalla polizza.
Ebbene, all'art. 8 di detta polizza si stabilisce che in caso di RC Contrattuale si applichi uno scoperto del 10% con un minimo di € 10.000,00 ed un massimo di € 20.000,00 per ogni sinistro;
pertanto, applicato lo scoperto minimo pari ad € 10.000,00-, la società
[...]
è tenuta a manlevare e tenere indenne la propria assicurata di quanto quest'ultima CP_3
è tenuta a pagare in esecuzione della presente sentenza a parte attrice a titolo di capitale, interessi e spese, anche legali, in virtù del disposto di cui all'art. 1917 co. 3 c.c.-.
Spese di lite
Quanto alla domanda svolta dall'attrice nei confronti della convenuta, in considerazione dell'accoglimento della domanda per un importo all'incirca pari ad un quinto della originaria richiesta risarcitoria (accoglimento per € 51.739,00 a fronte della richiesta per €
258.000,00), si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di quattro quinti (4/5).
Per il residuo quinto (1/5) seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico di parte convenuta.
18 R.G. 1034/2024 Esse vengono liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, fatta applicazione del criterio del decisum, considerato l'accoglimento della domanda per un importo di poco superiore al limite inferiore dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00).
Quanto alla domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, le spese di lite vengono poste a carico di Controparte_3
è in applicazione del principio della soccombenza che la compagnia è chiamata
[...]
a rifondere le spese di lite alla convenuta, anche considerate le contestazioni sollevate in ordine alla copertura della polizza assicurativa che hanno obbligato Controparte_2
a difendersi sulla domanda di manleva spiegata nei confronti della propria compagnia assicurativa.
Esse vengono liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, fatta applicazione del criterio del decisum, considerato l'accoglimento della domanda per un importo di poco superiore al limite inferiore dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accerta e dichiara
l'inadempimento de alle obbligazioni nascenti dal contratto per Controparte_2 servizi di vigilanza del 12/01/2021 e, per l'effetto, condanna
a risarcire a i danni patrimoniali da questa subiti, Controparte_2 Parte_1 liquidandoli nell'importo complessivo di € 51.739,00 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 01/04/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
compensa
19 R.G. 1034/2024 per quattro quinti (4/5) le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta;
condanna alla refusione della residua frazione di un quinto (1/5) delle spese Controparte_2
di lite in favore di liquidate complessivamente in € 7.052,00 per compensi Parte_1
oltre € 786,00 per anticipazioni, 15% spese generali, CPA e IV come per legge;
condanna
a tenere indenne Controparte_3 Controparte_2 di quanto quest'ultima dovrà corrispondere a in forza della presente
[...] Parte_1
sentenza, applicata la franchigia di € 10.000,00 e comunque secondo quanto previsto nella parte motiva della presente sentenza;
condanna
alla rifusione delle spese di lite in Controparte_3 favore de liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre CP_2 Controparte_2
il 15% per spese generali, CPA e IV come per legge
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 01 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
20 R.G. 1034/2024