Decreto cautelare 16 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 29 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza breve 17 aprile 2025
Decreto collegiale 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 17/04/2025, n. 3380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3380 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03380/2025REG.PROV.COLL.
N. 00363/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.sul ricorso numero di registro generale 363 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avvocato Paola Zanellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici di quest’ultima siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 1311/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 il Consigliere Michele Tecchia e uditi per le parti l’Avvocato Paola Zanellato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato presso la segreteria del TAR Piemonte, i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, impugnavano gli atti con i quali il Consiglio di Classe della -OMISSIS-, in sede di scrutinio finale della Scuola secondaria di primo grado in cui è iscritto il figlio, stabiliva in data -OMISSIS- di non ammettere all’esame di stato di terza media il minore -OMISSIS-.
2. Con ordinanza collegiale n. 344 del 12 settembre 2024, il TAR Piemonte accoglieva l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati e disponeva la nuova formale convocazione del Consiglio di Classe per un rinnovato scrutinio dell’allievo con applicazione della normativa di legge prevista per gli studenti DSA, ai fini dell’eventuale ammissione all’Esame di Stato di terza media.
3. L’amministrazione resistente adempiva al remand recato dall’ordinanza cautelare e dunque rinnovava lo scrutinio dell’allievo con verbale del Consiglio di Classe del -OMISSIS-, con esito nuovamente negativo.
4. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato presso la segreteria del TAR Piemonte, parte ricorrente impugnava il provvedimento del -OMISSIS- con il quale l’amministrazione resistente confermava, a seguito di un rinnovato scrutinio, il giudizio di non ammissione all’esame di terza media del minore. Parte ricorrente chiedeva, altresì, la sospensione cautelare dell’atto impugnato.
Il ricorso per motivi aggiunti era affidato a due distinti motivi:
a) con il 1° motivo del ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente censurava il provvedimento di non ammissione in quanto adottato da un Consiglio di Classe in composizione diversa rispetto a quello che aveva adottato l’atto originariamente impugnato.
b) con il 2° motivo del ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente censurava la mancata applicazione, nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, degli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (redatto in ragione della condizione di disturbo dell’apprendimento da cui è affetto il ricorrente); a tal riguardo, il ricorrente sosteneva che l’Amministrazione non aveva prodotto in giudizio né le verifiche scritte che il minore aveva sostenuto nel corso dell’anno (nelle materie in cui egli è risultato insufficiente), né il piano didattico personalizzato dell’anno scolastico 2023/2024, con la conseguenza che non era possibile valutare se (e in che misura) il giudizio di inidoneità fosse stato correttamente motivato. Inoltre, veniva lamentata l’inidoneità della motivazione del giudizio di non ammissione all’esame di terza media, in quanto l’amministrazione non avrebbe preso adeguatamente in considerazione la condizione di DSA del ricorrente.
5. Alla camera di consiglio calendarizzata in data 12 dicembre 2024 per la trattazione dell’istanza di misure cautelari (istanza formulata anche con il ricorso per motivi aggiunti), il TAR Piemonte – previo avviso di rito – pronunziava una sentenza breve ex art. 60 c.p.a. recante:
a) la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse (atteso che l’atto gravato con il ricorso iniziale era stato sostituito – all’esito di una nuova istruttoria – da un nuovo atto sfavorevole);
b) la reiezione del ricorso per motivi aggiunti.
Nel dettaglio, i principali snodi argomentativi della sentenza appellata sono i seguenti:
a) quanto al 1° motivo del ricorso per motivi aggiunti, afferma il primo giudice che “ il motivo non è meritevole di accoglimento in quanto, in assenza di specifiche censure relative all’idoneità dei “nuovi” membri a comporre il consiglio di classe e ad altre circostanze specifiche e declinate in concreto che conducano a ritenere che la valutazione operata dall’organo collegiale non sia stata imparziale, non può affermarsi che la diversa composizione del collegio chiamato ad esprimersi a seguito del remand sulla valutazione del ricorrente sia idonea ad arrecargli un pregiudizio ”;
b) quanto al 2° motivo del ricorso per motivi aggiunti, sostiene il primo giudice che “ va condiviso l’orientamento già espresso dal Tribunale secondo cui, vertendosi in materia di causalità omissiva, va posto in capo alla parte ricorrente un onere di fornire la prova - anche in via presuntiva e probabilistica - del fatto che un più ampio utilizzo degli strumenti compensativi/dispensativi previsti dal PDP avrebbe, con alto livello di probabilità, migliorato i risultati scolastici della minore a tal punto da ribaltare i risultati deficitari ottenuti nel corso dell’anno (doc. 9 di parte resistente) e condurre a diverso esito lo scrutinio di fine anno (cfr. TAR Puglia - Lecce, Sez. III, 02/02/2024 n. 142; TAR Campania - Napoli, Sez. IV, 09/03/2021 N. 1571; TAR Veneto, Sez. I, 07/03/2018, n. 260)” (T.A.R. Piemonte, Sez. III, 2.11.2024, n. 1115). Tale principio, pur formulato in relazione alla valutazione di studenti della scuola secondaria di secondo grado, ben può trovare applicazione, per identità di ratio, anche al caso di specie, in quanto la pur differente configurazione dei presupposti per l’accesso alla classe successiva nell’ambito della scuola secondaria di primo grado non determina una diversa allocazione dell’onere di allegazione e prova circa la prospettata efficienza causale della mancata adozione degli strumenti compensativi sul rendimento scolastico dell’alunno. Con riferimento al caso di specie, pur volendo muovere dalla prospettazione di parte circa la mancata corretta attuazione del piano didattico personalizzato, non potrebbe comunque dirsi raggiunta la prova che l’integrale adozione delle misure compensative avrebbe consentito al ricorrente di ottenere giudizi idonei, complessivamente, a consentirgli l’accesso all’esame di terza media, anche tenuto conto delle plurime valutazioni non sufficienti riportate dal ricorrente, nelle materie italiano, inglese, francese, tecnologia, arte e immagine. In via esemplificativa, al fine di donare concretezza alla censura formulata, parte ricorrente avrebbe dovuto prendere in considerazione le singole prove di verifica svolte nel corso dell’anno nelle varie materie in cui è stata riportata una votazione conclusiva insufficiente (o quantomeno un “campione” significativo delle stesse) e verificare se l’applicazione delle singole misure compensative previste dal piano avrebbe consentito o meno al ricorrente, secondo un canone di verosimiglianza, di raggiungere la sufficienza (sia nelle singole prove che, di riflesso, nella valutazione complessiva resa all’esito dell’anno scolastico). Solo mediante una simile ricostruzione (dedotta in giudizio come oggetto di specifica allegazione e sottoposta al vaglio probatorio) la ricorrente avrebbe potuto giungere ad affermare l’illegittimità delle singole votazioni finali insufficienti nelle varie materie e, in prospettiva globale, l’illegittimità della complessiva valutazione di non ammissione all’esame di terza media. Né consentirebbe di giungere ad una diversa conclusione la considerazione per cui la parte ricorrente non era nella disponibilità degli elaborati scritti svolti nel corso dell’anno scolastico, con la conseguenza di non trovarsi concretamente nella condizione di articolare il ricorso nei termini sopra esposti. Infatti, a fronte di votazioni insufficienti già espresse in sede di scrutinio di fine anno (impugnate con ricorso principale) la parte ben avrebbe potuto attivarsi tempestivamente per ottenere l’accesso alla documentazione utile alla difesa in giudizio, ciò che invece è avvenuto (in data 3.11.2024, vedi istanza di accesso di cui al doc. 11 di parte ricorrente) solo a seguito dell’adozione del provvedimento di rivalutazione del -OMISSIS-, senza peraltro che la ricorrente abbia manifestato in giudizio l’intenzione di proporre un’integrazione (ai motivi aggiunti già proposti) all’esito dell’ostensione documentale, pur essendo stata “sentita” a norma dell’art. 60 c.p.a. circa la possibile definizione della controversia all’esito della camera di consiglio fissata per la decisione sull’istanza cautelare ”;
c) sempre in relazione al 2° motivo del ricorso per motivi aggiunti, il Consiglio di Classe ha correttamente valutato la condizione personale dell’alunno in questione, atteso che il giudizio finale di mancata ammissione all’esame di terza media risulta fondato “ non solo sul rendimento del ricorrente nelle materie oggetto di studio, bensì anche su circostanze (esposte dettagliatamente in sede di valutazione finale, vedi doc. 5 allegato al ricorso), sulle quali il disturbo da cui è affetto il ricorrente non spiega alcuna rilevanza. In particolare, sono state valorizzate le frequenti violazioni del regolamento scolastico e delle norme del vivere civile (con frequenti annotazioni disciplinari sul registro di classe), la circostanza che il minore non sempre costruisce rapporti corretti e positivi con compagni ed insegnanti, la poca regolarità della frequenza alle lezioni, in particolar modo nella parte iniziale della mattinata, il frequente mancato rispetto dei termini per le consegne e la partecipazione alle lezioni con interesse settoriale e/o talvolta incostante ”.
6. Con l’odierno appello, i genitori del minore insorgono avverso la summenzionata sentenza e ne chiedono interinalmente la sospensione cautelare, con contestuale ordine di “ disporre in via provvisoria ammissione con riserva all’Esame di Stato di terza media lo studente -OMISSIS- nominando immediatamente una Commissione d’Esame diversa da quella composta dal Consiglio di Classe -OMISSIS-Scuola secondaria di primo grado “-OMISSIS-” all’esito della Camera di Consiglio, ai sensi dell’art. 55 c.p.a. ”.
L’atto di appello è affidato ai seguenti motivi:
a) “ INAMMISSIBILITA’ E CONSEGUENTE NULLITA’ DEL VERBALE DI RIVALUTAZIONE N. 2 DEL -OMISSIS- PER TERMINE PERENTORIO SPIRATO ”. Con tale motivo, gli appellanti censurano la sentenza appellata per non avere rilevato che l’atto impugnato con il ricorso per motivi aggiunti ( id est il verbale del Consiglio di Classe del -OMISSIS- con cui è stata rivalutata la situazione del minore in ossequio al dictum dell’ordinanza cautelare del TAR Piemonte) sarebbe “inammissibile” per “tardività” della riunione del Consiglio di Classe, atteso che il termine perentorio entro il quale il Consiglio di Classe avrebbe dovuto tenersi in base all’ordinanza cautelare del TAR Piemonte scadeva in data 22 settembre 2024, mentre detto Consiglio è stato invece convocato soltanto in data -OMISSIS-;
b) “ ERROR IN IUDICANDO – COMPOSIZIONE DIVERSA DEL CONSIGLIO DI CLASSE ”. Con tale motivo, gli appellanti censurano la sentenza appellata nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto irrilevante il fatto che l’atto impugnato ( id est il verbale del -OMISSIS-) è stato adottato dal Consiglio di Classe in composizione diversa rispetto a quella del Consiglio di Classe che si era pronunziato negativamente la prima volta nel mese di giugno 2024. Affermano in proposito gli appellanti che “ Nello specifico nel Verbale del -OMISSIS- (doc.9) il Dirigente Scolastico che ha presieduto lo scrutinio finale era il Prof. -OMISSIS-, mentre nella seduta del Consiglio di Classe del -OMISSIS- la Dirigente Scolastica era la Prof.ssa -OMISSIS-; inoltre nel verbale del -OMISSIS-la docente di Geografia risulta essere la Prof.ssa -OMISSIS- mentre nel Consiglio di Classe di rivalutazione del -OMISSIS- la docente di Geografia risulta essere la Prof.ssa -OMISSIS-, che lo studente -OMISSIS- non ha mai avuto come insegnante, priva di cognizione per poter rivalutare concretamente la posizione curriculare del figlio degli appellanti. Appare illegittima una rivalutazione operata da docenti che non hanno né conosciuto lo studente né che erano presenti allo scrutinio di giugno, come ben evidenziato nel ricorso per motivi aggiunti, tenuto conto che lo studente -OMISSIS--OMISSIS-è DSA ed è portatore di handicap, e solo i docenti che lo hanno seguito durante l’anno potevano rivalutarlo, poiché conoscevano il PDP, e un docente estraneo al Consiglio di classe non poteva essere idoneo, anche se della stessa disciplina, in sede di scrutini finali; inoltre nel verbale del -OMISSIS- il consiglio di classe avrebbe dovuto indicare i motivi per cui veniva sostituita una docente ed il Dirigente Scolastico che lo presiede ”;
c) “ ERROR IN IUDICANDO – MANCATA APPLICAZIONE DEL PDP-ONERE DELLA PROVA ”. Con tale motivo, gli appellanti censurano la sentenza appellata nella parte in cui la stessa ha statuito che “ va posto in capo alla parte ricorrente un onere di fornire la prova anche in via presuntiva e probabilistica del fatto di un più ampio utilizzo degli strumenti compensativi/dispensativi previsti dal PDP avrebbe, con un alto livello di probabilità, migliorato i risultati scolastici della minore a tal punto da ribaltare i risultati deficitari ”. Osservano in proposito gli appellanti che la sentenza appellata disvelerebbe un malgoverno degli oneri allegatori e probatori, atteso che:
(i) gli appellanti avevano specificamente contestato in primo grado sia l’omessa adozione da parte dell’istituto scolastico degli strumenti compensativi/dispensativi, sia l’omessa consegna ai genitori del minore in questione del piano didattico personalizzato;
(ii) gli appellanti avevano inoltre dedotto a pag. 5 del ricorso per motivi aggiunti (oltre al summenzionato inadempimento) anche l’ulteriore circostanza che nelle materie in cui l’istituto scolastico aveva effettivamente adottato misure compensative/dispensative (segnatamente matematica, scienze, musica, storia ed educazione civica) il minore aveva conseguito la sufficienza, ciò costituendo una prova indiziaria del fatto che l’effettiva implementazione delle misure compensative/dispensative anche nelle altre materie (tra cui italiano, inglese e francese) avrebbe permesso al ricorrente di essere ammesso all’esame di terza media;
(iii) gli appellanti avevano articolato una specifica istanza istruttoria (reiterata in appello) volta ad ottenere l’esibizione documentale di tutte le verifiche di italiano, inglese, francese, arte e tecnologia, nonché del piano didattico personalizzato dell’anno scolastico 2023/2024 e del registro elettronico;
(iv) nel processo amministrativo di tipo impugnatorio il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, come si ricava dagli artt. 63, 64 e 65 c.p.a.
7. Con decreto cautelare monocratico, il Presidente – pur accogliendo la richiesta di abbreviazione dei termini processuali (con conseguente anticipazione della camera di consiglio al 28 gennaio 2025) – ha respinto l’istanza di misure cautelari ex art. 56 c.p.a., anche tenuto conto del fatto che il minore, come espressamente dichiarato dagli appellanti, “ ad oggi sta frequentando sia la classe III media presso l’Istituto -OMISSIS-in qualità di uditore per tre giorni alla settimana, in attesa della definizione del presente giudizio, e per due giorni alla settimana in accordo con la scuola -OMISSIS-frequenta il -OMISSIS--” con sede in -OMISSIS-, finalizzato alla qualifica professionale, alla specializzazione, alle abilitazioni professionali, all’inserimento lavorativo, alla frequenza di corsi tecnico-professionali, alla formazione per giovani, adulti, stranieri, disoccupati, disabili per tenerlo al passo con l’eventuale superamento dell’Esame di Stato ” (cfr. pag. 8 dell’atto di appello).
8. Con successiva ordinanza istruttoria pronunziata all’esito della camera di consiglio del 28 gennaio 2025, il Collegio ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 25 marzo 2025 e ha contestualmente assegnato all’Amministrazione appellata – ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a. – un termine di 30 giorni per produrre la seguente documentazione:
“ (a) copia delle verifiche a cui è stato sottoposto lo studente nell’anno scolastico 2023/2024 nelle materie Italiano, Inglese, Francese, Arte e Tecnologia;
(b) copia del Piano Didattico Personalizzato predisposto per lo studente in questione nell’anno scolastico 2023/2024;
(c) copia del registro elettronico della classe -OMISSIS-cui era inserito lo studente nell’anno scolastico 2023/2024;
(d) una relazione istruttoria volta ad illustrare le specifiche misure compensative e dispensative che sono state adottate nei confronti dello studente in questione nell’anno scolastico 2023/2024 ”.
9. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Istituto scolastico – benché costituitisi in giudizio con memoria di stile – non hanno provveduto ad assolvere agli incombenti istruttori prescritti dal Collegio.
10. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2025, il Collegio – dato avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 60 c.p.a. – ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
11. In NE IS , il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., tenuto conto che sono decorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione dell’appello e che il presente giudizio non richiede ulteriori integrazioni del contraddittorio e dell’istruttoria, avuto riguardo inoltre all’assenza di dichiarazioni di volontà di proporre eventuali motivi aggiunti, ricorsi incidentali o regolamenti di competenza e giurisdizione.
12. Fermo restando quanto precede, il Collegio ritiene necessario esaminare partitamente i singoli motivi di appello, stante la piena autonomia delle censure che sono da essi veicolate.
13. Per quel che concerne il primo motivo di appello (incentrato sull’asserita tardività del provvedimento del -OMISSIS- adottato dal Consiglio di Classe in sede di remand cautelare) va osservato che tale doglianza è in primo luogo inammissibile e comunque anche infondata .
Inammissibile perché articolata per la prima volta in appello (e non anche nel giudizio di primo grado) in violazione del divieto di motivi nuovi sancito dall’art. 104 c.p.a.
Infondata perché comunque l’obbligo di tempestività dell’ agere amministrativo – fatti salvi alcuni casi eccezionali non sussistenti nel caso di specie – forma oggetto di una regola di responsabilità (e non di una regola di validità ) sicchè la sua violazione non può mai ridondare nella caducazione del provvedimento amministrativo ma, al più, in una responsabilità per danni.
14. Per quel che concerne il secondo motivo di appello (incentrato sul fatto che i componenti del Consiglio di Classe del -OMISSIS- non corrisponderebbero agli insegnanti che il minore aveva avuto nel corso dell’anno scolastico 2023/2024) anch’esso sconta il vulnus dell’inammissibilità per violazione del divieto di novum sancito dall’art. 104 c.p.a.
Questa specifica doglianza non figura, infatti, tra le censure che gli odierni appellanti avevano articolato nel giudizio di primo grado con il ricorso per motivi aggiunti.
Nel ricorso per motivi aggiunti, invero, gli odierni appellanti non si erano specificamente doluti del fatto che i componenti del Consiglio di Classe del -OMISSIS- (il quale ha adottato in sede di remand cautelare il provvedimento di mancata ammissione alla terza media) erano diversi rispetto agli insegnanti che avevano seguito il minore durante l’anno scolastico 2023/2024.
Viene ora in rilievo, quindi, un’inammissibile integrazione censoria in appello di una doglianza genericamente formulata nel giudizio di primo grado; ciò, peraltro, proprio per ovviare ad un vulnus allegatorio riscontrato dalla stessa sentenza appellata, lì dove quest’ultima aveva condivisibilmente rilevato che la mera contestazione della diversa composizione soggettiva del Consiglio di Classe del -OMISSIS- (rispetto al Consiglio di Classe di giugno 2024) non può da sola bastare - in assenza di ulteriori allegazioni e contestazioni - a determinare l’invalidità delle relative determinazioni provvedimentali.
Anche il secondo motivo di appello va dichiarato quindi inammissibile per violazione del divieto di novum scolpito nell’art. 104 c.p.a.
15. Diversamente è a dirsi, invece, per il terzo motivo di appello, il quale appare fondato.
15.1. In proposito, la sentenza appellata prende le mosse dall’assunto secondo cui i genitori del minore – nel momento in cui contestano una condotta omissiva dell’istituto scolastico (e cioè un’inerzia nell’adozione di specifici strumenti compensativi/dispensativi di cui necessita il minore affetto da DSA in base al PDP) – sarebbero onerati di indicare puntualmente da un lato le verifiche scolastiche in cui il minore ha ottenuto l’insufficienza e, dall’altro lato , le misure compensative contemplate dal PDP, illustrando di volta in volta come tali misure, se adottate, avrebbero potuto impattare positivamente sull’esito delle verifiche scolastiche.
Ciò al fine di dimostrare (con una prova di natura presuntiva/probabilistica) la supposta efficienza causale dell’inerzia dell’istituto scolastico (il quale in tesi non ha attuato PDP) sull’esito negativo dell’anno scolastico.
Nel sostenere tale assunto, il giudice di prime cure evidenzia, altresì, una supposta “negligenza” probatoria in sede processuale degli appellanti, i quali – pur avendo appreso già nel mese di giugno 2024 l’esito negativo dell’anno scolastico – si sarebbero determinati soltanto in data -OMISSIS- (in occasione del ricorso per motivi aggiunti avverso la nuova determinazione del -OMISSIS-) a instare per l’accesso alla summenzionata documentazione ( id est verifiche scolastiche e PDP).
15.2. Ad avviso del Collegio, il capo di sentenza testè richiamato disvela un’errata valutazione del materiale allegatorio e probatorio formatosi nel giudizio di primo grado.
Ed infatti, il ricorso per motivi aggiunti articolato in primo grado – nel formulare la censura di mancata adozione delle misure compensative e nel denunciare l’assenza di riscontri documentali atti a suffragare la correttezza motivazionale del verbale del -OMISSIS- – conteneva:
a) sia una specifica contestazione delle misure compensative, avendo i ricorrenti puntualmente dedotto che l’istituto scolastico non aveva mai adottato (in relazione a talune materie scolastiche) alcuna misura compensativa/dispensativa in favore del minore affetto da DSA;
b) sia un’enunciazione indiziaria del fatto che le misure compensative applicate in alcune materie avevano permesso al minore di raggiungere la sufficienza, da ciò quindi inferendosi – sempre in via indiziaria – che l’eventuale adozione di altrettante misure compensative anche nelle altre materie avrebbe consentito al minore di raggiungere pure in queste ultime la sufficienza;
c) sia una specifica istanza istruttoria (reiterata in appello) avente ad oggetto nell’ordine: i) le prove scritte sostenute dall’alunno nell’anno scolastico 2023/2024 nelle materie italiano, inglese, francese, arte e tecnologia; ii) il Piano Didattico Personalizzato (o PDP); iii) la copia del registro elettronico.
A fronte di tale complessivo quadro allegatorio e probatorio stagliatosi nel giudizio di primo grado, quindi, il Collegio non ritiene condivisibile l’assunto del primo giudice secondo cui dovrebbero ricadere sugli odierni appellanti le conseguenze negative della mancata dimostrazione dell’incidenza causale (sull’esito negativo dell’anno scolastico) dell’omessa adozione delle misure compensative.
Va infatti rilevato, in senso contrario, che gli odierni appellanti hanno posto in essere tutte le iniziative processuali necessarie (quali quelle sopra nomenclate) per dimostrare il thema probandum del presente giudizio.
15.3. In ragione di quanto precede, pertanto, il Collegio – in ossequio al principio dispositivo con metodo acquisitivo che notoriamente permea il sistema impugnatorio nel giudizio amministrativo – ha adottato un’ordinanza istruttoria ex artt. 64 e 65 c.p.a. con cui l’Amministrazione intimata è stata compulsata ad esibire entro 30 giorni i seguenti documenti: a) le verifiche scritte sostenute dal minore nelle materie in contestazione; b) il Piano Didattico Personalizzato dell’anno 2023/2024; c) il registro elettronico; d) una relazione istruttoria sulle misure compensative/dispensative effettivamente applicate nei confronti del minore in questione.
L’ordinanza non è stata eseguita, atteso che l’Amministrazione intimata ha omesso di produrre i documenti richiesti.
15.4. Tanto chiarito, il Collegio non può che rilevare il difetto di motivazione che affligge il provvedimento impugnato.
In proposito, l’art. 5 della legge n. 170 del 2010 dispone che “1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, garantiscono: a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari ”.
Orbene, in questo quadro complessivo, l’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 122 del 2009, stabilisce – più nello specifico - che “ per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei ”.
Ciò posto, pacifico ed incontestato che il minore in questione è affetto da un DSA, non è revocabile in dubbio che l’istituto scolastico – pur avendo genericamente affermato con il verbale impugnato che “ il voto finale assegnato allo studente esprime il suo rendimento scolastico in relazione agli strumenti compensativi e dispensativi che ogni singolo insegnane ha opportunamente segnato nel Piano di Studio Personalizzato ” – cionondimeno non ha dimostrato (a fronte delle specifiche contestazioni della parte ricorrente) né il Piano di studio personalizzato, né le misure compensative e dispensative concretamente adottate, né l’adeguatezza di tali misure rispetto agli specifici problemi sofferti dal minore in questione.
Manca in atti, quindi, la prova del fatto che l’istituto scolastico abbia effettivamente valutato (in sede di adozione del provvedimento impugnato) la specifica situazione soggettiva dell’alunno.
Prova che, come visto, era onere dell’Amministrazione fornire a fronte delle specifiche allegazioni e contestazioni ritualmente formulate dalla parte ricorrente.
16. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, in riforma della sentenza appellata, l’appello va accolto in parte qua con esclusivo riguardo al terzo motivo di appello, con conseguente annullamento per difetto di motivazione del provvedimento del -OMISSIS- di mancata ammissione del minore all’esame di terza media, con ogni conseguente statuizione da adottarsi a cura dell’Istituto scolastico nel rispetto dei vincoli conformativi discendenti dalla presente sentenza.
In particolare, l’Istituto scolastico sarà tenuto ad assolvere, in fase di riedizione del potere, ai seguenti obblighi rimasti sinora violati nell’adozione degli atti sinora impugnati:
a) esplicitazione delle specifiche misure compensative e/o dispensative (previste dal piano di studio personalizzato) che sono state concretamente adottate nei confronti dello studente in questione, con particolare riferimento alle materie italiano, inglese, francese, arte e tecnologia;
b) esplicitazione dello specifico impatto che le suddette misure hanno avuto sull’esito delle verifiche sostenute dallo studente nelle materie sopra elencate.
17. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), accoglie l’appello nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento di mancata ammissione dell’alunno all’esame di terza media adottato in data -OMISSIS-, fermo restando l’obbligo dell’istituto scolastico di rideterminarsi nel rispetto dei vincoli conformativi discendenti dalla presente sentenza.
Condanna le amministrazioni intimate a rifondere le spese legali del doppio grado di giudizio in favore degli odierni appellanti e le liquida in misura complessivamente pari ad € 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.