Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2002, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
REPU0.06.04 /02 ALTAN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.4806/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron..1616 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 16.10.01 Dott. Massimo GENGHINI Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato e presso di essa domiciliato a via dei Portoghesi, 12 in Roma;
- ricorrente -
contro 3887 LR SA - intimata - 1 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n.241 del 27.2.1998 Reg. gen. n.691/97 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.10.2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 27.2.1998 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'appello proposto da SS ER nei confronti del Ministero dell'Interno, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo che aveva condannato il Ministero al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi, decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, sui ratei di pensione di inabilità erogati in ritardo. Osservava in motivazione che il diritto era provato dal libretto nominativo e che esso non era estinto per prescrizione. In ordine a questa eccezione, premesso che al diritto agli accessori è applicabile la prescrizione decennale, riteneva che questa decorresse, a sensi dell'art.2935 c.c., solo dal momento del pagamento degli arretrati, non essendo prima azionabile il diritto in quanto il creditore non poteva lamentare un inadempimento dell'Amministrazione. Accertava, quindi, che tra la data del pagamento degli arretrati -2- e quella del deposito del decreto ingiuntivo non era decorso il decennio. Rilevava, peraltro, che in primo grado era stata proposta solo l'eccezione di prescrizione quinquennale e che quindi in appello non poteva accogliersi l'eccezione di prescrizione decennale. Confermava pertanto il decreto opposto, condannando il Ministero al pagamento di metà delle spese dei due gradi e compensando l'altra metà. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo il Ministero dell'Interno, l'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il Ministero dell'Interno, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 c.c. e 129 comma 1 del r.d.l.n. 1827 del 1935 ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), premesso che tra la data di riscossione degli arretrati della prestazione assistenziale e quella di notificazione del decreto ingiuntivo era decorso più di un quinquennio, osservava che con il pagamento del capitale il termine il credito, anche per gli accessori, che partecipano della stessa natura del credito principale, era divenuto liquido e conseguentemente il termine di prescrizione per essi era divenuto quinquennale. Aggiungeva che, avvenuta la liquidazione del capitale, anche il credito per gli accessori è liquidabile in base a parametri oggettivi e quindi soggetto al medesimo termine quinquennale di prescrizione. -3- La censura è infondata. Il principio costantemente affermato da questa Corte che ai ratei di pensione si applica la prescrizione decennale si fonda sul rilievo che i crediti nei confronti della P.A. divengono liquidi solo quando siano ultimate le procedure amministrative di spesa e solo da tale momento il termine di prescrizione da decennale diviene quinquennale in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2948 c.c. e 129 comma 1 del RDL n. 1827 del 1935. Consegue che anche per gli accessori, che partecipano della medesima natura del capitale, solo il completamento del procedimento amministrativo di spesa determina l'applicabilità del prescrizione più breve (Cass. n. 7882 del 1997, n.292, n.6006 e 9803 del 1998, n.13255 del 1999, n.9825 del 2000). E' invece irrilevante la determinabilità del credito attraverso parametri oggettivi che, peraltro, sussistono sempre anche per la parte principale della prestazione assistenziale, la cui misura è determinata per legge. Il ricorso va pertanto rigettato. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo il ricorrente soccombente e l'intimata non costituita.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 16.10.2001 Il Presidente Il Consigliere est. luse in fugh Fernanduske IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 21 GEN. 200Z - 4- oggi, IL CANCELCANCEELLIERE