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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 246/2022.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 246/2022 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. VITTORIO MILARDI Parte_1 C.F._1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, con l'avv. FERDINANDO PIETROPAOLO (C.F. C.F._4
CodiceFiscale_5 Email_2
-appellati-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Reggio
Calabria, depositata e comunicata il 5/04/2022 ed emesso a definizione del procedimento n.
1722/2019 R.G..
* * *
Pagina 1 di 3 R.G. 246/2022.
Conclusioni delle parti
Come in atti.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato la parte ha instaurato Parte_1
l'odierno giudizio di gravame al fine di conseguire la riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter
c.p.c. del 5/04/2022 del Tribunale di Reggio Calabria, evidenziando:
(a) l'intervento della come intervento adesivo autonomo;
Controparte_2
(b) l'inammissibilità ed illegittimità della domanda avanzata dall'interveniente come domanda autonoma;
(c) l'erroneità altresì della pronuncia in merito alle spese processuali.
I.2.- Con comparsa del 7.09.2022 si sono poi costituite le parti appellate
[...]
e , entrambe contestando le avverse prospettazioni e CP_1 Controparte_2
chiedendo di dichiarare inammissibile e rigettare l'appello, nonché la Controparte_1
altresì proponendo appello incidentale.
I.3.- All'esito, poi, dell'udienza del 13.02.2025, preso atto dell'intervenuto decesso della parte appellante , dichiarato dal suo difensore, il giudizio è stato interrotto. Parte_1
I.4.- A seguito di ciò, con provvedimento del 27.-28.05.2025, considerata la mancata riassunzione o prosecuzione entro il termine ex art. 305 c.p.c. e la rilevabilità officiosa dell'estinzione, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 10.07.2025 per le relative statuizioni.
I.5.- A tale udienza le parti appellate hanno poi depositato note scritte, insistendo per la pronuncia di estinzione, e la causa è stata assegnata a sentenza per la pronuncia di estinzione.
II.- A fronte di ciò, il giudizio va ovviamente dichiarato estinto e ne va ordinata l'immediata cancellazione dal ruolo, ai sensi dell'art. 307, co. 3, c.p.c..
Pagina 2 di 3 R.G. 246/2022.
II.1.- A tal riguardo, infatti, occorre osservarsi che il processo si è interrotto ex art. 300 c.p.c. e che non è stato proseguito o riassunto prima del decorso del termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c. qui ratione temporis applicabile, a ciò pertanto pacificamente conseguendo, con declaratoria anche ex officio (trattandosi di procedimento instaurato dopo il 4.07.2009),
l'estinzione del processo.
III.- Ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., le spese del processo restano poi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 246/2022
R.G., avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Reggio Calabria, depositata e comunicata il 5/04/2022 ed emesso a definizione del procedimento n. 1722/2019 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ORDINA che la causa sia cancellata dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del presente processo d'appello;
2) SPESE a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto dell'11 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 3 di 3
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 246/2022 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. VITTORIO MILARDI Parte_1 C.F._1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, con l'avv. FERDINANDO PIETROPAOLO (C.F. C.F._4
CodiceFiscale_5 Email_2
-appellati-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Reggio
Calabria, depositata e comunicata il 5/04/2022 ed emesso a definizione del procedimento n.
1722/2019 R.G..
* * *
Pagina 1 di 3 R.G. 246/2022.
Conclusioni delle parti
Come in atti.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato la parte ha instaurato Parte_1
l'odierno giudizio di gravame al fine di conseguire la riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter
c.p.c. del 5/04/2022 del Tribunale di Reggio Calabria, evidenziando:
(a) l'intervento della come intervento adesivo autonomo;
Controparte_2
(b) l'inammissibilità ed illegittimità della domanda avanzata dall'interveniente come domanda autonoma;
(c) l'erroneità altresì della pronuncia in merito alle spese processuali.
I.2.- Con comparsa del 7.09.2022 si sono poi costituite le parti appellate
[...]
e , entrambe contestando le avverse prospettazioni e CP_1 Controparte_2
chiedendo di dichiarare inammissibile e rigettare l'appello, nonché la Controparte_1
altresì proponendo appello incidentale.
I.3.- All'esito, poi, dell'udienza del 13.02.2025, preso atto dell'intervenuto decesso della parte appellante , dichiarato dal suo difensore, il giudizio è stato interrotto. Parte_1
I.4.- A seguito di ciò, con provvedimento del 27.-28.05.2025, considerata la mancata riassunzione o prosecuzione entro il termine ex art. 305 c.p.c. e la rilevabilità officiosa dell'estinzione, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 10.07.2025 per le relative statuizioni.
I.5.- A tale udienza le parti appellate hanno poi depositato note scritte, insistendo per la pronuncia di estinzione, e la causa è stata assegnata a sentenza per la pronuncia di estinzione.
II.- A fronte di ciò, il giudizio va ovviamente dichiarato estinto e ne va ordinata l'immediata cancellazione dal ruolo, ai sensi dell'art. 307, co. 3, c.p.c..
Pagina 2 di 3 R.G. 246/2022.
II.1.- A tal riguardo, infatti, occorre osservarsi che il processo si è interrotto ex art. 300 c.p.c. e che non è stato proseguito o riassunto prima del decorso del termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c. qui ratione temporis applicabile, a ciò pertanto pacificamente conseguendo, con declaratoria anche ex officio (trattandosi di procedimento instaurato dopo il 4.07.2009),
l'estinzione del processo.
III.- Ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., le spese del processo restano poi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 246/2022
R.G., avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Reggio Calabria, depositata e comunicata il 5/04/2022 ed emesso a definizione del procedimento n. 1722/2019 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ORDINA che la causa sia cancellata dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del presente processo d'appello;
2) SPESE a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto dell'11 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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