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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/10/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1133/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1133/2020 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, via Dante Alighieri n.31, presso lo studio dell'Avv. Marco Miraglia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Gen. Cambria n. 96, presso lo studio dell'Avv. Cosimo Pietro Paolo Messina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Convenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione del Controparte_1 sinistro asseritamente verificatosi in data 04.06.2019, allorché l'attore - nel percorrere a piedi il marciapiede lato monte di via Guglielmo Marconi, all'altezza del civico 114, di Barcellona Pozzo di
Gotto - rovinava al suolo a causa della rottura di un tombino in ferro coperto da carte e instabile, privo di segnalazione, riportando svariate lesioni.
L'attore riferiva di essere stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di Milazzo, ove gli venivano diagnosticato: “Trauma cranico facciale, frattura comminuta delle ossa nasali e in particolare alla base del seno frontale sul versante sinistro;
Frattura composta della base del seno pagina 1 di 8 N. R.G. 1133/2020
mascellare destro;
algia post-trauma mano sinistra e frattura del polso destro che comportava
l'applicazione di stecca gessata”, con prognosi di giorni trenta.
Deduceva quindi che a seguito del sinistro lo stesso riportava postumi invalidanti permanenti e temporanei, la cui responsabilità risultava unicamente ascrivibile al Controparte_1
, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussistendo il nesso di causalità tra il bene in custodia ed il danno
[...] subito, atteso che “l'evento dannoso si è verificato per una assenza totale di manutenzione da parte del
infatti il tombino, arrugginito e senza nessuna manutenzione, si rompeva Controparte_2 al momento del passaggio del ricorrente, che inciampava con il piede, cadendo quindi al suolo”.
Chiedeva – previa assunzione delle prove orali ed espletamento di CTU medico legale – la condanna del convenuto “al risarcimento di tutti i danni biologici conseguenti alle lesioni subite dal CP_1 dott. , in conseguenza dell'evento dannoso descritto in premessa, nella misura di euro Parte_1
40.000,00 o in quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia”, oltre al danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico – in quanto “il ricorrente ha riportato dei notevoli danni fisici che hanno comportato la modifica delle sue abitudini e degli assetti della sua vita quotidiana” – con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 16.02.2021, il Controparte_1 contestava la domanda attorea, eccependo: l'insussistenza del diritto del al risarcimento del Pt_1 danno in forza del principio di autoresponsabilità del danneggiato, atteso che “se quest'ultimo, infatti, avesse tenuto una condotta più diligente, prestando maggiore attenzione ai suoi passi, anche in considerazione delle predette condizioni di luminosità, non avrebbe mai subito alcun danno”; all'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. atteso che “l'estensione del territorio comunale e delle strade urbane, sia tale da rendere impossibile una qualsiasi potere di controllo e di vigilanza normalmente esercitatile sulle cose in custodia”; la sussistenza del caso fortuito, in ragione dell'imprevedibilità della rottura del tombino;
l'insussistenza dei presupposti dell'illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c., CP_ difettando “i requisiti tipici dell'insidia o trabocchetto, tali da produrre la responsabilità dell' convenuto”, oltre che il nesso eziologico tra il sinistro e le lesioni asseritamente riportate e della condotta colposa.
Chiedeva, dunque, il rigetto integrale dell'avversa domanda, perché infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, l'accertamento della concorrente e prevalente responsabilità di parte attrice nella causazione del sinistro e, in via ancor più gradata, accertare l'effettività del danno sofferto dall'attore, con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 2 di 8 N. R.G. 1133/2020
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 07.04.2023 il Giudice istruttore, in persona di altro decidente, ammetteva le prove orali richieste da parte attrice.
Escussi i testi secondo i capitolati ammessi, con successiva ordinanza del 12.11.2024 veniva disposta
CTU medico-legale, con nomina all'uopo del dr. il quale depositava l'elaborato Persona_1 definitivo in data 02.01.2025.
Indi, all'udienza dell'08.10.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Ciò premesso, e passando alla disamina del merito dell'odierna controversia, deve osservarsi, in punto di diritto, che in forza di quanto disposto dall'art. 2051 c.c., “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”. Nel declinare la portata della citata norma nell'ambito della peculiare fattispecie della responsabilità per omessa manutenzione di beni demaniali, la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica” (ex multis v. Cassazione civile sez. III - 09/03/2020, n.
6651; cfr. nel medesimo senso anche Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, n.12166).
In relazione alla fattispecie in esame, la Suprema Corte (ex multis cfr. Cassazione civile sez. III,
19/03/2009, n.6665) ha, peraltro, ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 2051 c.c. anche in relazione agli impianti della rete fognaria comunale, i quali rientrano nella sfera di controllo dell'ente locale, che in quanto custode è tenuto a rispondere, ai sensi degli art. 2051 c.c., dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova, su di lui incombente, del fortuito, ossia che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (cfr. Cass. civile sez. III,
06/06/2008, n.15042).
pagina 3 di 8 N. R.G. 1133/2020
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda avanzata da deve ritenersi fondata e va, pertanto, accolta in forza della seguente motivazione. Parte_1
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di parte convenuta afferente all'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. in ragione dell'estensione della res, atteso che - ormai pacificamente - la Suprema Corte ha affermato che “affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta
(identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 c.c” (Cass. civile sez. III,
06/06/2008, n.15042).
Ebbene, nel caso di specie l'attore deve ritenersi raggiunta la prova in ordine al verificarsi dell'evento dannoso descritto in citazione nonché alla sua riconducibilità eziologica al cattivo stato di manutenzione del tombino in custodia – circostanza non contestata – del Controparte_1
.
[...]
Ed invero, il teste , escusso all'udienza del 14.12.2023, ha riferito di trovarsi in Testimone_1 compagnia del al momento del sinistro, narrando che “il finiva nel tombino”, e che “il Pt_1 Pt_1 tombino era rettangolare, di ferro, instabile e privo di segnalazione (…) il aveva un piede nel Pt_1 tombino e il corpo sul marciapiede (…) ho notato che il aveva messo il piede dentro il tombino Pt_1
e la basola si presentava alzata”. Ha aggiunto, altresì, che l'attore presentava il volto pieno di sangue e lamentava dolori al braccio.
Le dichiarazioni rese dal teste, disinteressato e presente al momento del fatto, oltre a doversi ritenere dotate di un adeguato grado di credibilità poiché sufficientemente circostanziate in ordine alle condizioni di tempo e di luogo, risultano corroborate dalla documentazione versata in atti da parte attrice, ed in particolare dal compendio fotografico e dal verbale di sopralluogo della Polizia
Municipale del 03.09.2019, che ha evidenziato una situazione di pericolo tale da richiedere interventi manutentivi “onde escludere ed evitare ulteriori pericoli alla pubblica incolumità”. La dinamica narrata dall'attore risulta, in via ulteriore, confermata dalla documentazione medica rilasciata in pari pagina 4 di 8 N. R.G. 1133/2020
data dal Presidio Ospedaliero G. Fogliani di Milazzo – U.O. Pronto Soccorso (cfr. all. all'atto di citazione), dalle quali emerge la riconducibilità delle lesioni lamentate al sinistro occorso.
Per ciò che concerne le difese articolate dal , deve ritenersi che Controparte_1 quest'ultimo non abbia fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare che l'evento dannoso fosse addebitabile a circostanze estrinseche ovvero non eliminabili attraverso l'immediata e diligente attivazione del custode o, ancora, al caso fortuito. Non può che evidenziarsi, a tal proposito, che nell'invocare la sussistenza dell'esimente il non ha in alcun modo dimostrato – e per vero CP_1 neppure allegato – alcuna circostanza o fatto tale da assumere i caratteri dell'imprevedibilità ed eccezionalità richiesti dal sopra citato indirizzo ermeneutico al fine della configurabilità del caso fortuito, essendosi invece limitato a lamentare l'imprevedibilità della rottura del tombino.
Tale circostanza pare smentita dalla documentazione fotografica versata in atti dall'attore, dalla quale si evince lo stato di avanzata usura del tombino in parola, sicché la responsabilità per i danni derivanti dal sinistro de quo non può che ritenersi addebitabile al contegno omissivo del custode-proprietario del bene, il quale non risulta essersi immediatamente attivato al fine di sostituire o segnalare l'anomalia del tombino fognario.
Né può, nel caso in esame, predicarsi la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso.
Al riguardo, va evidenziato che la consolidata giurisprudenza di merito ha affermato che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.
Segnatamente, nel caso di specie, la peculiarità dell'insidia – definita dalla stessa difesa di parte convenuta come “evento veramente inimmaginabile” - induce a ritenere che la situazione di danno non poteva essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del , delle cautele normalmente Pt_1 attese e prevedibili in rapporto alle circostanze di fatto.
pagina 5 di 8 N. R.G. 1133/2020
In definitiva, all'esito di un giudizio probabilistico di regolarità causale, condotto alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo l'id quod plerumque accidit, deve ritenersi che la condotta del danneggiato non sia caratterizzata da alcuna efficienza causale idonea ad assumere rilievo nell'ambito della valutazione del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., nel senso sopra precisato.
Venendo alla determinazione del quantum risarcitorio, ed in particolare con riferimento alle lesioni riportate da , dalla relazione peritale a firma del C.T.U. dr. nei Parte_1 Persona_1 confronti della quale non sono state mosse osservazioni dalle parti e da ritenersi redatta secondo un iter argomentativo pienamente condivisibile in quanto scevro da vizi logici e incongruenze, è emerso che l'odierno attore ha riportato, a seguito del sinistro, “Postumi di frattura del massiccio facciale o della mandibola ( escluse le fratture dei condili mandibolari e le fratture delle ossa nasali) con turbe disfunzionali di lieve grado ( dal 2 al 5%). Postumi di frattura delle ossa nasali e/o del setto fino alla stenosi nasale assoluta monolaterale con lieve alterazione del profilo nasale ( dal 2 al 6%) Polso
Rigidità con riduzione della metà della flesso estensione 6% d.; 5%” (cfr. pag. 4 della relazione del
CTU).
Il C.T.U., pertanto, sulla scorta delle tabelle vigenti, ha effettuato la quantificazione della percentuale di danno biologico nella misura del 10-11%, accertando altresì una “l'invalidità temporanea relativa di gg. 30 al 70% e gg. 30 al 50% e 40 al 30%” (cfr. pag. 4 della relazione del CTU).
Conseguentemente, nella liquidazione del danno deve farsi applicazione delle tabelle del Tribunale di
Milano (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/06/2011, n.12408), con la precisazione che dette tabelle, nella formulazione successiva al 2011, già considerano sia il danno biologico che quello morale derivante dalla sofferenza provata in relazione alle gravi lesioni riportate (v. Cass., sez. III, 15 maggio
2018, n. 11754, secondo cui: “Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione”). pagina 6 di 8 N. R.G. 1133/2020
Nel caso di specie, parte attrice non ha provato – né per vero allegato - la sussistenza di ulteriori pregiudizi di carattere non patrimoniale che consentano di ritenere che il pregiudizio morale ed esistenziale esuli da quello “ordinario”, sulla base dei quali è stato già determinato il danno biologico, sia in ordine alla sofferenza interiore che in relazione alle conseguenze sulla vita di relazione (cfr.
Cassazione civile sez. III - 20/01/2023, n. 1870).
Tanto premesso il danno biologico va liquidato sulla base dei criteri tabellari elaborati dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione (cfr. Cass. civile sez. III, 19/12/2019 n.33770) e considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 65) che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. In particolare, considerato come Punto base I.T.T. € 115,00 e l'età del danneggiato al momento del sinistro (65 anni), il risarcimento del danno subito da Parte_1
può determinarsi in complessivi € 23.054,00, di cui € 17.674,00 a titolo di danno biologico
[...] permanente (10%), ed € 5.290,00 a titolo di danno biologico temporaneo come di seguito ripartito: €
2.415,00 a titolo di danno da invalidità temporanea parziale al 70% per giorni trenta, € 1.725,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per giorni trenta ed € 1.150,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% per giorni quaranta.
Trattandosi di debito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, su tale somma devalutata alla data della verificazione del sinistro e, successivamente, rivalutata sulla base degli indici Istat del costo della vita - con decorrenza dalle date in cui è stato monetariamente determinato (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio) - sono dovuti al gli interessi c.d. “compensativi”, che, in Pt_1 mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza al saldo.
Quanto, invece, al preteso danno morale, va osservato che seppur sia ormai pacifico che allo stesso possa riconoscersi autonoma consistenza laddove esprima profili di pregiudizio non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, deve tuttavia ritenersi che, al fine di prospettare correttamente un'erronea pretermissione di tali profili,
è necessario che il danneggiato deduca di avere specificamente patito pregiudizi soggettivi non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore (cfr. Cass.
Cassazione civile sez. III - 29/04/2020, n. 8391). pagina 7 di 8 N. R.G. 1133/2020
La risarcibilità del danno biologico e, al contempo, di quello morale postula, dunque, la specifica allegazione e prova dei due diversi tipi di pregiudizio subiti da parte dell'asserito danneggiato, in ossequio ai canoni propri della distribuzione dell'onere probatorio nelle cause di responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Venendo al caso di specie ed in coerenza a quanto rilevato, in difetto di specifica allegazione e prova in ordine ad asseriti pregiudizi morali ovvero di una sofferenza psichica riconducibile al sinistro oggetto di causa, deve ritenersi l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento in parte qua della domanda.
In conclusione, deve essere riconosciuta ad , a titolo di risarcimento del danno, la Parte_1 somma complessiva di € 23.054,00, oltre interessi nella misura di cui in parte motiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Controparte_1
nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa – tenuto
[...] conto dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno - ed all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri ricompresi tra i minimi ed i medi tabellari di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022. A fronte dell'ammissione di al beneficio del gratuito Parte_1 patrocinio, il pagamento delle spese di lite va eseguito in favore dello Stato.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio per come in atti già liquidate vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1133/2020, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- condanna il al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 del complessivo importo di € 23.054,00 quale risarcimento del danno per i fatti di causa, oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- condanna il alla refusione, in favore di parte attrice, Controparte_1 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali,
Iva e Cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115;
- pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.
Barcellona Pozzo di Gotto, 08.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1133/2020 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, via Dante Alighieri n.31, presso lo studio dell'Avv. Marco Miraglia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Gen. Cambria n. 96, presso lo studio dell'Avv. Cosimo Pietro Paolo Messina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Convenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione del Controparte_1 sinistro asseritamente verificatosi in data 04.06.2019, allorché l'attore - nel percorrere a piedi il marciapiede lato monte di via Guglielmo Marconi, all'altezza del civico 114, di Barcellona Pozzo di
Gotto - rovinava al suolo a causa della rottura di un tombino in ferro coperto da carte e instabile, privo di segnalazione, riportando svariate lesioni.
L'attore riferiva di essere stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di Milazzo, ove gli venivano diagnosticato: “Trauma cranico facciale, frattura comminuta delle ossa nasali e in particolare alla base del seno frontale sul versante sinistro;
Frattura composta della base del seno pagina 1 di 8 N. R.G. 1133/2020
mascellare destro;
algia post-trauma mano sinistra e frattura del polso destro che comportava
l'applicazione di stecca gessata”, con prognosi di giorni trenta.
Deduceva quindi che a seguito del sinistro lo stesso riportava postumi invalidanti permanenti e temporanei, la cui responsabilità risultava unicamente ascrivibile al Controparte_1
, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussistendo il nesso di causalità tra il bene in custodia ed il danno
[...] subito, atteso che “l'evento dannoso si è verificato per una assenza totale di manutenzione da parte del
infatti il tombino, arrugginito e senza nessuna manutenzione, si rompeva Controparte_2 al momento del passaggio del ricorrente, che inciampava con il piede, cadendo quindi al suolo”.
Chiedeva – previa assunzione delle prove orali ed espletamento di CTU medico legale – la condanna del convenuto “al risarcimento di tutti i danni biologici conseguenti alle lesioni subite dal CP_1 dott. , in conseguenza dell'evento dannoso descritto in premessa, nella misura di euro Parte_1
40.000,00 o in quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia”, oltre al danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico – in quanto “il ricorrente ha riportato dei notevoli danni fisici che hanno comportato la modifica delle sue abitudini e degli assetti della sua vita quotidiana” – con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 16.02.2021, il Controparte_1 contestava la domanda attorea, eccependo: l'insussistenza del diritto del al risarcimento del Pt_1 danno in forza del principio di autoresponsabilità del danneggiato, atteso che “se quest'ultimo, infatti, avesse tenuto una condotta più diligente, prestando maggiore attenzione ai suoi passi, anche in considerazione delle predette condizioni di luminosità, non avrebbe mai subito alcun danno”; all'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. atteso che “l'estensione del territorio comunale e delle strade urbane, sia tale da rendere impossibile una qualsiasi potere di controllo e di vigilanza normalmente esercitatile sulle cose in custodia”; la sussistenza del caso fortuito, in ragione dell'imprevedibilità della rottura del tombino;
l'insussistenza dei presupposti dell'illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c., CP_ difettando “i requisiti tipici dell'insidia o trabocchetto, tali da produrre la responsabilità dell' convenuto”, oltre che il nesso eziologico tra il sinistro e le lesioni asseritamente riportate e della condotta colposa.
Chiedeva, dunque, il rigetto integrale dell'avversa domanda, perché infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, l'accertamento della concorrente e prevalente responsabilità di parte attrice nella causazione del sinistro e, in via ancor più gradata, accertare l'effettività del danno sofferto dall'attore, con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 2 di 8 N. R.G. 1133/2020
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 07.04.2023 il Giudice istruttore, in persona di altro decidente, ammetteva le prove orali richieste da parte attrice.
Escussi i testi secondo i capitolati ammessi, con successiva ordinanza del 12.11.2024 veniva disposta
CTU medico-legale, con nomina all'uopo del dr. il quale depositava l'elaborato Persona_1 definitivo in data 02.01.2025.
Indi, all'udienza dell'08.10.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Ciò premesso, e passando alla disamina del merito dell'odierna controversia, deve osservarsi, in punto di diritto, che in forza di quanto disposto dall'art. 2051 c.c., “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”. Nel declinare la portata della citata norma nell'ambito della peculiare fattispecie della responsabilità per omessa manutenzione di beni demaniali, la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica” (ex multis v. Cassazione civile sez. III - 09/03/2020, n.
6651; cfr. nel medesimo senso anche Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, n.12166).
In relazione alla fattispecie in esame, la Suprema Corte (ex multis cfr. Cassazione civile sez. III,
19/03/2009, n.6665) ha, peraltro, ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 2051 c.c. anche in relazione agli impianti della rete fognaria comunale, i quali rientrano nella sfera di controllo dell'ente locale, che in quanto custode è tenuto a rispondere, ai sensi degli art. 2051 c.c., dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova, su di lui incombente, del fortuito, ossia che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (cfr. Cass. civile sez. III,
06/06/2008, n.15042).
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Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda avanzata da deve ritenersi fondata e va, pertanto, accolta in forza della seguente motivazione. Parte_1
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di parte convenuta afferente all'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. in ragione dell'estensione della res, atteso che - ormai pacificamente - la Suprema Corte ha affermato che “affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta
(identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 c.c” (Cass. civile sez. III,
06/06/2008, n.15042).
Ebbene, nel caso di specie l'attore deve ritenersi raggiunta la prova in ordine al verificarsi dell'evento dannoso descritto in citazione nonché alla sua riconducibilità eziologica al cattivo stato di manutenzione del tombino in custodia – circostanza non contestata – del Controparte_1
.
[...]
Ed invero, il teste , escusso all'udienza del 14.12.2023, ha riferito di trovarsi in Testimone_1 compagnia del al momento del sinistro, narrando che “il finiva nel tombino”, e che “il Pt_1 Pt_1 tombino era rettangolare, di ferro, instabile e privo di segnalazione (…) il aveva un piede nel Pt_1 tombino e il corpo sul marciapiede (…) ho notato che il aveva messo il piede dentro il tombino Pt_1
e la basola si presentava alzata”. Ha aggiunto, altresì, che l'attore presentava il volto pieno di sangue e lamentava dolori al braccio.
Le dichiarazioni rese dal teste, disinteressato e presente al momento del fatto, oltre a doversi ritenere dotate di un adeguato grado di credibilità poiché sufficientemente circostanziate in ordine alle condizioni di tempo e di luogo, risultano corroborate dalla documentazione versata in atti da parte attrice, ed in particolare dal compendio fotografico e dal verbale di sopralluogo della Polizia
Municipale del 03.09.2019, che ha evidenziato una situazione di pericolo tale da richiedere interventi manutentivi “onde escludere ed evitare ulteriori pericoli alla pubblica incolumità”. La dinamica narrata dall'attore risulta, in via ulteriore, confermata dalla documentazione medica rilasciata in pari pagina 4 di 8 N. R.G. 1133/2020
data dal Presidio Ospedaliero G. Fogliani di Milazzo – U.O. Pronto Soccorso (cfr. all. all'atto di citazione), dalle quali emerge la riconducibilità delle lesioni lamentate al sinistro occorso.
Per ciò che concerne le difese articolate dal , deve ritenersi che Controparte_1 quest'ultimo non abbia fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare che l'evento dannoso fosse addebitabile a circostanze estrinseche ovvero non eliminabili attraverso l'immediata e diligente attivazione del custode o, ancora, al caso fortuito. Non può che evidenziarsi, a tal proposito, che nell'invocare la sussistenza dell'esimente il non ha in alcun modo dimostrato – e per vero CP_1 neppure allegato – alcuna circostanza o fatto tale da assumere i caratteri dell'imprevedibilità ed eccezionalità richiesti dal sopra citato indirizzo ermeneutico al fine della configurabilità del caso fortuito, essendosi invece limitato a lamentare l'imprevedibilità della rottura del tombino.
Tale circostanza pare smentita dalla documentazione fotografica versata in atti dall'attore, dalla quale si evince lo stato di avanzata usura del tombino in parola, sicché la responsabilità per i danni derivanti dal sinistro de quo non può che ritenersi addebitabile al contegno omissivo del custode-proprietario del bene, il quale non risulta essersi immediatamente attivato al fine di sostituire o segnalare l'anomalia del tombino fognario.
Né può, nel caso in esame, predicarsi la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso.
Al riguardo, va evidenziato che la consolidata giurisprudenza di merito ha affermato che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.
Segnatamente, nel caso di specie, la peculiarità dell'insidia – definita dalla stessa difesa di parte convenuta come “evento veramente inimmaginabile” - induce a ritenere che la situazione di danno non poteva essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del , delle cautele normalmente Pt_1 attese e prevedibili in rapporto alle circostanze di fatto.
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In definitiva, all'esito di un giudizio probabilistico di regolarità causale, condotto alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo l'id quod plerumque accidit, deve ritenersi che la condotta del danneggiato non sia caratterizzata da alcuna efficienza causale idonea ad assumere rilievo nell'ambito della valutazione del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., nel senso sopra precisato.
Venendo alla determinazione del quantum risarcitorio, ed in particolare con riferimento alle lesioni riportate da , dalla relazione peritale a firma del C.T.U. dr. nei Parte_1 Persona_1 confronti della quale non sono state mosse osservazioni dalle parti e da ritenersi redatta secondo un iter argomentativo pienamente condivisibile in quanto scevro da vizi logici e incongruenze, è emerso che l'odierno attore ha riportato, a seguito del sinistro, “Postumi di frattura del massiccio facciale o della mandibola ( escluse le fratture dei condili mandibolari e le fratture delle ossa nasali) con turbe disfunzionali di lieve grado ( dal 2 al 5%). Postumi di frattura delle ossa nasali e/o del setto fino alla stenosi nasale assoluta monolaterale con lieve alterazione del profilo nasale ( dal 2 al 6%) Polso
Rigidità con riduzione della metà della flesso estensione 6% d.; 5%” (cfr. pag. 4 della relazione del
CTU).
Il C.T.U., pertanto, sulla scorta delle tabelle vigenti, ha effettuato la quantificazione della percentuale di danno biologico nella misura del 10-11%, accertando altresì una “l'invalidità temporanea relativa di gg. 30 al 70% e gg. 30 al 50% e 40 al 30%” (cfr. pag. 4 della relazione del CTU).
Conseguentemente, nella liquidazione del danno deve farsi applicazione delle tabelle del Tribunale di
Milano (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/06/2011, n.12408), con la precisazione che dette tabelle, nella formulazione successiva al 2011, già considerano sia il danno biologico che quello morale derivante dalla sofferenza provata in relazione alle gravi lesioni riportate (v. Cass., sez. III, 15 maggio
2018, n. 11754, secondo cui: “Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione”). pagina 6 di 8 N. R.G. 1133/2020
Nel caso di specie, parte attrice non ha provato – né per vero allegato - la sussistenza di ulteriori pregiudizi di carattere non patrimoniale che consentano di ritenere che il pregiudizio morale ed esistenziale esuli da quello “ordinario”, sulla base dei quali è stato già determinato il danno biologico, sia in ordine alla sofferenza interiore che in relazione alle conseguenze sulla vita di relazione (cfr.
Cassazione civile sez. III - 20/01/2023, n. 1870).
Tanto premesso il danno biologico va liquidato sulla base dei criteri tabellari elaborati dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione (cfr. Cass. civile sez. III, 19/12/2019 n.33770) e considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 65) che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. In particolare, considerato come Punto base I.T.T. € 115,00 e l'età del danneggiato al momento del sinistro (65 anni), il risarcimento del danno subito da Parte_1
può determinarsi in complessivi € 23.054,00, di cui € 17.674,00 a titolo di danno biologico
[...] permanente (10%), ed € 5.290,00 a titolo di danno biologico temporaneo come di seguito ripartito: €
2.415,00 a titolo di danno da invalidità temporanea parziale al 70% per giorni trenta, € 1.725,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per giorni trenta ed € 1.150,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% per giorni quaranta.
Trattandosi di debito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, su tale somma devalutata alla data della verificazione del sinistro e, successivamente, rivalutata sulla base degli indici Istat del costo della vita - con decorrenza dalle date in cui è stato monetariamente determinato (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio) - sono dovuti al gli interessi c.d. “compensativi”, che, in Pt_1 mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza al saldo.
Quanto, invece, al preteso danno morale, va osservato che seppur sia ormai pacifico che allo stesso possa riconoscersi autonoma consistenza laddove esprima profili di pregiudizio non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, deve tuttavia ritenersi che, al fine di prospettare correttamente un'erronea pretermissione di tali profili,
è necessario che il danneggiato deduca di avere specificamente patito pregiudizi soggettivi non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore (cfr. Cass.
Cassazione civile sez. III - 29/04/2020, n. 8391). pagina 7 di 8 N. R.G. 1133/2020
La risarcibilità del danno biologico e, al contempo, di quello morale postula, dunque, la specifica allegazione e prova dei due diversi tipi di pregiudizio subiti da parte dell'asserito danneggiato, in ossequio ai canoni propri della distribuzione dell'onere probatorio nelle cause di responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Venendo al caso di specie ed in coerenza a quanto rilevato, in difetto di specifica allegazione e prova in ordine ad asseriti pregiudizi morali ovvero di una sofferenza psichica riconducibile al sinistro oggetto di causa, deve ritenersi l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento in parte qua della domanda.
In conclusione, deve essere riconosciuta ad , a titolo di risarcimento del danno, la Parte_1 somma complessiva di € 23.054,00, oltre interessi nella misura di cui in parte motiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Controparte_1
nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa – tenuto
[...] conto dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno - ed all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri ricompresi tra i minimi ed i medi tabellari di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022. A fronte dell'ammissione di al beneficio del gratuito Parte_1 patrocinio, il pagamento delle spese di lite va eseguito in favore dello Stato.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio per come in atti già liquidate vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1133/2020, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- condanna il al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 del complessivo importo di € 23.054,00 quale risarcimento del danno per i fatti di causa, oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- condanna il alla refusione, in favore di parte attrice, Controparte_1 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali,
Iva e Cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115;
- pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.
Barcellona Pozzo di Gotto, 08.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia pagina 8 di 8