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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12924 /2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MATTAROZZI LUCIA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (c.f. C.F._3 Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
Per parte attrice
- Accertare la mancanza dell'indicazione della data nel testamento de quo e, per la mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art 606 c.c., per l'effetto dichiarare nullo il testamento olografo sottoscritto dalla signora CP_4 Per_
pubblicato presso lo studio del Notaio in data 24 giugno 2022;
[...]
- con integrale rifusione di spese e competenze della procedura, in caso di opposizione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si discute della successione di deceduta in Montichiari il 5.12.2020, con testamento Controparte_4
olografo, pubblicato il 24.6.2022 presso Notaio . Persona_2
Con atto di citazione ritualmente notificato, , chiamato all'eredità in qualità di figlio Parte_1
della de cuius, unitamente agli altri fratelli e , nonché , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
fratello della de cuius, impugnava il menzionato testamento, nel quale la de cuius disponeva delle proprie sostanze in favore di tutti i menzionati soggetti1, ritenendolo annullabile, in quanto privo di data. 1 Recante il seguente testo: “Io sottoscritta nata ad Acquafredda Il [...] in [...] possesso delle mie Controparte_4 facoltà Mentali dispongo in seguito alla donazione avuta da mio fratello dispongo quanto segue- A mia figlia CP_3 CP_2 lascio la casa e tutto il terreno davanti identificato come orto A il capannone attualmente usato come ricovero CP_1 autumezzi e il capannone attualmente usato gratuitamente come laboratorio da Il fienile soprastante e il campo CP_1 adiacente attualmente identificabile come frutteto. dispongo che il cortile dietro sia suddiviso in tre parti perché rimanga il diritto di passaggio a e per gestire gli immobili A GI lascio tutti i terreni tranne il campo identificabile CP_1 CP_2 come vicino al cimitero che lascio a mio fratello per ringraziarlo di tutto (allegato n.2). CP_3 Controparte_4 1 I convenuti, ritualmente citati, erano dichiarati contumaci con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 8.1.2025, che dava altresì atto del previo esperimento della mediazione obbligatoria.
All'udienza del 22.4.2025 parte attrice compariva personalmente e, senza necessità di istruttoria, la causa era trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
***
Preliminarmente e in rito, il presente giudizio è regolato dalle norme sul procedimento monocratico ai sensi dell'art. 50 ter c.p.c., avendo il d.lgs 10.10.2022 n. 149 abrogato la collegialità ex art. 50 bis n. 6
c.p.c. per l'impugnazione dei testamenti, in relazione ai procedimenti instaurati successivamente al
28.2.2023, come quello in esame, essendo le notifiche della citazione perfezionate nel 2024.
Nel merito, la domanda attorea merita accoglimento, essendo il testamento olografo oggetto di causa all'evidenza privo di data (cfr. doc. 2 attore), elemento essenziale ai sensi dell'art. 602 e 606 comma 2
c.c.., posto a pena di annullabilità (ex multis, Cass. 7783/2001; da ultimoa Cass. 21.5.2020 n. 9364: “in tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto,
l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie”).
Ne consegue declaratoria di annullamento del testamento impugnato e, per l'effetto, di apertura della successione legittima in morte della de cuius.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti che, rimasti inerti, hanno reso per l'attore necessaria l'instaurazione del presente giudizio, e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 572,50 per spese ed in complessivi € 2.500,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.500,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. annulla per mancanza di data il testamento olografo sottoscritto da pubblicato Controparte_4
presso lo studio del Notaio in data 24 giugno 2022, e, per l'effetto, dichiara l'apertura della Per_1
successione legittima;
2. condanna i convenuti al pagamento in via solidale delle spese del giudizio in favore dell'attore, liquidate in motivazione in € 572,50 per spese ed in complessivi € 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 22 aprile 2025.
Il Giudice
Michele Posio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12924 /2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MATTAROZZI LUCIA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (c.f. C.F._3 Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
Per parte attrice
- Accertare la mancanza dell'indicazione della data nel testamento de quo e, per la mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art 606 c.c., per l'effetto dichiarare nullo il testamento olografo sottoscritto dalla signora CP_4 Per_
pubblicato presso lo studio del Notaio in data 24 giugno 2022;
[...]
- con integrale rifusione di spese e competenze della procedura, in caso di opposizione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si discute della successione di deceduta in Montichiari il 5.12.2020, con testamento Controparte_4
olografo, pubblicato il 24.6.2022 presso Notaio . Persona_2
Con atto di citazione ritualmente notificato, , chiamato all'eredità in qualità di figlio Parte_1
della de cuius, unitamente agli altri fratelli e , nonché , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
fratello della de cuius, impugnava il menzionato testamento, nel quale la de cuius disponeva delle proprie sostanze in favore di tutti i menzionati soggetti1, ritenendolo annullabile, in quanto privo di data. 1 Recante il seguente testo: “Io sottoscritta nata ad Acquafredda Il [...] in [...] possesso delle mie Controparte_4 facoltà Mentali dispongo in seguito alla donazione avuta da mio fratello dispongo quanto segue- A mia figlia CP_3 CP_2 lascio la casa e tutto il terreno davanti identificato come orto A il capannone attualmente usato come ricovero CP_1 autumezzi e il capannone attualmente usato gratuitamente come laboratorio da Il fienile soprastante e il campo CP_1 adiacente attualmente identificabile come frutteto. dispongo che il cortile dietro sia suddiviso in tre parti perché rimanga il diritto di passaggio a e per gestire gli immobili A GI lascio tutti i terreni tranne il campo identificabile CP_1 CP_2 come vicino al cimitero che lascio a mio fratello per ringraziarlo di tutto (allegato n.2). CP_3 Controparte_4 1 I convenuti, ritualmente citati, erano dichiarati contumaci con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 8.1.2025, che dava altresì atto del previo esperimento della mediazione obbligatoria.
All'udienza del 22.4.2025 parte attrice compariva personalmente e, senza necessità di istruttoria, la causa era trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
***
Preliminarmente e in rito, il presente giudizio è regolato dalle norme sul procedimento monocratico ai sensi dell'art. 50 ter c.p.c., avendo il d.lgs 10.10.2022 n. 149 abrogato la collegialità ex art. 50 bis n. 6
c.p.c. per l'impugnazione dei testamenti, in relazione ai procedimenti instaurati successivamente al
28.2.2023, come quello in esame, essendo le notifiche della citazione perfezionate nel 2024.
Nel merito, la domanda attorea merita accoglimento, essendo il testamento olografo oggetto di causa all'evidenza privo di data (cfr. doc. 2 attore), elemento essenziale ai sensi dell'art. 602 e 606 comma 2
c.c.., posto a pena di annullabilità (ex multis, Cass. 7783/2001; da ultimoa Cass. 21.5.2020 n. 9364: “in tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto,
l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie”).
Ne consegue declaratoria di annullamento del testamento impugnato e, per l'effetto, di apertura della successione legittima in morte della de cuius.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti che, rimasti inerti, hanno reso per l'attore necessaria l'instaurazione del presente giudizio, e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 572,50 per spese ed in complessivi € 2.500,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.500,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. annulla per mancanza di data il testamento olografo sottoscritto da pubblicato Controparte_4
presso lo studio del Notaio in data 24 giugno 2022, e, per l'effetto, dichiara l'apertura della Per_1
successione legittima;
2. condanna i convenuti al pagamento in via solidale delle spese del giudizio in favore dell'attore, liquidate in motivazione in € 572,50 per spese ed in complessivi € 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 22 aprile 2025.
Il Giudice
Michele Posio
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