TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice
Dott. Michele Grande - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3519/2023 R.G.
T R A
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Pasquale Tarantino, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
22.1.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.12.23 il e il , unitisi civilmente in Pt_1 Parte_2 data 6.12.2016, hanno congiuntamente chiesto disporsi lo scioglimento del vincolo cennato senza condizioni;
all'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito nella prefata istanza;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Con ordinanza del 6.3.2024, ritenuta necessaria la sottoposizione alle parti della questione della procedibilità della domanda di scioglimento dell'unione civile in assenza del previo espletamento della comunicazione all'ufficiale di stato civile e del decorso del termine indicato dall'art. 24 l. 76/2016, la causa è stata rimessa sul ruolo e il procedimento è stato rinviato all'udienza del 24.4.2024, quindi all'udienza del
27.11.2024.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 22.1.2025, fissata per la rimessione della causa al Collegio, le parti hanno documentato di aver esperito la procedura dinanzi all'ufficiale dello stato civile, quindi la causa è stata immediatamente riservata per la decisione.
In punto di diritto, preme osservare come la legge n. 76 del 20 maggio 2016 , con la quale è stata istituita l'unione civile tra persone dello stesso, abbia regolamentato, altresì, le modalità di scioglimento;
in particolare, a norma del comma 23, "l'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1. dicembre 1970, n. 898"; il comma 24, invece, stabilisce che "l'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione".
La dichiarazione dell'intento di sciogliere il vincolo effettuata davanti all'ufficiale di stato civile del comune ove l'unione è stata costituita - anche da una sola delle parti, all'esito della preventiva comunicazione di una parte all'altra, mediante lettera raccomandata -, costituisce il presupposto della domanda di scioglimento, rispetto alla quale opera il termine dilatorio di tre mesi dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione stessa.
Nel caso per cui è controversia, la domanda congiunta di divorzio è stata introdotta in assenza della formale dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile;
tuttavia, a seguito di sollecito dell'ufficio, con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile del
Comune di Nardò in data 8.4.24 le parti hanno curato tale incombente e, con note depositate in data 21.1.25 hanno ribadito la propria volontà di sciogliere il vincolo;
deve, pertanto, ritenersi che l'iniziale omissione della fase amministrativa innanzi all'ufficiale di stato civile non risulti attualmente ostativa alla valutazione, nel merito, della domanda, in considerazione di un'interpretazione teleologica della relativa previsione: ed invero, nella vicenda in esame le parti, sia pure nel corso del giudizio, hanno fruito dello spatium deliberandi normativamente stabilito in vista della recisione del vincolo – lasso di tempo funzionale ad un'eventuale rimeditazione dell'originario intendimento – sicchè deve ritenersi che sussistano i presupposti legittimanti l'invocata pronuncia senza condizioni.
Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, stante la natura congiunta dell'istanza
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico
Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento dell'unione civile contratta dalle parti in data 6.12.2016 in
Nardò (Le) e trascritta nei registri degli atti di unione civile di quel Comune dell'anno 2016 n. 2;
b) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) nulla sulle spese di lite.
Lecce, 16.4.2025
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice
Dott. Michele Grande - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3519/2023 R.G.
T R A
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Pasquale Tarantino, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
22.1.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.12.23 il e il , unitisi civilmente in Pt_1 Parte_2 data 6.12.2016, hanno congiuntamente chiesto disporsi lo scioglimento del vincolo cennato senza condizioni;
all'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito nella prefata istanza;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Con ordinanza del 6.3.2024, ritenuta necessaria la sottoposizione alle parti della questione della procedibilità della domanda di scioglimento dell'unione civile in assenza del previo espletamento della comunicazione all'ufficiale di stato civile e del decorso del termine indicato dall'art. 24 l. 76/2016, la causa è stata rimessa sul ruolo e il procedimento è stato rinviato all'udienza del 24.4.2024, quindi all'udienza del
27.11.2024.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 22.1.2025, fissata per la rimessione della causa al Collegio, le parti hanno documentato di aver esperito la procedura dinanzi all'ufficiale dello stato civile, quindi la causa è stata immediatamente riservata per la decisione.
In punto di diritto, preme osservare come la legge n. 76 del 20 maggio 2016 , con la quale è stata istituita l'unione civile tra persone dello stesso, abbia regolamentato, altresì, le modalità di scioglimento;
in particolare, a norma del comma 23, "l'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1. dicembre 1970, n. 898"; il comma 24, invece, stabilisce che "l'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione".
La dichiarazione dell'intento di sciogliere il vincolo effettuata davanti all'ufficiale di stato civile del comune ove l'unione è stata costituita - anche da una sola delle parti, all'esito della preventiva comunicazione di una parte all'altra, mediante lettera raccomandata -, costituisce il presupposto della domanda di scioglimento, rispetto alla quale opera il termine dilatorio di tre mesi dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione stessa.
Nel caso per cui è controversia, la domanda congiunta di divorzio è stata introdotta in assenza della formale dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile;
tuttavia, a seguito di sollecito dell'ufficio, con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile del
Comune di Nardò in data 8.4.24 le parti hanno curato tale incombente e, con note depositate in data 21.1.25 hanno ribadito la propria volontà di sciogliere il vincolo;
deve, pertanto, ritenersi che l'iniziale omissione della fase amministrativa innanzi all'ufficiale di stato civile non risulti attualmente ostativa alla valutazione, nel merito, della domanda, in considerazione di un'interpretazione teleologica della relativa previsione: ed invero, nella vicenda in esame le parti, sia pure nel corso del giudizio, hanno fruito dello spatium deliberandi normativamente stabilito in vista della recisione del vincolo – lasso di tempo funzionale ad un'eventuale rimeditazione dell'originario intendimento – sicchè deve ritenersi che sussistano i presupposti legittimanti l'invocata pronuncia senza condizioni.
Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, stante la natura congiunta dell'istanza
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico
Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento dell'unione civile contratta dalle parti in data 6.12.2016 in
Nardò (Le) e trascritta nei registri degli atti di unione civile di quel Comune dell'anno 2016 n. 2;
b) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) nulla sulle spese di lite.
Lecce, 16.4.2025
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)