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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2543/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Micciché Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2543/2023 r.g. promossa da c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. MARIA RITA Parte_1 C.F._1
TIBURZI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in PIAZZA DANTI 11 06122 PERUGIA presso l'avv.
MARIA RITA TIBURZI RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA Controparte_1 C.F._2
MELE, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in PIAZZA ITALIA 9 06100 PERUGIA presso l'avv. FRANCESCA MELE
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18.12.2024 i difensori chiedevano rimettersi la causa al collegio per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, di seguito riportate, integralmente: “L'accordo è stato raggiunto nei termini che seguono:
“1) AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E FREQUENTAZIONE DELLE FIGLIE MINORI: fermo restando l'attuale regime di affidamento e collocamento delle minori e ritenuto che la vigente frequentazione paterna, come stabilita dal Giudice del Tribunale dott.ssa Muscato con ordinanza del pagina 1 di 3 12/12/23, è stato sperimentata come rispondente all'interesse della bambine, le parti lo confermano nei termini che seguono: si stabilisce che in mancanza di diverso accordo, le figlie frequentino il padre due volte a settimana il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle h. 10,00 della mattina in caso di festività) fino al giorno successivo quando le accompagnerà a scuola per essere poi riprese dalla madre;
ogni quindici giorni, il fine settimana dal sabato mattina alle h. 10,00 al lunedì quando il padre le accompagnerà a scuola;
la vigilia di Natale , il giorno di Natale e S. Stefano, il 31 dicembre e il 1° gennaio, il giorno dell'Epifania, il giorno di Pasqua ed il lunedì Santo, così come per il 1 Novembre (e tutte le altre Festività da Calendario) con il criterio dell'alternanza così per tutte le festività civili e religiose, a partire dal prossimo Natale 2024 che trascorreranno con la madre (mentre staranno con il papà il giorno della Vigilia e il giorno di S. Stefano); per le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi fra luglio ed agosto, con comunicazione alla madre del periodo scelto almeno 20 giorni prima. I genitori concordano che il padre possa frequentare le minori, rispetto all'attuale frequentazione, un ulteriore giorno al mese nell'eventualità di ricorrenze, esigenze od occasioni non prevedibili;
2) ASPETTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DELLA PROLE: vista la situazione economico patrimoniale dei genitori, le retribuzioni percepite, le entrate erogate a vario titolo alla Pt_1 finalizzate ad assolvere le esigenze delle figlie (assegno unico, accompagnamento , assegno Per_1 gravissima disabilità , Home Care, ecc.), le parti concordano per il versamento a titolo di Per_1 contributo al mantenimento da parte del di € 500,00 mensili rivalutabili ISTAT, oltre al 50% CP_1 delle spese straordinarie, scolastiche e mediche della prole preventivamente concordate e rimborsate pro quota al genitore che le avrà anticipate, previa esibizione dei relativi documenti fiscali e/o giustificativi. Con compensazione delle spese e competenze del giudizio”.
Si chiede pertanto che il Tribunale di Perugia, valutata la convenienza nell'interesse delle minori, preso atto dell'accordo dalle parti, all'udienza del 18/12/2024, adotti i provvedimenti reputati opportuni”;
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute, nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 18.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo depositato in data 8.6.2023, la Sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 il Sig. esponendo: che dalla convivenza more uxorio avuta con lui erano nate la figlia Controparte_1
(il 18.6.2013) e le figlie gemelle e (il 5.4.2016); che tutte le figlie risultavano Per_1 Per_2 Per_3 affette da problemi di salute;
che, in particolare, la figlia maggiore soffriva di una malattia genetica rara ed era gravemente disabile;
che la figlia era dislessica, mentre la figlia soffriva di una Per_2 Per_3 grave forma di diabete;
che il Sig. aveva sempre anteposto le proprie esigenze a quelle del CP_1 nucleo familiare, trascurando le figlie e la compagna;
che anche il Sig. soffriva di diabete ed CP_1 era stato colpito da attacchi di ipoglicemia anche quando aveva sotto la sua cura esclusiva le figlie, le quali per tale ragione si erano trovate in pericolo;
che il padre aveva usato mezzi di correzione violenti nei confronti delle figlie;
che essa ricorrente era impiegata presso il con Controparte_2 contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio pari a circa € 1.600,00 mensili, oltre a
€1.800,00 annui per un incarico esterno in scadenza a maggio del 2025; che le figlie, per le loro disabilità, percepivano diverse indennità per una somma mensile complessiva di € 2.640,00.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.7.2023, il Sig. contestava quanto dedotto dalla CP_1
Sig.ra negando nello specifico i fatti di violenza imputatigli e deducendo di seguire Pt_1 adeguatamente le cure per la propria patologia;
rappresentava, inoltre, difficoltà educative della prole, da imputare a rilevanti differenze nelle strategie educative dei due genitori. Quanto alle condizioni economiche, rappresentava di percepire uno stipendio medio mensile pari a € 3.000,00, potendo effettivamente disporre di circa €1.900,00, al netto delle utenze e delle spese fisse, tra cui le rate di pagina 2 di 3 rimborso di due finanziamenti.
All'udienza del 11.12.2023, comparivano le parti assistite dai rispettivi legali i quali, a fronte dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, insistevano nelle rassegnate conclusioni, chiedendo l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 12.11.2023 il Tribunale disponeva l'affidamento condiviso delle figlie minori
, e a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, alla quale Per_1 Per_2 Persona_4 assegnava l'abitazione familiare sita in Perugia località Ramazzano via Pineta n. 51; regolamentava la frequentazione paterna (disponendo che le figlie trascorressero con il padre il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva all'ingresso a scuola (dunque con pernottamento), e inoltre, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 10.00 fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola); prevedeva a carico del sig. un contributo al mantenimento delle figlie nella misura di € CP_1
600,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna), oltre al 70% delle spese straordinarie.
L'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. veniva reclamata dalla ricorrente dinanzi alla Corte d'appello che, preso atto della disponibilità delle parti a seguire un percorso di un sostegno alla genitorialità, incaricava i Servizi sociali di effettuare la presa in carico dei genitori e il servizio specialistico di predisporre un percorso di supporto psicologico per le minori.
Con le memorie depositate per l'udienza del 18.12.2024, i difensori delle parti rappresentavano il miglioramento dei loro rapporti e il raggiungimento di un accordo sulle condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento delle figlie e concludevano, congiuntamente.
La causa veniva pertanto rimessa alla decisione del collegio.
****
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal collegio, in quanto le condizioni inerenti all'affidamento, ai tempi di permanenza con ciascun genitore ed al mantenimento delle figlie , e così come concordate dalle parti, appaiono Per_1 Per_2 Persona_4 rispondenti al prevalente interesse delle minori ed atte a garantire loro una equilibrata frequentazione con entrambi i genitori.
In considerazione degli interessi coinvolti e della condotta processuale tenuta dalle parti, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e depositato in data 17.12.2024, riportato testualmente nelle conclusioni, adottando le condizioni in esso contenute;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 20 gennaio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Micciché Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2543/2023 r.g. promossa da c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. MARIA RITA Parte_1 C.F._1
TIBURZI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in PIAZZA DANTI 11 06122 PERUGIA presso l'avv.
MARIA RITA TIBURZI RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA Controparte_1 C.F._2
MELE, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in PIAZZA ITALIA 9 06100 PERUGIA presso l'avv. FRANCESCA MELE
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18.12.2024 i difensori chiedevano rimettersi la causa al collegio per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, di seguito riportate, integralmente: “L'accordo è stato raggiunto nei termini che seguono:
“1) AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E FREQUENTAZIONE DELLE FIGLIE MINORI: fermo restando l'attuale regime di affidamento e collocamento delle minori e ritenuto che la vigente frequentazione paterna, come stabilita dal Giudice del Tribunale dott.ssa Muscato con ordinanza del pagina 1 di 3 12/12/23, è stato sperimentata come rispondente all'interesse della bambine, le parti lo confermano nei termini che seguono: si stabilisce che in mancanza di diverso accordo, le figlie frequentino il padre due volte a settimana il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle h. 10,00 della mattina in caso di festività) fino al giorno successivo quando le accompagnerà a scuola per essere poi riprese dalla madre;
ogni quindici giorni, il fine settimana dal sabato mattina alle h. 10,00 al lunedì quando il padre le accompagnerà a scuola;
la vigilia di Natale , il giorno di Natale e S. Stefano, il 31 dicembre e il 1° gennaio, il giorno dell'Epifania, il giorno di Pasqua ed il lunedì Santo, così come per il 1 Novembre (e tutte le altre Festività da Calendario) con il criterio dell'alternanza così per tutte le festività civili e religiose, a partire dal prossimo Natale 2024 che trascorreranno con la madre (mentre staranno con il papà il giorno della Vigilia e il giorno di S. Stefano); per le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi fra luglio ed agosto, con comunicazione alla madre del periodo scelto almeno 20 giorni prima. I genitori concordano che il padre possa frequentare le minori, rispetto all'attuale frequentazione, un ulteriore giorno al mese nell'eventualità di ricorrenze, esigenze od occasioni non prevedibili;
2) ASPETTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DELLA PROLE: vista la situazione economico patrimoniale dei genitori, le retribuzioni percepite, le entrate erogate a vario titolo alla Pt_1 finalizzate ad assolvere le esigenze delle figlie (assegno unico, accompagnamento , assegno Per_1 gravissima disabilità , Home Care, ecc.), le parti concordano per il versamento a titolo di Per_1 contributo al mantenimento da parte del di € 500,00 mensili rivalutabili ISTAT, oltre al 50% CP_1 delle spese straordinarie, scolastiche e mediche della prole preventivamente concordate e rimborsate pro quota al genitore che le avrà anticipate, previa esibizione dei relativi documenti fiscali e/o giustificativi. Con compensazione delle spese e competenze del giudizio”.
Si chiede pertanto che il Tribunale di Perugia, valutata la convenienza nell'interesse delle minori, preso atto dell'accordo dalle parti, all'udienza del 18/12/2024, adotti i provvedimenti reputati opportuni”;
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute, nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 18.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo depositato in data 8.6.2023, la Sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 il Sig. esponendo: che dalla convivenza more uxorio avuta con lui erano nate la figlia Controparte_1
(il 18.6.2013) e le figlie gemelle e (il 5.4.2016); che tutte le figlie risultavano Per_1 Per_2 Per_3 affette da problemi di salute;
che, in particolare, la figlia maggiore soffriva di una malattia genetica rara ed era gravemente disabile;
che la figlia era dislessica, mentre la figlia soffriva di una Per_2 Per_3 grave forma di diabete;
che il Sig. aveva sempre anteposto le proprie esigenze a quelle del CP_1 nucleo familiare, trascurando le figlie e la compagna;
che anche il Sig. soffriva di diabete ed CP_1 era stato colpito da attacchi di ipoglicemia anche quando aveva sotto la sua cura esclusiva le figlie, le quali per tale ragione si erano trovate in pericolo;
che il padre aveva usato mezzi di correzione violenti nei confronti delle figlie;
che essa ricorrente era impiegata presso il con Controparte_2 contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio pari a circa € 1.600,00 mensili, oltre a
€1.800,00 annui per un incarico esterno in scadenza a maggio del 2025; che le figlie, per le loro disabilità, percepivano diverse indennità per una somma mensile complessiva di € 2.640,00.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.7.2023, il Sig. contestava quanto dedotto dalla CP_1
Sig.ra negando nello specifico i fatti di violenza imputatigli e deducendo di seguire Pt_1 adeguatamente le cure per la propria patologia;
rappresentava, inoltre, difficoltà educative della prole, da imputare a rilevanti differenze nelle strategie educative dei due genitori. Quanto alle condizioni economiche, rappresentava di percepire uno stipendio medio mensile pari a € 3.000,00, potendo effettivamente disporre di circa €1.900,00, al netto delle utenze e delle spese fisse, tra cui le rate di pagina 2 di 3 rimborso di due finanziamenti.
All'udienza del 11.12.2023, comparivano le parti assistite dai rispettivi legali i quali, a fronte dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, insistevano nelle rassegnate conclusioni, chiedendo l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 12.11.2023 il Tribunale disponeva l'affidamento condiviso delle figlie minori
, e a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, alla quale Per_1 Per_2 Persona_4 assegnava l'abitazione familiare sita in Perugia località Ramazzano via Pineta n. 51; regolamentava la frequentazione paterna (disponendo che le figlie trascorressero con il padre il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva all'ingresso a scuola (dunque con pernottamento), e inoltre, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 10.00 fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola); prevedeva a carico del sig. un contributo al mantenimento delle figlie nella misura di € CP_1
600,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna), oltre al 70% delle spese straordinarie.
L'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. veniva reclamata dalla ricorrente dinanzi alla Corte d'appello che, preso atto della disponibilità delle parti a seguire un percorso di un sostegno alla genitorialità, incaricava i Servizi sociali di effettuare la presa in carico dei genitori e il servizio specialistico di predisporre un percorso di supporto psicologico per le minori.
Con le memorie depositate per l'udienza del 18.12.2024, i difensori delle parti rappresentavano il miglioramento dei loro rapporti e il raggiungimento di un accordo sulle condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento delle figlie e concludevano, congiuntamente.
La causa veniva pertanto rimessa alla decisione del collegio.
****
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal collegio, in quanto le condizioni inerenti all'affidamento, ai tempi di permanenza con ciascun genitore ed al mantenimento delle figlie , e così come concordate dalle parti, appaiono Per_1 Per_2 Persona_4 rispondenti al prevalente interesse delle minori ed atte a garantire loro una equilibrata frequentazione con entrambi i genitori.
In considerazione degli interessi coinvolti e della condotta processuale tenuta dalle parti, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e depositato in data 17.12.2024, riportato testualmente nelle conclusioni, adottando le condizioni in esso contenute;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 20 gennaio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
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