Decreto cautelare 24 settembre 2021
Decreto presidenziale 27 settembre 2021
Sentenza breve 11 ottobre 2021
Commentario • 1
- 1. Il diniego di occupazione e il potere dalla Polizia localeGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 21 ottobre 2021
Il T.A.R. per il Veneto sezione Terza, con sentenza n. 1200 del 11 ottobre 2021, ha respinto il ricorso di un gestore di un pubblico esercizio, che si era visto negare la concessione di occupazione di suolo pubblico, al fine di evitare assembramenti, poiché si trattava di area pedonale di intenso flusso. Il diniego del comune di concedere l'occupazione di suolo pubblico si basava su un verbale della Polizia locale, che a detta del ricorrente non poteva fondare il provvedimento dell'Ente. Tuttavia, il TAR analizzando il regolamento sul Canone Unico Patrimoniale comunale, che conferisce alla Giunta il compito di stabilire attraverso una deliberazione i criteri in base ai quali concedere le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 24/09/2021, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/09/2021
N. 00490/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00998/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 998 del 2021, proposto da
Al Teatro Goldoni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Paola Klinger, Paolo Brambilla, Pier Marco Rosa Salva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pier Marco Rosa Salva in Venezia, Santa Croce, 205;
contro
Comune di Venezia non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche inaudita altera parte,
- del provvedimento del Settore Sportello Unico Commercio del Comune di Venezia prot. n. 2021/399005 del 2 settembre 2021, laddove dispone «di rimuovere, ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 116/2021, gli effetti della sopracitata comunicazione prot. gen. n. 238570/2021 presentata dalla Società Al Teatro Goldoni S.r.l. in data 19/05/2021, ordinando il divieto immediato di prosecuzione dell'occupazione di suolo pubblico»;
- del provvedimento prot. n. 2021/428033 del 21 settembre 2021 del Settore Sportello Unico Commercio del Comune di Venezia, laddove dispone «di rimuovere, ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 116/2021, gli effetti della … comunicazione prot. gen. n. 428033/2021 presentata dalla Società Al Teatro Goldoni S.r.l. in data 10/09/2021, ordinando il divieto immediato di prosecuzione dell'occupazione di suolo pubblico», diffidando la ricorrente «dal presentare nuove comunicazioni di occupazione … atteso che sussiste un parere della Polizia Locale, reso a seguito di sopralluogo avvenuto in data 01/09/2021, che già evidenzia che in quell'area non è possibile alcuna occupazione»;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, tra cui la nota della Polizia Locale di Venezia, conseguente al sopralluogo del 1° settembre 2021 (ancorché non conosciuta nel suo contenuto);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che i due provvedimenti impugnati sono stati assunti dall’amministrazione comunale intimata a seguito della valutazione della situazione contingente e specifica relativa alla zona nella quale opera la società ricorrente ed in espressa applicazione dei criteri derogatori dettati, in concomitanza con la nota emergenza sanitaria, dalla delibera G.C. n. 116/21;
che le conclusioni cui è giunta l’amministrazione, così da inibire l’occupazione del suolo pubblico negli spazi indicati dalla ricorrente, sono state supportate dal prescritto parere della Polizia Locale, a seguito del sopralluogo appositamente effettuato, che ha ravvisato, anche per altri esercizi, le criticità derivanti dal posizionamento degli arredi ad uso della clientela;
impregiudicata ogni più approfondita valutazione circa le censure dedotte in ricorso, anche alla luce delle difese che verranno svolte dall’amministrazione comunale, con riguardo specifico alla situazione così come rappresentata dalla Polizia Locale in occasione dei sopralluoghi svolti;
Ritenuto, ai fini della concessione delle misure cautelari monocratiche, nel bilanciamento degli opposti interessi, quali sono da un lato quelli imprenditoriali facenti capo alla ricorrente onde svolgere la propria attività usufruendo anche degli spazi esterni e dall’altro quelli tutelati dalla pubblica amministrazione onde assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza sanitaria e di idonea viabilità in un ambito particolare della Città di Venezia, già individuato come di alto flusso pedonale, che debbano allo stato essere previlegiati i secondi proprio nell’ottica di assicurare il rispetto dei criteri dettati dalla delibera n. 116/21 al fine della concessione in deroga degli spazi di occupazione di suolo pubblico;
che, peraltro, la situazione attuale di emergenza sanitaria – che non identifica l’ambito regionale quale zona gialla - non esclude, come in precedenza, la somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei locali, seppure con le prescrizioni vigenti;
P.Q.M.
RIGETTA l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 ottobre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 24 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO