Articolo 17 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Articolo 16Articolo 18
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28 dicembre 1978
Art. 17. (Requisiti e struttura interna degli ospedali)

Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unita' sanitarie locali, dotate dei requisiti minimi di cui all' articolo 19, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 .
Le Regioni nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano con legge l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al principio dell'interazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extra ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonche' a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto all'articolo 34 della presente legge.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1978
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