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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21125/2024
V.G. instaurato da c.f ), con l'avv. FEDERICO FINADRI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. ANNUNZIATA CLOTILDE SCHIUMA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“La casa coniugale sita a Carpenedolo (BS) in via Salvo D'Acquisto n. 17 int. 1, di proprietà del sig. rimane assegnata allo stesso che si farà carico, in via Parte_1
esclusiva, di pagare le rate del mutuo acceso per il suo acquisto.
A coniugi dichiarano di avere tra di loro risolto ogni questione di carattere economico avendo la sig.ra deciso di trasferirsi in Spagna, a CP_1
Palma di Maiorca, ove ha già intrapreso un'attività lavorativa.
A ricorrenti dichiarano di aver disciplinato di comune accordo ogni ulteriore aspetto economico che li riguardano.
1 I coniugi rilasciano formale dichiarazione che non sussistono margini per la riconciliazione e rinunciano all'udienza di comparizione personale davanti al/Tribunale.
Disporsi la trascrizione dell'emananda sentenza presso gli uffici di Stato
Civile del Comune di Carpenedolo (BS)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 11/04/2022 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Carpenedolo (atto n. 4, parte I).
Con sentenza n. 2580/2023 del 11.10.2023 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge e dunque può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21125/2024
V.G. instaurato da c.f ), con l'avv. FEDERICO FINADRI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. ANNUNZIATA CLOTILDE SCHIUMA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“La casa coniugale sita a Carpenedolo (BS) in via Salvo D'Acquisto n. 17 int. 1, di proprietà del sig. rimane assegnata allo stesso che si farà carico, in via Parte_1
esclusiva, di pagare le rate del mutuo acceso per il suo acquisto.
A coniugi dichiarano di avere tra di loro risolto ogni questione di carattere economico avendo la sig.ra deciso di trasferirsi in Spagna, a CP_1
Palma di Maiorca, ove ha già intrapreso un'attività lavorativa.
A ricorrenti dichiarano di aver disciplinato di comune accordo ogni ulteriore aspetto economico che li riguardano.
1 I coniugi rilasciano formale dichiarazione che non sussistono margini per la riconciliazione e rinunciano all'udienza di comparizione personale davanti al/Tribunale.
Disporsi la trascrizione dell'emananda sentenza presso gli uffici di Stato
Civile del Comune di Carpenedolo (BS)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 11/04/2022 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Carpenedolo (atto n. 4, parte I).
Con sentenza n. 2580/2023 del 11.10.2023 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge e dunque può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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