Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.1700/2023
VERBALE DI UDIENZA del 07/01/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. CIRILLO LARA che si riporta al ricorso, ai verbali di causa e alle note autorizzate chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con rigetto delle eccezioni di controparte.
Per l'avv. Patrizia Cianci per delega dell'avv. Manuela Nucera, che chiede il CP_1 rigetto della domanda in quanto il CTU riconosce il 4% che non dà diritto a prestazioni e osserva che l'oggetto del giudizio è la richiesta del 10-12% e delle relative prestazioni economiche. Osserva, ancora, che il CTU, laddove nella relazione unifica la percentuale ascrivibile alla patologia oggetto di ricorso (4%) con l'8% già riconosciuto per una preesistente patologia a carico della spalla, svolge considerazioni ultra-petita in quanto nessuna domanda di unifica vi è nell'odierno ricorso. Osserva, peraltro, che il calcolo dell'unifica è anche errato in quanto frutto di una mera somma aritmetica differente dal criterio che viene utilizzato per legge.
L'avv. Cirillo impugna e contesta il dedotto avversario e osserva che in ricorso è richiesto l'accertamento del 10-12 % o misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa CTU. Osserva che alcuna domanda di unifica è stata proposta in ricorso in quanto è facoltà dell'assicurato promuoverla in via amministrativa. Insiste, pertanto, nelle conclusioni rassegnate nelle note depositate il 3 gennaio u.s.
L'avv. Cianci osserva che, allo stato, la domanda si appalesa come di mero accertamento e, quindi inammissibile. Chiede il rigetto del ricorso, con accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Avv. Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al N. 1700 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Lara Cirillo, giusta procura Parte_1
in atti;
ricorrente
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A. Manuela Nucera, giusta procura generale alle liti per notar da Catanzaro, Persona_1
resistente
All'udienza del 7 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 16,00, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3 giugno 2023 il sig. , infermiere Parte_1 professionale dipendente dal 2/09/1987 dell' Controparte_3
evidenziava di aver prestato servizio in vari reparti degli ospedali di
[...]
, Palmi e Polistena e nei Centri Vaccinali di Laureana di Borrello e Controparte_3
della Piana di Gioia Tauro presso i quali aveva svolto mansioni, descritte in ricorso, ad alto rischio lavorativo, in quanto implicanti posture incongrue con impatto soprattutto sugli arti superiori e, in particolare, a carico dell'arto superiore destro con insorgenza di dolore e parestesia al polso e alle dita della mano dx, con conseguente deficit funzionale e difetto della forza prensile oltreché della formazione del pugno.
Esponeva che, in data 16/06/2022, ricevuta, diagnosi di malattia professionale, trasmetteva all' una prima certificazione medica, chiedendo il riconoscimento CP_1 della patologia. Con provvedimento del 10/02/2023 l aveva archiviato la CP_2 pratica in quanto “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia 2 professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra rischio lavorativo cui è stato/è esposto e la malattia denunziata”.
L'opposizione proposta avverso il suddetto provvedimento in data 09/03/2023, veniva respinta.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro e della previdenza al fine di sentire: ACCERTARE E DICHIARARE che dall'attività lavorativa espletata dal ricorrente è conseguita all'istante la malattia professionale denunciata tendinite flessori/estensori (polso-dita) meritevole di tutela assicurativa;
ACCERTARE E DICHIARARE che a causa di tale patologia il ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura del 10- 12% o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa C.T.U.; DICHIARARE il diritto all'indennizzo per la menomazione dell'integrità psico-fisica da tendinite flessori/estensori (polso-dita) del 10-12% o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa C.T.U. CONDANNARE l' in persona del l.r.p.t. a CP_1
corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica ex Dlgs. 38/2000, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
CONDANNARE l' in persona del l.r.p.t. al pagamento CP_1
delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre al rimborso forfettario, all'IVA (se dovuta al momento della liquidazione) ed al CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.
, costituitasi tempestivamente in giudizio, contestava sotto vari profili la CP_2
domanda, chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa istruita con prova testimoniale e CTU è decisa.
Il teste escusso dott. , dirigente medico, oggi in pensione, dell' Testimone_1 Pt_2
[...
, ha confermato le circostanze dedotte in ricorso quanto alle mansioni svolte dal ricorrente, all'esposizione a rischio lavorativo, ai turni di lavoro, alla ripetitiva esecuzione dei movimenti richiesti all'operatore di un centro vaccinale e, in genere ad un infermiere professionale, che in mancanza di figure professionali OSS, attendeva a tutte le attività descritte nel capitolo di prova n. 2 del ricorso.
IL CTU incaricato, dott. ha ritenuto che la patologia diagnosticata: Persona_2
Tendinopatia del flessore del Polso destro e delle dita della Mano destra rientra tra le malattie tabellate ed in particolare nella TABELLA n°2 (Malattie da Sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore) e ha evidenziato che l'attività di Infermiere in
3 alcuni reparti nosocomiali, come il Reparto di Terapia Intensiva e Rianimazione, comporta un eccessivo utilizzo dei tendini del Polso. Analizzando il caso di specie, ha concluso che l'attività svolta dal signor per non meno di 35 anni, Parte_1
per 38 ore settimanali, aumentate fino a 48-50 nel periodo Covid con utilizzo di strumenti professionali, è causa di sovraccarico meccanico dell'arto superiore tale da determinare la comparsa di Tendinopatia a carico dei Flessori del Polso e delle dita della Mano destra, patologia compatibile con l'attività lavorativa svolta dal signor di cui riconosce l'eziologia professionale. Parte_1
Il grado di Menomazione attribuito da CTU alla Tendinopatia dei tendini flessori del
Polso destro e delle dita della Mano destra, evidenziato in sede di esame obiettivo e corrispondente al codice 267 delle tabelle è pari al 4%. CP_1
Il CTU, spingendosi oltre il quesito formulato, analizza anche il grado di menomazione attribuibile ad altra patologia di cui però parte ricorrente non ha fatto alcun riferimento in ricorso e che esula dal presente giudizio.
A questo proposito occorre evidenziare che parte ricorrente ha più volte specificato in ricorso, nelle note autorizzate e anche in sede di osservazioni alla relazione tecnica, che oggetto della domanda è la tendinite dei flessori/estensori del polso e delle dita della mano destra, laddove il CTU ha incluso la valutazione di una patologia professionale non oggetto di domanda.
Pertanto, ai fini della decisione, bisogna valorizzare solo la parte della relazione che si occupa della patologia denunciata con il ricorso introduttivo, alla quale il CTU ha attribuito un grado di menomazione pari al 4%, vale a dire inferiore alla soglia minima di inabilità permanente indennizzabile pari al 6%.
Costituisce principio consolidato (Cass. 14961/15 ) che in caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente, pari al 6 per cento, il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita non suscettibile di autonomo accertamento risolvendosi in accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio
4 e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare. (cfr. Cass. n. 17971/2010, ord. n. 3480/2013.
Tale principio va qui ribadito dovendosi sottolineare che il raggiungimento della soglia minima indennizzabile non costituisce una questione pregiudiziale alla prestazione economica, come tale suscettibile, a norma dell'art 34 cpc, di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo alla costituzione della rendita .
Nella specie deve rilevarsi che parte ricorrente aveva chiesto la condanna dell' a CP_1 corrispondere l'indennizzo economico corrispondente al grado di menomazione accertato e, dunque, anche sotto tale profilo la pronuncia dichiarativa risulta del tutto inammissibile.
Non essendovi ragioni per disattendere il consolidato orientamento giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato.
Dovendosi procedere, ai fini della liquidazione delle spese, ad una valutazione complessiva dell'esito della lite, si ritiene di disporne la compensazione integrale, avuto riguardo alla particolarità della lite che ha richiesto un accertamento medico-legale che ha comunque riscontrato un'invalidità.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste in solido a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
3) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in solido.
Palmi, lì 7 gennaio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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