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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 06/06/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 431/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Piobbico il 30/12/2000 da:
nata il [...] a [...] - SVIZZERA Parte_1
E
AN AX nato il [...] a [...] - TUNISIA
Premesso:
- che con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- che l'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto e confermato le condizioni concordate con il ricorso introduttivo;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO:
che le parti hanno contratto matrimonio civile a Piobbico il 30/12/2000, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio maggiorenne ma Per_1
ancora economicamente non indipendente;
che i predetti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale del 04/11/2019 depositato in data 07/11/2019;
che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata da anni ogni comunione materiale e spirituale;
RITENUTO
che le condizioni concordate rispondano all'interesse della prole e non siano in contrasto con gli interessi della famiglia, dovendosi ritenere perciò sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/70
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto e confermate con note scritte in sostituzione dell'udienza come sopra riportate, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese compensate.
Deciso in data 06/06/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Piobbico il 30/12/2000 da:
nata il [...] a [...] - SVIZZERA Parte_1
E
AN AX nato il [...] a [...] - TUNISIA
Premesso:
- che con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- che l'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto e confermato le condizioni concordate con il ricorso introduttivo;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO:
che le parti hanno contratto matrimonio civile a Piobbico il 30/12/2000, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio maggiorenne ma Per_1
ancora economicamente non indipendente;
che i predetti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale del 04/11/2019 depositato in data 07/11/2019;
che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata da anni ogni comunione materiale e spirituale;
RITENUTO
che le condizioni concordate rispondano all'interesse della prole e non siano in contrasto con gli interessi della famiglia, dovendosi ritenere perciò sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/70
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto e confermate con note scritte in sostituzione dell'udienza come sopra riportate, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese compensate.
Deciso in data 06/06/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni