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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 27664 / 2018 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. LORIA FAUSTO, RAINA MARTA
PARTE ATTRICE
contro
:
[...]
Controparte_1
(cod. fisc. )
[...] P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. MORELLI ADRIANA, MORELLI GUIDO
I (cod. fisc. ?) Controparte_2 contumace
(cod. fisc. ) Controparte_3 P.IVA_3 contumace
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“Nel merito in via principale: accertato e dichiarato che i danni patiti dalla Parte_1 sono diretta conseguenza di quanto occorso in data 17/10/2017 per colpa esclusiva del signor
autista della Società , proprietaria del veicolo Controparte_4 Controparte_5 coinvolto, condannare, in via alternativa o solidale tra loro, l' Controparte_1
in proprio e quale domiciliatario ex lege della società e del
[...] Controparte_6
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27664 / 2018 - pag. 1 signor nonché la HDI Assicurazioni S.p.a. … al pagamento in favore di parte Controparte_4 attrice della somma di € 37.899,43, riformulato a seguito del parziale rimborso e come meglio specificato in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo. Nel merito in via subordinata: … condannare, in via alternativa o solidale tra loro, l'
[...]
in proprio e quale domiciliatario ex lege della società Controparte_7 [...]
e del signor nonché la HDI Assicurazioni S.p.a. … Controparte_6 Controparte_4 al pagamento in favore di parte attrice di quella diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria (e comunque nei limiti di scaglione di cui al contributo unificato versato)”
La convenuta soc. onferma le conclusioni della “II comparsa di risposta” (dep. 20.9.2019), cioè:
“… dato atto che la Società HDI per conto di ha già offerto e pagato alla Parte_2
l'importo di € 15.000,00, dichiarare tale somma congrua e satisfattiva di ogni
[...] pregiudizio subito dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa ed, in ogni caso, … respingere la domanda attrice e ASSOLVERE l' a ogni avversa pretesa. Vinte le spese. In via subordinata … liquidare i danni nei limiti del giusto del provato e del legittimamente richiesto, detratto l'importo di € 15.000,00 già corrisposto per conto dell' favore dell'attrice, previa rivalutazione della somma stessa e con l'aggiunta degli interessi dalla data di pagamento. Respinta ogni diversa e maggior pretesa avanzata nei confronti dell' Spese quantomeno compensate”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 22.5.2018, la parte attrice esponeva che:
• il 17.10.2017 sull'autostrada Milano-Roma-Napoli, all'altezza del Comune di Calenzano (FI), alla guida del veicolo di proprietà della soc. polacca Controparte_4 CP_6
, aveva tamponato il veicolo di proprietà dell'attrice, guidato da
[...] [...] nonché il veicolo di proprietà della soc. causando CP_8 Controparte_9 ingenti danni;
• sul posto era intervenuta la polizia stradale di Firenze Nord, nonché la soc. Soccorso
[...]
CP_10
• a seguito dell'urto, il veicolo danneggiato era stato posteggiato dapprima in CALENZANO presso il parcheggio della società intervenuta per il soccorso, e il 20.11.2017 era stato spostato presso l'officina CA ”, in Collesalvetti (LI), per essere messo a CP_11 disposizione del perito assicurativo;
• il 17 gennaio 2018, espletata dall'incaricato della HDI una perizia sulla motrice, la società assicuratrice aveva corrisposto all'attrice mediante assegno il risarcimento di € 15.000,00 trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno;
• la società assicuratrice aveva “offerto”, inoltre, la somma di € 5.000,00 per oneri accessori o, in alternativa, l'importo di € 26.000,00 per la riparazione del veicolo;
• il 23.3.2018 “l'odierna attrice, trattandosi di società russa e per problemi burocratici, chiedeva una differente modalità di pagamento: il predetto assegno veniva, quindi, riconsegnato alla HDI in attesa di ricevere il pagamento tramite bonifico bancario, ad oggi non ancora disposto nonostante i numerosi solleciti, da ultimo con pec del 12/4/2018”;
• la soc. osì come pure la soc. HDI non avevano mai contestato la dinamica del sinistro né
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27664 / 2018 - pag. 2 il nesso causale;
• per quanto concerneva la determinazione del quantum osservava che:
◦ in Italia il valore commerciale del veicolo danneggiato era di € 22.570,00;
◦ il valore commerciale del veicolo russo, in Russia, era di € 47.844,40;
◦ “come da tariffe previste dalla Commissione Europea i dazi doganali corrispondono al 13
% del valore del mezzo e, dunque, sono pari ad € 6.219,77, oltre alla tassa di riciclaggio che va da € 1.400,00 ad € 9.300,00 e, nel caso de quo, è pari ad € 5.350,00”
◦ i costi di riparazione del mezzo ammontavano a € 54.211,74;
• l'attrice aveva inoltre sostenuto la spesa di € 2.580,00 per trasportare e custodire il veicolo danneggiato presso il parcheggio della soc. . Controparte_12
La parte attrice pertanto concludeva chiedendo di condannare i convenuti, in solido tra loro o in via alternativa, a pagare € 61.994,17 (pari al valore commerciale del trattore in Russia, ai costi sostenuti per trasporto e parcheggio, ai dazi doganali e alla tassa di riciclaggio russa); in via “alternativa”, al pagamento di € 56.791,74 (per spese di riparazione del trattore, costi di trasporto e parcheggio); in via subordinata, al pagamento di € 50.424,40 (per valore commerciale del trattore in Russia e costi di trasporto e parcheggio del veicolo danneggiato).
Con comparsa depositata il 27.12.2018 (solo in formato cartaceo presso la cancelleria) si costituiva in giudizio l' a quale:
• non contestava l'an della domanda, ma solo il quantum debeatur;
• eccepiva che la somma di € 15.000,00 già corrisposta dalla soc. HDI ante causam a mezzo bonifico bancario su richiesta della stessa attrice, doveva ritenersi congrua e satisfattiva;
• eccepiva il difetto di legittimazione passiva della soc. HDI trattandosi di società incaricata unicamente di istruire la pratica nella fase stragiudiziale;
• eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei termini a comparire ex a. 126 CAP;
• osservava che il perito incaricato dalla HDI, aveva ritenuto antieconomiche le Per_1 riparazioni e aveva stimato che il valore del veicolo danneggiato, immatricolato nel 2008, era di
€ 20.000,00, da cui doveva detrarsi il valore del relitto;
• eccepiva l'erroneità del valore del mezzo indicato dall'attrice in € 47.844,40, e l'assenza di prova dell'effettivo esborso degli oneri accessori e in particolare dei dazi doganali;
• osservava che, trattandosi di sinistro verificatosi in Italia, la liquidazione del danno avrebbe dovuto effettuarsi sulla base della normativa italiana;
• contestava l'utilizzabilità della documentazione prodotta dall'attrice siccome scritta in lingua straniera;
• chiedeva che dall'eventuale risarcimento dovuto fosse detratto l'indennizzo pagato all'attrice dalla sua compagnia assicuratrice in forza della “polizza Kasco”. La convenuta concludeva chiedendo di dichiarare congrua la somma di € 15.000,00 già corrisposta all'attrice e quindi respingere la domanda;
in via subordinata chiedeva di liquidare il risarcimento dovuto, dedotto l'importo già versato.
All'udienza di prima comparizione tenuta il 22.1.2019, il giudice originariamente designato, preso atto delle eccezioni sollevate dalla convenuta costituita, “rilevato che la carenza di legittimazione può essere rilevata anche d'ufficio e decisa con la sentenza;
e che per il calcolo del termine a comparire occorre far riferimento alla data indicata nell'atto di citazione, dichiara la contumacia della HDI,
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27664 / 2018 - pag. 3 verificata la regolarità della notificazione;
dispone la rinotifica dell'atto di citazione all' ed alle altre parti presso l' nei termini di legge”.
A seguito della rinotifica, la convenuta già costituita- depositava il 20.09.2019 la “II comparsa di risposta”, insistendo nell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della soc. HDI e nelle difese già svolte nella comparsa di costituzione del 21.12.2018. In particolare, confermava:
• di ritenere esaustiva la somma di eur 15.000,00 già corrisposta a mezzo bonifico bancario dalla HDI;
• che il valore del mezzo era stato stimato dal perito assicurativo in eur 20.000,00 e che il valore del relitto era pari a eur 5.000,00 sicché il risarcimento eventualmente dovuto era pari a eur 15.000,00 (somma già corrisposta);
• l'eccezione di infondatezza della domanda di rimborso della somma spesa per le riparazioni in quanto le riparazioni erano risultate antieconomiche. Confermava le conclusioni già rassegnate.
All'udienza del 17.10.2019 il giudice originariamente designato dichiarava la contumacia della società entre non dichiarava la contumacia del conducente “non essendo lo stesso CP_6 domiciliato ex lege presso l' e infine assegnava i termini ex a. 183 cpc.
Mette conto osservare che, colla prima memoria ex a. 183/6 cpc, l'attrice:
• ammetteva il “parziale pagamento (di € 15.000,00) corrisposto, a titolo di risarcimento del danno, da parte della HDI Assicurazioni S.p.a. a favore della ”; Parte_1
• asseriva d'avere “trasportato nel Paese di provenienza (Russia)” il veicolo danneggiato, e d'averlo lì “sottoposto alle necessarie (e più economiche) riparazioni” perché potesse essere
“regolarmente utilizzato dalla Società attrice”, precisando d'avere spero per tali riparazioni la somma di € 34.198,08 (mentre la soc. Toscana truck Service srl aveva preventivato spese di riparazione per € 54.211,74);
• eccepiva che la stima del valore del veicolo danneggiato effettuata dal perito della HDI riguardava soltanto il trattore stradale e non anche il rimorchio;
• eccepiva che la liquidazione del danno effettuata dalla HDI non considerava le spese sostenute per la custodia e il trasporto del veicolo, nonché “per lo smontaggio delle componenti del mezzo e la stesura del preventivo ad opera della Toscana truck Service srl”;
• allegava d'aver subito un danno da fermo tecnico poiché il mezzo era rimasto fermo in officina per un anno intero prima d'essere esaminato dalla HDI e riparato;
• allegava un danno da lucro cessante per non aver potuto svolgere le spedizioni già programmate (come quella in favore della soc. per € 4.885,00); Parte_3
• allegava d'aver dovuto comunque sostenere il costo del premio assicurativo pur non potendo fruire del mezzo danneggiato, giacché le polizze assicurative russe non prevedevano l'ipotesi della sospensione. L'attrice riduceva perciò le sue proprie conclusioni, chiedendo in via principale di condannare i convenuti a pagare € 37.899,43; in subordine, a pagare la diversa somma risultante dall'istruttoria.
All'esito dell'udienza del 13.10.2020 il giudice originariamente designato, riservato ogni provvedimento sulle prove orali richieste, disponeva CTU per accertare “quali danni abbia riportato
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27664 / 2018 - pag. 4 l'automezzo di cui è causa” e per valutare “se gli interventi eseguiti per la riparazione siano congrui , a fronte del valore commerciale del mezzo all'epoca del sinistro;
anche tenendo presenti i costi di immatricolazione di nuovo veicolo e spese di trasporto in Russia”. Il CTU geom. prestava impegno di rito con atto depositato il 24.12.2020 e assumeva l'incarico Per_2 all'udienza 13.1.2021, depositando infine la relazione conclusiva il 19.3.2021. All'udienza del 23.6.2021 il giudice onorario rinviava ad altra udienza per decidere sulle istanze svolte dalle parti in quella stessa udienza ma con decreto del 18.11.2021, aderendo allo sciopero indetto dalle associazioni della magistratura onoraria, rinviava ancora ad altra udienza.
Riassegnata la causa allo scrivente, all'udienza 8.6.2022 veniva disposta la regolarizzazione della prova delle notifiche eseguite via PEC.
Con ordinanza 5.11.2022 il giudice:
• dichiarava la mancata instaurazione del rapporto processuale col convenuto CP_4
mai ritualmente notificato;
[...]
• dichiarava inammissibili tutte le prove testimoniali dedotte dalle parti;
• in accoglimento dell'istanza della convenuta ordinava ex a. 210 cpc al terzo , CP_13 assicuratrice dell'attrice per il veicolo veicolo DAF targato P445MM32, di esibire la documentazione relativa all'indennizzo corrisposto dalla stessa alla società CP_13
a seguito del sinistro del 17 ottobre 2017, assegnando termine per Parte_1 notificare l'ordine di esibizione al predetto terzo nonché termine al terzo per CP_13 esibire quanto richiesto.
Non essendo stata eseguita dal terzo l'esibizione richiestagli, all'udienza del 22 febbraio 2023 veniva rinnovato l'ordine di esibizione. All'esito dell'udienza del 25.1.2024, con ordinanza 1.3.2024 veniva assegnato nuovo termine per documentare la rituale notifica al terzo del provvedimento ex a. 210 cpc. All'udienza del giorno 10/10/2024 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 30.12.2024 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Premesso che nulla va qui disposto in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della soc. HDI, siccome sollevata da altro soggetto, per quanto concerne il merito si deve osservare che sulla responsabilità del sinistro -desumibile comunque dalla relazione della Polizia stradale, doc. 2 attrice- non v'è contestazione della convenuta costituita.
L'attrice pretende perciò d'essere risarcita del danno, che essa quantifica nelle spese sostenute per la riparazione del mezzo in Russia, nelle spese sostenute per la custodia e il trasporto del veicolo, nelle spese assicurative e, infine, nel mancato guadagno.
In particolare, per ciò che attiene alla riparazione del mezzo, l'attrice assume che, rispetto al valore commerciale del veicolo quantificato secondo i parametri di mercato russi, le riparazioni non fossero antieconomiche.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27664 / 2018 - pag. 5 La convenuta, per contro, eccepisce l'antieconomicità delle riparazioni, osservando che il sinistro avvenne in Italia, sicché il calcolo del valore del bene ante sinistro dev'essere effettuato con riferimento ai parametri di mercato italiani, dal che discende che il costo sostenuto per le riparazioni è appunto antieconomico.
Al riguardo, si osserva che ai sensi dell'art. 62 della legge n. 218 del 1995 “la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia, il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno” e
“qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo stato in esso residenti, si applica la legge di tale stato”. Danneggiato e danneggiante non hanno residenza e sede nel medesimo Stato (poiché l'attrice è di nazionalità russa, mentre il danneggiante è di nazionalità polacca), né v'è una legge “comune” applicabile, di modo che non potrà applicarsi altra legge se non quella italiana, che è la legge del luogo ove si verificò l'evento, e ciò non soltanto per accertare le responsabilità, ma anche per liquidare il danno risarcibile.
È appena il caso di rilevare che a tali conclusioni si perviene sulla base dei principi desumibili a contrario dall'orientamento costante del giudice di legittimità secondo cui “nel caso di sinistro stradale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, le norme che prevedono la legittimazione passiva dell artt. 125 e 126 del codice delle assicurazioni) sono di applicazione necessaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Ne consegue che, quand'anche il sinistro abbia coinvolto solo cittadini stranieri tutti della medesima nazionalità, sono regolati dalla legge italiana sia l'accertamento del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, sia la sussistenza dei presupposti e dei limiti della responsabilità dell in quanto obbligazioni nascenti dalla legge, ai sensi dell'art. 61, ultima parte, della citata legge n. 218 del 1995; restano, invece, soggette alla legge comune di danneggiante e danneggiato, ai sensi dell'art. 62, comma 2, della legge n. 218 del 1995, le questioni relative alla quantificazione del danno” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18.05.2012).
Conseguentemente, per quantificare il danno dev'essere anzitutto accertato se le riparazioni fossero o no effettivamente economiche, in relazione al valore antesinistro del complesso veicolare. Infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “poiché il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione. La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (ex multis, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 10196 del 30/03/2022, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21012 del 12/10/2010).
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27664 / 2018 - pag. 6 Per stabilire il valore antesinistro del complesso veicolare danneggiato, e per stimare il costo delle riparazioni, soccorre la consulenza tecnico d'ufficio redatta dal geom. depositata il CP_14
19.3.2021, dalla quale risulta in particolare che “la motrice attorea subì nel sinistro per cui è causa i danni indicati sia nel preventivo di riparazione che nella perizia in atti”. Tale CTU ha stimato che –secondo i prezzi del mercato italiano– il costo di riparazione dei danni sarebbe stato pari a EUR 41.255,30 oltre IVA (per totali EUR 50.294,87), mentre il valore medio di mercato del veicolo era pari a EUR 22.000,00. Il consulente di parte ha inoltre stimato che per le riparazioni il fermo tecnico del veicolo si sarebbe prolungato per ventinove giorni.
Ancorché il CTU si sia espresso dichiarando che “qualora la riparazione fosse stata eseguita in Italia” essa
“sarebbe [stata] … antieconomica”, questo Tribunale, in applicazione del principio consacrato nell'a. 1227 cc, deve rilevare che la scelta del creditore di trasportare il veicolo in Russia, dopo aver sostenuto costi di trasporto, di custodia, doganali (peraltro, neppure adeguatamente dimostrati, giacché il doc. 16 è solo il tariffario dei dazi doganali, che nulla prova quanto all'effettivo esborso, al pari del doc. 23, in lingua russa e inglese e comunque non fidefaciente) e di riparazione, determinò all'evidenza un inutile aggravio pel debitore, aggravio del quale il medesimo debitore non è tenuto a rispondere.
In particolare, come accertato dal CTU, il veicolo danneggiato aveva (prima del sinistro) un valore di mercato pari a EUR 22.000,00, laddove l'attrice ritenne di sostenere, per la sola riparazione del veicolo in Russia, il ben maggiore importo corrispondente a EUR 34.198,00. Il danno fu perciò manifestamente e significativamente aggravato dal fatto colposo del creditore, odierna attrice, che in luogo di procurarsi un veicolo analogo a quello danneggiato nel sinistro, ritenne di poter sostenere esborsi complessivamente più che doppi rispetto al valore di quello stesso veicolo, esborsi che per tale ragione non possono essere ora posti a carico dell'assicuratore del danneggiante.
È appena il caso di notare che, diversamente da quanto opina l'attrice, il bene danneggiato era tutt'altro che infungibile, posto che qualora l'attrice avesse diligentemente acquistato e immatricolato un veicolo analogo in Italia, spendendo appunto un prezzo ampiamente inferiore a quello del mercato russo (circa EUR 47.000), ben avrebbe poi potuto reimmatricolarlo in Russia per consentirne la libera circolazione in quel territorio.
Analoghe considerazioni valgono anche per l'asserito danno da “fermo tecnico”, giacché -a tacere d'ogni altro argomento circa la formulazione della relativa domanda solo colla prima memoria- quel danno sarebbe stato evitabile colla sostituzione del veicolo, acquistandone un altro in Italia a costi evidentemente ben minori di quelli del mercato russo.
Per la stessa ragione, è infondata anche la domanda del preteso danno da lucro cessante, che sarebbe stato provocato all'attrice dall'impossibilità di utilizzare il veicolo. Resta così assorbita la mancanza di efficacia probatoria del documento che l'attrice offre a riprova di tale danno, cioè il doc. 24 con cui l'attrice (anche in questo caso, per la prima volta nella prima memoria) vorrebbe provare di non aver potuto dare corso a una commessa già (asseritamente) programmata pel giorno successivo al sinistro.
Non diversa sorte tocca infine alla domanda di rimborso del premio assicurativo, che l'attrice avrebbe potuto trasferire su un altro veicolo, secondo quanto sin qui illustrato.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27664 / 2018 - pag. 7 In conclusione, tenuto conto del valore ante sinistro accertato dalla CTU e considerato l'acconto già incassato dall'attrice, rilevato altresì che non risulta sufficientemente provato che l'assicuratore russo della società attrice (cioè la SOGLASIE INSURANCE COMPANY LIMITED) in relazione al sinistro del 17.10.2017 abbia effettivamente versato all'attrice qualsivoglia indennizzo, essendosi limitata
-secondo la produzione attorea del 20.11.2020- a versare alla “beneficiaria”
[...]
l'equivalente di EUR 288,74, la domanda è perciò solo parzialmente Controparte_15 accoglibile, sicché le convenute in solido devono essere condannate a pagare all'attrice la differenza, pari a EUR (22.000 – 15.000 =) 7.000,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali dal fatto al saldo, e così in totale EUR 9.325,63, arrotondabili a EUR 9.350,00, somma su cui da oggi al saldo sono dovuti ulteriori interessi legali.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere interamente compensate.
Per lo stesso motivo, le spese di CTU separatamente liquidate devono essere poste per metà a carico dell'attrice e per metà a carico solidale dei convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente la domanda;
(2) per l'effetto, dato atto del concorso del fatto colposo del creditore all'aggravamento del danno e della somma già percepita dall'attrice e trattenuta in acconto, condanna la convenuta
[...]
Controparte_1 in solido colla convenuta
[...] soc. a pagare all'attrice il Controparte_6 Parte_1 residuo importo di EUR 9.350,00 oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
(3) compensa interamente fra le parti le spese della presente lite;
(4) pone le spese di CTU, già liquidate, definitivamente a carico dell'attrice per metà e a carico solidale delle predette due convenute pel restante mezzo.
Così deciso il giorno 24 marzo 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27664 / 2018 - pag. 8
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 27664 / 2018 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. LORIA FAUSTO, RAINA MARTA
PARTE ATTRICE
contro
:
[...]
Controparte_1
(cod. fisc. )
[...] P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. MORELLI ADRIANA, MORELLI GUIDO
I (cod. fisc. ?) Controparte_2 contumace
(cod. fisc. ) Controparte_3 P.IVA_3 contumace
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“Nel merito in via principale: accertato e dichiarato che i danni patiti dalla Parte_1 sono diretta conseguenza di quanto occorso in data 17/10/2017 per colpa esclusiva del signor
autista della Società , proprietaria del veicolo Controparte_4 Controparte_5 coinvolto, condannare, in via alternativa o solidale tra loro, l' Controparte_1
in proprio e quale domiciliatario ex lege della società e del
[...] Controparte_6
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27664 / 2018 - pag. 1 signor nonché la HDI Assicurazioni S.p.a. … al pagamento in favore di parte Controparte_4 attrice della somma di € 37.899,43, riformulato a seguito del parziale rimborso e come meglio specificato in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo. Nel merito in via subordinata: … condannare, in via alternativa o solidale tra loro, l'
[...]
in proprio e quale domiciliatario ex lege della società Controparte_7 [...]
e del signor nonché la HDI Assicurazioni S.p.a. … Controparte_6 Controparte_4 al pagamento in favore di parte attrice di quella diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria (e comunque nei limiti di scaglione di cui al contributo unificato versato)”
La convenuta soc. onferma le conclusioni della “II comparsa di risposta” (dep. 20.9.2019), cioè:
“… dato atto che la Società HDI per conto di ha già offerto e pagato alla Parte_2
l'importo di € 15.000,00, dichiarare tale somma congrua e satisfattiva di ogni
[...] pregiudizio subito dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa ed, in ogni caso, … respingere la domanda attrice e ASSOLVERE l' a ogni avversa pretesa. Vinte le spese. In via subordinata … liquidare i danni nei limiti del giusto del provato e del legittimamente richiesto, detratto l'importo di € 15.000,00 già corrisposto per conto dell' favore dell'attrice, previa rivalutazione della somma stessa e con l'aggiunta degli interessi dalla data di pagamento. Respinta ogni diversa e maggior pretesa avanzata nei confronti dell' Spese quantomeno compensate”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 22.5.2018, la parte attrice esponeva che:
• il 17.10.2017 sull'autostrada Milano-Roma-Napoli, all'altezza del Comune di Calenzano (FI), alla guida del veicolo di proprietà della soc. polacca Controparte_4 CP_6
, aveva tamponato il veicolo di proprietà dell'attrice, guidato da
[...] [...] nonché il veicolo di proprietà della soc. causando CP_8 Controparte_9 ingenti danni;
• sul posto era intervenuta la polizia stradale di Firenze Nord, nonché la soc. Soccorso
[...]
CP_10
• a seguito dell'urto, il veicolo danneggiato era stato posteggiato dapprima in CALENZANO presso il parcheggio della società intervenuta per il soccorso, e il 20.11.2017 era stato spostato presso l'officina CA ”, in Collesalvetti (LI), per essere messo a CP_11 disposizione del perito assicurativo;
• il 17 gennaio 2018, espletata dall'incaricato della HDI una perizia sulla motrice, la società assicuratrice aveva corrisposto all'attrice mediante assegno il risarcimento di € 15.000,00 trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno;
• la società assicuratrice aveva “offerto”, inoltre, la somma di € 5.000,00 per oneri accessori o, in alternativa, l'importo di € 26.000,00 per la riparazione del veicolo;
• il 23.3.2018 “l'odierna attrice, trattandosi di società russa e per problemi burocratici, chiedeva una differente modalità di pagamento: il predetto assegno veniva, quindi, riconsegnato alla HDI in attesa di ricevere il pagamento tramite bonifico bancario, ad oggi non ancora disposto nonostante i numerosi solleciti, da ultimo con pec del 12/4/2018”;
• la soc. osì come pure la soc. HDI non avevano mai contestato la dinamica del sinistro né
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27664 / 2018 - pag. 2 il nesso causale;
• per quanto concerneva la determinazione del quantum osservava che:
◦ in Italia il valore commerciale del veicolo danneggiato era di € 22.570,00;
◦ il valore commerciale del veicolo russo, in Russia, era di € 47.844,40;
◦ “come da tariffe previste dalla Commissione Europea i dazi doganali corrispondono al 13
% del valore del mezzo e, dunque, sono pari ad € 6.219,77, oltre alla tassa di riciclaggio che va da € 1.400,00 ad € 9.300,00 e, nel caso de quo, è pari ad € 5.350,00”
◦ i costi di riparazione del mezzo ammontavano a € 54.211,74;
• l'attrice aveva inoltre sostenuto la spesa di € 2.580,00 per trasportare e custodire il veicolo danneggiato presso il parcheggio della soc. . Controparte_12
La parte attrice pertanto concludeva chiedendo di condannare i convenuti, in solido tra loro o in via alternativa, a pagare € 61.994,17 (pari al valore commerciale del trattore in Russia, ai costi sostenuti per trasporto e parcheggio, ai dazi doganali e alla tassa di riciclaggio russa); in via “alternativa”, al pagamento di € 56.791,74 (per spese di riparazione del trattore, costi di trasporto e parcheggio); in via subordinata, al pagamento di € 50.424,40 (per valore commerciale del trattore in Russia e costi di trasporto e parcheggio del veicolo danneggiato).
Con comparsa depositata il 27.12.2018 (solo in formato cartaceo presso la cancelleria) si costituiva in giudizio l' a quale:
• non contestava l'an della domanda, ma solo il quantum debeatur;
• eccepiva che la somma di € 15.000,00 già corrisposta dalla soc. HDI ante causam a mezzo bonifico bancario su richiesta della stessa attrice, doveva ritenersi congrua e satisfattiva;
• eccepiva il difetto di legittimazione passiva della soc. HDI trattandosi di società incaricata unicamente di istruire la pratica nella fase stragiudiziale;
• eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei termini a comparire ex a. 126 CAP;
• osservava che il perito incaricato dalla HDI, aveva ritenuto antieconomiche le Per_1 riparazioni e aveva stimato che il valore del veicolo danneggiato, immatricolato nel 2008, era di
€ 20.000,00, da cui doveva detrarsi il valore del relitto;
• eccepiva l'erroneità del valore del mezzo indicato dall'attrice in € 47.844,40, e l'assenza di prova dell'effettivo esborso degli oneri accessori e in particolare dei dazi doganali;
• osservava che, trattandosi di sinistro verificatosi in Italia, la liquidazione del danno avrebbe dovuto effettuarsi sulla base della normativa italiana;
• contestava l'utilizzabilità della documentazione prodotta dall'attrice siccome scritta in lingua straniera;
• chiedeva che dall'eventuale risarcimento dovuto fosse detratto l'indennizzo pagato all'attrice dalla sua compagnia assicuratrice in forza della “polizza Kasco”. La convenuta concludeva chiedendo di dichiarare congrua la somma di € 15.000,00 già corrisposta all'attrice e quindi respingere la domanda;
in via subordinata chiedeva di liquidare il risarcimento dovuto, dedotto l'importo già versato.
All'udienza di prima comparizione tenuta il 22.1.2019, il giudice originariamente designato, preso atto delle eccezioni sollevate dalla convenuta costituita, “rilevato che la carenza di legittimazione può essere rilevata anche d'ufficio e decisa con la sentenza;
e che per il calcolo del termine a comparire occorre far riferimento alla data indicata nell'atto di citazione, dichiara la contumacia della HDI,
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27664 / 2018 - pag. 3 verificata la regolarità della notificazione;
dispone la rinotifica dell'atto di citazione all' ed alle altre parti presso l' nei termini di legge”.
A seguito della rinotifica, la convenuta già costituita- depositava il 20.09.2019 la “II comparsa di risposta”, insistendo nell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della soc. HDI e nelle difese già svolte nella comparsa di costituzione del 21.12.2018. In particolare, confermava:
• di ritenere esaustiva la somma di eur 15.000,00 già corrisposta a mezzo bonifico bancario dalla HDI;
• che il valore del mezzo era stato stimato dal perito assicurativo in eur 20.000,00 e che il valore del relitto era pari a eur 5.000,00 sicché il risarcimento eventualmente dovuto era pari a eur 15.000,00 (somma già corrisposta);
• l'eccezione di infondatezza della domanda di rimborso della somma spesa per le riparazioni in quanto le riparazioni erano risultate antieconomiche. Confermava le conclusioni già rassegnate.
All'udienza del 17.10.2019 il giudice originariamente designato dichiarava la contumacia della società entre non dichiarava la contumacia del conducente “non essendo lo stesso CP_6 domiciliato ex lege presso l' e infine assegnava i termini ex a. 183 cpc.
Mette conto osservare che, colla prima memoria ex a. 183/6 cpc, l'attrice:
• ammetteva il “parziale pagamento (di € 15.000,00) corrisposto, a titolo di risarcimento del danno, da parte della HDI Assicurazioni S.p.a. a favore della ”; Parte_1
• asseriva d'avere “trasportato nel Paese di provenienza (Russia)” il veicolo danneggiato, e d'averlo lì “sottoposto alle necessarie (e più economiche) riparazioni” perché potesse essere
“regolarmente utilizzato dalla Società attrice”, precisando d'avere spero per tali riparazioni la somma di € 34.198,08 (mentre la soc. Toscana truck Service srl aveva preventivato spese di riparazione per € 54.211,74);
• eccepiva che la stima del valore del veicolo danneggiato effettuata dal perito della HDI riguardava soltanto il trattore stradale e non anche il rimorchio;
• eccepiva che la liquidazione del danno effettuata dalla HDI non considerava le spese sostenute per la custodia e il trasporto del veicolo, nonché “per lo smontaggio delle componenti del mezzo e la stesura del preventivo ad opera della Toscana truck Service srl”;
• allegava d'aver subito un danno da fermo tecnico poiché il mezzo era rimasto fermo in officina per un anno intero prima d'essere esaminato dalla HDI e riparato;
• allegava un danno da lucro cessante per non aver potuto svolgere le spedizioni già programmate (come quella in favore della soc. per € 4.885,00); Parte_3
• allegava d'aver dovuto comunque sostenere il costo del premio assicurativo pur non potendo fruire del mezzo danneggiato, giacché le polizze assicurative russe non prevedevano l'ipotesi della sospensione. L'attrice riduceva perciò le sue proprie conclusioni, chiedendo in via principale di condannare i convenuti a pagare € 37.899,43; in subordine, a pagare la diversa somma risultante dall'istruttoria.
All'esito dell'udienza del 13.10.2020 il giudice originariamente designato, riservato ogni provvedimento sulle prove orali richieste, disponeva CTU per accertare “quali danni abbia riportato
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27664 / 2018 - pag. 4 l'automezzo di cui è causa” e per valutare “se gli interventi eseguiti per la riparazione siano congrui , a fronte del valore commerciale del mezzo all'epoca del sinistro;
anche tenendo presenti i costi di immatricolazione di nuovo veicolo e spese di trasporto in Russia”. Il CTU geom. prestava impegno di rito con atto depositato il 24.12.2020 e assumeva l'incarico Per_2 all'udienza 13.1.2021, depositando infine la relazione conclusiva il 19.3.2021. All'udienza del 23.6.2021 il giudice onorario rinviava ad altra udienza per decidere sulle istanze svolte dalle parti in quella stessa udienza ma con decreto del 18.11.2021, aderendo allo sciopero indetto dalle associazioni della magistratura onoraria, rinviava ancora ad altra udienza.
Riassegnata la causa allo scrivente, all'udienza 8.6.2022 veniva disposta la regolarizzazione della prova delle notifiche eseguite via PEC.
Con ordinanza 5.11.2022 il giudice:
• dichiarava la mancata instaurazione del rapporto processuale col convenuto CP_4
mai ritualmente notificato;
[...]
• dichiarava inammissibili tutte le prove testimoniali dedotte dalle parti;
• in accoglimento dell'istanza della convenuta ordinava ex a. 210 cpc al terzo , CP_13 assicuratrice dell'attrice per il veicolo veicolo DAF targato P445MM32, di esibire la documentazione relativa all'indennizzo corrisposto dalla stessa alla società CP_13
a seguito del sinistro del 17 ottobre 2017, assegnando termine per Parte_1 notificare l'ordine di esibizione al predetto terzo nonché termine al terzo per CP_13 esibire quanto richiesto.
Non essendo stata eseguita dal terzo l'esibizione richiestagli, all'udienza del 22 febbraio 2023 veniva rinnovato l'ordine di esibizione. All'esito dell'udienza del 25.1.2024, con ordinanza 1.3.2024 veniva assegnato nuovo termine per documentare la rituale notifica al terzo del provvedimento ex a. 210 cpc. All'udienza del giorno 10/10/2024 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 30.12.2024 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Premesso che nulla va qui disposto in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della soc. HDI, siccome sollevata da altro soggetto, per quanto concerne il merito si deve osservare che sulla responsabilità del sinistro -desumibile comunque dalla relazione della Polizia stradale, doc. 2 attrice- non v'è contestazione della convenuta costituita.
L'attrice pretende perciò d'essere risarcita del danno, che essa quantifica nelle spese sostenute per la riparazione del mezzo in Russia, nelle spese sostenute per la custodia e il trasporto del veicolo, nelle spese assicurative e, infine, nel mancato guadagno.
In particolare, per ciò che attiene alla riparazione del mezzo, l'attrice assume che, rispetto al valore commerciale del veicolo quantificato secondo i parametri di mercato russi, le riparazioni non fossero antieconomiche.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27664 / 2018 - pag. 5 La convenuta, per contro, eccepisce l'antieconomicità delle riparazioni, osservando che il sinistro avvenne in Italia, sicché il calcolo del valore del bene ante sinistro dev'essere effettuato con riferimento ai parametri di mercato italiani, dal che discende che il costo sostenuto per le riparazioni è appunto antieconomico.
Al riguardo, si osserva che ai sensi dell'art. 62 della legge n. 218 del 1995 “la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia, il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno” e
“qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo stato in esso residenti, si applica la legge di tale stato”. Danneggiato e danneggiante non hanno residenza e sede nel medesimo Stato (poiché l'attrice è di nazionalità russa, mentre il danneggiante è di nazionalità polacca), né v'è una legge “comune” applicabile, di modo che non potrà applicarsi altra legge se non quella italiana, che è la legge del luogo ove si verificò l'evento, e ciò non soltanto per accertare le responsabilità, ma anche per liquidare il danno risarcibile.
È appena il caso di rilevare che a tali conclusioni si perviene sulla base dei principi desumibili a contrario dall'orientamento costante del giudice di legittimità secondo cui “nel caso di sinistro stradale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, le norme che prevedono la legittimazione passiva dell artt. 125 e 126 del codice delle assicurazioni) sono di applicazione necessaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Ne consegue che, quand'anche il sinistro abbia coinvolto solo cittadini stranieri tutti della medesima nazionalità, sono regolati dalla legge italiana sia l'accertamento del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, sia la sussistenza dei presupposti e dei limiti della responsabilità dell in quanto obbligazioni nascenti dalla legge, ai sensi dell'art. 61, ultima parte, della citata legge n. 218 del 1995; restano, invece, soggette alla legge comune di danneggiante e danneggiato, ai sensi dell'art. 62, comma 2, della legge n. 218 del 1995, le questioni relative alla quantificazione del danno” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18.05.2012).
Conseguentemente, per quantificare il danno dev'essere anzitutto accertato se le riparazioni fossero o no effettivamente economiche, in relazione al valore antesinistro del complesso veicolare. Infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “poiché il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione. La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (ex multis, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 10196 del 30/03/2022, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21012 del 12/10/2010).
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27664 / 2018 - pag. 6 Per stabilire il valore antesinistro del complesso veicolare danneggiato, e per stimare il costo delle riparazioni, soccorre la consulenza tecnico d'ufficio redatta dal geom. depositata il CP_14
19.3.2021, dalla quale risulta in particolare che “la motrice attorea subì nel sinistro per cui è causa i danni indicati sia nel preventivo di riparazione che nella perizia in atti”. Tale CTU ha stimato che –secondo i prezzi del mercato italiano– il costo di riparazione dei danni sarebbe stato pari a EUR 41.255,30 oltre IVA (per totali EUR 50.294,87), mentre il valore medio di mercato del veicolo era pari a EUR 22.000,00. Il consulente di parte ha inoltre stimato che per le riparazioni il fermo tecnico del veicolo si sarebbe prolungato per ventinove giorni.
Ancorché il CTU si sia espresso dichiarando che “qualora la riparazione fosse stata eseguita in Italia” essa
“sarebbe [stata] … antieconomica”, questo Tribunale, in applicazione del principio consacrato nell'a. 1227 cc, deve rilevare che la scelta del creditore di trasportare il veicolo in Russia, dopo aver sostenuto costi di trasporto, di custodia, doganali (peraltro, neppure adeguatamente dimostrati, giacché il doc. 16 è solo il tariffario dei dazi doganali, che nulla prova quanto all'effettivo esborso, al pari del doc. 23, in lingua russa e inglese e comunque non fidefaciente) e di riparazione, determinò all'evidenza un inutile aggravio pel debitore, aggravio del quale il medesimo debitore non è tenuto a rispondere.
In particolare, come accertato dal CTU, il veicolo danneggiato aveva (prima del sinistro) un valore di mercato pari a EUR 22.000,00, laddove l'attrice ritenne di sostenere, per la sola riparazione del veicolo in Russia, il ben maggiore importo corrispondente a EUR 34.198,00. Il danno fu perciò manifestamente e significativamente aggravato dal fatto colposo del creditore, odierna attrice, che in luogo di procurarsi un veicolo analogo a quello danneggiato nel sinistro, ritenne di poter sostenere esborsi complessivamente più che doppi rispetto al valore di quello stesso veicolo, esborsi che per tale ragione non possono essere ora posti a carico dell'assicuratore del danneggiante.
È appena il caso di notare che, diversamente da quanto opina l'attrice, il bene danneggiato era tutt'altro che infungibile, posto che qualora l'attrice avesse diligentemente acquistato e immatricolato un veicolo analogo in Italia, spendendo appunto un prezzo ampiamente inferiore a quello del mercato russo (circa EUR 47.000), ben avrebbe poi potuto reimmatricolarlo in Russia per consentirne la libera circolazione in quel territorio.
Analoghe considerazioni valgono anche per l'asserito danno da “fermo tecnico”, giacché -a tacere d'ogni altro argomento circa la formulazione della relativa domanda solo colla prima memoria- quel danno sarebbe stato evitabile colla sostituzione del veicolo, acquistandone un altro in Italia a costi evidentemente ben minori di quelli del mercato russo.
Per la stessa ragione, è infondata anche la domanda del preteso danno da lucro cessante, che sarebbe stato provocato all'attrice dall'impossibilità di utilizzare il veicolo. Resta così assorbita la mancanza di efficacia probatoria del documento che l'attrice offre a riprova di tale danno, cioè il doc. 24 con cui l'attrice (anche in questo caso, per la prima volta nella prima memoria) vorrebbe provare di non aver potuto dare corso a una commessa già (asseritamente) programmata pel giorno successivo al sinistro.
Non diversa sorte tocca infine alla domanda di rimborso del premio assicurativo, che l'attrice avrebbe potuto trasferire su un altro veicolo, secondo quanto sin qui illustrato.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27664 / 2018 - pag. 7 In conclusione, tenuto conto del valore ante sinistro accertato dalla CTU e considerato l'acconto già incassato dall'attrice, rilevato altresì che non risulta sufficientemente provato che l'assicuratore russo della società attrice (cioè la SOGLASIE INSURANCE COMPANY LIMITED) in relazione al sinistro del 17.10.2017 abbia effettivamente versato all'attrice qualsivoglia indennizzo, essendosi limitata
-secondo la produzione attorea del 20.11.2020- a versare alla “beneficiaria”
[...]
l'equivalente di EUR 288,74, la domanda è perciò solo parzialmente Controparte_15 accoglibile, sicché le convenute in solido devono essere condannate a pagare all'attrice la differenza, pari a EUR (22.000 – 15.000 =) 7.000,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali dal fatto al saldo, e così in totale EUR 9.325,63, arrotondabili a EUR 9.350,00, somma su cui da oggi al saldo sono dovuti ulteriori interessi legali.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere interamente compensate.
Per lo stesso motivo, le spese di CTU separatamente liquidate devono essere poste per metà a carico dell'attrice e per metà a carico solidale dei convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente la domanda;
(2) per l'effetto, dato atto del concorso del fatto colposo del creditore all'aggravamento del danno e della somma già percepita dall'attrice e trattenuta in acconto, condanna la convenuta
[...]
Controparte_1 in solido colla convenuta
[...] soc. a pagare all'attrice il Controparte_6 Parte_1 residuo importo di EUR 9.350,00 oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
(3) compensa interamente fra le parti le spese della presente lite;
(4) pone le spese di CTU, già liquidate, definitivamente a carico dell'attrice per metà e a carico solidale delle predette due convenute pel restante mezzo.
Così deciso il giorno 24 marzo 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 27664 / 2018 - pag. 8