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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1004/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1004/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. THIELLA Parte_1 C.F._1
MASSIMO elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. THIELLA MASSIMO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARETTA PAOLA CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. CARETTA PAOLA
CONVENUTO e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale d'udienza del 19.6.2025, così chiedendo:
“1) sia confermato l'ordine di protezione emesso in data 06.03.2025;
2) sia dichiarata la separazione dei coniugi e autorizzando gli stessi a Parte_1 CP_1 vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, disponendo l'annotazione del provvedimento nei registri dello stato civile;
pagina 1 di 3 3) la casa coniugale, con i mobili che la arredano, rimarrà nella disponibilità esclusiva della sig.ra
; Parte_1
4) siano compensate le spese di lite”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/3/2025 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 in EN CC (VI) in data 1/12/2018; che dall'unione non erano nati figli;
che CP_1 nel corso degli anni il rapporto coniugale si era deteriorato ed era venuta meno l'affectio coniugalis; che, soprattutto, a partire dal 2017, il esercitava su di lei continue violenze fisiche e CP_1 psicologiche che sono andate ad intensificarsi per intensità e frequenza in corrispondenza della manifestazione dei problemi lavorativi accusati dal lui, mentre le lesioni venivano comprovate dai certificati medici dimessi;
che le parti erano entrambe economicamente indipendenti;
chiedeva la separazione personale dal coniuge con addebito, previa emissione di ordine di protezione di cui all'art. 473 bis 69 e ss. c.p.c. contenente ordine di cessare le condotte violente e moleste ed il divieto di avvicinamento ai luoghi da sé frequentati, con allontanamento del marito dalla casa coniugale sita in via Santa Eurosia n. 27 in EN CC (VI).
Con decreto del 6/3/2025 reso inaudita altera parte il Giudice relatore accoglieva la richiesta di ordine di protezione e fissava la udienza per la relativa modifica, conferma o revoca al giorno 18/3/2025.
Costituitosi in giudizio in data 17/3/2025, il convenuto aderiva alla domanda di separazione personale, negando però di aver tenuto condotte violente e maltrattanti nei confronti della moglie, e chiedendo in particolare di revocare l'ordine di protezione nella parte in cui veniva disposto il suo allontanamento dalla casa coniugale.
Alla udienza del 18/3/2025 compariva personalmente l'attrice che sentita direttamente dal Giudice relatore confermava le violenze subite dal convenuto da ancor prima che la coppia andasse a nozze nel
2018. Seguiva la conferma dell'ordine di protezione con decreto emesso in pari data con provvedimento reso fuori udienza, con fissazione della udienza di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c. con le modalità previste dall'art. 473 bis 42 c.p.c..
Successivamente, alla udienza del 19/6/2025, fissata in presenza dopo che le parti dichiaravano al
Tribunale di aver raggiunto un accordo che chiedevano di recepire, esse precisavano le conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione. Il
PM esprimeva il parere positivo per quanto di competenza.
pagina 2 di 3 * * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
Va, innanzitutto, pronunciata la separazione personale dei coniugi, giacché dalla prospettazione dell'attrice è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato dalle condotte maltrattanti poste in essere dal convenuto così come documentate dai certificati medici in atti, sulle quali basi è stato in effetti emesso ordine di protezione in data 6/3/2025 a favore dell'attrice, che per comune intesa tra le parti resterà efficace nei confronti del convenuto fino alla sua naturale scadenza.
Degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti, con particolare riguardo alla disponibilità della casa coniugale a favore di , il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo Parte_1 richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
altresì deve intendersi rinunciata la domanda di addebito della separazione inizialmente proposta dall'attrice, siccome non contemplata nell'accordo tra le parti infine raggiunto e formalizzato alla udienza davanti al Giudice relatore.
Le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo sulla sola domanda di separazione, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in EN CC (VI) in data 1/12/2018 con atto trascritto alla serie n. 12, parte 1, anno 2018, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EN CC (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'1.7.2025.
IL GIUDICE EST.
Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1004/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. THIELLA Parte_1 C.F._1
MASSIMO elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. THIELLA MASSIMO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARETTA PAOLA CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. CARETTA PAOLA
CONVENUTO e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale d'udienza del 19.6.2025, così chiedendo:
“1) sia confermato l'ordine di protezione emesso in data 06.03.2025;
2) sia dichiarata la separazione dei coniugi e autorizzando gli stessi a Parte_1 CP_1 vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, disponendo l'annotazione del provvedimento nei registri dello stato civile;
pagina 1 di 3 3) la casa coniugale, con i mobili che la arredano, rimarrà nella disponibilità esclusiva della sig.ra
; Parte_1
4) siano compensate le spese di lite”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/3/2025 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 in EN CC (VI) in data 1/12/2018; che dall'unione non erano nati figli;
che CP_1 nel corso degli anni il rapporto coniugale si era deteriorato ed era venuta meno l'affectio coniugalis; che, soprattutto, a partire dal 2017, il esercitava su di lei continue violenze fisiche e CP_1 psicologiche che sono andate ad intensificarsi per intensità e frequenza in corrispondenza della manifestazione dei problemi lavorativi accusati dal lui, mentre le lesioni venivano comprovate dai certificati medici dimessi;
che le parti erano entrambe economicamente indipendenti;
chiedeva la separazione personale dal coniuge con addebito, previa emissione di ordine di protezione di cui all'art. 473 bis 69 e ss. c.p.c. contenente ordine di cessare le condotte violente e moleste ed il divieto di avvicinamento ai luoghi da sé frequentati, con allontanamento del marito dalla casa coniugale sita in via Santa Eurosia n. 27 in EN CC (VI).
Con decreto del 6/3/2025 reso inaudita altera parte il Giudice relatore accoglieva la richiesta di ordine di protezione e fissava la udienza per la relativa modifica, conferma o revoca al giorno 18/3/2025.
Costituitosi in giudizio in data 17/3/2025, il convenuto aderiva alla domanda di separazione personale, negando però di aver tenuto condotte violente e maltrattanti nei confronti della moglie, e chiedendo in particolare di revocare l'ordine di protezione nella parte in cui veniva disposto il suo allontanamento dalla casa coniugale.
Alla udienza del 18/3/2025 compariva personalmente l'attrice che sentita direttamente dal Giudice relatore confermava le violenze subite dal convenuto da ancor prima che la coppia andasse a nozze nel
2018. Seguiva la conferma dell'ordine di protezione con decreto emesso in pari data con provvedimento reso fuori udienza, con fissazione della udienza di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c. con le modalità previste dall'art. 473 bis 42 c.p.c..
Successivamente, alla udienza del 19/6/2025, fissata in presenza dopo che le parti dichiaravano al
Tribunale di aver raggiunto un accordo che chiedevano di recepire, esse precisavano le conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione. Il
PM esprimeva il parere positivo per quanto di competenza.
pagina 2 di 3 * * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
Va, innanzitutto, pronunciata la separazione personale dei coniugi, giacché dalla prospettazione dell'attrice è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato dalle condotte maltrattanti poste in essere dal convenuto così come documentate dai certificati medici in atti, sulle quali basi è stato in effetti emesso ordine di protezione in data 6/3/2025 a favore dell'attrice, che per comune intesa tra le parti resterà efficace nei confronti del convenuto fino alla sua naturale scadenza.
Degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti, con particolare riguardo alla disponibilità della casa coniugale a favore di , il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo Parte_1 richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
altresì deve intendersi rinunciata la domanda di addebito della separazione inizialmente proposta dall'attrice, siccome non contemplata nell'accordo tra le parti infine raggiunto e formalizzato alla udienza davanti al Giudice relatore.
Le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo sulla sola domanda di separazione, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in EN CC (VI) in data 1/12/2018 con atto trascritto alla serie n. 12, parte 1, anno 2018, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EN CC (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'1.7.2025.
IL GIUDICE EST.
Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Elena Sollazzo
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