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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/10/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2006/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 2006/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. RICCARDI SABRINA e dell'avv.
UC RI IL che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra e , non coniugati, i quali Parte_1 Parte_2 hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere, è nata la figlia (23/10/2003) Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Il Tribunale per i Minorenni di Torino con provvedimento del 17/12/2009 assumeva i provvedimenti relativi all'affidamento e regime di visita di allora minore. Per_1 Con ricorso congiuntamente depositato il 30/01/2025 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che i genitori – quando l'avranno con sé - provvedano al mantenimento diretto della figlia
, maggiorenne non economicamente indipendente e che inoltre la madre versi Persona_2 direttamente alla figlia -mediante bonifico bancario sul conto corrente (codice IBAN: Per_1
[...]) entro il giorno 5 di ogni mese a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso- la somma mensile di € 100,00 (cento/00) a titolo di contributo per il suo mantenimento. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annua secondo gli indici Istat a partire dal mese di febbraio 2026.
DISPONE che i genitori provvedano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, con specifico riferimento al Protocollo d'intesa tra il Presidente del Tribunale di Torino e il
Presidente del C.d.O. Avvocati di Torino del 15.3.2016.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 2006/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. RICCARDI SABRINA e dell'avv.
UC RI IL che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra e , non coniugati, i quali Parte_1 Parte_2 hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere, è nata la figlia (23/10/2003) Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Il Tribunale per i Minorenni di Torino con provvedimento del 17/12/2009 assumeva i provvedimenti relativi all'affidamento e regime di visita di allora minore. Per_1 Con ricorso congiuntamente depositato il 30/01/2025 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che i genitori – quando l'avranno con sé - provvedano al mantenimento diretto della figlia
, maggiorenne non economicamente indipendente e che inoltre la madre versi Persona_2 direttamente alla figlia -mediante bonifico bancario sul conto corrente (codice IBAN: Per_1
[...]) entro il giorno 5 di ogni mese a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso- la somma mensile di € 100,00 (cento/00) a titolo di contributo per il suo mantenimento. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annua secondo gli indici Istat a partire dal mese di febbraio 2026.
DISPONE che i genitori provvedano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, con specifico riferimento al Protocollo d'intesa tra il Presidente del Tribunale di Torino e il
Presidente del C.d.O. Avvocati di Torino del 15.3.2016.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.