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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 709/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 709/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Tosco Ottavio e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Zurigo Elisabetta appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Bertoncini Laura e CP_1 C.F._2 dell'avv. Rondelli Claudia, appellato
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
appellato contumace
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 06.12.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
05.12.24)
OGGETTO: fideiussione, azione regresso
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Per : Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni avversa domanda eccezione e deduzione, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto,
1 Riformare la sentenza 4492/2022, resa dal Tribunale di Torino ad esito del procedimento RG
6060/2022, pubblicata il 22.11.2022 e non notificata;
2. Rigettare integralmente, in quanto infondate, le domande proposte dal Sig. e per l'effetto CP_1
dichiarare, per i motivi di cui in premesso, che nulla il Sig deve all'appellato predetto. Pt_1
In subordine, per i motivi di cui atti, condannare il Sig. al pagamento della miglior somma Pt_1
emersa in esatta valutazione delle risultanze di causa
3 Condannare il Sig. al pagamento delle spese di ambo i gradi di giudizio, ed in ogni caso, CP_1
anche nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, compensare, per le ragioni sopra esposte, le spese di lite, o in ulteriore subordine rideterminare le spese a carico dell'appellante sulla base del corretto scaglione di riferimento
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre ed indicare testi, tanto in prova diretta quanto in prova contraria”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
Nel merito, ad integrale conferma della sentenza n. 4492/2022 emessa in data 22.11.2022 dal
Tribunale di Torino, respingere l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato sia Parte_1
in fatto che in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre agli accessori come per legge
(C.P.A. e I.V.A.) per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, ammettere le prove per interrogatorio formale dei convenuti e per testi sulle seguenti circostanze, da intendersi precedute dalla locuzione “Vero che” […]”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
evocava in giudizio la società e esponendo di CP_1 Controparte_2 Parte_1
essere entrato a far parte della nel 2010. Controparte_2
pagina 2 di 15 Nel 2011, insieme a , aveva prestato fideiussione personale a garanzia dei Parte_1
finanziamenti ottenuti da dalla Banca ON Europea (per un importo Controparte_2 originario di € 60.000,00, poi aumentato ad € 120.000,00).
Si era poi costituito fideiussore di in data 28.11.11 sempre insieme a Controparte_2 Pt_1
in favore della in relazione all'apertura di credito in conto corrente ed in
[...] CP_3 relazione ad un mutuo chirografario fino a concorrenza dell'importo massimo di € 87.500,00 per ciascuna posizione.
Nel 2013 aveva deciso di abbandonare la società ed aveva ceduto le proprie quote a
[...]
CP_4
Nel 2013 la società era stata posta in liquidazione.
Nel 2014, la aveva comunicato all'attore il recesso dal contratto di Controparte_5
conto corrente e la revoca degli affidamenti, invitando il debitore principale e i fideiussori a ripianare la situazione debitoria.
Non avendo la onorato il debito, in data 09.09.2014, la Banca ON Controparte_2
Europea aveva presentato ricorso innanzi al Tribunale di Cuneo che, con decreto 25.09.2014, aveva ingiunto alla società e ai fideiussori ( e il pagamento, in solido, della somma Pt_1 CP_1 di € 81.239,13, oltre interessi e spese.
Successivamente, la Banca ON Europea (ora UBI Banca), in forza del predetto decreto ingiuntivo, aveva iscritto ipoteca su un immobile di proprietà dell'attore e di sua moglie e, poiché detto immobile era stato assoggettato al vincolo di cui all'art. 2654 ter c.c., la Banca aveva proposto, dinnanzi al Tribunale di Cuneo, un'azione revocatoria accolta con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data13.04.15.
L'attore riferiva altresì che in data 19.10.15 il Tribunale di Torino aveva emesso decreto ingiuntivo sempre nei confronti della società e dei fideiussori ingiungendo loro di pagare, in solido tra loro ed in favore di la somma di € 101.275,07, oltre accessori e che, in CP_3
forza di tale titolo, la Banca aveva iscritto ipoteca giudiziale sempre sul medesimo immobile di proprietà dell'attore e di sua moglie.
Esponeva quindi che, al fine di definire la propria posizione nei confronti delle banche, si era visto costretto a vendere il predetto immobile e, con la quota ricavata, aveva estinto il debito nei confronti delle creditrici versando € 70.000,00 a favore di Banca ON Europea ed
€ 50.000,00 a favore di CP_3
pagina 3 di 15 Narrava infine che nel 2016 aveva ricevuto una richiesta di pagamento da parte della Banca
Popolare di Novara dell'importo di € 57.496,87 relativo ad un ulteriore finanziamento erogato a favore di e per cui egli aveva prestato fideiussione. Controparte_2
In ragione di quanto esposto, formulava azione di regresso ex art. 1950 ed ex CP_1
art. 1954 c.c. nei confronti di e di , nonché azione di rilievo ex Controparte_2 Parte_1
art. 1953 c.c. nei confronti di relativamente al debito nei confronti della Banca Controparte_2
Popolare di Novara.
Chiedeva pertanto all'adito Tribunale di voler dichiarare che nella sua qualità di CP_1 fideiussore di aveva corrisposto la somma di € 70.000,00 alla Banca ON CP_2
Europea e la somma di € 50.000,00 alla in adempimento delle obbligazioni assunte CP_3
da e conseguentemente condannare la società convenuta e al Controparte_2 Parte_1 pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 120.000,00, di cui € 35.000,00 anche a carico esclusivo di , in forza dell'azione di regresso esercitata ai sensi degli Parte_1
artt. 1950 e 1954 c.c.
Sempre nel merito chiedeva al Tribunale di dichiarare che l'attore, nella sua qualità di fideiussore di aveva ricevuto dalla Banca Popolare di Novara richiesta di pagamento Controparte_2 della somma di € 57.496,87 relativa all'obbligazione assunta in via principale da CP_2
e, conseguentemente, condannare la società a procurare la sua liberazione immediata dalla
[...]
fideiussione prestata in favore della Banca Popolare di Novara o, in subordine, a prestare le garanzie necessarie per assicurare il soddisfacimento di una eventuale futura azione di regresso.
Si costituiva in giudizio contestando la narrazione dei fatti attorea. Rilevava che la Parte_1
domanda formulata nei suoi confronti concerneva esclusivamente la fideiussione prestata in favore della Banca ON Europea e deduceva che l'azione di regresso potesse essere esercitata nei confronti del co-fideiussore nei limiti del 50% dell'importo eventualmente pagato,
(€ 35.000,00), pagamento che contestava espressamente.
La società veniva invece dichiarata contumace. Controparte_2
Sulla sentenza di primo grado.
pagina 4 di 15 La causa veniva istruita a mezzo di CTU e con sentenza n. 4492/22 pubblicata il 22.11.22, il
Tribunale di Torino:
- condannava in solido e a pagare all'attore l'importo di Controparte_2 Parte_1
€ 35.000,00 oltre interessi dal 22.12.17 al saldo;
- condannava a pagare all'attore l'ulteriore importo di € 85.000,00, oltre Controparte_2
interessi dal 22.12.17 al saldo;
- condannava in solido e a rimborsare all'attore le spese del Controparte_2 Parte_1 giudizio liquidate in € 14.103,00 oltre accessori di legge;
- poneva le spese di CTU definitivamente ed integralmente a carico solidale di Controparte_2
e di . Parte_1
Quanto alla fideiussione rilasciata a favore della Banca ON Europea, il Tribunale rilevava che nel corso del giudizio parte attrice aveva prodotto una proposta transattiva sottoscritta da lui e da sua moglie per la somma complessiva di € 70.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dalla fideiussione, volta alla definizione della pendenza non solo rispetto alla posizione dello stesso ma anche del debitore principale e del CP_1 Controparte_2
coobbligato . Parte_1
Agli atti risultava copia del documento a mezzo del quale l'istituto di credito CP_6
(incorporante ) aveva dato atto dell'estinzione con transazione del debito
[...] Parte_2
nascente dal DI emesso dal Tribunale di Cuneo nel 2014.
Riteneva che tale documento costituisse prova del fatto che la Banca era stata soddisfatta seppure,
(come anche rilevato dal CTU) nell'atto non era indicato il quantum pagato dall'attore.
Considerava tuttavia tale circostanza non impeditiva all'accoglimento delle domande ex artt. 1950
e 1954 c.c., posto che, a fronte della proposta transattiva di pari ad € 70.000,00, CP_1
non vi erano elementi per ritenere che il debito (sicuramente sia per il debitore principale che per i garanti) fosse stato cancellato dalla Banca per una somma minore rispetto a quella proposta del debitore fideiussore.
Condannava di conseguenza, e a pagare all'attore, in solido, Controparte_2 Parte_1
l'importo di € 35.000 e l'ulteriore importo di € 35.000,00 oltre interessi. Controparte_2
pagina 5 di 15 Anche con riferimento alla fideiussione rilasciata a favore della il Tribunale CP_3
riteneva provato il pagamento da parte di (in qualità di fideiussore di CP_1 [...]
dell'importo di € 50.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa e condannava la sola CP_2 società convenuta a pagare in favore dell'attore l'ulteriore importo di € 50.000,00.
Con riferimento alla fideiussione rilasciata a favore della Banca Popolare di Novara, il Tribunale rigettava l'azione di rilievo proposta nei confronti della Controparte_2
Infine, in applicazione del principio di soccombenza, condannava i convenuti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite (scaglione di riferimento fino ad € 260.000,00) ed al pagamento per l'intero delle spese di CTU.
Sul giudizio di appello.
proponeva tempestivo appello. Parte_1
concludeva per il rigetto del gravame. CP_1
non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Controparte_2
Esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 05.12.2024 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data
06.12.2024 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo impugna il capo della sentenza con cui è stata ritenuta Parte_1
raggiunta la prova del pagamento da parte di in favore della Banca ON CP_1
Europea, sia sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum.
Considera erronea ed illegittima la valutazione delle prove documentali operata dal Tribunale.
Sostiene in particolare che il Tribunale abbia errato nel ritenere che la proposta transattiva (sub doc 4 attore) sia stata effettivamente trasmessa alla Banca ON Europea e da questa accettata, pur essendosi limitato a produrre una proposta sottoscritta solo dal CP_1
medesimo e dalla moglie, non invece dalla Banca. CP_1
pagina 6 di 15 Evidenzia che ha prodotto esclusivamente un file pdf relativo al supposto invio CP_1
della comunicazione alla Banca il quale (al contrario di quanto accade per il formato eml, non prodotto) non consente di verificare il contenuto degli allegati.
Ritiene, non essendovi traccia del contenuto allegato alla comunicazione di invio, che CP_1
ben avrebbe potuto ravvedersi, non trasmettere la proposta, ovvero offrire alla Banca una
[...]
somma diversa, anche inferiore a quella indicata.
Osserva tra l'altro che non vi sia prova dell'accettazione da parte della Banca della proposta transattiva in esame, con ciò non essendo dato sapere su quale base si fosse concluso l'accordo tra l'appellato e la Banca.
Sottolinea inoltre che nella predetta proposta obbligata in solido al pagamento fosse anche la moglie di Sig.ra e che la proposta in atti facesse primariamente riferimento a CP_1 Pt_3
posizioni debitorie del tutto esulanti dall'ambito della fideiussione (con particolare riferimento alle spese del doppio grado di giudizio relativo all'azione revocatoria proposta dalla Banca).
Evidenzia tra l'altro che non emerga dalla documentazione depositata l'identità del soggetto che aveva effettuato il pagamento, se cioè il pagamento fosse stato fatto da , dalla CP_1
moglie (coobligata solidale e quindi avente interesse e titolo a pagare) o ancora da un soggetto terzo.
Osserva infatti che nel caso in cui il pagamento fosse stato effettuato da un soggetto terzo, CP_1
non avrebbe potuto agire in regresso nei suoi confronti, perché in tal caso si sarebbe
[...]
verificato a favore di un arricchimento privo di causa. CP_1
A fronte di quanto evidenziato, l'appellante sostiene che il Tribunale abbia errato per aver ritenuto dimostrato: A) che la proposta versata in atti sia stata effettivamente trasmessa alla
Banca ON Europea;
B) che la proposta sia stata effettivamente accettata dalla Banca
ON Europea;
C) che sia stato effettuato un pagamento in favore della Banca ON
Europea; D) che il pagamento corrisponda effettivamente all'importo di € 70.000,00; E) che il pagamento sia stato effettuato dal coobbligato e non da un terzo, ad esempio la moglie CP_1
estranea al rapporto fideiussorio.
pagina 7 di 15 Con il secondo motivo, l'appellante censura, in via subordinata, il capo della sentenza ove il
Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova circa an e quantum del pagamento effettuato da CP_1
anche sotto altro profilo.
Ribadisce che la proposta per cui è causa riguardasse non solo gli importi oggetto di fideiussione, ma altre voci esulanti dal rapporto fideiussorio e relative a spese legali sorte solo in capo a CP_1
e alla moglie quali:
[...]
- spese legali liquidate con il Decreto Ingiuntivo (doc. 7 attoreo);
- spese legali liquidate in relazione al primo grado dell'azione revocatoria, (doc. 9 attoreo);
- spese legali liquidate in relazione all'appello proposto avverso al provvedimento di revocazione, non prodotto in causa, ma di cui veniva dato atto nella proposta asseritamente indirizzata alla
Banca ON Europea;
(Doc. 11 attoreo);
Parte
- ipoteche giudiziali (non prodotte) in relazione alle quali aveva certamente sostenuto spese.
Sostiene dunque che, anche ove si volesse ritenere raggiunta la prova dei pagamenti, quantomeno l'importo di € 28.817,76 (oltre alle spese per l'iscrizione d'ipoteca ed accessori) sarebbe imputabile a rapporti che nulla hanno a che fare con le fideiussioni e di conseguenza non sarebbero opponibili all'appellante.
Tali somme, secondo l'appellante, avrebbero dovuto essere espunte dal calcolo degli importi in relazione ai quali può esercitare il diritto di regresso. CP_1
Con l'ultimo motivo di censura, l'appellante impugna, in via subordinata, il capo della sentenza che ha disposto il pagamento delle spese legali, ritenendo il provvedimento erroneo per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, il Tribunale non avrebbe considerato la soccombenza parziale di . CP_1
Al riguardo rammenta che nelle proprie conclusioni aveva domandato la CP_1
condanna di e di , ciascuno per il proprio titolo, al pagamento Controparte_2 Parte_1 in suo favore della complessiva somma di € 120.000,00, di cui € 35.000,00 anche a carico esclusivo di . Parte_1
Evidenzia che sul punto l'attore sia risultato soccombente, con conseguente sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite.
pagina 8 di 15 Inoltre, nel liquidare le spese poste a carico di , il Tribunale avrebbe fatto Parte_1
riferimento al deductum e non al decisum (con violazione dell'art. 5 comma primo DM 55/2014).
Ritiene che, essendo stato condannato al pagamento di € 35.000,00 a titolo di Parte_1
capitale, il Tribunale avrebbe dovuto dichiararlo tenuto al pagamento delle spese in misura corrispondente, mentre le spese sarebbero state liquidate con riferimento allo scaglione superiore.
II) Difese di . CP_1
ha innanzitutto rilevato che non ha proposto alcun gravame, CP_1 Controparte_2
ragione per la quale deduce che la sentenza sia passata in giudicato nei confronti della società.
Quanto al gravame proposto da , rileva che lo stesso riguardi esclusivamente la Parte_1
posizione relativa alla Banca ON Europea.
Deduce l'infondatezza del primo motivo ritenendo che gli elementi di fatto posti a fondamento delle domande abbiano trovato pieno riscontro documentale.
Ribadisce, per quanto concerne la Banca ON Europea, di avere provveduto al versamento di € 70.000,00, come da proposta allegata alla comunicazione mail prodotta in atti (doc. 11 – fascicolo del primo grado).
Deduce che nel giudizio di primo grado non aveva contestato che la proposta Parte_1
transattiva fosse stata effettivamente trasmessa alla Banca ON Europea e la relativa circostanza sarebbe stata ritenuta dimostrata dal Tribunale ex art. 115 c.p.c..
Deduce che non sia vero che sia rimasto indimostrato il contenuto della proposta transattiva anche in termini economici.
Rileva in particolare che è documentato (anche dagli atti notarili prodotti) che:
- aveva proposto alla Banca il pagamento la somma di € 70.000,00 a saldo, CP_1
stralcio e tacitazione definitiva di ogni e qualsivoglia pretesa per capitale, accessori, interessi, spese giudiziali ed extragiudiziali;
- l'Istituto di Credito aveva accettato;
- contestualmente all'atto di vendita, aveva corrisposto € 70.000,00 alla Banca CP_1
ON Europea;
pagina 9 di 15 - contemporaneamente, a fronte del ricevimento di tale somma, la Banca aveva acconsentito alla cancellazione dell'ipoteca sull'immobile (contestualmente venduto a terzi).
Osserva sul punto che la vendita dell'immobile e la cancellazione dell'ipoteca non avrebbero che potuto avvenire contestualmente: ove la Banca non avesse ricevuto l'importo pattuito, non avrebbe acconsentito alla cancellazione dell'ipoteca.
Aggiunge che lo stesso C.T.U ha concluso nel senso che la documentazione versata in atti provi che la Banca sia stata soddisfatta.
In caso di dubbio, ha insistito per l'ammissione della prova orale già dedotta in primo grado.
Deduce poi che sia del tutto infondata, in quanto contraria alle risultanze documentali ed alla
CTU, la tesi dell'appellante secondo cui il pagamento effettuato riguardasse anche Parte_4
e/o facesse riferimento a posizioni debitorie esulanti dall'ambito della fideiussione.
[...]
Rileva, in senso contrario, che il CTU abbia chiaramente dato atto che la Banca fosse stata soddisfatta con riferimento ai debiti sorti in conseguenza delle fideiussioni prestate da CP_1
[...]
Rileva che sia poi documentale il fatto che la proposta formulata a saldo e stralcio riguardasse le prestate fideiussioni non solo in relazione alla posizione di , ma anche degli altri CP_1
coobbligati in solido.
Ritiene quindi che vi sia ampia prova dell'accordo transattivo, che lo stesso avesse ad oggetto le sole fideiussioni prestate e non eventuali debiti di terzi estranei e che il pagamento fosse avvenuto con provvista dello stesso , CP_1
Per le medesime ragioni ritiene infondato il secondo motivo.
Ribadisce che anche il CTU ha confermato che le somme corrisposte alla Banca ON
Europea traessero origine e fondamento solamente nella fideiussione personale resa a garanzia della posizione di Controparte_2
pagina 10 di 15 Con riferimento alle spese legali liquidate con il decreto ingiuntivo, precisa che lo stesso era stato emesso nei confronti dei tre soggetti debitori in solido tra loro.
Rileva che tutte le altre spese legali erano connesse ad azioni giudiziali intraprese dalla Banca per ottenere il pagamento della somma ingiunta da parte del condebitore in solido che la Banca aveva
“scelto” di escutere in quanto maggiormente solvibile.
Rileva in particolare che tutti i procedimenti instaurati dalla Banca fossero mirati ad ottenere il soddisfacimento delle sue pretese economiche aventi ad oggetto il debito nei confronti della debitrice principale e dei due coobbligati in solido quali fideiussori.
Aggiunge, ad ogni modo, che la transazione abbia comportato un abbattimento degli importi altrimenti dovuti, segno evidente che la stessa non ha recato nocumento al debitore principale ed all'altro fideiussore.
Deduce l'infondatezza del terzo motivo, concernente la liquidazione delle spese legali.
Quanto alla parziale soccombenza dell'attore, rileva che la compensazione delle spese ex art. 92,
2° comma, c.p.c. sia facoltativa e discrezionale.
Contesta che il Tribunale abbia liquidato le spese sulla base del deductum piuttosto che del decisum, rilevando che l'importo per il quale il Tribunale l'ha accolto la domanda è ricompreso nello scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.
Aggiunge che la comunanza di interessi legittima la condanna solidale di più soccombenti al pagamento delle spese di lite e deduce che nel caso di specie l'interesse comune sia rappresentato dal fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi è convergenza di questioni di fatto e di diritto.
III) Decisione della Corte.
Il primo ed il secondo motivo di appello devono essere esaminati congiuntamente e sono nel loro complesso fondati.
1) E' vero che, costituendosi nel primo grado di giudizio, non abbia Parte_1 espressamente contestato né il fatto storico dell'avvenuta stipulazione di un atto di transazione Parte con né la documentazione prodotta a tale scopo da parte attrice, con particolare riferimento al doc. 11 avente ad oggetto una PEC con allegata proposta contrattuale in formato PDF.
pagina 11 di 15 E' peraltro pacifico che sia rimasto del tutto estraneo alle trattative intercorse tra Parte_1
Parte e , ragione per la quale il fatto storico posto a fondamento della domanda CP_1
(l'avvenuta stipula della transazione) non era né conosciuto né ragionevolmente conoscibile da parte dello stesso . Parte_1
Ne consegue che non possa trovare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
(arg, Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023; Corte di Cassazione, Sez. L,
Ordinanza n. 87 del 04/01/2013).
Pertanto l'avvenuta stipulazione della transazione avrebbe dovuto essere compiutamente provata da parte dell'attore.
Tralasciando il rilievo che il principio della non contestazione si applica ai fatti allegati e non ai documenti prodotti dalla parte (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3022 del 08/02/2018), analoghe considerazioni debbono essere effettuate in relazione alla produzione attorea operata sub doc 11.
Il documento è una proposta transattiva allegata ad una PEC prodotta in formato PDF (in difetto di attestazione di conformità all'originale informatico dal quale è stata estratta) non essendo così possibile verificare l'effettivo invio, la consegna ed i documenti ad essa allegati.
Soprattutto, si osserva che la proposta transattiva prodotta con tale documento è priva di sottoscrizione per accettazione da parte della Ranca ON Europea.
Non può quindi ritenersi dimostrato che le parti (da un lato e e CP_1 Parte_4 dall'altro Banca ON Europea) abbiano concordato la definizione “tombale” della vertenza mediante corresponsione di € 70.000,00 a tacitazione di ogni pretesa del creditore.
L'osservazione secondo la quale sia scarsamente probabile che la Banca possa avere “rilanciato”
e/o il fideiussore possa avere ulteriormente “ribassato”, ha scarso rilievo decisorio difettando comunque la prova del fatto storico sub iudice.
2) Costituendosi nel primo grado di giudizio ha certamente contestato il fatto Parte_1 storico dell'avvenuto pagamento di € 70.000,00 da parte di in favore della Banca CP_1
ON Europea s.p.a..
pagina 12 di 15 A pretesa documentazione del pagamento effettuato ha prodotto: CP_1
- il doc. 11 già menzionato in precedenza, contenente la scansione della proposta transattiva, sottoscritta da e da sua moglie, formulata alla Banca ON Europea volta alla CP_1 definizione della pendenza mediante versamento della somma complessiva di € 70.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dalla fideiussione;
- il doc. 15, contenente l'assenso del creditore (medio tempore divenuto Unione di Banche
Italiane s.p.a.) alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta contro CP_1 sull'immobile di sua comproprietà, nel quale peraltro non risulta l'indicazione dell'importo accettato e ricevuto dalla Banca.
Si osserva innanzitutto che non sono stati prodotti i documenti comprovanti l'avvenuto versamento da parte di ed in favore della Banca dell'importo di € 70.000,00. CP_1
Non può neanche darsi credito alla tesi di secondo la quale il pagamento sia CP_1 desumibile dal fatto che BR ha acconsentito alla cancellazione dell'ipoteca contestualmente alla vendita del bene immobile, ragione per la quale si sostiene che la stessa sia stata certamente soddisfatta per l'importo concordato.
Si proposito deve rilevarsi che non è stato prodotto neanche l'atto di compravendita dell'immobile in questione dal quale in ipotesi sarebbero potute risultare le modalità di pagamento del prezzo di compravendita da parte dell'acquirente e l'effettivo beneficiario dello stesso.
Non vi è quindi prova di sorta in ordine all'importo del pagamento effettuato e tale prova, a fronte di rapporti obbligatori verso un istituto di credito, non può di certo essere offerta articolando due capitoli di prova oltre tutto generici in quanto privi di riferimenti temporali e spaziali, tali da non consentire l'articolazione di alcuna ragionevole prova contraria:
“29) Il Sig. , al fine di definire la propria posizione nei confronti delle Banche e CP_1 scongiurare l'esecuzione sull'immobile di sua proprietà, si attivava per la vendita della casa e con la sua quota di ricavato estingueva il debito nei confronti delle stesse, mediante il versamento della somma di Euro 70.000,00= in favore della Banca ON Europea e della somma di Euro 50.000,00= nei confronti della , come da docc. 11-12 che si CP_3
pagina 13 di 15 rammostrano al teste
30) Banca ON Europea a fronte del ricevimento della somma di Euro 70.000,00= autorizzava la cancellazione della trascrizione di ipoteca sull'immobile di proprietà del Sig. come da doc. 15 che si rammostra al teste”. CP_1
3) Si osserva infine che non sia affatto peregrina l'osservazione di secondo la Parte_1
quale non vi è prova del fatto che il pagamento sia avvenuto con la sola provvista riferibile a
. CP_1
In primo luogo, si rileva che l'immobile era pacificamente cointestato a ed a CP_1 [...]
, ragione per la quale il prezzo della compravendita era in parte alla stessa dovuto. Parte_4
E' poi corretta l'osservazione di parte appellante secondo la quale il soggetto obbligato nei Parte confronti di fosse anche unitamente a , visto che: Parte_4 CP_1
- è stata soccombente in primo grado ed in appello unitamente a Parte_4 CP_1
nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria proposta avverso la costituzione del fondo patrimoniale;
- è stata quindi condannata (in solido con ) al rimborso in favore Parte_4 CP_1
di BR le spese di soccombenza del doppio grado, come risulta dallo stesso doc. 11 attoreo;
- ha sottoscritto la proposta transattiva sub doc. 11 “per quanto di ragione” Parte_4
ovverosia a definizione di quanto dovuto a titolo di spese di soccombenza rispetto alle quali la stessa era obbligata in solido con ed a titolo di tacitazione della complessiva CP_1
pretesa di BR.
Una parte del pagamento, pertanto, è inevitabilmente avvenuta con provvista di pertinenza di ed è stata volta a definire anche la posizione debitoria di quest'ultima. Parte_4
4) L'accoglimento del primo e del secondo motivo comporta l'assorbimento del terzo.
La sentenza di primo grado, relativamente al rapporto processuale ancora sub iudice, deve pertanto essere riformata con conseguente rigetto delle domande proposte da . CP_1
pagina 14 di 15 5) deve essere condannato al rimborso in favore di delle spese del CP_1 Parte_1
doppio grado di giudizio.
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (in primo grado fase studio, fase introduttiva, fase trattazione/istruttoria, fase decisionale;
in secondo grado fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), conformemente ai valori medi di cui al
DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Le spese della CTU esperita in primo grado rimangono a carico della sola Controparte_2
Relativamente al giudizio di appello non è documentata l'anticipazione di spese per CU e diritti di cancelleria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da ed in parziale riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Torino n. 4492/2022 pubblicata in data 22.11.2022, rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
CP_1 Parte_1
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite del primo grado di CP_1 Parte_1
giudizio che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Pone definitivamente le spese di CTU a carico della sola Controparte_2
4) Conferma per il resto l'appellata sentenza;
5) Condanna a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio di CP_1 Parte_1
appello che si liquidano in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10/12/2024
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 709/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Tosco Ottavio e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Zurigo Elisabetta appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Bertoncini Laura e CP_1 C.F._2 dell'avv. Rondelli Claudia, appellato
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
appellato contumace
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 06.12.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
05.12.24)
OGGETTO: fideiussione, azione regresso
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Per : Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni avversa domanda eccezione e deduzione, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto,
1 Riformare la sentenza 4492/2022, resa dal Tribunale di Torino ad esito del procedimento RG
6060/2022, pubblicata il 22.11.2022 e non notificata;
2. Rigettare integralmente, in quanto infondate, le domande proposte dal Sig. e per l'effetto CP_1
dichiarare, per i motivi di cui in premesso, che nulla il Sig deve all'appellato predetto. Pt_1
In subordine, per i motivi di cui atti, condannare il Sig. al pagamento della miglior somma Pt_1
emersa in esatta valutazione delle risultanze di causa
3 Condannare il Sig. al pagamento delle spese di ambo i gradi di giudizio, ed in ogni caso, CP_1
anche nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, compensare, per le ragioni sopra esposte, le spese di lite, o in ulteriore subordine rideterminare le spese a carico dell'appellante sulla base del corretto scaglione di riferimento
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre ed indicare testi, tanto in prova diretta quanto in prova contraria”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
Nel merito, ad integrale conferma della sentenza n. 4492/2022 emessa in data 22.11.2022 dal
Tribunale di Torino, respingere l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato sia Parte_1
in fatto che in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre agli accessori come per legge
(C.P.A. e I.V.A.) per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, ammettere le prove per interrogatorio formale dei convenuti e per testi sulle seguenti circostanze, da intendersi precedute dalla locuzione “Vero che” […]”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
evocava in giudizio la società e esponendo di CP_1 Controparte_2 Parte_1
essere entrato a far parte della nel 2010. Controparte_2
pagina 2 di 15 Nel 2011, insieme a , aveva prestato fideiussione personale a garanzia dei Parte_1
finanziamenti ottenuti da dalla Banca ON Europea (per un importo Controparte_2 originario di € 60.000,00, poi aumentato ad € 120.000,00).
Si era poi costituito fideiussore di in data 28.11.11 sempre insieme a Controparte_2 Pt_1
in favore della in relazione all'apertura di credito in conto corrente ed in
[...] CP_3 relazione ad un mutuo chirografario fino a concorrenza dell'importo massimo di € 87.500,00 per ciascuna posizione.
Nel 2013 aveva deciso di abbandonare la società ed aveva ceduto le proprie quote a
[...]
CP_4
Nel 2013 la società era stata posta in liquidazione.
Nel 2014, la aveva comunicato all'attore il recesso dal contratto di Controparte_5
conto corrente e la revoca degli affidamenti, invitando il debitore principale e i fideiussori a ripianare la situazione debitoria.
Non avendo la onorato il debito, in data 09.09.2014, la Banca ON Controparte_2
Europea aveva presentato ricorso innanzi al Tribunale di Cuneo che, con decreto 25.09.2014, aveva ingiunto alla società e ai fideiussori ( e il pagamento, in solido, della somma Pt_1 CP_1 di € 81.239,13, oltre interessi e spese.
Successivamente, la Banca ON Europea (ora UBI Banca), in forza del predetto decreto ingiuntivo, aveva iscritto ipoteca su un immobile di proprietà dell'attore e di sua moglie e, poiché detto immobile era stato assoggettato al vincolo di cui all'art. 2654 ter c.c., la Banca aveva proposto, dinnanzi al Tribunale di Cuneo, un'azione revocatoria accolta con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data13.04.15.
L'attore riferiva altresì che in data 19.10.15 il Tribunale di Torino aveva emesso decreto ingiuntivo sempre nei confronti della società e dei fideiussori ingiungendo loro di pagare, in solido tra loro ed in favore di la somma di € 101.275,07, oltre accessori e che, in CP_3
forza di tale titolo, la Banca aveva iscritto ipoteca giudiziale sempre sul medesimo immobile di proprietà dell'attore e di sua moglie.
Esponeva quindi che, al fine di definire la propria posizione nei confronti delle banche, si era visto costretto a vendere il predetto immobile e, con la quota ricavata, aveva estinto il debito nei confronti delle creditrici versando € 70.000,00 a favore di Banca ON Europea ed
€ 50.000,00 a favore di CP_3
pagina 3 di 15 Narrava infine che nel 2016 aveva ricevuto una richiesta di pagamento da parte della Banca
Popolare di Novara dell'importo di € 57.496,87 relativo ad un ulteriore finanziamento erogato a favore di e per cui egli aveva prestato fideiussione. Controparte_2
In ragione di quanto esposto, formulava azione di regresso ex art. 1950 ed ex CP_1
art. 1954 c.c. nei confronti di e di , nonché azione di rilievo ex Controparte_2 Parte_1
art. 1953 c.c. nei confronti di relativamente al debito nei confronti della Banca Controparte_2
Popolare di Novara.
Chiedeva pertanto all'adito Tribunale di voler dichiarare che nella sua qualità di CP_1 fideiussore di aveva corrisposto la somma di € 70.000,00 alla Banca ON CP_2
Europea e la somma di € 50.000,00 alla in adempimento delle obbligazioni assunte CP_3
da e conseguentemente condannare la società convenuta e al Controparte_2 Parte_1 pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 120.000,00, di cui € 35.000,00 anche a carico esclusivo di , in forza dell'azione di regresso esercitata ai sensi degli Parte_1
artt. 1950 e 1954 c.c.
Sempre nel merito chiedeva al Tribunale di dichiarare che l'attore, nella sua qualità di fideiussore di aveva ricevuto dalla Banca Popolare di Novara richiesta di pagamento Controparte_2 della somma di € 57.496,87 relativa all'obbligazione assunta in via principale da CP_2
e, conseguentemente, condannare la società a procurare la sua liberazione immediata dalla
[...]
fideiussione prestata in favore della Banca Popolare di Novara o, in subordine, a prestare le garanzie necessarie per assicurare il soddisfacimento di una eventuale futura azione di regresso.
Si costituiva in giudizio contestando la narrazione dei fatti attorea. Rilevava che la Parte_1
domanda formulata nei suoi confronti concerneva esclusivamente la fideiussione prestata in favore della Banca ON Europea e deduceva che l'azione di regresso potesse essere esercitata nei confronti del co-fideiussore nei limiti del 50% dell'importo eventualmente pagato,
(€ 35.000,00), pagamento che contestava espressamente.
La società veniva invece dichiarata contumace. Controparte_2
Sulla sentenza di primo grado.
pagina 4 di 15 La causa veniva istruita a mezzo di CTU e con sentenza n. 4492/22 pubblicata il 22.11.22, il
Tribunale di Torino:
- condannava in solido e a pagare all'attore l'importo di Controparte_2 Parte_1
€ 35.000,00 oltre interessi dal 22.12.17 al saldo;
- condannava a pagare all'attore l'ulteriore importo di € 85.000,00, oltre Controparte_2
interessi dal 22.12.17 al saldo;
- condannava in solido e a rimborsare all'attore le spese del Controparte_2 Parte_1 giudizio liquidate in € 14.103,00 oltre accessori di legge;
- poneva le spese di CTU definitivamente ed integralmente a carico solidale di Controparte_2
e di . Parte_1
Quanto alla fideiussione rilasciata a favore della Banca ON Europea, il Tribunale rilevava che nel corso del giudizio parte attrice aveva prodotto una proposta transattiva sottoscritta da lui e da sua moglie per la somma complessiva di € 70.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dalla fideiussione, volta alla definizione della pendenza non solo rispetto alla posizione dello stesso ma anche del debitore principale e del CP_1 Controparte_2
coobbligato . Parte_1
Agli atti risultava copia del documento a mezzo del quale l'istituto di credito CP_6
(incorporante ) aveva dato atto dell'estinzione con transazione del debito
[...] Parte_2
nascente dal DI emesso dal Tribunale di Cuneo nel 2014.
Riteneva che tale documento costituisse prova del fatto che la Banca era stata soddisfatta seppure,
(come anche rilevato dal CTU) nell'atto non era indicato il quantum pagato dall'attore.
Considerava tuttavia tale circostanza non impeditiva all'accoglimento delle domande ex artt. 1950
e 1954 c.c., posto che, a fronte della proposta transattiva di pari ad € 70.000,00, CP_1
non vi erano elementi per ritenere che il debito (sicuramente sia per il debitore principale che per i garanti) fosse stato cancellato dalla Banca per una somma minore rispetto a quella proposta del debitore fideiussore.
Condannava di conseguenza, e a pagare all'attore, in solido, Controparte_2 Parte_1
l'importo di € 35.000 e l'ulteriore importo di € 35.000,00 oltre interessi. Controparte_2
pagina 5 di 15 Anche con riferimento alla fideiussione rilasciata a favore della il Tribunale CP_3
riteneva provato il pagamento da parte di (in qualità di fideiussore di CP_1 [...]
dell'importo di € 50.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa e condannava la sola CP_2 società convenuta a pagare in favore dell'attore l'ulteriore importo di € 50.000,00.
Con riferimento alla fideiussione rilasciata a favore della Banca Popolare di Novara, il Tribunale rigettava l'azione di rilievo proposta nei confronti della Controparte_2
Infine, in applicazione del principio di soccombenza, condannava i convenuti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite (scaglione di riferimento fino ad € 260.000,00) ed al pagamento per l'intero delle spese di CTU.
Sul giudizio di appello.
proponeva tempestivo appello. Parte_1
concludeva per il rigetto del gravame. CP_1
non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Controparte_2
Esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 05.12.2024 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data
06.12.2024 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo impugna il capo della sentenza con cui è stata ritenuta Parte_1
raggiunta la prova del pagamento da parte di in favore della Banca ON CP_1
Europea, sia sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum.
Considera erronea ed illegittima la valutazione delle prove documentali operata dal Tribunale.
Sostiene in particolare che il Tribunale abbia errato nel ritenere che la proposta transattiva (sub doc 4 attore) sia stata effettivamente trasmessa alla Banca ON Europea e da questa accettata, pur essendosi limitato a produrre una proposta sottoscritta solo dal CP_1
medesimo e dalla moglie, non invece dalla Banca. CP_1
pagina 6 di 15 Evidenzia che ha prodotto esclusivamente un file pdf relativo al supposto invio CP_1
della comunicazione alla Banca il quale (al contrario di quanto accade per il formato eml, non prodotto) non consente di verificare il contenuto degli allegati.
Ritiene, non essendovi traccia del contenuto allegato alla comunicazione di invio, che CP_1
ben avrebbe potuto ravvedersi, non trasmettere la proposta, ovvero offrire alla Banca una
[...]
somma diversa, anche inferiore a quella indicata.
Osserva tra l'altro che non vi sia prova dell'accettazione da parte della Banca della proposta transattiva in esame, con ciò non essendo dato sapere su quale base si fosse concluso l'accordo tra l'appellato e la Banca.
Sottolinea inoltre che nella predetta proposta obbligata in solido al pagamento fosse anche la moglie di Sig.ra e che la proposta in atti facesse primariamente riferimento a CP_1 Pt_3
posizioni debitorie del tutto esulanti dall'ambito della fideiussione (con particolare riferimento alle spese del doppio grado di giudizio relativo all'azione revocatoria proposta dalla Banca).
Evidenzia tra l'altro che non emerga dalla documentazione depositata l'identità del soggetto che aveva effettuato il pagamento, se cioè il pagamento fosse stato fatto da , dalla CP_1
moglie (coobligata solidale e quindi avente interesse e titolo a pagare) o ancora da un soggetto terzo.
Osserva infatti che nel caso in cui il pagamento fosse stato effettuato da un soggetto terzo, CP_1
non avrebbe potuto agire in regresso nei suoi confronti, perché in tal caso si sarebbe
[...]
verificato a favore di un arricchimento privo di causa. CP_1
A fronte di quanto evidenziato, l'appellante sostiene che il Tribunale abbia errato per aver ritenuto dimostrato: A) che la proposta versata in atti sia stata effettivamente trasmessa alla
Banca ON Europea;
B) che la proposta sia stata effettivamente accettata dalla Banca
ON Europea;
C) che sia stato effettuato un pagamento in favore della Banca ON
Europea; D) che il pagamento corrisponda effettivamente all'importo di € 70.000,00; E) che il pagamento sia stato effettuato dal coobbligato e non da un terzo, ad esempio la moglie CP_1
estranea al rapporto fideiussorio.
pagina 7 di 15 Con il secondo motivo, l'appellante censura, in via subordinata, il capo della sentenza ove il
Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova circa an e quantum del pagamento effettuato da CP_1
anche sotto altro profilo.
Ribadisce che la proposta per cui è causa riguardasse non solo gli importi oggetto di fideiussione, ma altre voci esulanti dal rapporto fideiussorio e relative a spese legali sorte solo in capo a CP_1
e alla moglie quali:
[...]
- spese legali liquidate con il Decreto Ingiuntivo (doc. 7 attoreo);
- spese legali liquidate in relazione al primo grado dell'azione revocatoria, (doc. 9 attoreo);
- spese legali liquidate in relazione all'appello proposto avverso al provvedimento di revocazione, non prodotto in causa, ma di cui veniva dato atto nella proposta asseritamente indirizzata alla
Banca ON Europea;
(Doc. 11 attoreo);
Parte
- ipoteche giudiziali (non prodotte) in relazione alle quali aveva certamente sostenuto spese.
Sostiene dunque che, anche ove si volesse ritenere raggiunta la prova dei pagamenti, quantomeno l'importo di € 28.817,76 (oltre alle spese per l'iscrizione d'ipoteca ed accessori) sarebbe imputabile a rapporti che nulla hanno a che fare con le fideiussioni e di conseguenza non sarebbero opponibili all'appellante.
Tali somme, secondo l'appellante, avrebbero dovuto essere espunte dal calcolo degli importi in relazione ai quali può esercitare il diritto di regresso. CP_1
Con l'ultimo motivo di censura, l'appellante impugna, in via subordinata, il capo della sentenza che ha disposto il pagamento delle spese legali, ritenendo il provvedimento erroneo per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, il Tribunale non avrebbe considerato la soccombenza parziale di . CP_1
Al riguardo rammenta che nelle proprie conclusioni aveva domandato la CP_1
condanna di e di , ciascuno per il proprio titolo, al pagamento Controparte_2 Parte_1 in suo favore della complessiva somma di € 120.000,00, di cui € 35.000,00 anche a carico esclusivo di . Parte_1
Evidenzia che sul punto l'attore sia risultato soccombente, con conseguente sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite.
pagina 8 di 15 Inoltre, nel liquidare le spese poste a carico di , il Tribunale avrebbe fatto Parte_1
riferimento al deductum e non al decisum (con violazione dell'art. 5 comma primo DM 55/2014).
Ritiene che, essendo stato condannato al pagamento di € 35.000,00 a titolo di Parte_1
capitale, il Tribunale avrebbe dovuto dichiararlo tenuto al pagamento delle spese in misura corrispondente, mentre le spese sarebbero state liquidate con riferimento allo scaglione superiore.
II) Difese di . CP_1
ha innanzitutto rilevato che non ha proposto alcun gravame, CP_1 Controparte_2
ragione per la quale deduce che la sentenza sia passata in giudicato nei confronti della società.
Quanto al gravame proposto da , rileva che lo stesso riguardi esclusivamente la Parte_1
posizione relativa alla Banca ON Europea.
Deduce l'infondatezza del primo motivo ritenendo che gli elementi di fatto posti a fondamento delle domande abbiano trovato pieno riscontro documentale.
Ribadisce, per quanto concerne la Banca ON Europea, di avere provveduto al versamento di € 70.000,00, come da proposta allegata alla comunicazione mail prodotta in atti (doc. 11 – fascicolo del primo grado).
Deduce che nel giudizio di primo grado non aveva contestato che la proposta Parte_1
transattiva fosse stata effettivamente trasmessa alla Banca ON Europea e la relativa circostanza sarebbe stata ritenuta dimostrata dal Tribunale ex art. 115 c.p.c..
Deduce che non sia vero che sia rimasto indimostrato il contenuto della proposta transattiva anche in termini economici.
Rileva in particolare che è documentato (anche dagli atti notarili prodotti) che:
- aveva proposto alla Banca il pagamento la somma di € 70.000,00 a saldo, CP_1
stralcio e tacitazione definitiva di ogni e qualsivoglia pretesa per capitale, accessori, interessi, spese giudiziali ed extragiudiziali;
- l'Istituto di Credito aveva accettato;
- contestualmente all'atto di vendita, aveva corrisposto € 70.000,00 alla Banca CP_1
ON Europea;
pagina 9 di 15 - contemporaneamente, a fronte del ricevimento di tale somma, la Banca aveva acconsentito alla cancellazione dell'ipoteca sull'immobile (contestualmente venduto a terzi).
Osserva sul punto che la vendita dell'immobile e la cancellazione dell'ipoteca non avrebbero che potuto avvenire contestualmente: ove la Banca non avesse ricevuto l'importo pattuito, non avrebbe acconsentito alla cancellazione dell'ipoteca.
Aggiunge che lo stesso C.T.U ha concluso nel senso che la documentazione versata in atti provi che la Banca sia stata soddisfatta.
In caso di dubbio, ha insistito per l'ammissione della prova orale già dedotta in primo grado.
Deduce poi che sia del tutto infondata, in quanto contraria alle risultanze documentali ed alla
CTU, la tesi dell'appellante secondo cui il pagamento effettuato riguardasse anche Parte_4
e/o facesse riferimento a posizioni debitorie esulanti dall'ambito della fideiussione.
[...]
Rileva, in senso contrario, che il CTU abbia chiaramente dato atto che la Banca fosse stata soddisfatta con riferimento ai debiti sorti in conseguenza delle fideiussioni prestate da CP_1
[...]
Rileva che sia poi documentale il fatto che la proposta formulata a saldo e stralcio riguardasse le prestate fideiussioni non solo in relazione alla posizione di , ma anche degli altri CP_1
coobbligati in solido.
Ritiene quindi che vi sia ampia prova dell'accordo transattivo, che lo stesso avesse ad oggetto le sole fideiussioni prestate e non eventuali debiti di terzi estranei e che il pagamento fosse avvenuto con provvista dello stesso , CP_1
Per le medesime ragioni ritiene infondato il secondo motivo.
Ribadisce che anche il CTU ha confermato che le somme corrisposte alla Banca ON
Europea traessero origine e fondamento solamente nella fideiussione personale resa a garanzia della posizione di Controparte_2
pagina 10 di 15 Con riferimento alle spese legali liquidate con il decreto ingiuntivo, precisa che lo stesso era stato emesso nei confronti dei tre soggetti debitori in solido tra loro.
Rileva che tutte le altre spese legali erano connesse ad azioni giudiziali intraprese dalla Banca per ottenere il pagamento della somma ingiunta da parte del condebitore in solido che la Banca aveva
“scelto” di escutere in quanto maggiormente solvibile.
Rileva in particolare che tutti i procedimenti instaurati dalla Banca fossero mirati ad ottenere il soddisfacimento delle sue pretese economiche aventi ad oggetto il debito nei confronti della debitrice principale e dei due coobbligati in solido quali fideiussori.
Aggiunge, ad ogni modo, che la transazione abbia comportato un abbattimento degli importi altrimenti dovuti, segno evidente che la stessa non ha recato nocumento al debitore principale ed all'altro fideiussore.
Deduce l'infondatezza del terzo motivo, concernente la liquidazione delle spese legali.
Quanto alla parziale soccombenza dell'attore, rileva che la compensazione delle spese ex art. 92,
2° comma, c.p.c. sia facoltativa e discrezionale.
Contesta che il Tribunale abbia liquidato le spese sulla base del deductum piuttosto che del decisum, rilevando che l'importo per il quale il Tribunale l'ha accolto la domanda è ricompreso nello scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.
Aggiunge che la comunanza di interessi legittima la condanna solidale di più soccombenti al pagamento delle spese di lite e deduce che nel caso di specie l'interesse comune sia rappresentato dal fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi è convergenza di questioni di fatto e di diritto.
III) Decisione della Corte.
Il primo ed il secondo motivo di appello devono essere esaminati congiuntamente e sono nel loro complesso fondati.
1) E' vero che, costituendosi nel primo grado di giudizio, non abbia Parte_1 espressamente contestato né il fatto storico dell'avvenuta stipulazione di un atto di transazione Parte con né la documentazione prodotta a tale scopo da parte attrice, con particolare riferimento al doc. 11 avente ad oggetto una PEC con allegata proposta contrattuale in formato PDF.
pagina 11 di 15 E' peraltro pacifico che sia rimasto del tutto estraneo alle trattative intercorse tra Parte_1
Parte e , ragione per la quale il fatto storico posto a fondamento della domanda CP_1
(l'avvenuta stipula della transazione) non era né conosciuto né ragionevolmente conoscibile da parte dello stesso . Parte_1
Ne consegue che non possa trovare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
(arg, Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023; Corte di Cassazione, Sez. L,
Ordinanza n. 87 del 04/01/2013).
Pertanto l'avvenuta stipulazione della transazione avrebbe dovuto essere compiutamente provata da parte dell'attore.
Tralasciando il rilievo che il principio della non contestazione si applica ai fatti allegati e non ai documenti prodotti dalla parte (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3022 del 08/02/2018), analoghe considerazioni debbono essere effettuate in relazione alla produzione attorea operata sub doc 11.
Il documento è una proposta transattiva allegata ad una PEC prodotta in formato PDF (in difetto di attestazione di conformità all'originale informatico dal quale è stata estratta) non essendo così possibile verificare l'effettivo invio, la consegna ed i documenti ad essa allegati.
Soprattutto, si osserva che la proposta transattiva prodotta con tale documento è priva di sottoscrizione per accettazione da parte della Ranca ON Europea.
Non può quindi ritenersi dimostrato che le parti (da un lato e e CP_1 Parte_4 dall'altro Banca ON Europea) abbiano concordato la definizione “tombale” della vertenza mediante corresponsione di € 70.000,00 a tacitazione di ogni pretesa del creditore.
L'osservazione secondo la quale sia scarsamente probabile che la Banca possa avere “rilanciato”
e/o il fideiussore possa avere ulteriormente “ribassato”, ha scarso rilievo decisorio difettando comunque la prova del fatto storico sub iudice.
2) Costituendosi nel primo grado di giudizio ha certamente contestato il fatto Parte_1 storico dell'avvenuto pagamento di € 70.000,00 da parte di in favore della Banca CP_1
ON Europea s.p.a..
pagina 12 di 15 A pretesa documentazione del pagamento effettuato ha prodotto: CP_1
- il doc. 11 già menzionato in precedenza, contenente la scansione della proposta transattiva, sottoscritta da e da sua moglie, formulata alla Banca ON Europea volta alla CP_1 definizione della pendenza mediante versamento della somma complessiva di € 70.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dalla fideiussione;
- il doc. 15, contenente l'assenso del creditore (medio tempore divenuto Unione di Banche
Italiane s.p.a.) alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta contro CP_1 sull'immobile di sua comproprietà, nel quale peraltro non risulta l'indicazione dell'importo accettato e ricevuto dalla Banca.
Si osserva innanzitutto che non sono stati prodotti i documenti comprovanti l'avvenuto versamento da parte di ed in favore della Banca dell'importo di € 70.000,00. CP_1
Non può neanche darsi credito alla tesi di secondo la quale il pagamento sia CP_1 desumibile dal fatto che BR ha acconsentito alla cancellazione dell'ipoteca contestualmente alla vendita del bene immobile, ragione per la quale si sostiene che la stessa sia stata certamente soddisfatta per l'importo concordato.
Si proposito deve rilevarsi che non è stato prodotto neanche l'atto di compravendita dell'immobile in questione dal quale in ipotesi sarebbero potute risultare le modalità di pagamento del prezzo di compravendita da parte dell'acquirente e l'effettivo beneficiario dello stesso.
Non vi è quindi prova di sorta in ordine all'importo del pagamento effettuato e tale prova, a fronte di rapporti obbligatori verso un istituto di credito, non può di certo essere offerta articolando due capitoli di prova oltre tutto generici in quanto privi di riferimenti temporali e spaziali, tali da non consentire l'articolazione di alcuna ragionevole prova contraria:
“29) Il Sig. , al fine di definire la propria posizione nei confronti delle Banche e CP_1 scongiurare l'esecuzione sull'immobile di sua proprietà, si attivava per la vendita della casa e con la sua quota di ricavato estingueva il debito nei confronti delle stesse, mediante il versamento della somma di Euro 70.000,00= in favore della Banca ON Europea e della somma di Euro 50.000,00= nei confronti della , come da docc. 11-12 che si CP_3
pagina 13 di 15 rammostrano al teste
30) Banca ON Europea a fronte del ricevimento della somma di Euro 70.000,00= autorizzava la cancellazione della trascrizione di ipoteca sull'immobile di proprietà del Sig. come da doc. 15 che si rammostra al teste”. CP_1
3) Si osserva infine che non sia affatto peregrina l'osservazione di secondo la Parte_1
quale non vi è prova del fatto che il pagamento sia avvenuto con la sola provvista riferibile a
. CP_1
In primo luogo, si rileva che l'immobile era pacificamente cointestato a ed a CP_1 [...]
, ragione per la quale il prezzo della compravendita era in parte alla stessa dovuto. Parte_4
E' poi corretta l'osservazione di parte appellante secondo la quale il soggetto obbligato nei Parte confronti di fosse anche unitamente a , visto che: Parte_4 CP_1
- è stata soccombente in primo grado ed in appello unitamente a Parte_4 CP_1
nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria proposta avverso la costituzione del fondo patrimoniale;
- è stata quindi condannata (in solido con ) al rimborso in favore Parte_4 CP_1
di BR le spese di soccombenza del doppio grado, come risulta dallo stesso doc. 11 attoreo;
- ha sottoscritto la proposta transattiva sub doc. 11 “per quanto di ragione” Parte_4
ovverosia a definizione di quanto dovuto a titolo di spese di soccombenza rispetto alle quali la stessa era obbligata in solido con ed a titolo di tacitazione della complessiva CP_1
pretesa di BR.
Una parte del pagamento, pertanto, è inevitabilmente avvenuta con provvista di pertinenza di ed è stata volta a definire anche la posizione debitoria di quest'ultima. Parte_4
4) L'accoglimento del primo e del secondo motivo comporta l'assorbimento del terzo.
La sentenza di primo grado, relativamente al rapporto processuale ancora sub iudice, deve pertanto essere riformata con conseguente rigetto delle domande proposte da . CP_1
pagina 14 di 15 5) deve essere condannato al rimborso in favore di delle spese del CP_1 Parte_1
doppio grado di giudizio.
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (in primo grado fase studio, fase introduttiva, fase trattazione/istruttoria, fase decisionale;
in secondo grado fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), conformemente ai valori medi di cui al
DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Le spese della CTU esperita in primo grado rimangono a carico della sola Controparte_2
Relativamente al giudizio di appello non è documentata l'anticipazione di spese per CU e diritti di cancelleria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da ed in parziale riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Torino n. 4492/2022 pubblicata in data 22.11.2022, rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
CP_1 Parte_1
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite del primo grado di CP_1 Parte_1
giudizio che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Pone definitivamente le spese di CTU a carico della sola Controparte_2
4) Conferma per il resto l'appellata sentenza;
5) Condanna a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio di CP_1 Parte_1
appello che si liquidano in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10/12/2024
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
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