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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/10/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 29/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado in materia di lavoro iscritta al n. r.g. 29/2023 promossa da
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, ed elettivamente domiciliata in Avigliana (TO) c.so Laghi 37, C.F._1 presso l'avv. Massimo Usseglio (c.f. ), che la rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva
[...]
, in Fossano, via Roma n.92, rappresentata e difesa congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Franca Dardo (cf. ) e C.F._3 CP_2
(c.f. ) entrambe del foro di Asti e presso le stesse
[...] C.F._4 elettivamente domiciliata in Bra, via Cavour n.44,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro CP_1
delle dott.sse , ed
[...] Controparte_1 CP_1 Controparte_1 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 1 a 14 “Nel merito:
In via principale
Accertare e dichiarare che tra la sig.ra , da una parte, e la dall'altra, Parte_1 Controparte_1 si è perfezionato con decorrenza dal 02.10.2018 sino al 15.06.2022 un contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario parziale e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo il contratto di tirocinio 02.10.2018-31.03.2019, illegittimo il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato 03.04.2019-
15.06.2019 (prorogato sino al 15.06.2020), nonché illegittimo il contratto a tempo determinato
16.06.2020 (prorogato in data 15-06.2021) per i motivi esposti e, per l'effetto, (a) dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della Controparte_1 retribuzione pertoccante per legge nella misura di € 4.403,39, ovvero in quella accertanda in corso di causa ovvero, in subordine e salvo gravame, nella misura da determinarsi in via equitativa, comunque nel rispetto delle statuizioni di cui all'art. 36 Cost., nonché (b) dichiarare nullo quindi inefficace il licenziamento orale comunicato alla scadenza del termine al 15.06.2022 e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra della ricorrente nel proprio Controparte_1 posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno subito in applicazione del disposto di cui all'art. 2 D.lgs. 23/2015;
In via subordinata
Dichiarare illegittimo il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato 03.04.2019-15.06.2019 (prorogato sino al 15.06.2020), nonché illegittimo il contratto a tempo determinato 16.06.2020 (prorogato in data 15-06.2021) per i motivi esposti, quindi trasformato il rapporto intercorso tra la sig.ra Parte_1
(da una parte) e la (dall'altra) decorrente dal 19.04.2019 in un contratto
[...] Controparte_1 di lavoro a tempo indeterminato per violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 19 e 21 del D.lgs. 81/2015, per le ragioni esposte, e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità ex art. 28 comma 2 D.lgs. 81/2015 nella misura non inferiore a 2,5 sino a 12 dell'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
In ogni caso
Dichiarare comunque tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al rimborso, quindi al pagamento, dei costi sostenuti dalla ricorrente per l'uso del proprio veicolo nel disimpiego delle mansioni affidatele nella misura accertanda in corso in causa e comunque in misura non inferiore ad € 3.960,00=, ovvero, in subordine e salvo gravame, nella misura da determinarsi in via equitativa;
In ogni caso con gli interessi legali e la rivalutazione dal dovuto al saldo
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio IVA e CPA comprese, di consulenza tecnica d'ufficio e di parte.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“In via preliminare:
-dichiarare decaduta la ricorrente dall'impugnativa del contratto di lavoro intermittente stipulato con la e quindi improponibile la relativa domanda di nullità e/o inefficacia. Controparte_1
Pag. 2 a 14
Nel merito:
-respingere le domande tutte proposte dalla ricorrente, perchè infondate in fatto ed in diritto
Con vittoria delle spese e di giudizio”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver lavorato alle dipendenze della , operando presso la sede in Fossano Controparte_1 (Cn) via Roma 92, con decorrenza (senza soluzione di continuità) dal 2.10.2018 sino al 15.6.2022, data in cui è spirato il termine del contratto a tempo determinato, concluso il
15.6.2020 e medio tempore prorogato;
che il rapporto è stato formalizzato, quanto al periodo decorrente dal 2.10.2018 sino al 31.3.2019, in forza di contratto di tirocinio;
quanto al periodo decorrente dal 2.4.2019 sino al 15.6.2020, in forza di formale contratto di lavoro intermittente (prorogato il 14.6.2019 e il 13.12.2019 ) , quanto al periodo decorrente dal
16.6.2020 sino al 15.6.2022, in forza di contratto a termine, prorogato il 16.6.2021; di aver svolto, sin dalla stipulazione del contratto di tirocinio, su indicazione delle socie della le mansioni affidatele di addetta al magazzino e consegnataria, sebbene il Controparte_1 contratto fosse finalizzato alla formazione di addetta alla vendita, attività mai delegata alla sig.ra di aver svolto durante il tirocinio il seguente orario di lavoro (alternato su tre Pt_1 settimane): una settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 15,45 alle 19,45; l'altra (allorquando la farmacia era in chiusura nella giornata di lunedì) dal martedì al sabato dalle ore 15,45 alle 19,45; l'altra settimana ancora (allorquando la farmacia seguiva l'apertura dal lunedì al sabato) il lunedì e dal mercoledì al sabato sempre dalle ore 15,45 alle 19,45 (con riposo il martedì); che al di fuori di elementari indicazioni circa le mansioni da svolgere, la parte resistente non ha svolto alcuna attività formativa, tant'è che la ricorrente ha iniziato (già dopo la prima settimana) a svolgere in piena autonomia, sia le attività di addetta al magazzino e alle prenotazioni telefoniche, che quelle di consegnataria;
che, quanto alle prime, le stesse consistevano nel controllo delle scorte, nel riordino dei farmaci negli appositi spazi di deposito, nel controllo delle scadenze, nonché di addetta al ricevimento delle telefonate e alle gestioni delle prenotazioni degli esami richiesti nonché (quanto al periodo dell'emergenza sanitaria) delle vaccinazioni COVID, delle richieste di tamponi di accertamento alla positività da COVID 19 e così via;
che quelle di consegnataria consistevano nell'effettuare le consegne dei farmaci a domicilio, seguendo le indicazioni che le forniva la dott.ssa , socia della che allorquando Controparte_1 Controparte_1 gli ordini (effettuati dal cliente) pervenivano nel corso della mattinata ed i farmaci richiesti erano già in giacenza presso la farmacia, la ricorrente trovava il singolo pacchetto con apposto l'indirizzo di destinazione, di talché la stessa lavoratrice, organizzato il viaggio, effettuava le consegne;
allorquando gli ordini venivano effettuati nel corso della presenza della ricorrente presso la farmacia, la stessa provvedeva al confezionamento dei farmaci e provvedeva ad effettuare poi la consegna;
che l'attività di consegnataria veniva svolta dalla ricorrente, anche nel corso del formale tirocinio con la propria autovettura modello Lancia Y tg. CX328SE (doc. n. 15), senza che alla sig.ra venisse rimborsato alcunché, né per Pt_1 il consumo del carburante, né per l'usura del veicolo stesso;
che nel periodo di tirocinio la ricorrente veniva retribuita con un compenso fisso nella misura di € 500,00 mensili, doveva
Pag. 3 a 14 richiedere eventuali cambi orario, giustificare ritardi e assenze, richiedere di beneficiare di permessi, seguire le indicazioni e le direttive impartitele dai soci della , Controparte_1 in particolare della dott.ssa ; che allorquando il rapporto è stato Controparte_1 formalizzato con “contratto di lavoro intermittente a tempo determinato ai sensi del Dlgs. 81/2015” con decorrenza dal 3.4.2019 sino al 15.6.2019, rapporto prorogato (dapprima dal 15.6.2019 sino al 15.12.2019 e poi dal 16.12.2019 sino al 15.6.2020), la ricorrente ha continuato a svolgere le mansioni con le medesime modalità di cui al formale contratto di tirocinio;
di aver seguito il seguente orario di lavoro, alternato su tre settimane: (a) una settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 15,45 alle 19,45; (b) l'altra (allorquando la farmacia era in chiusura nella giornata di lunedì) dal martedì al sabato dalle ore 15,45 alle 19,45; (c) l'altra settimana ancora (allorquando la farmacia seguiva l'apertura dal lunedì al sabato) il lunedì e dal mercoledì al sabato sempre dalle ore 15,45 alle 19,45 (con riposo il martedì); (ii) di svolgere le mansioni di addetta al magazzino e di consegnataria (sempre con l'utilizzo della propria vettura), oltre che quelle di addetta alla ricezione delle telefonate e all'evasione delle prenotazioni;
dalla lettura del contratto risulta peraltro che era stata assunta proprio con mansioni di “addetta al magazzino e alle consegne a domicilio” ed era previsto un periodo di prova di quarantacinque giorni;
che nel corso del c.d. contratto di lavoro intermittente ha svolto l'attività in ogni giornata lavorativa (senza soluzione di continuità) ed in assenza di alcuna formale chiamata in servizio;
che il rapporto di lavoro è proseguito in forza di contratto a tempo determinato, a tempo parziale, con decorrenza dal 16.6.2020 sino al 15.6.2021 (prorogato dal 16.6.2021 sino al 15.6.2022) sempre con inquadramento della lavoratrice nel IV livello del ccnl delle farmacie private urbane e con mansioni di “addetta al magazzino e alle consegne a domicilio”; di aver continuato a svolgere le mansioni affidategli, sempre seguendo il medesimo vincolante orario di lavoro, alternato settimanalmente, una settimana, dal lunedì al sabato (con l'eccezione del martedì) dalle ore 15,45 alle 19,45 e, l'altra settimana, dal lunedì al venerdì sempre dalle ore 15,45 alle 19,45 e, l'altra ancora, il lunedì ed dal mercoledì al sabato sempre dalle ore 15,45 alle 19,45; che dal mese di novembre 2020, la ricorrente, per l'effettuazione delle consegne, è stata dotata di autovettura aziendale modello Mini Cooper;
che il rapporto si è risolto al termine dell'ultima proroga al 15.6.2022; in particolare tre giorni antecedenti la dott.ssa comunicava che alla Controparte_1 scadenza contrattuale il contratto sarebbe concluso;
di aver maturato differenze retributive per l'importo complessivo lordo di euro 4.403,32, di cui euro 657,40 a titolo di T.F.R; che nel corso del rapporto decorrente dal 2.10.2018 sino al termine del mese di ottobre dell'anno 2020, la ricorrente per lo svolgimento delle mansioni di consegnataria a domicilio percorreva medi trenta chilometri giornalieri;
che le consegne erano effettuate all'interno della cittadina di Fossano e nei paesi limitrofi tra cui Sant'Albano Stura, Benevagienna, Trinità, Marene, San Lorenzo, Cervere;
inoltre, in alcune circostanze la ricorrente è stata destinata ad effettuare le consegne in Racconigi presso una casa di riposo;
nel periodo dell'emergenza sanitaria la ricorrente era destinata alle consegne a domicilio anche a clienti in isolamento per effetto della positività al COVID 19; che sulla base delle tabelle di rimborso ACI la ricorrente ha maturato un credito a detto titolo di euro 3.960,00.
La parte resistente ha invece allegato: che alla parte ricorrente durante il periodo del tirocinio, dal 2.10.2018 al 31.3.2019, era stata spiegata l'organizzazione del lavoro nella farmacia ovvero l'attività prodromica alla vendita al pubblico dei prodotti farmaceutici, in quanto quest'ultima può essere svolta solo ed esclusivamente da personale qualificato,
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ovvero da professionisti farmacisti: “La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima” (cfr. art.122 T.U. leggi sanitarie R.D.27 luglio 1934 n.1265); che le operazioni relative al deposito di contanti, emissione ricevute fiscali, registrazione fatture, ecc. rientrano nelle attività amministrative e non alla vendita diretta dei farmaci che, come sovra evidenziato, è riservata al farmacista professionista;
che, in particolare, l'addetto al magazzino di una farmacia svolge invece lavori imprescindibili che vanno dal ricevimento della merce alla marcatura e prezzatura, dall'aggiornamento del programma gestionale al controllo delle scorte, nonché alla corretta sistemazione dei medicinali nei locali adibiti alla vendita a seconda della loro specificità; che si trattava di compiti che erano stati spiegati alla parte ricorrente durante il tirocinio tenuto conto dell'organizzazione adottata dalla farmacia e degli strumenti anche informatici utilizzati;
che la parte ricorrente non CP_1 doveva sottostare al potere direttivo delle socie della farmacia, ma era costantemente seguita ed affiancata non solo dal tutor Dr.ssa , ma anche dalle Controparte_1 dott.sse e , poiché la tirocinante non aveva le competenze CP_1 Controparte_1 necessarie per svolgere il lavoro in autonomia;
che durante il tirocinio la parte ricorrente doveva rispettare l'orario di apertura della farmacia;
che la parte ricorrente poteva entrare in ritardo senza dare giustificazioni o uscire prima della chiusura senza chiedere alcun permesso e il contrario;
che il rapporto di lavoro tra le parti di cui è causa è cessato alla naturale scadenza del successivo contratto di lavoro a tempo determinato e nessun licenziamento orale è mai stato comminato;
che la parte ricorrente non ha lavorato con continuità durante il periodo oggetto del rapporto di lavoro intermittente, in quanto come si evince dall'esame dei cedolini (cfr. doc.9 fasc. ricorrente) la parte ricorrente nel 2019 ha lavorato 36 giorni tra aprile e maggio, è rimasta inattiva a giugno, è tornata al lavoro per 13 giorni in luglio e 22 giorni in agosto, poi soli 16 giorni in settembre ed infine 62 giorni tra ottobre, novembre e dicembre.
Le questioni giuridiche controverse
Col presente ricorso : Parte_1
- ha eccepito la nullità e/o l'illegittimità del contratto di tirocinio 02.10.2018-31.03.2019 e rivendica la sussistenza del rapporto di lavoro ordinario ab origine sino al 15.06.2022 (senza soluzione di continuità), chiedendo quindi il pagamento della retribuzione prevista dalla legge ed eccependo la nullità per inefficacia del licenziamento in forma orale comunicato alla data del termine del contratto 15.06.2020, richiedendo ex art. 2 Dlgs. 23/2015 la reintegra nel posto di lavoro, oltre alle tutele ivi previste;
- ha eccepito l'illegittimità del contratto di lavoro intermittente a tempo determinato 03.04.2019-15.06.2019 (prorogato dal 16.12.2019 al 15.12.2019 e poi dal 16.12.2019 al
15.06.2020), nonché quindi l'illegittimità del contratto a tempo determinato decorrente dal
16.06.2020 al 15.06.2021 (prorogato sino al 15.06.2022) e rivendica (per violazione degli art. 19 e 21 del Dlgs. 81/2015) la trasformazione dello stesso in un contratto a tempo indeterminato, rivendicando il diritto al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 28 comma 2 Dlgs. 81/2015;
- infine, ha chiesto il pagamento del rimborso dei costi sostenuti dalla ricorrente per l'uso del proprio veicolo nello svolgimento delle mansioni delegatele.
Pag. 5 a 14 Sulla nullità e/o illegittimità del contratto di tirocinio dal 2.10.2018 al 31.3.2019.
Occorre al riguardo considerare che lo stage, altrimenti detto tirocinio formativo è una forma di inserimento temporaneo all'interno dell'azienda con l'obiettivo di consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro.
I tirocini formativi sono stati introdotti dall'art. 18 della l. 196/1997, rubricato “Tirocini formativi e di orientamento”, e disciplinati dal D.M. di attuazione n. 142/1998.
La disciplina del tirocinio formativo è demandata alla competenza legislativa delle singole regioni, nel rispetto delle Linee Guida approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni.
In Lombardia, oltre alla normativa suindicata, ai tirocini formativi si applicano le linee guida della Conferenza del 24 gennaio 2013, le nuove linee guida del 25 maggio 2017 (recepite, di fatto integralmente, anche dalla Regione Lombardia, con decreto n. 6286 del 7 maggio 2018) e la delibera Regione Lombardia 825 del 25 ottobre 2013.
L'adozione, nel 2017, delle nuove linee guida da parte della Conferenza Stato-Regioni si è resa necessaria anche alla luce della raccomandazione del 10 marzo 2014 del Consiglio d'Europa, secondo cui il tirocinio formativo è: “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare”.
In merito, si è espressa in passato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6787/2002, ove è specificato che l'elemento essenziale dello stage è dato dall'obbligo del datore di lavoro (ossia il soggetto ospitante) di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale.
Nello stesso solco si è posto il Tribunale di Milano, sez. lav., con la sentenza n. 522/2011, ove si legge che “è essenziale, nel contratto di tirocinio formativo, come peraltro del tutto evidente, il profilo della formazione, in forza della quale il tirocinante sia costantemente seguito in seno all'azienda al fine di acquisire una qualifica professionale che possa poi essere spesa sul mercato del lavoro, eventualmente anche presso l'azienda stessa ove ha svolto lo stage”.
Il tirocinio coinvolge, oltre al tirocinante, altri 2 soggetti: il soggetto promotore e il soggetto ospitante. Il soggetto ospitante è, di fatto, il datore di lavoro del tirocinante.
Analizzando la normativa regionale dettata dal DGR 825/2013, si nota come, all'art. 3.3, sia disposto che “spetta al soggetto ospitante il presidio dell'attuazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale”, e che, ex art. 2.3, “il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio”.
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Le medesime disposizioni sono ribadite dal DGR 7763/2018, dove all'articolo 2.3 è altresì specificato che “in caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore”.
In sostanza, lo svolgimento dell'attività formativa da parte del soggetto ospitante/datore di lavoro è demandato al tutor nominato dallo stesso soggetto ospitante.
In tal senso, la normativa regionale ha ripreso quanto stabilito nelle linee guida dettate dalla Conferenza Stato-regioni, che prevedono che il tutor del soggetto ospitante debba svolgere le seguenti funzioni: favorisce l'inserimento del tirocinante;
promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, ecc.) per l'intera durata del tirocinio;
accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.
Come già anticipato, dunque, l'elemento necessario affinché il tirocinio sia qualificato come tale è lo svolgimento di attività formativa in favore del tirocinante.
Ne deriva, quindi, che se il rapporto di lavoro ha avuto le caratteristiche della subordinazione (come accadrebbe nel caso di mancata formazione, corresponsione di retribuzione fissa, obbligo di osservanza di orari fissi di lavoro, necessità di giustificare ritardi ed assenze, svolgimento di mansioni in maniera abitudinaria ed assoggettamento al potere direttivo), il tirocinante può rivolgersi al Giudice del Lavoro per accertare il diritto alla costituzione di un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
Con specifico riguardo, inoltre, all'accertamento della subordinazione ex art. 2094 c.c., occorre considerare che un rapporto lavorativo può essere qualificato come dipendente se, in base alle modalità di svolgimento della prestazione, emerge un vincolo di subordinazione, inteso come "eterodirezione", ossia assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Se il vincolo di subordinazione non è evidente e palese, è possibile ricorrere ad altri indici complementari e sussidiari, quali la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita etc..
Perché tale rivendicazione sia possibile, è necessario che ricorrano dei requisiti ben precisi.
Al fine di accertare la sussistenza di questi requisiti, la giurisprudenza è solita valutare tutta una serie di indici.
Tra i più significativi vanno senz'altro ricordati:
• il fatto che l'attività lavorativa si svolga presso i locali aziendali;
• una presenza costante sul lavoro, specie se ad orario fisso e caratterizzata da un vero e proprio obbligo di presenza (e dunque con necessità di avvertire e di giustificarsi in caso di assenza);
• il concordare il periodo feriale;
Pag. 7 a 14 • l'utilizzo, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, di strumenti di proprietà del datore di lavoro;
• il ricevere costantemente ordini e disposizioni;
• la mancanza, in capo al lavoratore, di una propria attività imprenditoriale e della relativa struttura, sia pur minima.
Nessuno degli elementi sopra indicati è, di per sé, determinante ma, laddove sia riscontrabile la contemporanea presenza di più indici tra quelli esemplificativamente indicati, ciò potrà costituire una prova della natura subordinata del rapporto.
Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 12.9.2024) 7.10.2024, n. 26138) ha ritenuto che “…costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro - il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative - la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali insindacabile, se congruamente argomentato e immune da vizi logici e giuridici, in sede di legittimità: essendo qui censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. Civ. 21 novembre 2001, n. 14664; Cass. Civ. 8 febbraio 2010, n. 2728). E che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale (compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. Civ. 16 novembre 2018, n. 29646). Peraltro, in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'assoggettamento del lavoratore a tali direttive si presenta in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto;
sicché, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale: con valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, insindacabile, se immune da vizi giuridici e adeguatamente argomentata, in sede di legittimità, essendo ivi censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti, da applicare al caso concreto (Cass. Civ. 25 febbraio 2019, n. 5436);”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, la parte ricorrente non ha provato, nemmeno su base presuntiva, lo svolgimento in concreto di un rapporto di lavoro subordinato, nonché i relativi elementi costitutivi che caratterizzano la subordinazione ex art. 2094 c.c. (cfr. al riguardo, testimonianza di , teste di parte Testimone_1 ricorrente: “…Durante questo periodo la ricorrente gestiva il magazzino, riceveva la merce, la sistemava negli spazi dedicati e si occupava delle consegne. Per quanto riguarda la ricezione dei farmaci, posizionava i farmaci negli appositi spazi (i farmaci sono sistemati in ordine alfabetico oppure, le scorte, per ditta). Questo intendo per “gestione del magazzino”. Ed era attività che svolgeva in autonomia,
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perché le era stato insegnato come fare. Non l'ho mai vista impegnata in attività di vendita. Non sono informato sugli orari di lavoro che doveva osservare, se non sbaglio mezza giornata al mattino o al pomeriggio, forse al pomeriggio. Nel periodo in cui io ho svolto il tirocinio la ricorrente era sempre presente in farmacia. Non ricordo che si svolgessero attività di prenotazione esami nel periodo in cui sono stato impegnato presso la farmacia. La ricorrente si occupava anche di consegnare i farmaci a clienti ma non conosco le modalità di svolgimento di questa attività. Non mi pare che ci fosse una macchina aziendale. La preparazione dei farmaci che dovevano essere consegnati, era attività che veniva svolta dalle dottoresse. Non sono informato sugli ulteriori capi di prova”; testimonianza di
, teste di parte ricorrente: “…un paio di anni fa è capitato che la Testimone_2 ricorrente mi abbia portato i farmaci di cui ho bisogno presso il negozio di fiori dove lavoravo in Sant'Albano Stura, Via Perotti n. 10. Sarà venuta sei o sette volte. Io non potevo andare a Fossano e le dottoresse della farmacia, gentilmente, mi mandavano le medicine. Non ho visto con quale autovettura la signor Parte_1 venisse a Sant'Albano Stura. Non sono informata sugli ulteriori capi di prova”; testimonianza di teste di parte ricorrente: “…Non sono a conoscenza Testimone_3 dei termini contrattuali che la riguardavano”. Capo 3) “La ricorrente svolgeva le mansioni di addetta al magazzino e consegnataria. C'era sempre qualcuno che la seguiva. Le consegne le preparava la collega la titolare, oppure le CP_1 preparavamo noi in mattinata. non è mai stata impegnata Parte_1 nell'attività di vendita. Non so quando abbia terminato il tirocinio, ma queste sono state le sue mansioni per tutto il periodo in cui l'ho vista al lavoro presso la
. Capo 4) “Non sono a conoscenza degli orari di lavoro che la ricorrente CP_1 doveva osservare. Io però al mattino non la vedevo”. Capo 5) “Non sono a conoscenza. Come ho detto prima veniva la ricorrente seguita durante il suo lavoro, ma non so se abbia ricevuto una formazione vera e propria. Non svolgeva le mansioni in completa autonomia. Le consegne venivano allestite già in mattinata dalla titolare Per quanto riguarda le prenotazioni, facevamo tutto noi a CP_1 banco. Soprattutto nel periodo del Covid quando vi è stata richiesta massiccia di tamponi o vaccinazioni”. Capo 6) “Le attività di addetta al magazzino consistevano nel controllo delle scorte e nel riordino dei farmaci negli appositi spazi di deposito. Il controllo delle scadenze lo facevo io. La ricorrente riceveva le telefonate ma per le prenotazioni passava la chiamata ad una farmacista presente. Nel periodo Covid riceveva le telefonate, ma poi passava la telefonata a noi. Eravamo noi a fare la prenotazione delle vaccinazioni e delle richieste di tamponi. Tutti potevamo ricevere le telefonate. La ricorrente non era addetta alla vendita al banco, che è mansione che possono svolgere solo i farmacisti”. Capo 7) “E' vero”. Capo 8) “Le consegne avvenivano quasi sempre nel territorio fossanese. Era la dr.ss CP_1 ad organizzare il giro delle consegne. Non so se la ricorrente provvedesse anche al confezionamento dei farmaci. L'ordine generalmente era già allestito e impacchettato”. Capo 9) “Per le consegne la ricorrente utilizzava una Mini: un'autovettura di proprietà della titolare, dr.ss . Saltuariamente capitava che CP_1 le consegne fossero effettuate fuori da Fossano. Se in Fossano, erano fatte a piedi”. Capo 10) “Non sono informata”. Capo 11) “Le sue mansioni erano sempre relative al magazzino”. Capo 12) “Non sono a conoscenza”. Capo 13) “Non sono a
Pag. 9 a 14 conoscenza”. Capo 18) “Non so dire con precisione quando si sia risolto il contratto di lavoro. Non sono informata sulle modalità di risoluzione”. Capo 22) “Non so con precisione quanti chilometri percorresse la ricorrente per le consegne. Ma trenta chilometri sono eccessivi. Ripeto che le consegne di cui si occupava avvenivano, per lo più, in Fossano”. Capo 23) “Ho già risposto. Abbiamo dei clienti nei paesi citati ma le consegne a tali clienti erano saltuarie. Forse si sono intensificate un po' di più nel periodo del Covid. Non mi risulta che la ricorrente dovesse effettuare consegne a Racconigi presso una Casa di Riposo. Confermo che nel periodo di emergenza sanitaria la ricorrente era destinata alle consegne a domicilio anche a clienti in isolamento per positività al Covid. Aveva in dotazione guanti e mascherine FFP2”; testimonianza di , teste di parte ricorrente: “…Normalmente la Testimone_4 ricorrente utilizzava una Mini di colore blu. Mi facevo portare i farmaci a volte ogni settimana, una volta la settimana, altre volte ogni due/tre settimane. Quando andavo in farmacia non sempre trovavo tutti i farmaci di cui avevo bisogno e allora mi facevano la cortesia di portarmi a casa quelli che non erano disponibili. Le consegne da parte della ricorrente sono durate più meno per il periodo del Covid. Mi portava i farmaci alla sera, verso le 18,00/18,30”; testimonianza di , Testimone_5 teste di parte ricorrente: “…Capo 3) “La ricorrente ha svolto mansioni di addetta al magazzino e consegnataria. Non è mai stata impegnata nell'attività di vendita”. Capo 4) “E' vero. Non ricordo l'orario preciso ma sicuramente la ricorrente lavorava nel pomeriggio”. Capo 5) “Non sono a conoscenza della formazione ricevuta dalla ricorrente. Io non l'ho formata. Non so se la ricorrente si sia occupata delle prenotazioni telefoniche. Era addetta al magazzino e si occupava delle consegne. Queste attività le svolgeva in autonomia. Non erano mansioni così difficili. Non c'era chi la seguiva nel sistemare i farmaci. Non so dire per le altre mansioni inerenti all'attività del magazzino”. Capo 6) “Come addetta al magazzino si occupava del controllo delle scorte, del riordino dei farmaci negli appositi spazi di deposito. Non so se si occupasse anche del controllo delle scadenze. Non so se ricevesse telefonate e gestisse le prenotazioni di esami”. Capo 7) “E' vero”. Capo
8) “E' vero. Non so però se provvedesse lei al confezionamento dei farmaci”. Capo
9) “Non so che macchina la ricorrente utilizzasse per le consegne, ma si trattava della sua autovettura. Non so se ricevesse dei rimborsi”. Capo 10) “Non sono informata sul compenso della ricorrente. Non sono informata sulla procedura che doveva seguire in ipotesi di richiesta di permessi o altro”. Capo 22) “Non so quanti chilometri percorresse per le consegne”. Capo 23) “E' vero. Non so se abbia anche consegnato a Racconigi. C'era una cliente a Racconigi, di cui non ricordo il nome, ma non so se la ricorrente abbia consegnato lì. Non c'erano giorni prestabiliti per le consegne che potevano, quindi, avvenire anche tutti i giorni della settimana a seconda delle urgenze. A Fossano credo che le consegne fossero effettuate a piedi. Non ricordo chi fossero i clienti di Fossano. C'erano anche delle Case di Riposo, vicine alla farmacia, in cui venivano consegnati i farmaci”).
Dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente si evince quindi per le ragioni già esposte il mancato assolvimento dell'onere della prova del carattere subordinato del rapporto di lavoro, in quanto nessuno dei testi di parte ricorrente escussi è stato in grado di riferire le seguenti circostanze di fatto: una presenza costante sul lavoro, specie se
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ad orario fisso e caratterizzata da un vero e proprio obbligo di presenza (e dunque con necessità di avvertire e di giustificarsi in caso di assenza); il concordare il periodo feriale;
l'utilizzo, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, di strumenti di proprietà del datore di lavoro;
il ricevere costantemente ordini e disposizioni;
la mancanza, in capo al lavoratore, di una propria attività imprenditoriale e della relativa struttura, sia pur minima.
Né tantomeno la parte ricorrente ha provato la sussistenza nel caso di specie di profili di nullità del contratto di tirocinio, considerato al riguardo che la vendita di farmaci può essere svolta solo ed esclusivamente da personale qualificato, ovvero da professionisti farmacisti:
“La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima” (cfr. art.122 T.U. leggi sanitarie R.D.27 luglio 1934 n.1265). Tale circostanza supera qualsiasi dicitura eventualmente inserita nel progetto formativo individuale, poiché si tratta di una riserva assoluta in favore del farmacista, collegata al particolare sistema di controlli che sovrintendono alla produzione, distribuzione, vendita e somministrazione al pubblico dei prodotti farmaceutici. Oltretutto, tutti i testi escussi hanno univocamente riferito che la parte ricorrente non era addetta alla vendita dei farmaci.
Parimenti, non è stata fornita dalla parte ricorrente alcuna prova in ordine alla mancanza della sua formazione professionale in costanza del rapporto di tirocinio, considerato al riguardo che nessuno dei testi escussi ha dichiarato che nel caso di specie la ricorrente non avesse ricevuto alcuna formazione e/o affiancamento durante lo svolgimento delle sue mansioni lavorative.
Né tantomeno la parte ricorrente ha provato, anche solo su base presuntiva ex art. 2727 c.c., di essere stata licenziata, in quanto nessuno dei testi escussi ha riferito circostanze di fatto utili a supporto delle allegazioni e della relativa domanda giudiziale sul punto.
Infine, nemmeno in sede di interrogatorio formale della parte resistente sono emersi circostanze di fatto utili ai fini della prova legale delle allegazioni prospettate dalla parte ricorrente, avendo infatti la parte resistente riferito unicamente dichiarazioni a sé favorevoli.
Sulla nullità e/o l'illegittimità del contratto di lavoro intermittente dal 3.4.2019 al 15.6.2019
La parte ricorrente ha inoltre eccepito la nullità e/o illegittimità del contratto di lavoro intermittente, allegando al riguardo la sussistenza (con decorrenza dal 03.04.2019) di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui durata massima (ex art. 19 D.lgs. 81/2015) sarebbe stata superata e le cui proroghe e rinnovi risulterebbero essere stati effettuati in violazione alle prescrizioni di cui all'art. art. 21 D.lgs. 81/2015.
Occorre sul punto considerare che il contratto di lavoro intermittente è stato introdotto nell'ordinamento italiano con gli artt. 33 e ss. D.Lgs. n. 276/2003, subendo poi alterne vicende che vedevano l'istituto dapprima abolito (con l'art. 1, Legge n. 47/2007), poi reintrodotto (con l'art. 39, comma 11, D.L. n. 112/2008), quindi revisionato (con l'art. 1, commi 21 e 22, Legge n. 92/2012) ed infine inserito nel complessivo riordino dei contratti di lavoro ad opera del “Jobs Act” (artt. 13 e ss. D.Lgs. n. 81/2015).
Pag. 11 a 14 La nozione di lavoro intermittente (o “a chiamata” o, con espressione anglofona, “job on call”) si rinviene oggi nell'art. 13, D.Lgs. n. 81/2015: il contratto, con forma scritta ad probationem, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, esclusivamente privato, per lo svolgimento di una prestazione lavorativa discontinua o intermittente.
La norma assegna alla contrattazione collettiva, con l'eventuale “supplenza” ministeriale (si veda il D.M. 23 ottobre 2004), il compito di individuare le esigenze in base alle quali possa essere utilizzato il particolare contratto, anche con riferimento alla predeterminazione dei possibili ambiti temporali, settimanali, mensili o annuali.
Tanto premesso, è necessario rilevare che nel caso di specie la parte ricorrente non ha provato di aver sempre lavorato per tutto il periodo di lavoro intermittente (cioè fino al 15.6.2020) senza interruzioni. Infatti, dall'esame dei cedolini offerti in comunicazione dalla parte ricorrente (cfr. doc.9 fasc. ricorrente) si evincono le seguenti circostanze di fatto: che nel 2019 ha lavorato 36 giorni tra aprile e maggio;
che è rimasta inattiva a Parte_1 giugno;
che è tornata al lavoro per 13 giorni in luglio e 22 giorni in agosto, per poi lavorare soli 16 giorni in settembre ed infine 62 giorni tra ottobre, novembre e dicembre.
Occorre, da ultimo, soffermarsi sull'assunzione della parte ricorrente con contratto a termine a partire dal 16.6.2020 al 16.6.2021, poi prorogato fino al 16.6.2022.
Nello specifico, è evidente che quest'ultima proroga del contratto a termine (cfr. doc.8 fasc. ricorrente) risultava giustificata proprio dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, ai sensi dell'art.17 D.L.n.41 del 2021(decreto sostegni) in deroga all'art.21 del D.Lgs n.81/2015.
Ne consegue quindi l'insussistenza dei profili di nullità/illegittimità eccepiti dalla parte ricorrente.
Sulla richiesta di pagamento del rimborso dei costi sostenuti dalla ricorrente per l'uso del proprio veicolo nello svolgimento delle mansioni delegatele
La parte ricorrente ha infine chiesto il rimborso dei costi sostenuti per l'uso del proprio autoveicolo per il disimpiego delle mansioni affidatele. Più nello specifico, la parte ricorrente ha allegato al riguardo che con decorrenza dalla formalizzazione del contratto di tirocinio sino alla fine del mese di ottobre dell'anno 2020 ha svolto le mansioni di addetta alle consegne utilizzando la propria autovettura Lancia Y tg. CX328SE. La ricorrente ha inoltre allegato sul punto di aver effettuato le consegne all'interno della cittadina di Fossano e nei paesi limitrofi tra cui Sant'Albano Stura, Benevagienna, Trinità, Marene, San Lorenzo, Cervere ed in alcune circostanze sino a Racconigi, percorrendo medi 30 chilometri giornalieri.
E' necessario sul punto rilevare che la parte ricorrente non ha provato, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727 c.c., considerato infatti che nessuno dei testi è stato in grado di riferire con precisione la frequenza delle consegne, i luoghi di consegna e i chilometraggi, né tantomeno che tali consegne fossero effettuate proprio con la sua autovettura (cfr. al riguardo testimonianza di , teste di parte ricorrente: “…La ricorrente Testimone_1 si occupava anche di consegnare i farmaci a clienti ma non conosco le modalità di svolgimento di questa attività. Non mi pare che ci fosse una macchina
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aziendale....”, deposizione, questa, che appare lacunosa sul punto, in quanto il teste non ha saputo riferire con ragionevole probabilità che se la ricorrente usasse o meno la proprio autovettura, né tantomeno il teste ha specificato il modello dell'automobile in questione;
testimonianza di , teste di parte ricorrente: “…Non ho visto con quale Testimone_2 autovettura la signora venisse a Sant'Albano Stura. …”; testimonianza di Parte_1
teste di parte ricorrente: “…Capo 9) “Per le consegne la ricorrente Testimone_3 utilizzava una Mini: un'autovettura di proprietà della titolare, dr.ssa . CP_1 Saltuariamente capitava che le consegne fossero effettuate fuori da Fossano. Se in Fossano, erano fatte a piedi”; … Capo 22) “Non so con precisione quanti chilometri percorresse la ricorrente per le consegne. Ma trenta chilometri sono eccessivi. Ripeto che le consegne di cui si occupava avvenivano, per lo più, in Fossano”. Capo 23) “Ho già risposto. Abbiamo dei clienti nei paesi citati ma le consegne a tali clienti erano saltuarie. Forse si sono intensificate un po' di più nel periodo del Covid. Non mi risulta che la ricorrente dovesse effettuare consegne a Racconigi presso una Casa di Riposo.”; testimonianza di , teste di parte ricorrente: Testimone_4
“…Normalmente la ricorrente utilizzava una Mini di colore blu. Mi facevo portare i farmaci a volte ogni settimana, una volta la settimana, altre volte ogni due/tre settimane. Quando andavo in farmacia non sempre trovavo tutti i farmaci di cui avevo bisogno e allora mi facevano la cortesia di portarmi a casa quelli che non erano disponibili. Le consegne da parte della ricorrente sono durate più meno per il periodo del Covid. Mi portava i farmaci alla sera, verso le 18,00/18,30”;”; testimonianza di , teste di parte ricorrente: “…Capo 9) “Non so che Testimone_5 macchina la ricorrente utilizzasse per le consegne, ma si trattava della sua autovettura. Non so se ricevesse dei rimborsi”. … Capo 22) “Non so quanti chilometri percorresse per le consegne”. Capo 23) “E' vero. Non so se abbia anche consegnato a Racconigi. C'era una cliente a Racconigi, di cui non ricordo il nome, ma non so se la ricorrente abbia consegnato lì. Non c'erano giorni prestabiliti per le consegne che potevano, quindi, avvenire anche tutti i giorni della settimana a seconda delle urgenze. A Fossano credo che le consegne fossero effettuate a piedi. Non ricordo chi fossero i clienti di Fossano. C'erano anche delle Case di Riposo, vicine alla farmacia, in cui venivano consegnati i farmaci”; testimonianza, quest'ultima, del tutto contraddittoria nella parte in cui il teste ha riferito di non essere in grado di identificare l'autovettura usata dalla ricorrente per le consegne, aggiungendo poi che si trattava dell'autovettura della ricorrente, senza precisare in che modo fosse a conoscenza di tale circostanza di fatto).
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato.
Ogni altra domanda e/o eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022.
Pag. 13 a 14 Tenuto conto, infine, del valore indeterminabile a bassa complessità della causa, nonché preso atto della mancanza della volontà conciliativa della parte ricorrente, come si evince dalle note scritte autorizzate con cui la parte ricorrente si è limitata ad insistere sulle proprie eccezioni e a riportarsi al merito della controversia senza invece prendere posizione in modo preciso e circostanziato sulla convenienza dell'adesione alla proposta conciliativa rispetto alla prosecuzione del presente giudizio, questo Giudice ritiene equo applicare al caso di specie i valori medi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 9.257 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 23.10.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado in materia di lavoro iscritta al n. r.g. 29/2023 promossa da
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, ed elettivamente domiciliata in Avigliana (TO) c.so Laghi 37, C.F._1 presso l'avv. Massimo Usseglio (c.f. ), che la rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva
[...]
, in Fossano, via Roma n.92, rappresentata e difesa congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Franca Dardo (cf. ) e C.F._3 CP_2
(c.f. ) entrambe del foro di Asti e presso le stesse
[...] C.F._4 elettivamente domiciliata in Bra, via Cavour n.44,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro CP_1
delle dott.sse , ed
[...] Controparte_1 CP_1 Controparte_1 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 1 a 14 “Nel merito:
In via principale
Accertare e dichiarare che tra la sig.ra , da una parte, e la dall'altra, Parte_1 Controparte_1 si è perfezionato con decorrenza dal 02.10.2018 sino al 15.06.2022 un contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario parziale e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo il contratto di tirocinio 02.10.2018-31.03.2019, illegittimo il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato 03.04.2019-
15.06.2019 (prorogato sino al 15.06.2020), nonché illegittimo il contratto a tempo determinato
16.06.2020 (prorogato in data 15-06.2021) per i motivi esposti e, per l'effetto, (a) dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della Controparte_1 retribuzione pertoccante per legge nella misura di € 4.403,39, ovvero in quella accertanda in corso di causa ovvero, in subordine e salvo gravame, nella misura da determinarsi in via equitativa, comunque nel rispetto delle statuizioni di cui all'art. 36 Cost., nonché (b) dichiarare nullo quindi inefficace il licenziamento orale comunicato alla scadenza del termine al 15.06.2022 e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra della ricorrente nel proprio Controparte_1 posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno subito in applicazione del disposto di cui all'art. 2 D.lgs. 23/2015;
In via subordinata
Dichiarare illegittimo il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato 03.04.2019-15.06.2019 (prorogato sino al 15.06.2020), nonché illegittimo il contratto a tempo determinato 16.06.2020 (prorogato in data 15-06.2021) per i motivi esposti, quindi trasformato il rapporto intercorso tra la sig.ra Parte_1
(da una parte) e la (dall'altra) decorrente dal 19.04.2019 in un contratto
[...] Controparte_1 di lavoro a tempo indeterminato per violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 19 e 21 del D.lgs. 81/2015, per le ragioni esposte, e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità ex art. 28 comma 2 D.lgs. 81/2015 nella misura non inferiore a 2,5 sino a 12 dell'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
In ogni caso
Dichiarare comunque tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al rimborso, quindi al pagamento, dei costi sostenuti dalla ricorrente per l'uso del proprio veicolo nel disimpiego delle mansioni affidatele nella misura accertanda in corso in causa e comunque in misura non inferiore ad € 3.960,00=, ovvero, in subordine e salvo gravame, nella misura da determinarsi in via equitativa;
In ogni caso con gli interessi legali e la rivalutazione dal dovuto al saldo
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio IVA e CPA comprese, di consulenza tecnica d'ufficio e di parte.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“In via preliminare:
-dichiarare decaduta la ricorrente dall'impugnativa del contratto di lavoro intermittente stipulato con la e quindi improponibile la relativa domanda di nullità e/o inefficacia. Controparte_1
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Nel merito:
-respingere le domande tutte proposte dalla ricorrente, perchè infondate in fatto ed in diritto
Con vittoria delle spese e di giudizio”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver lavorato alle dipendenze della , operando presso la sede in Fossano Controparte_1 (Cn) via Roma 92, con decorrenza (senza soluzione di continuità) dal 2.10.2018 sino al 15.6.2022, data in cui è spirato il termine del contratto a tempo determinato, concluso il
15.6.2020 e medio tempore prorogato;
che il rapporto è stato formalizzato, quanto al periodo decorrente dal 2.10.2018 sino al 31.3.2019, in forza di contratto di tirocinio;
quanto al periodo decorrente dal 2.4.2019 sino al 15.6.2020, in forza di formale contratto di lavoro intermittente (prorogato il 14.6.2019 e il 13.12.2019 ) , quanto al periodo decorrente dal
16.6.2020 sino al 15.6.2022, in forza di contratto a termine, prorogato il 16.6.2021; di aver svolto, sin dalla stipulazione del contratto di tirocinio, su indicazione delle socie della le mansioni affidatele di addetta al magazzino e consegnataria, sebbene il Controparte_1 contratto fosse finalizzato alla formazione di addetta alla vendita, attività mai delegata alla sig.ra di aver svolto durante il tirocinio il seguente orario di lavoro (alternato su tre Pt_1 settimane): una settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 15,45 alle 19,45; l'altra (allorquando la farmacia era in chiusura nella giornata di lunedì) dal martedì al sabato dalle ore 15,45 alle 19,45; l'altra settimana ancora (allorquando la farmacia seguiva l'apertura dal lunedì al sabato) il lunedì e dal mercoledì al sabato sempre dalle ore 15,45 alle 19,45 (con riposo il martedì); che al di fuori di elementari indicazioni circa le mansioni da svolgere, la parte resistente non ha svolto alcuna attività formativa, tant'è che la ricorrente ha iniziato (già dopo la prima settimana) a svolgere in piena autonomia, sia le attività di addetta al magazzino e alle prenotazioni telefoniche, che quelle di consegnataria;
che, quanto alle prime, le stesse consistevano nel controllo delle scorte, nel riordino dei farmaci negli appositi spazi di deposito, nel controllo delle scadenze, nonché di addetta al ricevimento delle telefonate e alle gestioni delle prenotazioni degli esami richiesti nonché (quanto al periodo dell'emergenza sanitaria) delle vaccinazioni COVID, delle richieste di tamponi di accertamento alla positività da COVID 19 e così via;
che quelle di consegnataria consistevano nell'effettuare le consegne dei farmaci a domicilio, seguendo le indicazioni che le forniva la dott.ssa , socia della che allorquando Controparte_1 Controparte_1 gli ordini (effettuati dal cliente) pervenivano nel corso della mattinata ed i farmaci richiesti erano già in giacenza presso la farmacia, la ricorrente trovava il singolo pacchetto con apposto l'indirizzo di destinazione, di talché la stessa lavoratrice, organizzato il viaggio, effettuava le consegne;
allorquando gli ordini venivano effettuati nel corso della presenza della ricorrente presso la farmacia, la stessa provvedeva al confezionamento dei farmaci e provvedeva ad effettuare poi la consegna;
che l'attività di consegnataria veniva svolta dalla ricorrente, anche nel corso del formale tirocinio con la propria autovettura modello Lancia Y tg. CX328SE (doc. n. 15), senza che alla sig.ra venisse rimborsato alcunché, né per Pt_1 il consumo del carburante, né per l'usura del veicolo stesso;
che nel periodo di tirocinio la ricorrente veniva retribuita con un compenso fisso nella misura di € 500,00 mensili, doveva
Pag. 3 a 14 richiedere eventuali cambi orario, giustificare ritardi e assenze, richiedere di beneficiare di permessi, seguire le indicazioni e le direttive impartitele dai soci della , Controparte_1 in particolare della dott.ssa ; che allorquando il rapporto è stato Controparte_1 formalizzato con “contratto di lavoro intermittente a tempo determinato ai sensi del Dlgs. 81/2015” con decorrenza dal 3.4.2019 sino al 15.6.2019, rapporto prorogato (dapprima dal 15.6.2019 sino al 15.12.2019 e poi dal 16.12.2019 sino al 15.6.2020), la ricorrente ha continuato a svolgere le mansioni con le medesime modalità di cui al formale contratto di tirocinio;
di aver seguito il seguente orario di lavoro, alternato su tre settimane: (a) una settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 15,45 alle 19,45; (b) l'altra (allorquando la farmacia era in chiusura nella giornata di lunedì) dal martedì al sabato dalle ore 15,45 alle 19,45; (c) l'altra settimana ancora (allorquando la farmacia seguiva l'apertura dal lunedì al sabato) il lunedì e dal mercoledì al sabato sempre dalle ore 15,45 alle 19,45 (con riposo il martedì); (ii) di svolgere le mansioni di addetta al magazzino e di consegnataria (sempre con l'utilizzo della propria vettura), oltre che quelle di addetta alla ricezione delle telefonate e all'evasione delle prenotazioni;
dalla lettura del contratto risulta peraltro che era stata assunta proprio con mansioni di “addetta al magazzino e alle consegne a domicilio” ed era previsto un periodo di prova di quarantacinque giorni;
che nel corso del c.d. contratto di lavoro intermittente ha svolto l'attività in ogni giornata lavorativa (senza soluzione di continuità) ed in assenza di alcuna formale chiamata in servizio;
che il rapporto di lavoro è proseguito in forza di contratto a tempo determinato, a tempo parziale, con decorrenza dal 16.6.2020 sino al 15.6.2021 (prorogato dal 16.6.2021 sino al 15.6.2022) sempre con inquadramento della lavoratrice nel IV livello del ccnl delle farmacie private urbane e con mansioni di “addetta al magazzino e alle consegne a domicilio”; di aver continuato a svolgere le mansioni affidategli, sempre seguendo il medesimo vincolante orario di lavoro, alternato settimanalmente, una settimana, dal lunedì al sabato (con l'eccezione del martedì) dalle ore 15,45 alle 19,45 e, l'altra settimana, dal lunedì al venerdì sempre dalle ore 15,45 alle 19,45 e, l'altra ancora, il lunedì ed dal mercoledì al sabato sempre dalle ore 15,45 alle 19,45; che dal mese di novembre 2020, la ricorrente, per l'effettuazione delle consegne, è stata dotata di autovettura aziendale modello Mini Cooper;
che il rapporto si è risolto al termine dell'ultima proroga al 15.6.2022; in particolare tre giorni antecedenti la dott.ssa comunicava che alla Controparte_1 scadenza contrattuale il contratto sarebbe concluso;
di aver maturato differenze retributive per l'importo complessivo lordo di euro 4.403,32, di cui euro 657,40 a titolo di T.F.R; che nel corso del rapporto decorrente dal 2.10.2018 sino al termine del mese di ottobre dell'anno 2020, la ricorrente per lo svolgimento delle mansioni di consegnataria a domicilio percorreva medi trenta chilometri giornalieri;
che le consegne erano effettuate all'interno della cittadina di Fossano e nei paesi limitrofi tra cui Sant'Albano Stura, Benevagienna, Trinità, Marene, San Lorenzo, Cervere;
inoltre, in alcune circostanze la ricorrente è stata destinata ad effettuare le consegne in Racconigi presso una casa di riposo;
nel periodo dell'emergenza sanitaria la ricorrente era destinata alle consegne a domicilio anche a clienti in isolamento per effetto della positività al COVID 19; che sulla base delle tabelle di rimborso ACI la ricorrente ha maturato un credito a detto titolo di euro 3.960,00.
La parte resistente ha invece allegato: che alla parte ricorrente durante il periodo del tirocinio, dal 2.10.2018 al 31.3.2019, era stata spiegata l'organizzazione del lavoro nella farmacia ovvero l'attività prodromica alla vendita al pubblico dei prodotti farmaceutici, in quanto quest'ultima può essere svolta solo ed esclusivamente da personale qualificato,
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ovvero da professionisti farmacisti: “La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima” (cfr. art.122 T.U. leggi sanitarie R.D.27 luglio 1934 n.1265); che le operazioni relative al deposito di contanti, emissione ricevute fiscali, registrazione fatture, ecc. rientrano nelle attività amministrative e non alla vendita diretta dei farmaci che, come sovra evidenziato, è riservata al farmacista professionista;
che, in particolare, l'addetto al magazzino di una farmacia svolge invece lavori imprescindibili che vanno dal ricevimento della merce alla marcatura e prezzatura, dall'aggiornamento del programma gestionale al controllo delle scorte, nonché alla corretta sistemazione dei medicinali nei locali adibiti alla vendita a seconda della loro specificità; che si trattava di compiti che erano stati spiegati alla parte ricorrente durante il tirocinio tenuto conto dell'organizzazione adottata dalla farmacia e degli strumenti anche informatici utilizzati;
che la parte ricorrente non CP_1 doveva sottostare al potere direttivo delle socie della farmacia, ma era costantemente seguita ed affiancata non solo dal tutor Dr.ssa , ma anche dalle Controparte_1 dott.sse e , poiché la tirocinante non aveva le competenze CP_1 Controparte_1 necessarie per svolgere il lavoro in autonomia;
che durante il tirocinio la parte ricorrente doveva rispettare l'orario di apertura della farmacia;
che la parte ricorrente poteva entrare in ritardo senza dare giustificazioni o uscire prima della chiusura senza chiedere alcun permesso e il contrario;
che il rapporto di lavoro tra le parti di cui è causa è cessato alla naturale scadenza del successivo contratto di lavoro a tempo determinato e nessun licenziamento orale è mai stato comminato;
che la parte ricorrente non ha lavorato con continuità durante il periodo oggetto del rapporto di lavoro intermittente, in quanto come si evince dall'esame dei cedolini (cfr. doc.9 fasc. ricorrente) la parte ricorrente nel 2019 ha lavorato 36 giorni tra aprile e maggio, è rimasta inattiva a giugno, è tornata al lavoro per 13 giorni in luglio e 22 giorni in agosto, poi soli 16 giorni in settembre ed infine 62 giorni tra ottobre, novembre e dicembre.
Le questioni giuridiche controverse
Col presente ricorso : Parte_1
- ha eccepito la nullità e/o l'illegittimità del contratto di tirocinio 02.10.2018-31.03.2019 e rivendica la sussistenza del rapporto di lavoro ordinario ab origine sino al 15.06.2022 (senza soluzione di continuità), chiedendo quindi il pagamento della retribuzione prevista dalla legge ed eccependo la nullità per inefficacia del licenziamento in forma orale comunicato alla data del termine del contratto 15.06.2020, richiedendo ex art. 2 Dlgs. 23/2015 la reintegra nel posto di lavoro, oltre alle tutele ivi previste;
- ha eccepito l'illegittimità del contratto di lavoro intermittente a tempo determinato 03.04.2019-15.06.2019 (prorogato dal 16.12.2019 al 15.12.2019 e poi dal 16.12.2019 al
15.06.2020), nonché quindi l'illegittimità del contratto a tempo determinato decorrente dal
16.06.2020 al 15.06.2021 (prorogato sino al 15.06.2022) e rivendica (per violazione degli art. 19 e 21 del Dlgs. 81/2015) la trasformazione dello stesso in un contratto a tempo indeterminato, rivendicando il diritto al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 28 comma 2 Dlgs. 81/2015;
- infine, ha chiesto il pagamento del rimborso dei costi sostenuti dalla ricorrente per l'uso del proprio veicolo nello svolgimento delle mansioni delegatele.
Pag. 5 a 14 Sulla nullità e/o illegittimità del contratto di tirocinio dal 2.10.2018 al 31.3.2019.
Occorre al riguardo considerare che lo stage, altrimenti detto tirocinio formativo è una forma di inserimento temporaneo all'interno dell'azienda con l'obiettivo di consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro.
I tirocini formativi sono stati introdotti dall'art. 18 della l. 196/1997, rubricato “Tirocini formativi e di orientamento”, e disciplinati dal D.M. di attuazione n. 142/1998.
La disciplina del tirocinio formativo è demandata alla competenza legislativa delle singole regioni, nel rispetto delle Linee Guida approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni.
In Lombardia, oltre alla normativa suindicata, ai tirocini formativi si applicano le linee guida della Conferenza del 24 gennaio 2013, le nuove linee guida del 25 maggio 2017 (recepite, di fatto integralmente, anche dalla Regione Lombardia, con decreto n. 6286 del 7 maggio 2018) e la delibera Regione Lombardia 825 del 25 ottobre 2013.
L'adozione, nel 2017, delle nuove linee guida da parte della Conferenza Stato-Regioni si è resa necessaria anche alla luce della raccomandazione del 10 marzo 2014 del Consiglio d'Europa, secondo cui il tirocinio formativo è: “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare”.
In merito, si è espressa in passato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6787/2002, ove è specificato che l'elemento essenziale dello stage è dato dall'obbligo del datore di lavoro (ossia il soggetto ospitante) di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale.
Nello stesso solco si è posto il Tribunale di Milano, sez. lav., con la sentenza n. 522/2011, ove si legge che “è essenziale, nel contratto di tirocinio formativo, come peraltro del tutto evidente, il profilo della formazione, in forza della quale il tirocinante sia costantemente seguito in seno all'azienda al fine di acquisire una qualifica professionale che possa poi essere spesa sul mercato del lavoro, eventualmente anche presso l'azienda stessa ove ha svolto lo stage”.
Il tirocinio coinvolge, oltre al tirocinante, altri 2 soggetti: il soggetto promotore e il soggetto ospitante. Il soggetto ospitante è, di fatto, il datore di lavoro del tirocinante.
Analizzando la normativa regionale dettata dal DGR 825/2013, si nota come, all'art. 3.3, sia disposto che “spetta al soggetto ospitante il presidio dell'attuazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale”, e che, ex art. 2.3, “il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio”.
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Le medesime disposizioni sono ribadite dal DGR 7763/2018, dove all'articolo 2.3 è altresì specificato che “in caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore”.
In sostanza, lo svolgimento dell'attività formativa da parte del soggetto ospitante/datore di lavoro è demandato al tutor nominato dallo stesso soggetto ospitante.
In tal senso, la normativa regionale ha ripreso quanto stabilito nelle linee guida dettate dalla Conferenza Stato-regioni, che prevedono che il tutor del soggetto ospitante debba svolgere le seguenti funzioni: favorisce l'inserimento del tirocinante;
promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, ecc.) per l'intera durata del tirocinio;
accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.
Come già anticipato, dunque, l'elemento necessario affinché il tirocinio sia qualificato come tale è lo svolgimento di attività formativa in favore del tirocinante.
Ne deriva, quindi, che se il rapporto di lavoro ha avuto le caratteristiche della subordinazione (come accadrebbe nel caso di mancata formazione, corresponsione di retribuzione fissa, obbligo di osservanza di orari fissi di lavoro, necessità di giustificare ritardi ed assenze, svolgimento di mansioni in maniera abitudinaria ed assoggettamento al potere direttivo), il tirocinante può rivolgersi al Giudice del Lavoro per accertare il diritto alla costituzione di un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
Con specifico riguardo, inoltre, all'accertamento della subordinazione ex art. 2094 c.c., occorre considerare che un rapporto lavorativo può essere qualificato come dipendente se, in base alle modalità di svolgimento della prestazione, emerge un vincolo di subordinazione, inteso come "eterodirezione", ossia assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Se il vincolo di subordinazione non è evidente e palese, è possibile ricorrere ad altri indici complementari e sussidiari, quali la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita etc..
Perché tale rivendicazione sia possibile, è necessario che ricorrano dei requisiti ben precisi.
Al fine di accertare la sussistenza di questi requisiti, la giurisprudenza è solita valutare tutta una serie di indici.
Tra i più significativi vanno senz'altro ricordati:
• il fatto che l'attività lavorativa si svolga presso i locali aziendali;
• una presenza costante sul lavoro, specie se ad orario fisso e caratterizzata da un vero e proprio obbligo di presenza (e dunque con necessità di avvertire e di giustificarsi in caso di assenza);
• il concordare il periodo feriale;
Pag. 7 a 14 • l'utilizzo, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, di strumenti di proprietà del datore di lavoro;
• il ricevere costantemente ordini e disposizioni;
• la mancanza, in capo al lavoratore, di una propria attività imprenditoriale e della relativa struttura, sia pur minima.
Nessuno degli elementi sopra indicati è, di per sé, determinante ma, laddove sia riscontrabile la contemporanea presenza di più indici tra quelli esemplificativamente indicati, ciò potrà costituire una prova della natura subordinata del rapporto.
Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 12.9.2024) 7.10.2024, n. 26138) ha ritenuto che “…costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro - il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative - la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali insindacabile, se congruamente argomentato e immune da vizi logici e giuridici, in sede di legittimità: essendo qui censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. Civ. 21 novembre 2001, n. 14664; Cass. Civ. 8 febbraio 2010, n. 2728). E che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale (compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. Civ. 16 novembre 2018, n. 29646). Peraltro, in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'assoggettamento del lavoratore a tali direttive si presenta in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto;
sicché, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale: con valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, insindacabile, se immune da vizi giuridici e adeguatamente argomentata, in sede di legittimità, essendo ivi censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti, da applicare al caso concreto (Cass. Civ. 25 febbraio 2019, n. 5436);”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, la parte ricorrente non ha provato, nemmeno su base presuntiva, lo svolgimento in concreto di un rapporto di lavoro subordinato, nonché i relativi elementi costitutivi che caratterizzano la subordinazione ex art. 2094 c.c. (cfr. al riguardo, testimonianza di , teste di parte Testimone_1 ricorrente: “…Durante questo periodo la ricorrente gestiva il magazzino, riceveva la merce, la sistemava negli spazi dedicati e si occupava delle consegne. Per quanto riguarda la ricezione dei farmaci, posizionava i farmaci negli appositi spazi (i farmaci sono sistemati in ordine alfabetico oppure, le scorte, per ditta). Questo intendo per “gestione del magazzino”. Ed era attività che svolgeva in autonomia,
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perché le era stato insegnato come fare. Non l'ho mai vista impegnata in attività di vendita. Non sono informato sugli orari di lavoro che doveva osservare, se non sbaglio mezza giornata al mattino o al pomeriggio, forse al pomeriggio. Nel periodo in cui io ho svolto il tirocinio la ricorrente era sempre presente in farmacia. Non ricordo che si svolgessero attività di prenotazione esami nel periodo in cui sono stato impegnato presso la farmacia. La ricorrente si occupava anche di consegnare i farmaci a clienti ma non conosco le modalità di svolgimento di questa attività. Non mi pare che ci fosse una macchina aziendale. La preparazione dei farmaci che dovevano essere consegnati, era attività che veniva svolta dalle dottoresse. Non sono informato sugli ulteriori capi di prova”; testimonianza di
, teste di parte ricorrente: “…un paio di anni fa è capitato che la Testimone_2 ricorrente mi abbia portato i farmaci di cui ho bisogno presso il negozio di fiori dove lavoravo in Sant'Albano Stura, Via Perotti n. 10. Sarà venuta sei o sette volte. Io non potevo andare a Fossano e le dottoresse della farmacia, gentilmente, mi mandavano le medicine. Non ho visto con quale autovettura la signor Parte_1 venisse a Sant'Albano Stura. Non sono informata sugli ulteriori capi di prova”; testimonianza di teste di parte ricorrente: “…Non sono a conoscenza Testimone_3 dei termini contrattuali che la riguardavano”. Capo 3) “La ricorrente svolgeva le mansioni di addetta al magazzino e consegnataria. C'era sempre qualcuno che la seguiva. Le consegne le preparava la collega la titolare, oppure le CP_1 preparavamo noi in mattinata. non è mai stata impegnata Parte_1 nell'attività di vendita. Non so quando abbia terminato il tirocinio, ma queste sono state le sue mansioni per tutto il periodo in cui l'ho vista al lavoro presso la
. Capo 4) “Non sono a conoscenza degli orari di lavoro che la ricorrente CP_1 doveva osservare. Io però al mattino non la vedevo”. Capo 5) “Non sono a conoscenza. Come ho detto prima veniva la ricorrente seguita durante il suo lavoro, ma non so se abbia ricevuto una formazione vera e propria. Non svolgeva le mansioni in completa autonomia. Le consegne venivano allestite già in mattinata dalla titolare Per quanto riguarda le prenotazioni, facevamo tutto noi a CP_1 banco. Soprattutto nel periodo del Covid quando vi è stata richiesta massiccia di tamponi o vaccinazioni”. Capo 6) “Le attività di addetta al magazzino consistevano nel controllo delle scorte e nel riordino dei farmaci negli appositi spazi di deposito. Il controllo delle scadenze lo facevo io. La ricorrente riceveva le telefonate ma per le prenotazioni passava la chiamata ad una farmacista presente. Nel periodo Covid riceveva le telefonate, ma poi passava la telefonata a noi. Eravamo noi a fare la prenotazione delle vaccinazioni e delle richieste di tamponi. Tutti potevamo ricevere le telefonate. La ricorrente non era addetta alla vendita al banco, che è mansione che possono svolgere solo i farmacisti”. Capo 7) “E' vero”. Capo 8) “Le consegne avvenivano quasi sempre nel territorio fossanese. Era la dr.ss CP_1 ad organizzare il giro delle consegne. Non so se la ricorrente provvedesse anche al confezionamento dei farmaci. L'ordine generalmente era già allestito e impacchettato”. Capo 9) “Per le consegne la ricorrente utilizzava una Mini: un'autovettura di proprietà della titolare, dr.ss . Saltuariamente capitava che CP_1 le consegne fossero effettuate fuori da Fossano. Se in Fossano, erano fatte a piedi”. Capo 10) “Non sono informata”. Capo 11) “Le sue mansioni erano sempre relative al magazzino”. Capo 12) “Non sono a conoscenza”. Capo 13) “Non sono a
Pag. 9 a 14 conoscenza”. Capo 18) “Non so dire con precisione quando si sia risolto il contratto di lavoro. Non sono informata sulle modalità di risoluzione”. Capo 22) “Non so con precisione quanti chilometri percorresse la ricorrente per le consegne. Ma trenta chilometri sono eccessivi. Ripeto che le consegne di cui si occupava avvenivano, per lo più, in Fossano”. Capo 23) “Ho già risposto. Abbiamo dei clienti nei paesi citati ma le consegne a tali clienti erano saltuarie. Forse si sono intensificate un po' di più nel periodo del Covid. Non mi risulta che la ricorrente dovesse effettuare consegne a Racconigi presso una Casa di Riposo. Confermo che nel periodo di emergenza sanitaria la ricorrente era destinata alle consegne a domicilio anche a clienti in isolamento per positività al Covid. Aveva in dotazione guanti e mascherine FFP2”; testimonianza di , teste di parte ricorrente: “…Normalmente la Testimone_4 ricorrente utilizzava una Mini di colore blu. Mi facevo portare i farmaci a volte ogni settimana, una volta la settimana, altre volte ogni due/tre settimane. Quando andavo in farmacia non sempre trovavo tutti i farmaci di cui avevo bisogno e allora mi facevano la cortesia di portarmi a casa quelli che non erano disponibili. Le consegne da parte della ricorrente sono durate più meno per il periodo del Covid. Mi portava i farmaci alla sera, verso le 18,00/18,30”; testimonianza di , Testimone_5 teste di parte ricorrente: “…Capo 3) “La ricorrente ha svolto mansioni di addetta al magazzino e consegnataria. Non è mai stata impegnata nell'attività di vendita”. Capo 4) “E' vero. Non ricordo l'orario preciso ma sicuramente la ricorrente lavorava nel pomeriggio”. Capo 5) “Non sono a conoscenza della formazione ricevuta dalla ricorrente. Io non l'ho formata. Non so se la ricorrente si sia occupata delle prenotazioni telefoniche. Era addetta al magazzino e si occupava delle consegne. Queste attività le svolgeva in autonomia. Non erano mansioni così difficili. Non c'era chi la seguiva nel sistemare i farmaci. Non so dire per le altre mansioni inerenti all'attività del magazzino”. Capo 6) “Come addetta al magazzino si occupava del controllo delle scorte, del riordino dei farmaci negli appositi spazi di deposito. Non so se si occupasse anche del controllo delle scadenze. Non so se ricevesse telefonate e gestisse le prenotazioni di esami”. Capo 7) “E' vero”. Capo
8) “E' vero. Non so però se provvedesse lei al confezionamento dei farmaci”. Capo
9) “Non so che macchina la ricorrente utilizzasse per le consegne, ma si trattava della sua autovettura. Non so se ricevesse dei rimborsi”. Capo 10) “Non sono informata sul compenso della ricorrente. Non sono informata sulla procedura che doveva seguire in ipotesi di richiesta di permessi o altro”. Capo 22) “Non so quanti chilometri percorresse per le consegne”. Capo 23) “E' vero. Non so se abbia anche consegnato a Racconigi. C'era una cliente a Racconigi, di cui non ricordo il nome, ma non so se la ricorrente abbia consegnato lì. Non c'erano giorni prestabiliti per le consegne che potevano, quindi, avvenire anche tutti i giorni della settimana a seconda delle urgenze. A Fossano credo che le consegne fossero effettuate a piedi. Non ricordo chi fossero i clienti di Fossano. C'erano anche delle Case di Riposo, vicine alla farmacia, in cui venivano consegnati i farmaci”).
Dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente si evince quindi per le ragioni già esposte il mancato assolvimento dell'onere della prova del carattere subordinato del rapporto di lavoro, in quanto nessuno dei testi di parte ricorrente escussi è stato in grado di riferire le seguenti circostanze di fatto: una presenza costante sul lavoro, specie se
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ad orario fisso e caratterizzata da un vero e proprio obbligo di presenza (e dunque con necessità di avvertire e di giustificarsi in caso di assenza); il concordare il periodo feriale;
l'utilizzo, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, di strumenti di proprietà del datore di lavoro;
il ricevere costantemente ordini e disposizioni;
la mancanza, in capo al lavoratore, di una propria attività imprenditoriale e della relativa struttura, sia pur minima.
Né tantomeno la parte ricorrente ha provato la sussistenza nel caso di specie di profili di nullità del contratto di tirocinio, considerato al riguardo che la vendita di farmaci può essere svolta solo ed esclusivamente da personale qualificato, ovvero da professionisti farmacisti:
“La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima” (cfr. art.122 T.U. leggi sanitarie R.D.27 luglio 1934 n.1265). Tale circostanza supera qualsiasi dicitura eventualmente inserita nel progetto formativo individuale, poiché si tratta di una riserva assoluta in favore del farmacista, collegata al particolare sistema di controlli che sovrintendono alla produzione, distribuzione, vendita e somministrazione al pubblico dei prodotti farmaceutici. Oltretutto, tutti i testi escussi hanno univocamente riferito che la parte ricorrente non era addetta alla vendita dei farmaci.
Parimenti, non è stata fornita dalla parte ricorrente alcuna prova in ordine alla mancanza della sua formazione professionale in costanza del rapporto di tirocinio, considerato al riguardo che nessuno dei testi escussi ha dichiarato che nel caso di specie la ricorrente non avesse ricevuto alcuna formazione e/o affiancamento durante lo svolgimento delle sue mansioni lavorative.
Né tantomeno la parte ricorrente ha provato, anche solo su base presuntiva ex art. 2727 c.c., di essere stata licenziata, in quanto nessuno dei testi escussi ha riferito circostanze di fatto utili a supporto delle allegazioni e della relativa domanda giudiziale sul punto.
Infine, nemmeno in sede di interrogatorio formale della parte resistente sono emersi circostanze di fatto utili ai fini della prova legale delle allegazioni prospettate dalla parte ricorrente, avendo infatti la parte resistente riferito unicamente dichiarazioni a sé favorevoli.
Sulla nullità e/o l'illegittimità del contratto di lavoro intermittente dal 3.4.2019 al 15.6.2019
La parte ricorrente ha inoltre eccepito la nullità e/o illegittimità del contratto di lavoro intermittente, allegando al riguardo la sussistenza (con decorrenza dal 03.04.2019) di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui durata massima (ex art. 19 D.lgs. 81/2015) sarebbe stata superata e le cui proroghe e rinnovi risulterebbero essere stati effettuati in violazione alle prescrizioni di cui all'art. art. 21 D.lgs. 81/2015.
Occorre sul punto considerare che il contratto di lavoro intermittente è stato introdotto nell'ordinamento italiano con gli artt. 33 e ss. D.Lgs. n. 276/2003, subendo poi alterne vicende che vedevano l'istituto dapprima abolito (con l'art. 1, Legge n. 47/2007), poi reintrodotto (con l'art. 39, comma 11, D.L. n. 112/2008), quindi revisionato (con l'art. 1, commi 21 e 22, Legge n. 92/2012) ed infine inserito nel complessivo riordino dei contratti di lavoro ad opera del “Jobs Act” (artt. 13 e ss. D.Lgs. n. 81/2015).
Pag. 11 a 14 La nozione di lavoro intermittente (o “a chiamata” o, con espressione anglofona, “job on call”) si rinviene oggi nell'art. 13, D.Lgs. n. 81/2015: il contratto, con forma scritta ad probationem, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, esclusivamente privato, per lo svolgimento di una prestazione lavorativa discontinua o intermittente.
La norma assegna alla contrattazione collettiva, con l'eventuale “supplenza” ministeriale (si veda il D.M. 23 ottobre 2004), il compito di individuare le esigenze in base alle quali possa essere utilizzato il particolare contratto, anche con riferimento alla predeterminazione dei possibili ambiti temporali, settimanali, mensili o annuali.
Tanto premesso, è necessario rilevare che nel caso di specie la parte ricorrente non ha provato di aver sempre lavorato per tutto il periodo di lavoro intermittente (cioè fino al 15.6.2020) senza interruzioni. Infatti, dall'esame dei cedolini offerti in comunicazione dalla parte ricorrente (cfr. doc.9 fasc. ricorrente) si evincono le seguenti circostanze di fatto: che nel 2019 ha lavorato 36 giorni tra aprile e maggio;
che è rimasta inattiva a Parte_1 giugno;
che è tornata al lavoro per 13 giorni in luglio e 22 giorni in agosto, per poi lavorare soli 16 giorni in settembre ed infine 62 giorni tra ottobre, novembre e dicembre.
Occorre, da ultimo, soffermarsi sull'assunzione della parte ricorrente con contratto a termine a partire dal 16.6.2020 al 16.6.2021, poi prorogato fino al 16.6.2022.
Nello specifico, è evidente che quest'ultima proroga del contratto a termine (cfr. doc.8 fasc. ricorrente) risultava giustificata proprio dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, ai sensi dell'art.17 D.L.n.41 del 2021(decreto sostegni) in deroga all'art.21 del D.Lgs n.81/2015.
Ne consegue quindi l'insussistenza dei profili di nullità/illegittimità eccepiti dalla parte ricorrente.
Sulla richiesta di pagamento del rimborso dei costi sostenuti dalla ricorrente per l'uso del proprio veicolo nello svolgimento delle mansioni delegatele
La parte ricorrente ha infine chiesto il rimborso dei costi sostenuti per l'uso del proprio autoveicolo per il disimpiego delle mansioni affidatele. Più nello specifico, la parte ricorrente ha allegato al riguardo che con decorrenza dalla formalizzazione del contratto di tirocinio sino alla fine del mese di ottobre dell'anno 2020 ha svolto le mansioni di addetta alle consegne utilizzando la propria autovettura Lancia Y tg. CX328SE. La ricorrente ha inoltre allegato sul punto di aver effettuato le consegne all'interno della cittadina di Fossano e nei paesi limitrofi tra cui Sant'Albano Stura, Benevagienna, Trinità, Marene, San Lorenzo, Cervere ed in alcune circostanze sino a Racconigi, percorrendo medi 30 chilometri giornalieri.
E' necessario sul punto rilevare che la parte ricorrente non ha provato, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727 c.c., considerato infatti che nessuno dei testi è stato in grado di riferire con precisione la frequenza delle consegne, i luoghi di consegna e i chilometraggi, né tantomeno che tali consegne fossero effettuate proprio con la sua autovettura (cfr. al riguardo testimonianza di , teste di parte ricorrente: “…La ricorrente Testimone_1 si occupava anche di consegnare i farmaci a clienti ma non conosco le modalità di svolgimento di questa attività. Non mi pare che ci fosse una macchina
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aziendale....”, deposizione, questa, che appare lacunosa sul punto, in quanto il teste non ha saputo riferire con ragionevole probabilità che se la ricorrente usasse o meno la proprio autovettura, né tantomeno il teste ha specificato il modello dell'automobile in questione;
testimonianza di , teste di parte ricorrente: “…Non ho visto con quale Testimone_2 autovettura la signora venisse a Sant'Albano Stura. …”; testimonianza di Parte_1
teste di parte ricorrente: “…Capo 9) “Per le consegne la ricorrente Testimone_3 utilizzava una Mini: un'autovettura di proprietà della titolare, dr.ssa . CP_1 Saltuariamente capitava che le consegne fossero effettuate fuori da Fossano. Se in Fossano, erano fatte a piedi”; … Capo 22) “Non so con precisione quanti chilometri percorresse la ricorrente per le consegne. Ma trenta chilometri sono eccessivi. Ripeto che le consegne di cui si occupava avvenivano, per lo più, in Fossano”. Capo 23) “Ho già risposto. Abbiamo dei clienti nei paesi citati ma le consegne a tali clienti erano saltuarie. Forse si sono intensificate un po' di più nel periodo del Covid. Non mi risulta che la ricorrente dovesse effettuare consegne a Racconigi presso una Casa di Riposo.”; testimonianza di , teste di parte ricorrente: Testimone_4
“…Normalmente la ricorrente utilizzava una Mini di colore blu. Mi facevo portare i farmaci a volte ogni settimana, una volta la settimana, altre volte ogni due/tre settimane. Quando andavo in farmacia non sempre trovavo tutti i farmaci di cui avevo bisogno e allora mi facevano la cortesia di portarmi a casa quelli che non erano disponibili. Le consegne da parte della ricorrente sono durate più meno per il periodo del Covid. Mi portava i farmaci alla sera, verso le 18,00/18,30”;”; testimonianza di , teste di parte ricorrente: “…Capo 9) “Non so che Testimone_5 macchina la ricorrente utilizzasse per le consegne, ma si trattava della sua autovettura. Non so se ricevesse dei rimborsi”. … Capo 22) “Non so quanti chilometri percorresse per le consegne”. Capo 23) “E' vero. Non so se abbia anche consegnato a Racconigi. C'era una cliente a Racconigi, di cui non ricordo il nome, ma non so se la ricorrente abbia consegnato lì. Non c'erano giorni prestabiliti per le consegne che potevano, quindi, avvenire anche tutti i giorni della settimana a seconda delle urgenze. A Fossano credo che le consegne fossero effettuate a piedi. Non ricordo chi fossero i clienti di Fossano. C'erano anche delle Case di Riposo, vicine alla farmacia, in cui venivano consegnati i farmaci”; testimonianza, quest'ultima, del tutto contraddittoria nella parte in cui il teste ha riferito di non essere in grado di identificare l'autovettura usata dalla ricorrente per le consegne, aggiungendo poi che si trattava dell'autovettura della ricorrente, senza precisare in che modo fosse a conoscenza di tale circostanza di fatto).
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato.
Ogni altra domanda e/o eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022.
Pag. 13 a 14 Tenuto conto, infine, del valore indeterminabile a bassa complessità della causa, nonché preso atto della mancanza della volontà conciliativa della parte ricorrente, come si evince dalle note scritte autorizzate con cui la parte ricorrente si è limitata ad insistere sulle proprie eccezioni e a riportarsi al merito della controversia senza invece prendere posizione in modo preciso e circostanziato sulla convenienza dell'adesione alla proposta conciliativa rispetto alla prosecuzione del presente giudizio, questo Giudice ritiene equo applicare al caso di specie i valori medi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 9.257 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 23.10.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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