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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4327/2023 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Tucci e Ivano Di Matto per procura Parte_1 speciale alle liti in atti
- ricorrente -
Contro
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Sedda - resistente – CP_1
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza
CONCLUSIONI: come in atti
DISPOSITIVO
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Lilia M. Ricucci
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2023 la parte ricorrente ha impugnato le rettifiche di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis del d.l. 12/09/1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11/11/1983 n. 638, notificate nella qualità di legale rappresentante della soc. : CP_2
3100 03/02/2023 0045624 notificata in data 23/03/2023, il pagamento della sanzione CP_3 CP_1 amministrativa di € 10.000,00 in virtù dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative al periodo 12/2011 – 03/2012 per un importo complessivo di €. 335,72, asseritamente comunicato con atto di accertamento 3100.26/07/2017.0209594 del CP_1
26/07/2017;
3100 03/02/2023 0045526 notificata in data 23/03/2023, il pagamento della sanzione CP_3 CP_1 amministrativa di € 10.000,00 in virtù dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative al periodo 04/2013 – 11/2013 per un importo complessivo di €. 2.631,73, asseritamente comunicato con atto di accertamento 3100.26/07/2017.0209458 del CP_1
26/07/2017.
Ha chiesto quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'invalidità delle rettifiche di accertamento prot. 3100 03/02/2023 0045624 e prot. 3100 03/02/2023 0045526 per tutto quanto in CP_1 CP_1 narrativa e, per l'effetto, privare gli stessi di qualsivoglia efficacia”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto quanto segue: “1)- Le rettifiche sono state disposte a seguito del mancato CP_1 pagamento delle quote previdenziali e assistenziali a carico lavoratori, nel termine di legge dei tre mesi dalla notifica degli atti di accertamento: - prot. 3100.26/07/2017.0209594 e - prot. 3100.26/07/2017.0209458, inviate alla CP_1 CP_1 sig.ra , in qualità di rappre-sentante legale dell'azienda cf. 03468100718, matricola Parte_1 CP_2
3105362082.l periodo 05/2012, è stato notificato il 28/11/2012; 2)-In data 14/08/2017, gli atti di accertamento prot.
3100.26/07/2017.0209594 e prot. 3100.26/07/2017.0209458, sono stati notificati per compiuta CP_1 CP_1 giacenza”.
Ha argomentato che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro
1.706,03 pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo. Ha chiesto quindi un rinvio ad un'udienza successiva al termine di 60 giorni, per consentire all'opponente il pagamento ridotto con estinzione del procedimento sanzionatorio.
Con le note di trattazione scritta del 4.1.2025 la parte opponente ha dimostrato di aver provveduto al pagamento della somma di 1.706,03, vale a dire alla misura ridotta della sanzione (cfr. modello F24 allegato alle note).
pagina 2 di 3 Può quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, come chiesto dall'opponente nelle note di trattazione scritta. Statuizione alla quale si è dimostrato favorevole anche l' nella memoria di costituzione, in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta. CP_1
P.Q.M.
COME IN EPIGRAFE.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Lilia M. Ricucci
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4327/2023 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Tucci e Ivano Di Matto per procura Parte_1 speciale alle liti in atti
- ricorrente -
Contro
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Sedda - resistente – CP_1
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza
CONCLUSIONI: come in atti
DISPOSITIVO
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Lilia M. Ricucci
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2023 la parte ricorrente ha impugnato le rettifiche di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis del d.l. 12/09/1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11/11/1983 n. 638, notificate nella qualità di legale rappresentante della soc. : CP_2
3100 03/02/2023 0045624 notificata in data 23/03/2023, il pagamento della sanzione CP_3 CP_1 amministrativa di € 10.000,00 in virtù dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative al periodo 12/2011 – 03/2012 per un importo complessivo di €. 335,72, asseritamente comunicato con atto di accertamento 3100.26/07/2017.0209594 del CP_1
26/07/2017;
3100 03/02/2023 0045526 notificata in data 23/03/2023, il pagamento della sanzione CP_3 CP_1 amministrativa di € 10.000,00 in virtù dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative al periodo 04/2013 – 11/2013 per un importo complessivo di €. 2.631,73, asseritamente comunicato con atto di accertamento 3100.26/07/2017.0209458 del CP_1
26/07/2017.
Ha chiesto quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'invalidità delle rettifiche di accertamento prot. 3100 03/02/2023 0045624 e prot. 3100 03/02/2023 0045526 per tutto quanto in CP_1 CP_1 narrativa e, per l'effetto, privare gli stessi di qualsivoglia efficacia”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto quanto segue: “1)- Le rettifiche sono state disposte a seguito del mancato CP_1 pagamento delle quote previdenziali e assistenziali a carico lavoratori, nel termine di legge dei tre mesi dalla notifica degli atti di accertamento: - prot. 3100.26/07/2017.0209594 e - prot. 3100.26/07/2017.0209458, inviate alla CP_1 CP_1 sig.ra , in qualità di rappre-sentante legale dell'azienda cf. 03468100718, matricola Parte_1 CP_2
3105362082.l periodo 05/2012, è stato notificato il 28/11/2012; 2)-In data 14/08/2017, gli atti di accertamento prot.
3100.26/07/2017.0209594 e prot. 3100.26/07/2017.0209458, sono stati notificati per compiuta CP_1 CP_1 giacenza”.
Ha argomentato che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro
1.706,03 pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo. Ha chiesto quindi un rinvio ad un'udienza successiva al termine di 60 giorni, per consentire all'opponente il pagamento ridotto con estinzione del procedimento sanzionatorio.
Con le note di trattazione scritta del 4.1.2025 la parte opponente ha dimostrato di aver provveduto al pagamento della somma di 1.706,03, vale a dire alla misura ridotta della sanzione (cfr. modello F24 allegato alle note).
pagina 2 di 3 Può quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, come chiesto dall'opponente nelle note di trattazione scritta. Statuizione alla quale si è dimostrato favorevole anche l' nella memoria di costituzione, in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta. CP_1
P.Q.M.
COME IN EPIGRAFE.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Lilia M. Ricucci
pagina 3 di 3