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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1805/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1805/2022 promossa da: on il patrocinio dell'avv. RUZZA PIER FRANCESCO con domicilio in Parte_1
VIA G.MATTEOTTI, 142/A 45018 PORTO TOLLE
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
[...]
CP_2
CP_3
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 646/22 del 22.09.2022
CONCLUSIONI rese all'udienza cartolare dell'1.4.25:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di LO, contrariis rejectis, in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Ferrara n. 646/22 del 22.09.2022 notificata allo scrivente procuratore domiciliatario il 03.10.2022 : 1) in via pregiudiziale di merito, dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 2932 c.c. per decorso del termine decennale decorrente dalla sottoscrizione della pagina 1 di 6 ricognizione unilaterale 08.04.2005 da parte di e per l'effetto annullarsi la sentenza n. CP_3 111/2021 resa dal Tribunale di Ferrara;
2) nel merito, accogliere l'opposizione di terzo proposta ex art. 404 , II° c., c.p.c. essendo la sentenza richiamata frutto di dolo e collusione tra le parti e per l'effetto dichiararla inefficace rispetto a;
spese non imponibili e competenze professionali Parte_1 di I° grado e del presente giudizio d'appello interamente rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e insieme a avevano citato in giudizio Controparte_1 Controparte_1 Parte_2 [...]
rimasto contumace, affermando che: con preliminare del 04/02/2003 (nonno CP_3 Persona_1 materno di e -a loro volta figli della figlia e marito di Per_2 Controparte_1 Persona_3 [...]
sorella di e padre di si sarebbe obbligato ad acquistare per sé o CP_2 Persona_4 CP_3 persona da nominare da -con estensione degli effetti alla moglie in Controparte_4 CP_2 regime di comunione legale dei beni- un appezzamento di terreno agricolo al prezzo di € 59.227,98.
In data 08/04/2005 addivenivano alla stipula del rogito in qualità di venditore e, Controparte_4 in qualità di acquirente, , anziché e la moglie Ciò CP_3 Persona_1 CP_2 sarebbe avvenuto in quanto avrebbe rilasciato in pari data ad una Persona_5 Persona_1 scrittura privata nella quale dichiarava di intervenire alla stipula del rogito quale fiduciario, con impegno al ritrasferimento-retrocessione della proprietà del terreno agricolo entro 10 giorni dalla richiesta degli aventi diritto;
dichiaravano gli attori di aver provveduto al pagamento dell'intero prezzo di acquisto terreno;
decedeva il 12/02/2018 istituendo eredi testamentari i due nipoti Persona_6
e i quali accettavano l'eredità con beneficio di inventario;
i due nipoti, CP_1 Controparte_1 unitamente alla vedova , in qualità di successori nei diritti del testatore, svolgevano Parte_2 dunque domanda giudiziale nei confronti di ai sensi dell'articolo 2932 c.c. Persona_5
Con sentenza dell'11.2.2021 veniva accolta la domanda svolta ex art. 2932 c.c. nel giudizio instaurato da e nei confronti di , rispettivamente cugino e Controparte_1 CP_1 CP_2 CP_3 nipote.
(venendo a conoscenza all'esito di una visura ipotecaria sul nominativo Parte_1 CP_3 che la proprietà del terreno agricolo era stata trasferita) svolgeva azione ex art. 404 comma 2
[...]
c.p.c. in quanto la sentenza di cui veniva chiesto l'annullamento sarebbe pregiudizievole rispetto al proprio diritto di credito: ciò in quanto la sentenza ha statuito che la proprietà del terreno non è in capo al debitore ma in capo ai convenuti solo in forza di condotte fraudolente poste in essere CP_3 dalle parti non essendo, in realtà, intervenuto alcun accordo fiduciario fra il debitore e gli zii.
Dunque, risulterebbe portatore del diritto di promuovere nei confronti delle Parte_1 controparti azione ex art. 404 comma 2 c.p.c. al fine di ottenere l'annullamento delle statuizioni rese nell'opposta sentenza, facendo proprie le azioni ed eccezioni di merito in luogo del convenuto debitore rimasto preordinatamente contumace in quel giudizio. CP_3
Il Giudice di primo grado, qualificando l'azione come opposizione di terzo c.d. in revocatoria, volta ad eliminare il pregiudizio che la sentenza resa tra altre parti può generare nella sfera giuridica degli aventi causa o dei creditori di una delle parti, riconosceva la certezza del credito portato dall'attore, già oggetto di due accertamenti -pur non ancora essendo passato in giudicato-, ma riteneva non dimostrato il nesso causale tra la dedotta collusione dei convenuti e l'esito del giudizio.
proponeva impugnazione per i seguenti motivi: Parte_1
1- Errata applicazione della norma che dispone la prescrizione ordinaria decennale dell'azione di cui all'articolo 2932 c.c. decorrente dalla data della dichiarazione scritta unilaterale datata
08/04/2005 a firma di il Giudice di prime cure ha rigettato le eccezioni di CP_3
pagina 2 di 6 prescrizione con riguardo al termine potestativo che decorrerebbe dal momento in cui i fiducianti ebbero formulare a l'invito a retrocedere la proprietà del fondo, CP_3 mentre l'eccezione era stata formulata come eccezioni di prescrizione ordinaria dell'azione ex articolo 2932 c.c.
2- omessa motivazione del rigetto della domanda attorea per supposta assenza della prova del dolo e collusione tra le controparti, presupposti dell'azione ex articolo 404 comma 2 c.p.c.: ciò in quanto il giudice di primo grado si è limitato a dichiarare che “in mancanza di dimostrazione del nesso causale tra la dedotta collusione dei convenuti e l'esito del giudizio la presente opposizione di terzo revocatoria non può trovare accoglimento”.
Nessuno dei convenuti compariva e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanze rispettivamente del 28.2823 e del 13.6.23.
La causa veniva, da ultimo, rimessa in decisione all'udienza dell'1.4.25, tenutasi con modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1-
Non sono oggetto di impugnazione né la qualificazione giuridica dell'azione esperita quale opposizione di terzo in revocatoria e la conseguente legittimazione attiva dell'opponente, né la “certezza” del credito vantato da nei confronti di Parte_1 CP_3
Piuttosto il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda in quanto ha ritenuto carente la dimostrazione del nesso causale tra la condotta collusiva dei convenuti e l'esito del giudizio promosso ai sensi dell'art. 2932 c.c., il che ha reso superfluo l'esame degli elementi che avrebbero portato al riconoscimento della condotta collusiva dei convenuti.
Con particolare riferimento alla mancata eccezione di prescrizione del diritto nell'ambito del processo presupposto, il Giudice di primo grado ha rilevato che, “in mancanza di termini o condizioni, l'obbligo di restituzione dell'intestatario fiduciario del bene è sorto al momento della richiesta dei fiducianti: prima di tale richiesta la prestazione non poteva infatti dirsi inadempiuta, così il termine decennale non poteva cominciare a decorrere prima della richiesta di adempimento, formulata solo con la raccomandata dell'8.10.2019”.
Secondo la tesi sviluppata dall'appellante, il giudice di primo grado non si sarebbe, in realtà, pronunciato sull'eccezione di prescrizione ordinaria dell'azione ex art. 2932 c.c., ma sulla diversa questione della prescrizione decorrente dalla data della dichiarazione unilaterale dell'8.4.2005. A sostegno della propria tesi, l'appellante richiamava una pronuncia della Suprema Corte che avrebbe stabilito che il soggetto fiduciante che utilizza la scrittura privata per farsi restituire i beni intestati ai fiduciari attiva il meccanismo dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, che è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale: di conseguenza, il soggetto fiduciante, non essendo più proprietario ma titolare di un diritto di credito alla restituzione del bene, subirebbe la prescrizione del diritto stesso.
In realtà, la Suprema Corte ha recentemente ribadito (con Ordinanza n. 32267 del 02/11/2022) il principio già espresso nell'unico precedente in terminis secondo cui il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel "pactum fiduciae", dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene (Cass. n. 14375 del 16 novembre 2001),
pagina 3 di 6 atteso che il termine di prescrizione, ex art. 2935 c.c., non può partire dalla manifestazione di volontà, ma dal suo inadempimento, e che nel negozio fiduciario, in assenza di diversa determinazione temporale, sussiste, prima della richiesta del fiduciante, un mero obbligo al ritrasferimento, a richiesta del predetto, e non un'obbligazione inadempiuta, sicché l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può indurre a ritenere che egli abbia rinunciato per "facta concludentia" al diritto al ritrasferimento del bene in suo favore.
Il primo motivo di impugnazione, pertanto, deve essere rigettato.
-2-
Passando ad esaminare il secondo motivo di impugnazione si osserva che il Giudice di primo grado non ha “omesso” di motivare il rigetto della domanda attorea per supposta assenza della prova del dolo e collusione tra i convenuti, quanto piuttosto ha ritenuto che “in mancanza di dimostrazione del nesso causale tra la dedotta collusione dei convenuti e l'esito del giudizio n. 3254/2019”, il profilo relativo alla collusione non meritasse esame in quanto assorbito dalla precedente questione.
Tale impostazione non può essere condivisa.
La dimostrazione della collusione tra gli attori e il convenuto nel giudizio n. 3254/2019, infatti, viene ad essere rilevante in quanto -qualora dimostrata- inciderebbe direttamente sull'esistenza stessa di pactum fiduciae che sostanza l'azione ex art. 2932 c.c.
E, dunque, deve questa Corte passare ad esaminare i plurimi elementi di fatto che, complessivamente esaminati portano a ritenere dimostrata la collusione tra le parti di quel giudizio:
1. le parti sono tutte legate da rapporti di parentela e è rimasto contumace nel giudizio Persona_5 ex art. 2932 c.c.
2. i convenuti non hanno prodotto in giudizio la prova dell'effettivo pagamento del prezzo pari ad €
54.227,98, per quanto nel rogito notarile di compravendita 8.4.2005 venisse dato atto che il prezzo era stato versato precedentemente;
3. l'attore è creditore nei confronti di della somma di € 150.000,00, oltre accessori, in CP_3 forza della sentenza n. 650/2016, pubblicata il 07.07.2016;
4. tale sentenza, impugnata da avanti la Corte d'Appello di LO , è stata confermata con la CP_3 pronuncia n.2685/2020 del 21.07.2020.;
5. La sentenza di primo grado, munita di formula esecutiva il 25.07.16, è stata notificata a
[...]
pedissequamente all'atto di precetto in data 19.08.2016; CP_3
6. il 06.09.2016, quindi 18 giorni dopo la notifica della citata sentenza di condanna ed atto di precetto,
aveva stipulato a favore della cugina di primo grado, madre dei CP_3 Persona_3 convenuti ed atto di costituzione di ipoteca garantita da cambiale di € CP_1 Controparte_5
90.000,00 sugli stessi terreni agricoli di cui alla sentenza oggetto di opposizione;
7. Con atto di citazione 28.08.2019, proponeva azione revocatoria ex art.2901 c.c. Parte_1 nei confronti di e della litisconsorte affinchè venisse dichiarata CP_3 Persona_3 l'inefficacia nei suoi confronti dell'iscrizione ipotecaria a garanzia di emissione di cambiale;
8. Nel corso di quel giudizio sia che adempivano spontaneamente alla CP_3 Persona_3 cancellazione dell'ipoteca, con conseguente dichiarazione di estinzione ex art. 309 c.p.c. per intervenuta cessazione della materia del contendere;
pagina 4 di 6 9. il 22.11.2019, cioè 4 giorni prima che procedesse alla cancellazione dell'ipoteca, Persona_3
e (rispettivamente madre e figli di Parte_2 Controparte_1 CP_1 Persona_3 notificavano a l'atto di citazione ex art. 2932 c.c. oggetto della sentenza opposta;
CP_3
10. in tale giudizio veniva assunto che il preliminare e il pactum fiduciae fossero stati rinvenuti a distanza di circa 15 anni da vedova di tra i documenti del Parte_2 Persona_1 marito;
11. tanto il preliminare quanto la dichiarazione sono privi di data certa;
12. con le note conclusive depositate il 25.3.25 l'appellante chiedeva di essere autorizzato a depositare un contratto di affitto agrario concluso tra e la Soc. Agridola Gorino s.s. Agricola di CP_3
tale contratto è stato trasmesso dall'Agenzia delle Entrate di Ferrara al procuratore Controparte_6 dell'appellante in data 05.08.2024, ovvero successivamente anche all'impugnazione della sentenza del Tribunale di Ferrara ex art. 2932 c.c., ed è stato concluso il 07.05.2019.
-3-
Tutti questi plurimi elementi portano a ritenere dimostrata la collusione tra le parti di quel procedimento, volta ad impedire il soddisfacimento del credito dell'opponente sul bene del proprio debitore.
Conseguentemente, l'appello deve essere accolto con dichiarazione di nullità della sentenza impugnata.
Infatti, quanto agli effetti, la sentenza che accoglie l'opposizione revocatoria ex art. 404 comma 2 c.p.c. comporta non la mera inefficacia del giudicato verso l'opponente, bensì la totale eliminazione del provvedimento nei confronti delle parti del processo, con effetto riflesso e conseguenziale nei confronti del terzo.
La Corte, dunque, decidendo nel merito, rigetta la domanda formulata dagli odierni appellati ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Conseguentemente, deve essere condannata la parte appellata, in solido, al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore della parte appellante.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 147/2022, applicati i compensi minimi, viene liquidato in € 7.300, oltre spese generali, Iva e Cpa per il primo grado, applicati i compensi tra minimo e medio, e tenuto conto che non è stata svolta la fase istruttoria, in € 7.500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, , e avverso Controparte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 646/22 del 22.09.2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, conseguentemente,
- dichiara la nullità della sentenza impugnata;
- nel merito, rigetta la domanda ex art. 2932 c.c. svolta da , Controparte_1
e nei confronti di;
Controparte_1 CP_2 CP_3
pagina 5 di 6 - condanna gli appellati, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado liquidate in € 7.300, oltre spese generali, Iva e Cpa, e del secondo grado liquidate in € 7.500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in LO, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 1.4.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1805/2022 promossa da: on il patrocinio dell'avv. RUZZA PIER FRANCESCO con domicilio in Parte_1
VIA G.MATTEOTTI, 142/A 45018 PORTO TOLLE
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
[...]
CP_2
CP_3
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 646/22 del 22.09.2022
CONCLUSIONI rese all'udienza cartolare dell'1.4.25:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di LO, contrariis rejectis, in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Ferrara n. 646/22 del 22.09.2022 notificata allo scrivente procuratore domiciliatario il 03.10.2022 : 1) in via pregiudiziale di merito, dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 2932 c.c. per decorso del termine decennale decorrente dalla sottoscrizione della pagina 1 di 6 ricognizione unilaterale 08.04.2005 da parte di e per l'effetto annullarsi la sentenza n. CP_3 111/2021 resa dal Tribunale di Ferrara;
2) nel merito, accogliere l'opposizione di terzo proposta ex art. 404 , II° c., c.p.c. essendo la sentenza richiamata frutto di dolo e collusione tra le parti e per l'effetto dichiararla inefficace rispetto a;
spese non imponibili e competenze professionali Parte_1 di I° grado e del presente giudizio d'appello interamente rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e insieme a avevano citato in giudizio Controparte_1 Controparte_1 Parte_2 [...]
rimasto contumace, affermando che: con preliminare del 04/02/2003 (nonno CP_3 Persona_1 materno di e -a loro volta figli della figlia e marito di Per_2 Controparte_1 Persona_3 [...]
sorella di e padre di si sarebbe obbligato ad acquistare per sé o CP_2 Persona_4 CP_3 persona da nominare da -con estensione degli effetti alla moglie in Controparte_4 CP_2 regime di comunione legale dei beni- un appezzamento di terreno agricolo al prezzo di € 59.227,98.
In data 08/04/2005 addivenivano alla stipula del rogito in qualità di venditore e, Controparte_4 in qualità di acquirente, , anziché e la moglie Ciò CP_3 Persona_1 CP_2 sarebbe avvenuto in quanto avrebbe rilasciato in pari data ad una Persona_5 Persona_1 scrittura privata nella quale dichiarava di intervenire alla stipula del rogito quale fiduciario, con impegno al ritrasferimento-retrocessione della proprietà del terreno agricolo entro 10 giorni dalla richiesta degli aventi diritto;
dichiaravano gli attori di aver provveduto al pagamento dell'intero prezzo di acquisto terreno;
decedeva il 12/02/2018 istituendo eredi testamentari i due nipoti Persona_6
e i quali accettavano l'eredità con beneficio di inventario;
i due nipoti, CP_1 Controparte_1 unitamente alla vedova , in qualità di successori nei diritti del testatore, svolgevano Parte_2 dunque domanda giudiziale nei confronti di ai sensi dell'articolo 2932 c.c. Persona_5
Con sentenza dell'11.2.2021 veniva accolta la domanda svolta ex art. 2932 c.c. nel giudizio instaurato da e nei confronti di , rispettivamente cugino e Controparte_1 CP_1 CP_2 CP_3 nipote.
(venendo a conoscenza all'esito di una visura ipotecaria sul nominativo Parte_1 CP_3 che la proprietà del terreno agricolo era stata trasferita) svolgeva azione ex art. 404 comma 2
[...]
c.p.c. in quanto la sentenza di cui veniva chiesto l'annullamento sarebbe pregiudizievole rispetto al proprio diritto di credito: ciò in quanto la sentenza ha statuito che la proprietà del terreno non è in capo al debitore ma in capo ai convenuti solo in forza di condotte fraudolente poste in essere CP_3 dalle parti non essendo, in realtà, intervenuto alcun accordo fiduciario fra il debitore e gli zii.
Dunque, risulterebbe portatore del diritto di promuovere nei confronti delle Parte_1 controparti azione ex art. 404 comma 2 c.p.c. al fine di ottenere l'annullamento delle statuizioni rese nell'opposta sentenza, facendo proprie le azioni ed eccezioni di merito in luogo del convenuto debitore rimasto preordinatamente contumace in quel giudizio. CP_3
Il Giudice di primo grado, qualificando l'azione come opposizione di terzo c.d. in revocatoria, volta ad eliminare il pregiudizio che la sentenza resa tra altre parti può generare nella sfera giuridica degli aventi causa o dei creditori di una delle parti, riconosceva la certezza del credito portato dall'attore, già oggetto di due accertamenti -pur non ancora essendo passato in giudicato-, ma riteneva non dimostrato il nesso causale tra la dedotta collusione dei convenuti e l'esito del giudizio.
proponeva impugnazione per i seguenti motivi: Parte_1
1- Errata applicazione della norma che dispone la prescrizione ordinaria decennale dell'azione di cui all'articolo 2932 c.c. decorrente dalla data della dichiarazione scritta unilaterale datata
08/04/2005 a firma di il Giudice di prime cure ha rigettato le eccezioni di CP_3
pagina 2 di 6 prescrizione con riguardo al termine potestativo che decorrerebbe dal momento in cui i fiducianti ebbero formulare a l'invito a retrocedere la proprietà del fondo, CP_3 mentre l'eccezione era stata formulata come eccezioni di prescrizione ordinaria dell'azione ex articolo 2932 c.c.
2- omessa motivazione del rigetto della domanda attorea per supposta assenza della prova del dolo e collusione tra le controparti, presupposti dell'azione ex articolo 404 comma 2 c.p.c.: ciò in quanto il giudice di primo grado si è limitato a dichiarare che “in mancanza di dimostrazione del nesso causale tra la dedotta collusione dei convenuti e l'esito del giudizio la presente opposizione di terzo revocatoria non può trovare accoglimento”.
Nessuno dei convenuti compariva e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanze rispettivamente del 28.2823 e del 13.6.23.
La causa veniva, da ultimo, rimessa in decisione all'udienza dell'1.4.25, tenutasi con modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1-
Non sono oggetto di impugnazione né la qualificazione giuridica dell'azione esperita quale opposizione di terzo in revocatoria e la conseguente legittimazione attiva dell'opponente, né la “certezza” del credito vantato da nei confronti di Parte_1 CP_3
Piuttosto il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda in quanto ha ritenuto carente la dimostrazione del nesso causale tra la condotta collusiva dei convenuti e l'esito del giudizio promosso ai sensi dell'art. 2932 c.c., il che ha reso superfluo l'esame degli elementi che avrebbero portato al riconoscimento della condotta collusiva dei convenuti.
Con particolare riferimento alla mancata eccezione di prescrizione del diritto nell'ambito del processo presupposto, il Giudice di primo grado ha rilevato che, “in mancanza di termini o condizioni, l'obbligo di restituzione dell'intestatario fiduciario del bene è sorto al momento della richiesta dei fiducianti: prima di tale richiesta la prestazione non poteva infatti dirsi inadempiuta, così il termine decennale non poteva cominciare a decorrere prima della richiesta di adempimento, formulata solo con la raccomandata dell'8.10.2019”.
Secondo la tesi sviluppata dall'appellante, il giudice di primo grado non si sarebbe, in realtà, pronunciato sull'eccezione di prescrizione ordinaria dell'azione ex art. 2932 c.c., ma sulla diversa questione della prescrizione decorrente dalla data della dichiarazione unilaterale dell'8.4.2005. A sostegno della propria tesi, l'appellante richiamava una pronuncia della Suprema Corte che avrebbe stabilito che il soggetto fiduciante che utilizza la scrittura privata per farsi restituire i beni intestati ai fiduciari attiva il meccanismo dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, che è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale: di conseguenza, il soggetto fiduciante, non essendo più proprietario ma titolare di un diritto di credito alla restituzione del bene, subirebbe la prescrizione del diritto stesso.
In realtà, la Suprema Corte ha recentemente ribadito (con Ordinanza n. 32267 del 02/11/2022) il principio già espresso nell'unico precedente in terminis secondo cui il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel "pactum fiduciae", dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene (Cass. n. 14375 del 16 novembre 2001),
pagina 3 di 6 atteso che il termine di prescrizione, ex art. 2935 c.c., non può partire dalla manifestazione di volontà, ma dal suo inadempimento, e che nel negozio fiduciario, in assenza di diversa determinazione temporale, sussiste, prima della richiesta del fiduciante, un mero obbligo al ritrasferimento, a richiesta del predetto, e non un'obbligazione inadempiuta, sicché l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può indurre a ritenere che egli abbia rinunciato per "facta concludentia" al diritto al ritrasferimento del bene in suo favore.
Il primo motivo di impugnazione, pertanto, deve essere rigettato.
-2-
Passando ad esaminare il secondo motivo di impugnazione si osserva che il Giudice di primo grado non ha “omesso” di motivare il rigetto della domanda attorea per supposta assenza della prova del dolo e collusione tra i convenuti, quanto piuttosto ha ritenuto che “in mancanza di dimostrazione del nesso causale tra la dedotta collusione dei convenuti e l'esito del giudizio n. 3254/2019”, il profilo relativo alla collusione non meritasse esame in quanto assorbito dalla precedente questione.
Tale impostazione non può essere condivisa.
La dimostrazione della collusione tra gli attori e il convenuto nel giudizio n. 3254/2019, infatti, viene ad essere rilevante in quanto -qualora dimostrata- inciderebbe direttamente sull'esistenza stessa di pactum fiduciae che sostanza l'azione ex art. 2932 c.c.
E, dunque, deve questa Corte passare ad esaminare i plurimi elementi di fatto che, complessivamente esaminati portano a ritenere dimostrata la collusione tra le parti di quel giudizio:
1. le parti sono tutte legate da rapporti di parentela e è rimasto contumace nel giudizio Persona_5 ex art. 2932 c.c.
2. i convenuti non hanno prodotto in giudizio la prova dell'effettivo pagamento del prezzo pari ad €
54.227,98, per quanto nel rogito notarile di compravendita 8.4.2005 venisse dato atto che il prezzo era stato versato precedentemente;
3. l'attore è creditore nei confronti di della somma di € 150.000,00, oltre accessori, in CP_3 forza della sentenza n. 650/2016, pubblicata il 07.07.2016;
4. tale sentenza, impugnata da avanti la Corte d'Appello di LO , è stata confermata con la CP_3 pronuncia n.2685/2020 del 21.07.2020.;
5. La sentenza di primo grado, munita di formula esecutiva il 25.07.16, è stata notificata a
[...]
pedissequamente all'atto di precetto in data 19.08.2016; CP_3
6. il 06.09.2016, quindi 18 giorni dopo la notifica della citata sentenza di condanna ed atto di precetto,
aveva stipulato a favore della cugina di primo grado, madre dei CP_3 Persona_3 convenuti ed atto di costituzione di ipoteca garantita da cambiale di € CP_1 Controparte_5
90.000,00 sugli stessi terreni agricoli di cui alla sentenza oggetto di opposizione;
7. Con atto di citazione 28.08.2019, proponeva azione revocatoria ex art.2901 c.c. Parte_1 nei confronti di e della litisconsorte affinchè venisse dichiarata CP_3 Persona_3 l'inefficacia nei suoi confronti dell'iscrizione ipotecaria a garanzia di emissione di cambiale;
8. Nel corso di quel giudizio sia che adempivano spontaneamente alla CP_3 Persona_3 cancellazione dell'ipoteca, con conseguente dichiarazione di estinzione ex art. 309 c.p.c. per intervenuta cessazione della materia del contendere;
pagina 4 di 6 9. il 22.11.2019, cioè 4 giorni prima che procedesse alla cancellazione dell'ipoteca, Persona_3
e (rispettivamente madre e figli di Parte_2 Controparte_1 CP_1 Persona_3 notificavano a l'atto di citazione ex art. 2932 c.c. oggetto della sentenza opposta;
CP_3
10. in tale giudizio veniva assunto che il preliminare e il pactum fiduciae fossero stati rinvenuti a distanza di circa 15 anni da vedova di tra i documenti del Parte_2 Persona_1 marito;
11. tanto il preliminare quanto la dichiarazione sono privi di data certa;
12. con le note conclusive depositate il 25.3.25 l'appellante chiedeva di essere autorizzato a depositare un contratto di affitto agrario concluso tra e la Soc. Agridola Gorino s.s. Agricola di CP_3
tale contratto è stato trasmesso dall'Agenzia delle Entrate di Ferrara al procuratore Controparte_6 dell'appellante in data 05.08.2024, ovvero successivamente anche all'impugnazione della sentenza del Tribunale di Ferrara ex art. 2932 c.c., ed è stato concluso il 07.05.2019.
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Tutti questi plurimi elementi portano a ritenere dimostrata la collusione tra le parti di quel procedimento, volta ad impedire il soddisfacimento del credito dell'opponente sul bene del proprio debitore.
Conseguentemente, l'appello deve essere accolto con dichiarazione di nullità della sentenza impugnata.
Infatti, quanto agli effetti, la sentenza che accoglie l'opposizione revocatoria ex art. 404 comma 2 c.p.c. comporta non la mera inefficacia del giudicato verso l'opponente, bensì la totale eliminazione del provvedimento nei confronti delle parti del processo, con effetto riflesso e conseguenziale nei confronti del terzo.
La Corte, dunque, decidendo nel merito, rigetta la domanda formulata dagli odierni appellati ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Conseguentemente, deve essere condannata la parte appellata, in solido, al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore della parte appellante.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 147/2022, applicati i compensi minimi, viene liquidato in € 7.300, oltre spese generali, Iva e Cpa per il primo grado, applicati i compensi tra minimo e medio, e tenuto conto che non è stata svolta la fase istruttoria, in € 7.500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, , e avverso Controparte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 646/22 del 22.09.2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, conseguentemente,
- dichiara la nullità della sentenza impugnata;
- nel merito, rigetta la domanda ex art. 2932 c.c. svolta da , Controparte_1
e nei confronti di;
Controparte_1 CP_2 CP_3
pagina 5 di 6 - condanna gli appellati, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado liquidate in € 7.300, oltre spese generali, Iva e Cpa, e del secondo grado liquidate in € 7.500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in LO, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 1.4.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
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