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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2582/2024
TRIBUNALE di MACERATA
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta, rilevato che il ed , costituendosi in giudizio, hanno eccepito Parte_1 Pt_2 l'incompetenza territoriale del Tribunale di Macerata per essere competente il Tribunale di Ancona, in applicazione del foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c., sul presupposto per cui detta norma prevederebbe una competenza territoriale funzionale ed inderogabile in capo al giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, quest'ultimo da ravvisarsi nel caso di specie nel Tribunale di Macerata, alla luce del locus commissi delicti; rilevato che la parte ricorrente ha contrastato l'avversa eccezione, richiamando il rigetto della stessa da parte del Presidente del Tribunale di Macerata adito in sede di accertamento tecnico preventivo, nel cui ambito il ed avevano sollevato la medesima eccezione;
Parte_1 Pt_2 premesso, in primo luogo, che il provvedimento con il quale il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sull'istanza di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, proposta ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., non assume alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito (cfr. CASS., ord. n. 5046/2022; ord. n. 14739/2019; ord. n. 2317/2011; ord. n. 21567/2011); rilevato che è stato altresì osservato, quanto alla necessità che il ricorso relativo al giudizio di merito sia proposto innanzi allo stesso giudice del procedimento di istruzione preventiva, “come si tratti di una disposizione del tutto analoga a quella contenuta nell'art. 645 c.p.c., nella parte in cui impone la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo necessariamente dinanzi al medesimo giudice già adito in sede monitoria: un'ipotesi in cui la competenza funzionale dell'ufficio giudiziario così identificato diviene tuttavia recessiva a seguito di eccezione o di rilievo d'ufficio (fondati) dell'incompetenza; nel caso in esame, tuttavia, a differenza del procedimento d'ingiunzione (dove il decreto ingiuntivo viene caducato con la dichiarazione di incompetenza), il provvedimento cautelare o di istruzione preventiva non viene meno, proprio in ragione della reciproca indipendenza del procedimento cautelare e di quello di merito sul piano della competenza” (CASS., ord. n. 5046/2022); rilevato, peraltro, che in entrambe le pronunce giurisprudenziali citate in sede di atp e poste a fondamento del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Parte_1
e da ord. n. 32785/2022 e ord. n. 18287/2015) viene espresso il seguente
[...] CP_1 principio di diritto: “nelle cause in cui sia convenuta un'amministrazione dello Stato, qualora l'obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito per individuare il giudice territorialmente competente, ex artt. 6 del r.d. n. 1611 del 1933 e 25 c.p.c., occorre far riferimento al criterio del forum delicti che concorre con quello del forum destinatae solutionis, quest'ultimo da individuare in base alle norme della contabilità pubblica (art. 54 R.D. 18 novembre 1923 n.
2440, art. 278 lett. d, artt. 287 e 407 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827) e cioè il luogo in cui ha sede l'ufficio della Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello in cui il creditore è domiciliato (Cass. Ord. 30 luglio 2004 n. 14718; Cass ord., 17 settembre 2015, n. 18287); tale principio trova applicazione anche quando la causa sia stata instaurata pure nei confronti di altri
Pagina 1 soggetti (Cass. n. 18287/2015; Cass. 2265/2012)” (in questi termini, CASS., ord. n. 32785/2022, sottolineatura aggiunta); evidenziato, quindi, che le predette pronunce si limitano a precisare il criterio per l'individuazione di quello che sarebbe il giudice naturale competente secondo le norme ordinarie nel caso in cui l'obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito ascritto alla P.A., richiamando il criterio del forum delicti, concorrente con quello del forum destinatae solutionis, senza tuttavia in alcun modo affermare che in tali ipotesi non trovi applicazione il foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c., norma la quale viene per contro espressamente richiamata dalle predette pronunce;
ritenuto, pertanto, che, facendo applicazione proprio dei principi giurisprudenziali testé richiamati al caso in esame, il giudice naturalmente competente sulla domanda risarcitoria proposta da Parte_3
sia il Tribunale di Macerata alla luce sia del criterio del forum delicti (in quanto la
[...] vaccinazione asseritamente causa di danno è stata effettuata a Piediripa di Macerata) sia di quello concorrente del forum destinatae solutionis (in quanto l'ufficio di Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, da individuarsi in quello del luogo in cui il creditore è domiciliato, si trova in Tolentino
(MC), dove la risiede, o al più a Macerata, quale ufficio provinciale avente competenza su Pt_3
Tolentino); ritenuto, altresì, che, partendo dalla individuazione del predetto giudice naturalmente competente, si debba poi procedere, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., ad individuare, quale Tribunale territorialmente competente, quello del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice naturalmente competente, coincidente nel caso in esame con il Tribunale di Ancona;
rammentato, infatti, che la competenza del foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c. ha natura funzionale ed inderogabile, potendo la relativa incompetenza essere anche rilevata d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 38, comma 3, c.p.c.; ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Macerata sul proposto ricorso, per essere competente il Tribunale di Ancona, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi;
- ritenuto che, dovendosi in tale sede provvedere alla liquidazione delle spese di lite relativamente alla fase svoltasi dinanzi al Giudice dichiaratosi incompetente, il fatto che la pur infondata resistenza opposta dalla ricorrente alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle parti convenute sia stata fondata sulla pronuncia resa dal Presidente del Tribunale in sede di atp costituisca eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Macerata sul ricorso attoreo per essere competente il Tribunale di Ancona, dinanzi al quale la presente causa dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese legali della presente fase processuale.
Si comunichi
Macerata, il 28.3.2025.
Il Giudice
Alessandra Canullo
Pagina 2
TRIBUNALE di MACERATA
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta, rilevato che il ed , costituendosi in giudizio, hanno eccepito Parte_1 Pt_2 l'incompetenza territoriale del Tribunale di Macerata per essere competente il Tribunale di Ancona, in applicazione del foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c., sul presupposto per cui detta norma prevederebbe una competenza territoriale funzionale ed inderogabile in capo al giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, quest'ultimo da ravvisarsi nel caso di specie nel Tribunale di Macerata, alla luce del locus commissi delicti; rilevato che la parte ricorrente ha contrastato l'avversa eccezione, richiamando il rigetto della stessa da parte del Presidente del Tribunale di Macerata adito in sede di accertamento tecnico preventivo, nel cui ambito il ed avevano sollevato la medesima eccezione;
Parte_1 Pt_2 premesso, in primo luogo, che il provvedimento con il quale il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sull'istanza di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, proposta ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., non assume alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito (cfr. CASS., ord. n. 5046/2022; ord. n. 14739/2019; ord. n. 2317/2011; ord. n. 21567/2011); rilevato che è stato altresì osservato, quanto alla necessità che il ricorso relativo al giudizio di merito sia proposto innanzi allo stesso giudice del procedimento di istruzione preventiva, “come si tratti di una disposizione del tutto analoga a quella contenuta nell'art. 645 c.p.c., nella parte in cui impone la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo necessariamente dinanzi al medesimo giudice già adito in sede monitoria: un'ipotesi in cui la competenza funzionale dell'ufficio giudiziario così identificato diviene tuttavia recessiva a seguito di eccezione o di rilievo d'ufficio (fondati) dell'incompetenza; nel caso in esame, tuttavia, a differenza del procedimento d'ingiunzione (dove il decreto ingiuntivo viene caducato con la dichiarazione di incompetenza), il provvedimento cautelare o di istruzione preventiva non viene meno, proprio in ragione della reciproca indipendenza del procedimento cautelare e di quello di merito sul piano della competenza” (CASS., ord. n. 5046/2022); rilevato, peraltro, che in entrambe le pronunce giurisprudenziali citate in sede di atp e poste a fondamento del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Parte_1
e da ord. n. 32785/2022 e ord. n. 18287/2015) viene espresso il seguente
[...] CP_1 principio di diritto: “nelle cause in cui sia convenuta un'amministrazione dello Stato, qualora l'obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito per individuare il giudice territorialmente competente, ex artt. 6 del r.d. n. 1611 del 1933 e 25 c.p.c., occorre far riferimento al criterio del forum delicti che concorre con quello del forum destinatae solutionis, quest'ultimo da individuare in base alle norme della contabilità pubblica (art. 54 R.D. 18 novembre 1923 n.
2440, art. 278 lett. d, artt. 287 e 407 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827) e cioè il luogo in cui ha sede l'ufficio della Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello in cui il creditore è domiciliato (Cass. Ord. 30 luglio 2004 n. 14718; Cass ord., 17 settembre 2015, n. 18287); tale principio trova applicazione anche quando la causa sia stata instaurata pure nei confronti di altri
Pagina 1 soggetti (Cass. n. 18287/2015; Cass. 2265/2012)” (in questi termini, CASS., ord. n. 32785/2022, sottolineatura aggiunta); evidenziato, quindi, che le predette pronunce si limitano a precisare il criterio per l'individuazione di quello che sarebbe il giudice naturale competente secondo le norme ordinarie nel caso in cui l'obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito ascritto alla P.A., richiamando il criterio del forum delicti, concorrente con quello del forum destinatae solutionis, senza tuttavia in alcun modo affermare che in tali ipotesi non trovi applicazione il foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c., norma la quale viene per contro espressamente richiamata dalle predette pronunce;
ritenuto, pertanto, che, facendo applicazione proprio dei principi giurisprudenziali testé richiamati al caso in esame, il giudice naturalmente competente sulla domanda risarcitoria proposta da Parte_3
sia il Tribunale di Macerata alla luce sia del criterio del forum delicti (in quanto la
[...] vaccinazione asseritamente causa di danno è stata effettuata a Piediripa di Macerata) sia di quello concorrente del forum destinatae solutionis (in quanto l'ufficio di Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, da individuarsi in quello del luogo in cui il creditore è domiciliato, si trova in Tolentino
(MC), dove la risiede, o al più a Macerata, quale ufficio provinciale avente competenza su Pt_3
Tolentino); ritenuto, altresì, che, partendo dalla individuazione del predetto giudice naturalmente competente, si debba poi procedere, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., ad individuare, quale Tribunale territorialmente competente, quello del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice naturalmente competente, coincidente nel caso in esame con il Tribunale di Ancona;
rammentato, infatti, che la competenza del foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c. ha natura funzionale ed inderogabile, potendo la relativa incompetenza essere anche rilevata d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 38, comma 3, c.p.c.; ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Macerata sul proposto ricorso, per essere competente il Tribunale di Ancona, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi;
- ritenuto che, dovendosi in tale sede provvedere alla liquidazione delle spese di lite relativamente alla fase svoltasi dinanzi al Giudice dichiaratosi incompetente, il fatto che la pur infondata resistenza opposta dalla ricorrente alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle parti convenute sia stata fondata sulla pronuncia resa dal Presidente del Tribunale in sede di atp costituisca eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Macerata sul ricorso attoreo per essere competente il Tribunale di Ancona, dinanzi al quale la presente causa dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese legali della presente fase processuale.
Si comunichi
Macerata, il 28.3.2025.
Il Giudice
Alessandra Canullo
Pagina 2