Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 13/01/2026, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00569/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03356/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3356 del 2025, proposto da
SI FO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerio Carugno, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Istituto di Istruzione Superiore “largo Brodolini” di Pomezia-Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’accertamento dell’illegittimità e per l’annullamento
- del diniego, totale o parziale, tacito e/o espresso, anche ricavabile dalla nota contenuta nella comunicazione pec del 20 febbraio 2025 del Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Largo Brodolini” di Pomezia, in ordine all’istanza di accesso, mediante estrazione di copia, presentata a mezzo pec da FO SI in data 23 gennaio 2025, e concernente tutti gli atti presenti nel proprio fascicolo personale conservato presso il detto Istituto;
e per la condanna e l’ordine
- alle predette Amministrazioni di provvedere alla esibizione e consegna al ricorrente di copia degli atti da egli richiesti e non consegnati, entro un termine non superiore a trenta giorni, dettando le relative modalità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Istituto di Istruzione Superiore “largo Brodolini” di Pomezia-Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa MA SA IV e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 12 novembre 2024, il ricorrente - insegnante collocato in quiescenza - ha chiesto al dirigente dell’Istituto Superiore ‘Largo Brodolini’ di Pomezia di accedere agli atti del suo fascicolo personale, conservato presso il medesimo Istituto.
A seguito dell’accesso svoltosi nel mese di dicembre 2024, con un’ulteriore istanza di data 23 gennaio 2025 il ricorrente ha chiesto di prevendere visione anche al contenuto di sei buste chiuse, contrassegnate con la sigla “Ris. più data e n. di protocollo”.
Con una pec di data 20 febbraio 2025, il dirigente dell’Istituto ha riscontrato tala richiesta di accesso, chiedendo la compilazione di un modulo e la specificazione degli atti oggetto dell’istanza di ostensione.
2. Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato in data 10 marzo 2025 e depositato il successivo 12 marzo 2025, l’interessato ha dedotto che si sarebbe formato il silenzio rigetto ed ha chiesto la condanna dell’Amministrazione a consentire l’accesso agli atti richiesti, mediante l’estrazione di copia.
Con l’unico articolato motivo del ricorso, egli ha lamentato la violazione degli articoli 2 e 35 della Costituzione e degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, oltre la presenza di profili di eccesso di potere.
Il ricorrente ha premesso come il pubblico dipendente abbia diritto ad accedere agli atti del suo fascicolo personale, senza dovere neppure identificare gli atti richiamati nella propria istanza, ed ha lamentato che il dirigente dell’Istituto avrebbe indebitamente chiesto di specificare quali fossero gli atti richiesti, anche perché nell’istanza vi era un riferimento agli atti contenuti nelle buste chiuse rinvenute nel corso dell’accesso informale.
A sostegno delle proprie deduzioni, egli ha richiamato la copiosa giurisprudenza per la quale il dipendente ha diritto ad avere copia dei documenti del proprio fascicolo personale, anche quando si tratti di ‘atti riservati’, non ostandovi le disposizioni del d.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, ha depositato una relazione redatta in data 11 marzo 2025 ed ha chiesto che il ricorso sia respinto, perché infondato.
4. Ritiene il Collegio che il ricorso vada respinto, poiché non si può considerare sussistente il silenzio rigetto, che ad avviso del ricorrente si sarebbe formato.
Rileva al riguardo il susseguirsi delle interlocuzioni a mezzo email avvenute tra le parti in sede amministrativa.
4.1. Dalla documentazione depositata dall’Amministrazione, si desume che il dirigente dell’Istituto:
- in data 21 novembre 2024 ha dato riscontro all’originaria email del 12 novembre 2024, integrata il 14 novembre 2024, invitando l’interessato a compilare il modulo predisposto dall’Istituto per le richieste di accesso;
- in data 28 novembre 2024 ha dato riscontro alla email del 22 novembre 2024 (con cui è stato inoltrato il modulo e si chiedeva di visionare il fascicolo e di trasmettere copia di tutto il suo contenuto) ed ha comunicato la propria disponibilità a ricevere l’interessato nei giorni 2 o 3 dicembre 2024;
- il 3 dicembre 2024 ha avuto un incontro con l’interessato, il quale ha potuto prendere visione degli atti (contenuti in ‘diversi faldoni’, come esposto nella citata relazione) e ne ha chiesto copia, senza provvedere al pagamento dei relativi oneri, ai sensi dell’art. 25, comma 1, della legge n. 241 del 1990
- in data 20 febbraio 2025, ha dato riscontro all’ulteriore istanza di accesso presentata il 23 gennaio 2025 dall’interessato (che ha ancora richiesto copia di tutti gli atti contenuti nel fascicolo personale), chiedendogli di specificare, a fronte della gran mole degli atti ivi contenuti, quali fossero effettivamente di interesse e dunque oggetto della richiesta di accesso, per determinare l’importo dovuto e anche al fine di verificare se fossero coinvolti dati sensibili di altre persone, citate nei medesimi atti;
- in data 3 marzo 2025 ha dato riscontro alla segnalazione con cui il 21 febbraio 2025 l’interessato rilevava la mancata trasmissione del modulo, osservando che già gli era stato inviato, e ne ha comunque rinnovato l’inoltro.
4.2. Risultando incontroverso siffatto susseguirsi di interlocuzioni, ad avviso del Collegio il contestato silenzio rigetto non si può considerare sussistente.
4.3. Il ricorso è stato notificato il 10 marzo 2025, sette giorni dopo la nota del 3 marzo 2025 del dirigente dell’Istituto scolastico, il quale aveva ancora una volta sollecitato l’interessato a completare la sua istanza di accesso, specificando quali atti fossero oggetto della richiesta di ostensione.
Con tale nota del 3 marzo 2025, il dirigente ha sollecitato l’indicazione dei dati richiesti il precedente 20 febbraio, al fine di poter identificare le persone che avrebbero potuto acquisire la qualità di controinteressati già nel corso del procedimento.
In tal modo, il dirigente ha inteso dare applicazione all’art. 13, comma 1, del d.P.R. 12 aprile 2004, n. 186, per il quale ‘la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento’ .
Anziché specificamente indicare gli atti oggetto della richiesta, ovvero chiarire che non intendeva avere copia degli atti coinvolgenti altri soggetti, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame, deducendo la sussistenza di un rigetto della sua istanza, che invece non vi è stato.
In sostanza, più volte il dirigente scolastico ha accolto sia pure parzialmente l’istanza, dapprima consentendo la visione del fascicolo personale e poi rilevando le modalità che si sarebbero dovute rispettare per il rilascio delle relative copie, ivi incluso il pagamento dell’importo dovuto, da calcolare tenendo conto dell’effettiva mole degli atti richiesti.
Inoltre, quanto agli atti potenzialmente coinvolgenti altri soggetti, del tutto ragionevolmente il dirigente ha chiesto di specificare l’oggetto della richiesta, al fine di consentire la difesa di eventuali controinteressati nel corso del procedimento amministrativo.
L’Amministrazione si è pertanto ispirata ai canoni del buon andamento e della correttezza: il mancato rilascio delle copie – malgrado il già avvenuto parziale accoglimento dell’istanza – è dipeso dalla mancata collaborazione che l’interessato avrebbe dovuto prestare, per consentire l’identificazione degli atti e di eventuali controinteressati, aventi titolo a partecipare al procedimento e in ipotesi ad opporsi all’ostensione, nonché la quantificazione del dovuto.
Mancando un provvedimento espresso o tacito di rigetto, non sussiste la lamentata violazione del diritto di accesso ed il ricorso va respinto.
Quanto alle spese del giudizio, il complessivo andamento della vicenda ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3356 del 2025, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni specificate in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA SE, Presidente
MA SA IV, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA SA IV | SA SE |
IL SEGRETARIO