Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
19.02.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 17040/2024 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
OR (EN) alla Via Leopardi n. 17, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Barbera che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : previa sospensiva dell'ordinanza - ingiunzione n. 0I. , Parte_1 P.IVA_1 annullare la stessa in quanto infondata e, in subordine, dichiarare l'illegittimità delle somme richieste a titolo di maggiorazioni ex art 27, comma VI l.n. 689/81; in ogni caso, dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alla predetta ordinanza ingiunzione, con vittoria delle spese legali, con distrazione;
CP_ PER L : rigettare l'opposizione con vittoria di spese.
1
1. Con ricorso depositato in data 22.07.2024, deduceva di aver Parte_1 ricevuto in data 15.07.2024, l'ordinanza - ingiunzione n 0I.001567077, relativa all'accertamento n.
5100.27/11/2018.0535847 del 27.11.2018 riferito all'omesso pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori nell'anno 2016/2017 della soc. Cooperativa S.I.L A
R.L. di cui il ricorrente era stato legale rappresentate.
Lamentava la maturata prescrizione quinquennale dell'avversa pretesa creditoria azionata con il titolo indicato, deducendo la omessa notifica di alcun atto interruttivo dei termini di prescrizione, precedente alla notifica dell'ingiunzione ricevuta in data 15.07.2024.
Eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione degli artt. 6 e 7 della l-n-
212/2000 per mancanza di motivazione del presupposto impositivo nonché per omessa notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento).
Chiedeva, in ogni caso, l'annullamento dell'ordinanza sostenendo il suo difetto di legittimazione passiva non essendo il legale rappresentante della summenzionata cooperativa dal
24.03.2017, come da visura camerale allegata.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, CP_ l' per chiedere, previa sospensiva, l'annullamento dell'ordinanza l'ordinanza - ingiunzione n
0I. ; in ogni caso, dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alla predetta P.IVA_1 ordinanza ingiunzione.
Il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando la legittimità dell'ordinanza ingiunzione.
Nel merito, contestava l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali richiesti, tenuto conto della notifica dell'avviso di accertamento, prodromico all'ordinanza ingiunzione, effettuata in data 07.01.2019, ed in ragione della sospensione dei termini di prescrizione di n. 311 giorni come da normativa COVID.
Eccepiva l'asserita carenza di legittimazione passiva, considerato che per il periodo oggetto dell'accertamento il ricorrente era stato il legale rappresentante della cooperativa.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di sospensiva, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 19.02.2025, la quale veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte.
Acquisita la documentazione prodotta e lette le note, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
2 Nella fattispecie, l' , con l'ordinanza di ingiunzione n. 0I.001567077, relativa CP_2 all'accertamento n. 5100.27/11/2018.0535847 del 27.11.2018, richiedeva al ricorrente il pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori nell'anno 2016/2017 della soc. Cooperativa S.I.L A R.L.
Il mancato versamento delle ritenute a carico del datore di lavoro in relazione ai contributi previdenziali dei propri lavoratori dipendenti per il tramite dei modelli DM10 comporta la violazione dell' art. 2, comma 1-bis del decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983 convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 dell' 11 novembre 1983.
La predetta norma di legge, nel testo modificato dall'art. 3, co. 6 del D.L.vo n. 8/2016 prevede che : “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,
21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.”
Ed ancora “«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032,00. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.»
Pertanto, ne discende che l'atto impositivo con cui si richiede il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali va notificato al datore di lavoro che ha omesso il predetto versamento.
Ritiene il giudicante che evidentemente la sanzione deve essere applicata nei confronti della società che pone in essere l'inadempimento e non nei confronti della persona fisica del legale rappresentante che rivestiva la carica all'epoca del preteso illecito.
Ebbene, dalla documentazione in atti, è emerso che il ricorrente, al momento della notifica dell'accertamento datato 27.11.2018, eseguita il 2.1.2019, non era più il legale rappresentante della soc. Cooperativa S.I.L A R.L. e ciò dal 24.03.2017 (cfr. visura camerale allegata) e pertanto, la notifica dell'atto non andava effettuato nei suoi confronti, non essendo più configurabile in capo al ricorrente alcun tipo di legittimazione passiva, relativamente ai crediti previdenziali vantati dall' , riferiti agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali dei dipendenti CP_2 imputabili alla predetta società cooperativa per gli anni 2016/2017.
Per altro verso la società al momento della notifica risulta già cancellata dal registro delle
Imprese e quindi priva di capacità giuridica ( vedi cancellazione dal Registro delle Imprese dal
3 4.4.2018).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato pertanto, il difetto di legittimazione passiva del ricorrente in ordine all'ordinanza di ingiunzione n.
0I.001567077.
Il che costituisce la c.d. ragione più liquida ed assorbe ogni ulteriore considerazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come aggiornato ex D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, con attribuzione in favore dell'avv. Salvatore Barbera.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, dichiara il difetto di legittimazione passiva del ricorrente in ordine alla ordinanza ingiunzione n 0I.001567077.
• Condanna l' , in pers. del l.r.p.t., al pagamento delle spese del giudizio, liquidate CP_2 in € 1.800,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge nonché spese di CU, con attribuzione all'avv. Salvatore Barbera.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 20.3.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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