Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 05.10.2024 iscritta al n. 339/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
06.03.2025
d a
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Alessandro Mineo dell'Avvocatura Distrettuale di Brescia, OGGETTO: Pt_1
Ripetizione di indebito come da procura generale in atti.
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Controparte_1
Sterli del foro di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 458 del 2024 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e diritto
Con la sentenza n. 458/2024, pubblicata il 2.9.2024, il
Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti dell' , ha Controparte_1 Pt_1
ridotto l'indebito di euro 18.704,52 netti comunicato dall' al Pt_1
ricorrente alla somma di euro 3.129,73 netti e ha dichiarato la compatibilità della pensione quota 100 in godimento del ricorrente con i redditi di lavoro dipendente prodotti nel corso dell'anno 2021. Il
Tribunale, premesso che il ricorrente era titolare di pensione quota
100 in applicazione dell'art. 14 del D.L. 4/2019, con decorrenza dall'1.1.2021 e che in data 26.7.2021 si era rioccupato con contratto a tempo determinato con scadenza al 31.8.2021, ha concluso per l'erroneità dell'interpretazione data dall' dell'art.14 co. 3 del D.L. Pt_1
4/2019 convertito nella L.26/2019, a norma del quale “La pensione
quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di
decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con redditi da lavoro dipendente o autonomo
ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel - 3 -
limite di 5.000,00 euro lordi annui.” Contrariamente a quanto ritenuto dall' secondo il quale, in caso di rioccupazione del Pt_1
pensionato in quota 100, il reddito percepito comporterebbe la sospensione dell'erogazione della pensione nell'intero anno di produzione del reddito e il diritto dell'ente previdenziale al recupero dei ratei di pensione corrisposti nel medesimo anno, il Tribunale è
arrivato alla conclusione che il divieto di cumulo previsto dalla citata disposizione, conformemente al suo tenore letterale, andasse inteso come divieto di cumulare, nello stesso periodo, il reddito da lavoro e la pensione, con la conseguenza che andasse sospeso il pagamento dei soli ratei di pensione relativi ai mesi in cui il pensionato avesse percepito redditi da lavoro dipendente, nella specie i ratei di luglio e agosto 2021, pari ad euro 3.129,73 netti. Il primo giudice ha, infine,
compensato tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condannato l' a rimborsare la residua metà in favore del Pt_1
pensionato.
Con ricorso depositato il 7.10.2024, ha proposto appello l chiedendo la riforma della sentenza con rigetto delle domande Pt_1
del Con il primo motivo di appello, l' ha CP_1 Pt_1
evidenziato che il citato art. 14 prevede il divieto di cumulo con efficacia ex tunc (“a far data dal primo giorno di decorrenza della
pensione”) e lo riferisce all'intera pensione in quota 100 (“fino alla
maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia”).
Di conseguenza, avendo il divieto di cumulo efficacia ex tunc, lo stesso non poteva che determinare un obbligo di restituzione - 4 -
dell'intera pensione quota 100, in quanto indebitamente percepita.
L' ha dunque sostenuto di avere fatto corretta applicazione della Pt_1
citata disposizione di legge, in quanto, essendo emersa la percezione del reddito da lavoro dipendente nell'ambito dell'attività istituzionale di controllo, non avendo il pensionato neppure comunicato di essersi rioccupato, ha proceduto al recupero della prestazione con effetto ex
tunc, come espressamente prescrive la norma. Ciò peraltro sarebbe pienamente conforme, oltre che alla lettera della legge, anche alla sua
ratio, avendo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234/2022
affermato che “la percezione da parte del pensionato di redditi da
lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che
contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di
tale favorevole trattamento pensionistico anticipato …, e mette a
rischio l'obiettivo occupazionale”. Con il secondo motivo di appello,
l' ha impugnato la sentenza anche nella parte in cui l'ha Pt_1
condannato a rifondere al pensionato la metà delle spese di lite.
L'Istituto ha evidenziato che il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che l'indebito era derivato da condotta certamente antigiuridica dell'appellato, emersa peraltro solo nell'ambito dell'attività
istituzionale di controllo delle prestazioni, in carenza di qualsiasi comunicazione da parte dell'appellato stesso. Di conseguenza, seppur per un minore importo, era il pensionato che doveva ritenersi soccombente nel giudizio, con conseguente imputazione in capo allo stesso delle spese di lite.
Con memoria del 21.2.2025, si è costituito CP_1 - 5 -
chiedendo il rigetto dell'appello. L'appellato ha osservato CP_1
che l'art. 14 co. 3 citato utilizza l'espressione “la pensione … non è
cumulabile … con i redditi da lavoro dipendente”. Contrariamente a quanto sostenuto dall' l'espressione “non cumulabile” non è un Pt_1
sinonimo di “incompatibile”, in quanto per incompatibilità s'intende l'impossibilità di riconoscere una prestazione laddove sussista una determinata condizione ostativa, mentre l'incumulabilità presuppone l'esatto opposto e, cioè, la possibile concorrenza fra le due situazioni,
senza tuttavia la possibilità di sommarne i benefici. Tale conclusione sarebbe suffragata dall'uso delle suddette espressioni nelle accezioni indicate in svariate norme, espressamente citate dall'appellato. In
senso contrario, non deporrebbe il mero obiter dictum contenuto nella sentenza della Corte Costituzionale, peraltro relativa ad un tema del tutto differente rispetto a quello in esame e, cioè, ai dubbi di costituzionalità, rispetto all'art. 3 Costituzione, del comma 3 art. 14
D. L. 4/19 laddove esclude tout court la cumulabilità di Quota 100
con il lavoro subordinato mentre la consente (seppur entro il limite del 5.000,00 € annui) per il lavoro autonomo. L'appellato ha poi aggiunto che l'interpretazione dell' non è suffragata dal dato Pt_1
normativo e, comportando la mancata erogazione della pensione anche in relazione a periodi nei quali non sussiste alcuna violazione del divieto di cumulo, integra in sostanza una sanzione per il pensionato, che avrebbe quindi dovuto essere espressamente prevista.
Venendo alle spese di lite, l'appellato si è rimesso alla decisione della
Corte quanto alla riforma del capo della sentenza che ha parzialmente - 6 -
condannato l' alla rifusione delle spese del primo grado, mentre si Pt_1
è opposto alla propria condanna alla rifusione delle citate spese, stante il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione giuridica oggetto di causa.
***
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.
***
Il primo motivo di appello è infondato.
In fatto, è pacifico che è titolare di Controparte_1
pensione quota 100 con decorrenza dall'1.1.2021. Il 26.7.2021,
si è rioccupato, con contratto a tempo Controparte_1
determinato con scadenza al 31.8.2021. In forza di detta nuova occupazione, l'appellato ha percepito un reddito netto di euro
1.751,83. Il 3.10.2022, l' ha trasmesso al pensionato una Pt_1
comunicazione avente ad oggetto “recupero somme indebitamente
percepite”, con la quale gli ha comunicato un indebito di euro
18.704,52, pari all'intera pensione netta erogatagli da gennaio a dicembre 2021.
Tanto premesso in fatto, va ricordato che la pensione anticipata c.d. quota 100 è disciplinata dall'art. 14 del d.l. 4/2019, ai sensi del quale “1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive
e sostitutive della medesima, gestite dall' nonché alla gestione Pt_1
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, - 7 -
n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al
raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di
un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita
«pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021
può essere esercitato anche successivamente alla predetta data,
ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età
anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi
alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. (…) 3. La pensione quota 100 non è cumulabile,
a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla
maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia,
con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli
derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro
lordi annui.”
L'istituto è stato analizzato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2022, secondo la quale “Il divieto di cumulo
previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di
razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime
derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura
sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente
vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso,
non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale
trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del
sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. (…) - 8 -
La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto
per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima
neppure considerando la sproporzione che può in concreto
determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale
fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha
usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui
erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità
della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio
2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità
contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della
rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha
configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più
favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del
trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo
è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato
che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro,
anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio
generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel
regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi
da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che
contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di
tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato
peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione
della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella
sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo - 9 -
occupazionale.”
La Corte, seppure intervenuta rispetto ad una questione non oggetto dell'odierno giudizio (e cioè la conformità della norma all'art. 3 della Cost., nella parte in cui prevede discipline differenti in punto cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente e autonomo), ha svolto una serie di considerazioni generali sull'istituto della pensione c.d. quota 100, relative agli scopi presi di mira dal legislatore ed alle conseguenze dell'incumulabilità, che in quanto tali non risentono della questione di costituzionalità affrontata e, quindi,
possono trovare applicazione anche al caso oggi in esame.
Per prima cosa, la Corte ha affermato che la prestazione in parola è particolarmente favorevole in quanto consente l'anticipazione del trattamento pensionistico senza prevedere abbattimenti e che, in considerazione di ciò, il legislatore ha previsto l'uscita dal mercato del lavoro del pensionato, per motivi sia di sostenibilità del sistema previdenziale, sia di promozione del ricambio generazionale.
In secondo luogo, la Corte ha affermato che, per assicurare l'uscita del pensionato dal mercato del lavoro, la legge ha previsto la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di violazione del divieto di cumulo.
La Corte, quindi, ha affermato che, in considerazione dei fini presi di mira dal legislatore, l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente determina la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di rioccupazione del pensionato. - 10 -
Con la recente pronuncia n. 30994 del 4 dicembre 2024 la
Suprema Corte, pronunciandosi in una controversia nella quale sia il giudice di primo grado che di appello avevano interpretato l'art. 14
D.L. n. 4/2019, non nel senso di escludere il diritto ai ratei di pensione relativi alle mensilità in cui il pensionato aveva prestato attività di lavoro dipendente, bensì di detrarre l'importo dei redditi da lavoro percepiti dall'importo della pensione, richiamata l'eccezionalità della misura pensionistica in questione e la ratio
solidaristica in concorso con il fine di creare nuova occupazione e assicurare il ricambio generazionale già illustrati dalla Corte Cost.
nella cit. sent. n. 234 del 2022, ha affermato che “il divieto comporta
l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto
l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento
retributivo”; secondo la Cassazione, inoltre, la privazione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare non “ridonderebbe
in una violazione dell'art. 38 Cost. perché l'intervento solidaristico,
all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato
contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato
medesimo”.
Ebbene, questa Corte in propri precedenti vertenti su identica questione di diritto, si è già espressa ritenendo che la corretta interpretazione della norma sul divieto di cumulo conduca senz'altro ad escludere il diritto del pensionato di ricevere il trattamento pensionistico con la mera detrazione del reddito percepito dall'importo della pensione;
ed infatti, se il legislatore avesse inteso il - 11 -
termine “non cumulabile” nel senso della mera detrazione del reddito dal rateo di pensione avrebbe senz'altro disciplinato il meccanismo relativo alla detrazione della retribuzione dalla pensione mentre tale meccanismo non è in alcun modo previsto dalla norma sul divieto di cumulo.
Questa Corte è consapevole dell'autorevolezza del precedente costituito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione sopra richiamata;
tuttavia, tenuto anche conto che si tratta, allo stato, di una pronuncia isolata, ritiene di non poter condividere il parametro dell'intero anno solare usato dalla Suprema Corte in detta sentenza.
Le norme di riferimento, infatti, non prevedono la perdita della pensione per l'intero anno solare nel caso di rioccupazione;
non è
contemplata, in altri termini, alcuna decadenza ex tunc dal diritto a percepire la pensione, decadenza che si traduce in una sanzione la quale avrebbe dovuto essere prevista espressamente, comportando la mancata erogazione della pensione per tutto l'anno, anche in relazione a periodi anteriori (e successivi) alla rioccupazione nei quali il pensionato non ha percepito alcun reddito da lavoro e non vi è stata alcuna violazione del divieto di cumulo.
In altri termini, i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa, a parere del Collegio, sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con redditi da lavoro dipendente,
rispetto alle quali vi è senza dubbio una frustrazione della finalità
solidaristica e della creazione di nuova occupazione che il legislatore - 12 -
ha voluto assegnare alla pensione quota 100 e alla previsione sul divieto di cumulo.
Né, diversamente quanto sostenuto dall' l'efficacia ex Pt_1
tunc del divieto di cumulo è desumibile dall'espressione “a far data
dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla
maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia”
utilizzata dall'art. 14 del d.l. n. 4 del 2019. Tale espressione, infatti, è
tesa soltanto a delimitare l'arco temporale durante il quale vige il divieto di cumulo (e non invece a delimitare il periodo di sospensione della pensione). Durante tale periodo, la pensione e il reddito da lavoro dipendente non sono cumulabili, ma la sospensione dell'erogazione della pensione interviene solo nelle mensilità in cui sussiste la violazione, e ciò in quanto il pensionato, nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro (e nei mesi successivi dopo la cessazione del lavoro), aveva pieno diritto di beneficiare della pensione.
Oltretutto, simile interpretazione pare trovare conferma nella stessa circolare dell' n. 117 del 9 agosto 2019 (“Pensione quota Pt_1
100” ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e di valutazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del conseguimento della stessa”), la quale al punto 1.4 dispone: “Il
pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati
percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, - 13 -
nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età
richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i
predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi
non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai
sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento.”. La stessa circolare, quindi, allude alla sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione relativi ai mesi dell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro dipendente.
La sospensione dei ratei di pensione soltanto nei periodi di violazione del divieto di cumulo appare dunque la soluzione più
conforme a diritto, oltre che più equa.
E' pur vero che vi possono essere situazioni limite con riferimento alle quali il pensionato, percependo un reddito da lavoro subordinato nettamente inferiore alla pensione (come nel caso dell'appellato), si vede privato delle maggiori entrate derivanti dalla pensione e, magari, anche penalizzato rispetto ad altro pensionato che, rioccupandosi, percepisca un reddito maggiore della pensione;
ma è altrettanto vero che non può non valorizzarsi il fatto che la situazione penalizzante in cui si viene a trovare il pensionato è
imputabile soltanto a lui stesso e alle sue libere scelte, avendo egli consapevolmente violato un divieto di legge.
Ne segue, secondo questa Corte, che deve essere confermato il diritto dell'appellato di percepire la pensione nei mesi nei quali non ha percepito un reddito da attività lavorativa subordinata, essendo la sospensione della pensione legittima soltanto con riferimento ai mesi - 14 -
di luglio e agosto 2021 nei quali egli ha conseguito un reddito in violazione del divieto di legge.
Alla luce di tutto quanto esposto, la sentenza va sul punto confermata e il primo motivo di appello va respinto.
***
Il secondo motivo di appello è fondato nei limiti che seguono.
La sentenza va riformata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite per metà e la condanna dell' Pt_1
alla rifusione della metà residua in favore del pensionato. Ed invero,
in considerazione della novità della questione giuridica affrontata per la prima volta in sede di legittimità con una interpretazione alla quale questa Corte, non essendovi ancora un orientamento consolidato,
ritiene di non potere uniformarsi, nonché tenuto conto dell'esistenza di orientamenti eterogenei della giurisprudenza di merito, si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
La sentenza va pertanto riformata in punto spese, con integrale compensazione delle stesse tra le parti.
***
Per i medesimi motivi, vanno integralmente compensate tra le parti anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n.
458/2024, compensa integralmente tra le parti le spese di lite del - 15 -
primo grado di giudizio;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado.
Brescia, 6.3.2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Laura Corazza)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)