Sentenza breve 29 novembre 2021
Decreto cautelare 28 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 31 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 1 aprile 2022
Rigetto
Sentenza 17 gennaio 2023
Commentario • 1
- 1. I nuovi codici ATECO dell'ISTAT e la loro rilevanzaRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 27 gennaio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 29/11/2021, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/11/2021
N. 01425/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 120, comma 6 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2021, proposto da
Nuova Traslochi Express s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Giuseppe Vallania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto - Consiglio Regionale del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Luisa Londei e Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Transport Service Pesce M&C s.r.l., in proprio nonché quale designata capogruppo mandataria dell’A.T.I. con Catil Servizi s.r.l. (mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Giuman e Alessandro Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Catil Servizi s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva relativo alla procedura per l’affidamento del servizio di movimentazione e trasloco per le esigenze degli uffici, indetta dal Consiglio Regionale del Veneto e pubblicata il 20/11/2020, di cui al decreto del dirigente del Consiglio Regionale del Veneto n. 75 del 15/03/2021 pubblicato su piattaforma SINTEL in data 16/03/2021;
- del decreto del dirigente del Consiglio Regionale del Veneto n. 10 del 25/01/2021 di ammissione alla gara di entrambi gli operatori economici partecipanti;
- di tutti i verbali telematici di gara noti, rispettivamente in data: 21/12/2020; 27/01/2021; 23/02/2021 e 01/03/2021;
- della nota della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo in data 18/01/2021 assunta agli atti di gara;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Transport Service Pesce M&C S.r.l. e della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 – tenutasi in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato alla procedura per l’affidamento del servizio di movimentazione e trasloco per le esigenze degli uffici, indetta dal Consiglio Regionale del Veneto e pubblicata il 20 novembre 2020.
La gara, gestita su piattaforma telematica SINTEL e regolata dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si concludeva con l’aggiudicazione disposta a favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Transport Service Pesce M & C s.r.l. (capogruppo mandataria) e Catil Service s.r.l. (mandante).
2. Graduatasi in seconda posizione, la ricorrente contesta l’ammissione alla procedura (ovvero la mancata esclusione da essa) del raggruppamento controinteressato, in quanto privo dei necessari requisiti di partecipazione.
Il punto 8.1, lett. a) , del disciplinare (doc. 2 della ricorrente) avrebbe elencato tra i requisiti di partecipazione, previsti a pena di esclusione, “ l’scrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività oggetto della presente procedura di gara (Codice Ateco 49.42) ”. L’attività svolta da entrambi gli operatori riuniti nel raggruppamento non avrebbe contemplato il codice Ateco (rappresentativo della classificazione statistica delle Attività economiche), riferito ai servizi di trasloco, richiesto dalla lex specialis di gara. La mancanza di tale requisito, avrebbe imposto, secondo la lettera del disciplinare, l’immediata esclusione del raggruppamento risultato aggiudicatario (primo motivo).
Il successivo punto 8.2, lett. a) , avrebbe inoltre previsto, sempre a pena di esclusione, specifici requisiti di capacità tecnica e professionale, consistenti nell’avere eseguito nell'ultimo triennio (2017 – 2019) “ almeno tre servizi di movimentazione e trasloco, di cui almeno uno a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, per un importo complessivo minimo nel triennio pari a euro 240.000,00, al netto di IVA ”. La ricorrente rileva che i due operatori, riuniti nel raggruppamento, non avrebbero esercitato in forma professionale – come contestato nel primo motivo - l’attività di trasloco, che non sarebbe stata infatti rilevata nelle iscrizioni nel registro delle imprese. In difetto di formale qualificazione di entrambi gli operatori, come soggetti esercenti l’attività di trasloco (qualificazione che, secondo l’assunto sotteso all’impugnazione, sussisterebbe erga omnes solo se proveniente dal registro delle imprese e se attestata dalla codifica Ateco) i servizi eseguiti nell’ultimo triennio non potrebbero essere ricondotti a tale particolare ramo di attività, cosa che vanificherebbe il requisito professionale indefettibilmente richiesto ai fini dell’ammissione alla gara (secondo motivo).
3. Costituitesi in giudizio, la Regione e il raggruppamento controinteressato hanno resistito nel merito. L’Amministrazione ha inoltre eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso limitatamente all’impugnazione della nota del 18 gennaio 2021 (doc. 8 della ricorrente), in quanto non notificato alla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, la quale aveva confermato, interpellata dal seggio di gara, l’avvenuto inserimento nell’oggetto sociale dell’attività di trasloco e l’attribuzione del codice Ateco 49.42 per entrambe le imprese partecipanti al raggruppamento, con retrodatazione al 1° dicembre 2021.
4. Ritiene il Collegio che il giudizio vada definito, sussistendone i presupposti in rito, ai sensi dell’art. 120, comma 6, cod. proc. amm., come modificato dall’art. 4, comma 4, lett. a ), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, circostanza di cui le parti sono state rese edotte nel corso della discussione.
5. Dev’essere innanzitutto rilevata la fondatezza dell’eccezione di parziale inammissibilità, formulata dalla difesa della Regione.
A prescindere dalla natura della nota del 18 gennaio 2021, impugnata in questa sede - a ben vedere priva di autonoma lesività (trattandosi della mera descrizione esplicativa dei contenuti trascritti nel Registro delle Imprese e delle procedure di aggiornamento delle registrazioni) - deve essere constatato che il gravame non risulta notificato alla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, autrice della suddetta comunicazione, ciò che determina l’inammissibilità, in parte qua , del gravame, a norma dell’art. 41, comma 1, cod. proc. amm., secondo cui “ qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato ”.
6. Nel merito (quanto ai restanti provvedimenti oggetto del gravame) il ricorso è infondato, in relazione ad entrambi i profili di impugnazione.
6.1 Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 80 e 83 del d. lgs. n. 50 del 2016, in quanto le imprese riunite nel raggruppamento aggiudicatario non sarebbero risultate in possesso del requisito indicato dal punto 8.1, lett. a) del disciplinare, consistente nell’esercizio professionale dell’attività afferente ai servizi di trasloco, comprovato dall’attribuzione del codice Ateco 49.42 da parte della competente Camera di Commercio.
In proposito, va premesso che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, i codici Ateco (codici alfanumerici costituenti la classificazione nazionale delle attività economiche delle imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione, aggiornata ogni cinque anni dall'Istat) non possiedono finalità certificative dell'attività in concreto svolta dall'impresa e, contrariamente all’assunto della ricorrente, “ non rilevano ai fini dell'attribuzione alla medesima del requisito sostanziale di idoneità tecnico-professionale richiesto dal bando ai fini dell'ammissione alle pubbliche gare, avendo finalità essenzialmente statistiche. Anche ove il bando richiedesse l'iscrizione alla CCIAA con un particolare Codice ATECO, quest'ultimo, se ottenuto, non avrebbe alcuna portata certificativa dell'attività effettivamente esercitata dall'impresa e, come tale, sarebbe inidoneo di per sé solo a comprovare il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale dei servizi analoghi, non potendo la loro portata essere enfatizzata a discapito della valorizzazione della situazione effettiva in cui devono trovarsi le imprese iscritte nei pubblici registri (si veda parere Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC n. 98 del 5 giugno 2013) ” (così Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2018, n. 3035, punto I.4.2. della motivazione). In definitiva, il sistema di codifica Ateco – come ha da tempo chiarito il Consiglio di Stato - possiede esclusivamente “ funzione statistica in quanto finalizzato ad indicare l'attività nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente o accessoria ” (Cons. Stato, Sez. III, 2 luglio 2015, n. 3285, punto 6 della motivazione).
Alla stregua dei principi richiamati, si deve dunque concludere che è l’effettivo svolgimento dell'attività in questione, come declinata nell’oggetto sociale o altrimenti manifestata nell’esercizio dell’impresa, a dimostrare il possesso del requisito dell'idoneità tecnico – professionale, e non invece la sua classificazione, come tale rilevante a meri fini statistici; classificazione che, in ogni caso, risulta attestata anche formalmente per entrambe le imprese riunitesi nel raggruppamento sin dal 1° dicembre 2020 (data antecedente alla scadenza del bando - 15 dicembre 2020), in forza di variazione dell’oggetto sociale tempestivamente comunicata il 31 dicembre successivo (entro trenta giorni dalla variazione, ai sensi dell’art. 4, D.M. 9 marzo 1982), come reso noto dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, interpellata dall’Amministrazione (vd. supra , punto 3), nella comunicazione del 18 gennaio 2021.
Lo svolgimento dei servizi afferenti ai traslochi, risulta poi confermato dai numerosi servizi analoghi eseguiti dalle due imprese nei confronti di altre amministrazioni (tra le altre, il Ministero della Giustizia, il Comune di Venezia, ecc.) nonché, riguardo alla mandante Catil Servizi, oltre che dall’iscrizione nella piattaforma MEPA in relazione a tali servizi, dalle attestazioni ISO 9001 e 14001 (docc. 8 e 9 depositate del controinteressato), le quali menzionano i “ traslochi ” tra le attività coperte dal processo di certificazione, volto ad esprimere la capacità tecnica e professionale dell'impresa sulla base della “ valutazione dell'organismo certificatore su determinati livelli qualitativi dell'organizzazione imprenditoriale e dell'attività ” (così T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 11 gennaio 2019, n. 172).
Nondimeno, va inoltre soggiunto che le attività svolte dalle società riunite nel raggruppamento aggiudicatario e oggetto dell’esercizio dell’impresa, appaiono in ogni caso coerenti con i servizi messi a gara dalla stazione appaltante, il cui contenuto, come traspare dall’art. 1 del capitolato, non risulta circoscritto alla sola attività di trasloco in senso stretto (individuata dal codice Ateco 49.42, che identifica puntualmente “ servizi di trasloco per imprese o famiglie effettuati tramite trasporto su strada, incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio di mobilia ”), ma che si estende ad operazioni di più ampia portata (tutte ben presenti nei precedenti curriculari esibiti dalle imprese presenti nel raggruppamento) le quali, a titolo esemplificativo, comprendono interventi di supporto allo spostamento degli impianti, movimentazioni e trasporti generici, “ raccolta e conferimento a smaltimento dei rifiuti, compresa la pratica amministrativa per quanto ai formulari per ogni tipologia di rifiuto con riferimento ai codici C.E.R. ” nonché “ movimentazione di materiali, documentazione ” , ed in generale prestazioni in ausilio ad avvenimenti convegnistici e ad eventi di varia natura.
Pertanto, una lettura degli atti di gara, che tenga conto dell’ampiezza delle definizioni con le quali viene descritto, peraltro mediante un’elencazione non limitativa “ di attività che possono essere oggetto del servizio ” (cfr. l’art. 1 del capitolato), il contenuto del servizio appaltato, conduce ad escludere che la mancata indicazione dell’attività di trasloco nell’oggetto sociale, o piuttosto la mancata attribuzione, tra gli altri, del corrispondente codice Ateco 49.92, possa essere in effetti ritenuta dirimente ai fini dell’espulsione dalla procedura delle imprese riunite nel raggruppamento temporaneo; la cui ammissione, semmai, tenuto conto delle molteplici sfaccettature del servizio, non può che trarre conferma, “ in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto ” (Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2019, n. 7846) e in linea con il principio del favor partecipationis , dalla corrispondenza sostanziale che si rileva tra il contenuto concreto delle prestazioni in questione e il variegato profilo soggettivo di entrambi gli operatori, caratterizzato da titoli curriculari idonei ad attestare una significativa esperienza nelle attività di trasloco e, più in generale, di movimentazione di beni mobili prestate a favore delle pubbliche amministrazioni.
Per quanto precede, la censura, pur nelle sue molteplici declinazioni, dev’essere dunque disattesa.
6.2 Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che i servizi eseguiti presso la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia e la Fondazione La Biennale di Venezia, indicati dal raggruppamento aggiudicatario - in aggiunta a quelli svolti presso il Ministero della Giustizia, il Comune di Venezia e Busato Trasporti s.r.l., tra le attività (non meno di tre, per un fatturato complessivo non inferiore ad € 240.000,00) idonee a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale - non risulterebbero validamente utilizzabili, in quanto non potrebbero essere qualificati come servizi analoghi a quelli oggetto di appalto, questi ultimi rigidamente circoscritti al settore dei traslochi.
Anche a prescindere dalla non condivisibile delimitazione dell’oggetto dell’appalto, la cui ben più ampia latitudine – come si è appena visto – impone di allargare, anziché restringere, il novero dei servizi sostanzialmente corrispondenti alle prestazioni indicate nel capitolato, l’assunto si rivela infondato sotto il profilo fattuale. Dev’essere infatti rilevato che le amministrazioni e l’impresa privata (Busato Trasporti) committenti hanno dichiarato (cfr. doc. 9 della Regione) che i servizi pregressi, indicati in gara dal raggruppamento temporaneo, comprendevano prestazioni, afferenti tra l’altro all’attività di trasloco, complessivamente sovrapponibili (come nel caso della movimentazione di mobili) a quelle descritte dalla lex specialis .
Non risulta perciò contestabile come tutti i servizi dichiarati si collochino pienamente all’interno del settore imprenditoriale oggetto dell’appalto, dimostrandosi perciò capaci di comprovare il possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dal disciplinare, in armonia con il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di servizi analoghi, tale nozione non può essere assimilata a quella di servizi identici, dovendosi conseguentemente ritenere, a tutela del favor partecipationis , che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione (in tal senso, di recente, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 15 aprile 2021, n. 4429).
7. Per quanto precede il ricorso deve essere in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.
Le spese possono essere compensate, considerata la particolarità della vicenda scrutinata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO