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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/05/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 2532/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 16/10/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]n.
1 - ERBA con l'Avv. VIGANO' ILARIA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.
6 - MERONE con l'Avv. VIGANO' ILARIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in TA AG, in data 26/04/1997,
(anno 1997, atto n. 4, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati consensualmente con verbale in data 11.6.2019 omologato con decreto del 13.6.2019 emesso dal Tribunale di Como 1 □ con i seguenti economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_3
- nata il [...] Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16/10/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 26.04.1997, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Costamasnaga, anno 1997, n. 4,
P.II, S.A.
• ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dare atto che la sig.ra è creditrice nei confronti del sig. el residuo importo di euro Pt_1 Pt_2
5.000 quale restituzione del 50% del finanziamento contratto in costanza di matrimonio e dell'importo di euro 3.654,00 quale restituzione dell'importo pagato dalla sig.ra quale saldo Pt_1 del costo dell'autovettura del sig. per i quali il sig. si impegna, da gennaio 2025, a Pt_2 Pt_2 versare l'importo totale di euro 8.654,00 in rate mensili da euro 200,00 cadauna entro il 20 di ogni mese, nel mentre con l'incasso di tredicesima e quattordicesima ( e quindi nei mesi di luglio e dicembre) il sig. erserà il maggior importo di euro 400,00 per ciascuna delle due mensilità; Pt_2
• dichiarare compensate le spese legali;
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di e hanno dichiarato CP_1 di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
2 Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 26/04/1997, in TA AG con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TA AG
(anno 1997, atto n. 4, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TA AG perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 16/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
3
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 16/10/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]n.
1 - ERBA con l'Avv. VIGANO' ILARIA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.
6 - MERONE con l'Avv. VIGANO' ILARIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in TA AG, in data 26/04/1997,
(anno 1997, atto n. 4, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati consensualmente con verbale in data 11.6.2019 omologato con decreto del 13.6.2019 emesso dal Tribunale di Como 1 □ con i seguenti economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_3
- nata il [...] Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16/10/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 26.04.1997, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Costamasnaga, anno 1997, n. 4,
P.II, S.A.
• ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dare atto che la sig.ra è creditrice nei confronti del sig. el residuo importo di euro Pt_1 Pt_2
5.000 quale restituzione del 50% del finanziamento contratto in costanza di matrimonio e dell'importo di euro 3.654,00 quale restituzione dell'importo pagato dalla sig.ra quale saldo Pt_1 del costo dell'autovettura del sig. per i quali il sig. si impegna, da gennaio 2025, a Pt_2 Pt_2 versare l'importo totale di euro 8.654,00 in rate mensili da euro 200,00 cadauna entro il 20 di ogni mese, nel mentre con l'incasso di tredicesima e quattordicesima ( e quindi nei mesi di luglio e dicembre) il sig. erserà il maggior importo di euro 400,00 per ciascuna delle due mensilità; Pt_2
• dichiarare compensate le spese legali;
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di e hanno dichiarato CP_1 di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
2 Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 26/04/1997, in TA AG con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TA AG
(anno 1997, atto n. 4, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TA AG perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 16/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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